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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 20/02/2026, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2617/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente
FILOCAMO FULVIO, RE
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 414/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJUTJSM000893 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12775/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui l'Agenzia delle entrate chiede il pagamento della somma ivi specificata a causa di un'asserita errata attività di certificazione dei redditi da parte dell'INPS su quanto ricevuto dalla contribuente nel corso del 2019. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che vi sia stata una violazione del principio del contraddittorio procedimentale e che la contribuente ha segnalato, sin dall'inizio della contestazione, come vi fosse stata una duplicazione della CU2020 da parte dell'INPS, errore reiterato anche per gli anni successivi. Tale problematica è stata segnalata più volte in via bonaria all'INPS e all'Agenzia delle entrate senza avere il dovuto riscontro, sino ad arrivare all'istaurazione di una causa civile verso l'INPS e alla successiva sentenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro che ha accertato tale duplicazione con la necessità di provvedere alle dovute rettifiche.
Con successiva memoria, la ricorrente ha segnalato l'avvenuto sgravio della pretesa tributaria, insistendo per il pagamento delle spese, avendo sollecitato più volte una soluzione extra giudiziale in autotutela giunta solo dopo l'instaurazione del giudizio tributario.
2. Si è costituita il l'Agenzia delle entrate affermando la correttezza del proprio operato.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, ma è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie dell'avvenuto sgravio da parte dell'Agenzia delle entrate conseguente alla decisione del Giudice del lavoro che ha attestato l'errore di duplicazione dei redditi da parte dell'INPS, si rileva l'intervenuta estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere.
3. Va rilevato, inoltre, che, come evidenziato in ricorso, la ricorrente ha provato a sollecitare inutilmente l'autotutela da parte dell'Agenzia delle entrate sino a dover instaurare il presente giudizio.
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni va dichiarata l'estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono a carico dell'Agenzia delle entrate in virtù della soccombenza virtuale, non avendo ella dato corso alle ripetute istanze motivate di autotutela.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali quantificate in 500 euro più accessori, ove dovuti, da distrarsi a favore del dott. Nominativo_1 che si è dichiarato antistatario.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente
FILOCAMO FULVIO, RE
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 414/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJUTJSM000893 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12775/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui l'Agenzia delle entrate chiede il pagamento della somma ivi specificata a causa di un'asserita errata attività di certificazione dei redditi da parte dell'INPS su quanto ricevuto dalla contribuente nel corso del 2019. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che vi sia stata una violazione del principio del contraddittorio procedimentale e che la contribuente ha segnalato, sin dall'inizio della contestazione, come vi fosse stata una duplicazione della CU2020 da parte dell'INPS, errore reiterato anche per gli anni successivi. Tale problematica è stata segnalata più volte in via bonaria all'INPS e all'Agenzia delle entrate senza avere il dovuto riscontro, sino ad arrivare all'istaurazione di una causa civile verso l'INPS e alla successiva sentenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro che ha accertato tale duplicazione con la necessità di provvedere alle dovute rettifiche.
Con successiva memoria, la ricorrente ha segnalato l'avvenuto sgravio della pretesa tributaria, insistendo per il pagamento delle spese, avendo sollecitato più volte una soluzione extra giudiziale in autotutela giunta solo dopo l'instaurazione del giudizio tributario.
2. Si è costituita il l'Agenzia delle entrate affermando la correttezza del proprio operato.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, ma è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie dell'avvenuto sgravio da parte dell'Agenzia delle entrate conseguente alla decisione del Giudice del lavoro che ha attestato l'errore di duplicazione dei redditi da parte dell'INPS, si rileva l'intervenuta estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere.
3. Va rilevato, inoltre, che, come evidenziato in ricorso, la ricorrente ha provato a sollecitare inutilmente l'autotutela da parte dell'Agenzia delle entrate sino a dover instaurare il presente giudizio.
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni va dichiarata l'estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono a carico dell'Agenzia delle entrate in virtù della soccombenza virtuale, non avendo ella dato corso alle ripetute istanze motivate di autotutela.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali quantificate in 500 euro più accessori, ove dovuti, da distrarsi a favore del dott. Nominativo_1 che si è dichiarato antistatario.