CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 17288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17288 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da NO GI, nato a [...] il [...] 4, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 11/10/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Ettore Pedicini, cui il medesimo P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. Adolfo Cavaliere del Foro di Paola, anche in sostituzione dell'Avv. PA NE, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/10/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello presentato da GI NO avverso il provvedimento con cui in data 17/06/2024 il Giudice delle indagini preliminari di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso dal GIP di Reggio Calabria in data 17/06/2024, avente ad oggetto il patrimonio aziendale della "Villa Aurora Hospital s.r.l.". 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17288 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2025 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il NO, in proprio e in qualità di legale rappresentante della "Villa Aurora Hospital s.r.l.". 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento al mancato rispetto del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare applicata, nonché vizio assoluto di motivazione ed erronea applicazione dell'articolo 275 cod. proc. pen.. Tali principi debbono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali e misure di estremo rigore, quale quella applicata, non possono trovare applicazione per reati, quali quelli ambientali, in cui sarebbero sufficienti delle mere prescrizioni a fronteggiare le esigenze cautelari. Il Tribunale motiva sulla proporzionalità della misura applicata in modo meramente apparente, avendo nella procedura di riesame annullato il sequestro esclusivamente delle quote societarie delle varie società coinvolte, ma non degli asset patrimoniali. Il ricorrente aggiunge che la difesa aveva depositato indagini difensive da cui emergeva che anche l'amministrazione giudiziaria aveva avallato metodologie di lavoro che facevano proprie le prassi poste in essere in passato e ritenute illecite. 2.2. Con il secondo motivo deduce: violazione degli articoli 124 e 137 d. Igs. 152/2006, mancata applicazione dell'art. 133 del medesimo decreto, nonché mancanza del fumus e motivazione meramente apparente sulle esigenze cautelari. Il ricorrente contesta che, alla luce delle linee guida approvate con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria (n. 119 del 01/12/2022), la struttura in argomento dovesse dotarsi di AUA (autorizzazione unica ambientale), stante l'equiparazione dei reflui prodotti dalla Clinica ai reflui domestici. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 2 e 6 d.P.R. 254/2003 nonché motivazione apparente e difetto di motivazione sul fumus commissi delicti. Ed infatti, gli escreti possono essere smaltiti nelle acque reflue che adducono in rete fognaria, previo versamento nei c.d. "svuotatoi", né gli stessi possono essere qualificati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge penale e processuale e difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 256 d. Igs. 152/2006, nonché violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Va premesso che la fase cautelare del presente procedimento è stata definita da questa Corte con sentenza n. 31812 del 3 luglio 2024, con cui è stato rigettato il ricorso presentato da GI NO. Si è pertanto formato, sulla vicenda, il c.d. «giudicato cautelare», il quale - come evidenziato in dottrina - costituisce espressione positiva del «principio di preclusione», in ragione del quale, per consentire uno svolgimento ordinato del giudizio, debbono essere prevenute indebite regressioni, ciò che si realizza mediante il divieto, imposto alle parti, di abusare delle facoltà loro riconosciute, mediante reiterazione di censure su argomenti già definitivi, al fine di evitare su una stessa res iudicanda pronunce contrastanti e giudicare in tempi compatibili con la ragionevole durata del processo e il principio di economia processuale. Sul punto, questa Corte ritiene che il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). Risultano quindi inammissibili tutti quei profili di censura che si risolvono nella nuova contestazione di elementi già valutati in sede di emissione del titolo cautelare, quali i requisiti ostativi all'adozione di una misura cautelare detentiva come l'incensuratezza e la personalità dell'indagato, ove già valutati nel provvedimento genetico della misura stessa e pertanto insuscettibili di rivalutazione, né in tal senso può deporre la corretta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni afferenti l'esecuzione della misura cautelare (v. Sez. 3, n. 257 del 20/11/2014, dep. 2015, Ferrara, n.m.). Tuttavia, la preclusione operata dall'esaurirsi della fase incidentale de líbertate, copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise, essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 - 01). Due risalenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 - 01; Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354 - 01) hanno sul punto precisato che la preclusione ha certamente una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla «cosa giudicata», sia perché opera rebus sic stantibus, sia perché «non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi per questioni implicite quelle che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. 1, n. 2093 del 11/03/1999, Pipitone, Rv. 213302 - 01; Sez. 6, n. 11394 del 05/02/2003, Rossitto, Rv. 224268 - 01)». 3 I principi in materia di giudicato cautelare e le relative preclusioni processuali sono stati esplicitamente estesi dalle misure cautelari personali a quelle reali (v. per tutte Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01). Punto focale del superamento del giudicato cautelare è, pertanto, la «novità» della questione dedotta rispetto ai fatti coperti dalla preclusione processuale. 3. Va altresì rammentato che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv. 242916; Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Ciò determina l'automatica inammissibilità dei profili di censura oggi formulati (come meglio si vedrà in appresso), in cui, sotto l'ombrello della mancanza di motivazione e della violazione di legge, in realtà si lamenta vizio di motivazione. 4. Ciò premesso, i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili per violazione della preclusione scaturente dal giudicato cautelare. Ed infatti, nel precedente giudizio per cassazione, il ricorrente aveva dedotto (tra gli altri motivi): - mancato rispetto del principio di proporzionalità: il Tribunale avrebbe mantenuto in sequestro tutte le quote sociali e l'intera azienda con evidente sproporzione rispetto alle finalità di tutela, specie a fronte dell'annullamento della misura in ordine al reato più grave, quale il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. Non si comprenderebbe, dunque, perché la misura non sia stata limitata al ciclo dei rifiuti, o agli scarichi fognari. Sotto altro profilo, si evidenziava che il parziale annullamento del sequestro sarebbe stato privo di ogni effetto pratico: le due società di cui sono state svincolate le partecipazioni societarie, infatti, sarebbero interamente riconducibili alla "Villa Aurora", in termini di proprietà e di controllo, così che il dissequestro risulterebbe privo di reali conseguenze;
- violazione ed erronea applicazione degli artt. 137 e 256 contestati e carenza assoluta di fumus: il Tribunale non avrebbe valutato un decisivo documento prodotto, quale la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria n. 119 del 01/12/2022, che, approvando le linee 4 I 4 guida operative per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), avrebbe equiparato gli scarichi ospedalieri a quelli domestici, tali, dunque, da non rendere necessario il provvedimento;
- violazione di legge, erronea applicazione del d.P.R. n. 254 del 2003 e vizio di motivazione: l'ordinanza non avrebbe motivato con riguardo al citato decreto n. 254, in forza del quale lo sversamento delle urine e del sangue nella rete fognaria sarebbe pratica lecita, tranne nei casi - non ravvisati in questa vicenda - di pazienti affetti da malattie trasmissibili attraverso gli escreti. Come appare evidente, il primo motivo dell'odierno ricorso ripropone pedissequamente una censura già dedotta e rigettata da questa Corte nella citata sentenza n. 31812 del 2024. Va peraltro sul punto evidenziato che (a pagina 5) l'impugnato provvedimento evidenzia come, in passato, la limitazione del sequestro ai soli scarichi fognari non abbia impedito la reiterazione degli illeciti, rendendo quindi necessario un presidio cautelare più cogente, motivazione certamente sussistente e non meramente apparente (v. par. 3). Del pari, il secondo motivo dell'odierno ricorso ripropone pedissequamente analoga censura già dedotta e rigettata da questa Corte nella succitata sentenza, ove la questione si è ritenuta manifestamente infondata;
nella pronuncia, peraltro, si legge che la deduzione difensiva dedotta in Riesame concerneva «l'impegno profuso dal NO» per munirsi dell'autorizzazione, circostanza che cozza con la odierna affermazione circa la non necessità di autorizzazione. Che l'autorizzazione fosse comunque necessaria viene motivatamente evidenziato dal Tribunale del riesame a pagina 4 (par. 3), laddove esclude che la struttura in esame possa essere equiparata a un «ospedale pubblico», in quanto svolge attività di impresa e non è soggetta a controllo pubblico. Anche il terzo motivo era già stato dedotto nel precedente giudizio di cassazione, e ritenuto da questa Corte infondato, con conseguente inammissibilità della doglianza. Sul punto, peraltro, il Riesame a pagina 3 evidenzia che l'articolo 6 del d.P.R. 254/2003 disciplina gli «scarichi», stabilendo che feci e urina possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nelle reti fognarie, laddove, nel caso in esame, l'imputazione concerne dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, come il liquido biologico contaminato dal sangue, rinvenuto nei cateteri, nei drenaggi, nelle sonde o in altro materiale sanitario (v. par. 3). 5. Il quarto motivo, relativo alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, è inammissibile. In disparte la questione relativa alla tardività della deduzione (su cui v. infra), a pagina 4, l'ordinanza impugnata precisa che il decreto penale di condanna afferisce ad un accertamento eseguito in data 24 aprile 2023 e concerne una singola (e successiva) violazione della disciplina sul deposito dei rifiuti, mentre la precedente contestazione concerne una sistematica attività di deposito incontrollato o abbandono accertata in data 19 febbraio 2023. 5 Peraltro, il riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01) appare fuori fuoco rispetto all'odierno procedimento, in quanto, nella pronuncia citata dal ricorrente, la Corte ha affermato il principio secondo cui «nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello», con esplicito riferimento ad elementi di prova (in quel caso: le dichiarazioni rese da un ufficiale di polizia giudiziaria nel corso di un parallelo processo) sopravvenuti rispetto all'atto di impugnazione, laddove, al contrario, la tardività della deduzione viene dal Tribunale del riesame ravvisata (pag. 5) alla luce del fatto che, alla data di proposizione dell'appello cautelare, il decreto penale di condanna era già stato notificato all'imputato e quindi il motivo doveva essere ivi dedotto. Anche in questo caso, pertanto, la motivazione sussiste e non è apparente, con conseguente inammissibilità della censura. 6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/03/2025.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Ettore Pedicini, cui il medesimo P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. Adolfo Cavaliere del Foro di Paola, anche in sostituzione dell'Avv. PA NE, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/10/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello presentato da GI NO avverso il provvedimento con cui in data 17/06/2024 il Giudice delle indagini preliminari di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso dal GIP di Reggio Calabria in data 17/06/2024, avente ad oggetto il patrimonio aziendale della "Villa Aurora Hospital s.r.l.". 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17288 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2025 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il NO, in proprio e in qualità di legale rappresentante della "Villa Aurora Hospital s.r.l.". 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento al mancato rispetto del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare applicata, nonché vizio assoluto di motivazione ed erronea applicazione dell'articolo 275 cod. proc. pen.. Tali principi debbono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali e misure di estremo rigore, quale quella applicata, non possono trovare applicazione per reati, quali quelli ambientali, in cui sarebbero sufficienti delle mere prescrizioni a fronteggiare le esigenze cautelari. Il Tribunale motiva sulla proporzionalità della misura applicata in modo meramente apparente, avendo nella procedura di riesame annullato il sequestro esclusivamente delle quote societarie delle varie società coinvolte, ma non degli asset patrimoniali. Il ricorrente aggiunge che la difesa aveva depositato indagini difensive da cui emergeva che anche l'amministrazione giudiziaria aveva avallato metodologie di lavoro che facevano proprie le prassi poste in essere in passato e ritenute illecite. 2.2. Con il secondo motivo deduce: violazione degli articoli 124 e 137 d. Igs. 152/2006, mancata applicazione dell'art. 133 del medesimo decreto, nonché mancanza del fumus e motivazione meramente apparente sulle esigenze cautelari. Il ricorrente contesta che, alla luce delle linee guida approvate con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria (n. 119 del 01/12/2022), la struttura in argomento dovesse dotarsi di AUA (autorizzazione unica ambientale), stante l'equiparazione dei reflui prodotti dalla Clinica ai reflui domestici. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 2 e 6 d.P.R. 254/2003 nonché motivazione apparente e difetto di motivazione sul fumus commissi delicti. Ed infatti, gli escreti possono essere smaltiti nelle acque reflue che adducono in rete fognaria, previo versamento nei c.d. "svuotatoi", né gli stessi possono essere qualificati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge penale e processuale e difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 256 d. Igs. 152/2006, nonché violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Va premesso che la fase cautelare del presente procedimento è stata definita da questa Corte con sentenza n. 31812 del 3 luglio 2024, con cui è stato rigettato il ricorso presentato da GI NO. Si è pertanto formato, sulla vicenda, il c.d. «giudicato cautelare», il quale - come evidenziato in dottrina - costituisce espressione positiva del «principio di preclusione», in ragione del quale, per consentire uno svolgimento ordinato del giudizio, debbono essere prevenute indebite regressioni, ciò che si realizza mediante il divieto, imposto alle parti, di abusare delle facoltà loro riconosciute, mediante reiterazione di censure su argomenti già definitivi, al fine di evitare su una stessa res iudicanda pronunce contrastanti e giudicare in tempi compatibili con la ragionevole durata del processo e il principio di economia processuale. Sul punto, questa Corte ritiene che il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). Risultano quindi inammissibili tutti quei profili di censura che si risolvono nella nuova contestazione di elementi già valutati in sede di emissione del titolo cautelare, quali i requisiti ostativi all'adozione di una misura cautelare detentiva come l'incensuratezza e la personalità dell'indagato, ove già valutati nel provvedimento genetico della misura stessa e pertanto insuscettibili di rivalutazione, né in tal senso può deporre la corretta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni afferenti l'esecuzione della misura cautelare (v. Sez. 3, n. 257 del 20/11/2014, dep. 2015, Ferrara, n.m.). Tuttavia, la preclusione operata dall'esaurirsi della fase incidentale de líbertate, copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise, essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 - 01). Due risalenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 - 01; Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354 - 01) hanno sul punto precisato che la preclusione ha certamente una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla «cosa giudicata», sia perché opera rebus sic stantibus, sia perché «non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi per questioni implicite quelle che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. 1, n. 2093 del 11/03/1999, Pipitone, Rv. 213302 - 01; Sez. 6, n. 11394 del 05/02/2003, Rossitto, Rv. 224268 - 01)». 3 I principi in materia di giudicato cautelare e le relative preclusioni processuali sono stati esplicitamente estesi dalle misure cautelari personali a quelle reali (v. per tutte Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01). Punto focale del superamento del giudicato cautelare è, pertanto, la «novità» della questione dedotta rispetto ai fatti coperti dalla preclusione processuale. 3. Va altresì rammentato che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv. 242916; Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Ciò determina l'automatica inammissibilità dei profili di censura oggi formulati (come meglio si vedrà in appresso), in cui, sotto l'ombrello della mancanza di motivazione e della violazione di legge, in realtà si lamenta vizio di motivazione. 4. Ciò premesso, i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili per violazione della preclusione scaturente dal giudicato cautelare. Ed infatti, nel precedente giudizio per cassazione, il ricorrente aveva dedotto (tra gli altri motivi): - mancato rispetto del principio di proporzionalità: il Tribunale avrebbe mantenuto in sequestro tutte le quote sociali e l'intera azienda con evidente sproporzione rispetto alle finalità di tutela, specie a fronte dell'annullamento della misura in ordine al reato più grave, quale il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. Non si comprenderebbe, dunque, perché la misura non sia stata limitata al ciclo dei rifiuti, o agli scarichi fognari. Sotto altro profilo, si evidenziava che il parziale annullamento del sequestro sarebbe stato privo di ogni effetto pratico: le due società di cui sono state svincolate le partecipazioni societarie, infatti, sarebbero interamente riconducibili alla "Villa Aurora", in termini di proprietà e di controllo, così che il dissequestro risulterebbe privo di reali conseguenze;
- violazione ed erronea applicazione degli artt. 137 e 256 contestati e carenza assoluta di fumus: il Tribunale non avrebbe valutato un decisivo documento prodotto, quale la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria n. 119 del 01/12/2022, che, approvando le linee 4 I 4 guida operative per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), avrebbe equiparato gli scarichi ospedalieri a quelli domestici, tali, dunque, da non rendere necessario il provvedimento;
- violazione di legge, erronea applicazione del d.P.R. n. 254 del 2003 e vizio di motivazione: l'ordinanza non avrebbe motivato con riguardo al citato decreto n. 254, in forza del quale lo sversamento delle urine e del sangue nella rete fognaria sarebbe pratica lecita, tranne nei casi - non ravvisati in questa vicenda - di pazienti affetti da malattie trasmissibili attraverso gli escreti. Come appare evidente, il primo motivo dell'odierno ricorso ripropone pedissequamente una censura già dedotta e rigettata da questa Corte nella citata sentenza n. 31812 del 2024. Va peraltro sul punto evidenziato che (a pagina 5) l'impugnato provvedimento evidenzia come, in passato, la limitazione del sequestro ai soli scarichi fognari non abbia impedito la reiterazione degli illeciti, rendendo quindi necessario un presidio cautelare più cogente, motivazione certamente sussistente e non meramente apparente (v. par. 3). Del pari, il secondo motivo dell'odierno ricorso ripropone pedissequamente analoga censura già dedotta e rigettata da questa Corte nella succitata sentenza, ove la questione si è ritenuta manifestamente infondata;
nella pronuncia, peraltro, si legge che la deduzione difensiva dedotta in Riesame concerneva «l'impegno profuso dal NO» per munirsi dell'autorizzazione, circostanza che cozza con la odierna affermazione circa la non necessità di autorizzazione. Che l'autorizzazione fosse comunque necessaria viene motivatamente evidenziato dal Tribunale del riesame a pagina 4 (par. 3), laddove esclude che la struttura in esame possa essere equiparata a un «ospedale pubblico», in quanto svolge attività di impresa e non è soggetta a controllo pubblico. Anche il terzo motivo era già stato dedotto nel precedente giudizio di cassazione, e ritenuto da questa Corte infondato, con conseguente inammissibilità della doglianza. Sul punto, peraltro, il Riesame a pagina 3 evidenzia che l'articolo 6 del d.P.R. 254/2003 disciplina gli «scarichi», stabilendo che feci e urina possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nelle reti fognarie, laddove, nel caso in esame, l'imputazione concerne dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, come il liquido biologico contaminato dal sangue, rinvenuto nei cateteri, nei drenaggi, nelle sonde o in altro materiale sanitario (v. par. 3). 5. Il quarto motivo, relativo alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, è inammissibile. In disparte la questione relativa alla tardività della deduzione (su cui v. infra), a pagina 4, l'ordinanza impugnata precisa che il decreto penale di condanna afferisce ad un accertamento eseguito in data 24 aprile 2023 e concerne una singola (e successiva) violazione della disciplina sul deposito dei rifiuti, mentre la precedente contestazione concerne una sistematica attività di deposito incontrollato o abbandono accertata in data 19 febbraio 2023. 5 Peraltro, il riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01) appare fuori fuoco rispetto all'odierno procedimento, in quanto, nella pronuncia citata dal ricorrente, la Corte ha affermato il principio secondo cui «nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello», con esplicito riferimento ad elementi di prova (in quel caso: le dichiarazioni rese da un ufficiale di polizia giudiziaria nel corso di un parallelo processo) sopravvenuti rispetto all'atto di impugnazione, laddove, al contrario, la tardività della deduzione viene dal Tribunale del riesame ravvisata (pag. 5) alla luce del fatto che, alla data di proposizione dell'appello cautelare, il decreto penale di condanna era già stato notificato all'imputato e quindi il motivo doveva essere ivi dedotto. Anche in questo caso, pertanto, la motivazione sussiste e non è apparente, con conseguente inammissibilità della censura. 6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/03/2025.