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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4023 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 26.9.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL tribunale DI cassino
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025 e vertente tra tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cosmo Leccese
-opponente-
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti dall'Avv. Renato Sardi, Giuseppe Le Fosse e Antonello Camastro
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2022, con il quale l'adito Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore della la Controparte_1 somma di euro 18.647,36, oltre interessi e spese, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 290131244396, stipulato dal predetto con Citicorp Finanziaria s.p.a.- Citifin, poi ceduto a LE e Controparte_2
2 Controparte_3 successivamente ceduto a con contratto di cessione del Controparte_1
23.5.2019.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) Parte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
b) la prescrizione del credito, in quanto il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 4.7.2008 e non vi sono stati atti interruttivi;
c) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
d) l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle suddette eccezioni, l'opponente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cassino, Giudice designando, contrariis reiectis: 1) In via preliminare accertare l'avvenuta prescrizione del credito azionato per i motivi indicati in narrativa;
2) nel merito accertare e dichiarare fondata la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. n.869/2022 per i motivi esposti in narrativa e in particolare per mancanza della prova del credito azionato,; 3)nel merito, vista la mancanza di prova scritta del credito e la fondatezza della presente opposizione, non concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ex art.648 c.p.c ; Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
In data 23.10.2023 si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea ed eccependo che in data 4.7.2008 l'opponente aveva sottoscritto con la , il contratto di finanziamento Controparte_4
n. 290131244396, di complessivi euro 43.159,20 (euro 25.705,75 + euro
17.453,45 interessi), da restituire in n. 84 rate mensili entro il 5.7.2015; che la
Citicorp aveva ceduto tale credito a Controparte_4 Controparte_5 con contratto di cessione del 21.11.2010, con effetto dal 23.12.2010, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale parte II, n. 152 del 23.12.2010; che tale credito è stato poi acquistato dall'opposta con contratto di cessione in blocco del
23.5.2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale parte II n. 64 del 1.6.2019; che, in relazione alla eccepita prescrizione del credito, la
[...] ha inviato all'opposto quattro richieste di pagamento in data CP_1
18.9.2017, 5.3.2019, 26.6.2019 e 6.7.2021; che l'opponente ha versato solo la
3 somma di euro 24.511,84, residuando un debito di euro 18.647,36; che il credito
è fondato e provato.
Pertanto, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 869/2022 del Tribunale di Cassino, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; in via principale: rigettare l'avversa opposizione e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il D.I. opposto, a valere quale titolo esecutivo in favore di in via Controparte_1 subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del D.I., condannare il sig.
[...]
al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 nei limiti di quanto allo stesso ingiunto, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come da ricorso dal dovuto al saldo effettivo”.
Con ordinanza del 26.10.2023 il giudice istruttore, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione per la mancata partecipazione dell'opponente all'incontro e concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai seni dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
4 Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, la ha agito in via monitoria per la condanna di Controparte_1 [...] al pagamento della somma di euro 18.647,36, quale Parte_1 esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 290131244396 del 4.7.2008, stipulato dall'opponente con la , Controparte_4 poi successivamente ceduto alla con atto di cessione di Controparte_5 crediti “in blocco” del 21.11.2010, con effetto dal 23.12.2010, giusta cessione pubblicata nella Gazzetta ufficiale parte seconda, n. 152 del 23.12.2010. Tale posizione debitoria è stata poi ceduta dalla all'opposta con Controparte_5 atto di cessione in blocco del 23.5.2019, giusta cessione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, parte seconda n. 64 del 1.6.2019.
Al fine di dimostrare la sussistenza del credito, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, la ha prodotto i seguenti documenti: contratto di Controparte_1 finanziamento n. 290131244396 del 4.7.2008 (all. 1); estratto conto contabile (all.
2); copia del piano di ammortamento (all. 3); rendiconto periodico dal 12/2008 al
12/2018 (all. 4); estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 64 del
1.6.2019 (all. 5); estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 152 del
23.12.2010.
A fronte di ciò, non ha opposto alcuna eccezione in Parte_1 grado di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
2.1. Innanzitutto, occorre evidenziare che, rispetto alla legittimazione sostanziale attiva della cessionaria del credito, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione. Dal contegno processuale dell'opponente discende che tale fatto esula dal thema probandum (cfr. Cass. n. 7945/2024, secondo cui “La non contestazione del convenuto costituisce comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
5 contestato acquisito al materiale processuale e dovrà ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”; cfr. Cass. n. 25798/2020, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
2.2. Ulteriormente, si ritiene che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente sia infondata per i seguenti motivi.
Segnatamente, questi ha fondato l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato sul decorso del termine decennale di prescrizione dalla conclusione del contratto (anno 2008), in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Tale deduzione è infondata per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale mutuato comincia a decorrere, non dalla data in cui il contratto viene stipulato, ma dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ovvero quando il credito diventa esigibile.
In proposito, occorre evidenziare che, come costantemente affermato dalla Corte di cassazione, “il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (…) “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (tra le tante cfr. Cass. n. 4232/2023);
Ne consegue che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata o dalla cessazione del rapporto
(Trib. Sassari n. 837/2022).
6 Orbene, dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del credito scaturente dal contratto di mutuo dedotto in lite decorre dalla data di decadenza dal beneficio del termine, quale circostanza sopravvenuta giustificante la richiesta di restituzione, da parte del finanziatore, dell'intera somma data in prestito al finanziato. Invero, nel caso di specie, la parte opposta ha dedotto e l'opponente non ha contestato il fatto storico che il rapporto non è giunto sino alla naturale scadenza.
Ad ogni modo, anche a non voler condividere tale rilievo, è dirimente la circostanza che la parte opposta ha prodotto gli atti di costituzione in mora del
18.09.2017 (all. 1 alla comparsa di risposta), del 14.3.2019, del 5.7.2019 e del
14.7.2021(all. 2, 3, 4 alla comparsa di risposta), tutti comunicati e ricevuti dall'opponente.
Ne discende che, pur aderendo all'ipotesi per cui il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del credito in oggetto va individuato nella data di perfezionamento del contratto di finanziamento, tale termine risulta validamente interrotto, rendendo irrilevante la decorrenza iniziale.
2.3. In relazione all'eccezione di mancato esperimento del procedimento di mediazione, è sufficiente evidenziare che l'art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. n.
28/2010, nella versione ratione temporis vigente, stabiliva, come prevede l'attuale formulazione dell'art. 5, comma 6, lett. a), che i commi 1 e 1-bis non si applicano nel procedimento per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Ne consegue che, soltanto a partire da tale momento, scatta l'obbligo di attivazione del procedimento di mediazione.
Nel caso in esame, il giudice con ordinanza del 26.10.2023, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, ha assegnato termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione, il quale è stato attivato dalla parte opposta e il 14.12.2023 si è svolto ingiustificatamente senza la partecipazione della parte opponente.
2.4. In relazione alla prova del credito, si rileva che la documentazione in atti, valutata unitamente alle difese e al contegno dell'opponente, il quale, oltre ad aver ammesso di aver pagamento solo parzialmente il credito, non ha mosso
7 alcuna specifica contestazione in ordine al quantum del credito ingiunto, è idonea a dimostrare con tranquillizzante certezza la fondatezza della domanda di condanna.
Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo l'opposizione meramente esplorativa e genericamente proposta, la stessa va rigettata.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,00 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico di parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
3.1. La mancata partecipazione di parte opponente, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione comporta la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 869/2022 emesso da questo Tribunale, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opposta, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
3) condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 26.9.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL tribunale DI cassino
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025 e vertente tra tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cosmo Leccese
-opponente-
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti dall'Avv. Renato Sardi, Giuseppe Le Fosse e Antonello Camastro
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2022, con il quale l'adito Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore della la Controparte_1 somma di euro 18.647,36, oltre interessi e spese, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 290131244396, stipulato dal predetto con Citicorp Finanziaria s.p.a.- Citifin, poi ceduto a LE e Controparte_2
2 Controparte_3 successivamente ceduto a con contratto di cessione del Controparte_1
23.5.2019.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) Parte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
b) la prescrizione del credito, in quanto il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 4.7.2008 e non vi sono stati atti interruttivi;
c) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
d) l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle suddette eccezioni, l'opponente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cassino, Giudice designando, contrariis reiectis: 1) In via preliminare accertare l'avvenuta prescrizione del credito azionato per i motivi indicati in narrativa;
2) nel merito accertare e dichiarare fondata la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. n.869/2022 per i motivi esposti in narrativa e in particolare per mancanza della prova del credito azionato,; 3)nel merito, vista la mancanza di prova scritta del credito e la fondatezza della presente opposizione, non concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ex art.648 c.p.c ; Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
In data 23.10.2023 si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea ed eccependo che in data 4.7.2008 l'opponente aveva sottoscritto con la , il contratto di finanziamento Controparte_4
n. 290131244396, di complessivi euro 43.159,20 (euro 25.705,75 + euro
17.453,45 interessi), da restituire in n. 84 rate mensili entro il 5.7.2015; che la
Citicorp aveva ceduto tale credito a Controparte_4 Controparte_5 con contratto di cessione del 21.11.2010, con effetto dal 23.12.2010, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale parte II, n. 152 del 23.12.2010; che tale credito è stato poi acquistato dall'opposta con contratto di cessione in blocco del
23.5.2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale parte II n. 64 del 1.6.2019; che, in relazione alla eccepita prescrizione del credito, la
[...] ha inviato all'opposto quattro richieste di pagamento in data CP_1
18.9.2017, 5.3.2019, 26.6.2019 e 6.7.2021; che l'opponente ha versato solo la
3 somma di euro 24.511,84, residuando un debito di euro 18.647,36; che il credito
è fondato e provato.
Pertanto, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 869/2022 del Tribunale di Cassino, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; in via principale: rigettare l'avversa opposizione e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il D.I. opposto, a valere quale titolo esecutivo in favore di in via Controparte_1 subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del D.I., condannare il sig.
[...]
al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 nei limiti di quanto allo stesso ingiunto, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi come da ricorso dal dovuto al saldo effettivo”.
Con ordinanza del 26.10.2023 il giudice istruttore, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione per la mancata partecipazione dell'opponente all'incontro e concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai seni dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
4 Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, la ha agito in via monitoria per la condanna di Controparte_1 [...] al pagamento della somma di euro 18.647,36, quale Parte_1 esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 290131244396 del 4.7.2008, stipulato dall'opponente con la , Controparte_4 poi successivamente ceduto alla con atto di cessione di Controparte_5 crediti “in blocco” del 21.11.2010, con effetto dal 23.12.2010, giusta cessione pubblicata nella Gazzetta ufficiale parte seconda, n. 152 del 23.12.2010. Tale posizione debitoria è stata poi ceduta dalla all'opposta con Controparte_5 atto di cessione in blocco del 23.5.2019, giusta cessione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, parte seconda n. 64 del 1.6.2019.
Al fine di dimostrare la sussistenza del credito, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, la ha prodotto i seguenti documenti: contratto di Controparte_1 finanziamento n. 290131244396 del 4.7.2008 (all. 1); estratto conto contabile (all.
2); copia del piano di ammortamento (all. 3); rendiconto periodico dal 12/2008 al
12/2018 (all. 4); estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 64 del
1.6.2019 (all. 5); estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 152 del
23.12.2010.
A fronte di ciò, non ha opposto alcuna eccezione in Parte_1 grado di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
2.1. Innanzitutto, occorre evidenziare che, rispetto alla legittimazione sostanziale attiva della cessionaria del credito, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione. Dal contegno processuale dell'opponente discende che tale fatto esula dal thema probandum (cfr. Cass. n. 7945/2024, secondo cui “La non contestazione del convenuto costituisce comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
5 contestato acquisito al materiale processuale e dovrà ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”; cfr. Cass. n. 25798/2020, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
2.2. Ulteriormente, si ritiene che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente sia infondata per i seguenti motivi.
Segnatamente, questi ha fondato l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato sul decorso del termine decennale di prescrizione dalla conclusione del contratto (anno 2008), in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Tale deduzione è infondata per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale mutuato comincia a decorrere, non dalla data in cui il contratto viene stipulato, ma dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ovvero quando il credito diventa esigibile.
In proposito, occorre evidenziare che, come costantemente affermato dalla Corte di cassazione, “il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (…) “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (tra le tante cfr. Cass. n. 4232/2023);
Ne consegue che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata o dalla cessazione del rapporto
(Trib. Sassari n. 837/2022).
6 Orbene, dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del credito scaturente dal contratto di mutuo dedotto in lite decorre dalla data di decadenza dal beneficio del termine, quale circostanza sopravvenuta giustificante la richiesta di restituzione, da parte del finanziatore, dell'intera somma data in prestito al finanziato. Invero, nel caso di specie, la parte opposta ha dedotto e l'opponente non ha contestato il fatto storico che il rapporto non è giunto sino alla naturale scadenza.
Ad ogni modo, anche a non voler condividere tale rilievo, è dirimente la circostanza che la parte opposta ha prodotto gli atti di costituzione in mora del
18.09.2017 (all. 1 alla comparsa di risposta), del 14.3.2019, del 5.7.2019 e del
14.7.2021(all. 2, 3, 4 alla comparsa di risposta), tutti comunicati e ricevuti dall'opponente.
Ne discende che, pur aderendo all'ipotesi per cui il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del credito in oggetto va individuato nella data di perfezionamento del contratto di finanziamento, tale termine risulta validamente interrotto, rendendo irrilevante la decorrenza iniziale.
2.3. In relazione all'eccezione di mancato esperimento del procedimento di mediazione, è sufficiente evidenziare che l'art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. n.
28/2010, nella versione ratione temporis vigente, stabiliva, come prevede l'attuale formulazione dell'art. 5, comma 6, lett. a), che i commi 1 e 1-bis non si applicano nel procedimento per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Ne consegue che, soltanto a partire da tale momento, scatta l'obbligo di attivazione del procedimento di mediazione.
Nel caso in esame, il giudice con ordinanza del 26.10.2023, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, ha assegnato termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione, il quale è stato attivato dalla parte opposta e il 14.12.2023 si è svolto ingiustificatamente senza la partecipazione della parte opponente.
2.4. In relazione alla prova del credito, si rileva che la documentazione in atti, valutata unitamente alle difese e al contegno dell'opponente, il quale, oltre ad aver ammesso di aver pagamento solo parzialmente il credito, non ha mosso
7 alcuna specifica contestazione in ordine al quantum del credito ingiunto, è idonea a dimostrare con tranquillizzante certezza la fondatezza della domanda di condanna.
Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo l'opposizione meramente esplorativa e genericamente proposta, la stessa va rigettata.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,00 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico di parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
3.1. La mancata partecipazione di parte opponente, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione comporta la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 869/2022 emesso da questo Tribunale, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opposta, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
3) condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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