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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 514/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FI UC, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 44 RAVENNA presso il difensore avv. FI UC
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
in proprio, elettivamente domiciliato in V.LE CAVOUR, 136 Controparte_1
44121 FERRARA presso il difensore avv. Controparte_1 APPELLATO
pagina 1 di 5 AD OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE – COMPENSI
PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO – PAGAMENTO SOMME IN GRADO
DI APPELLO
Le parti hanno concluso come da note scritte in vista dell'udienza di assegnazione a sentenza del 25.03.2025.
APPELLANTE: « “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le causali di cui in premessa e / o per ogni altra negoziale e / o di legge desumibile nel corso del giudizio, respingere, siccome infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'Appello ex adverso sollevata;
In totale riforma dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Ravenna nella causa civile R. G. N. 3529/2019, Repert. n. 197/2023 del 03.02.2023, depositata in Cancelleria in data 13.02.2023, non notificata, accertare che il dottor ha corrisposto all'avv. per le prestazioni Parte_1 Controparte_1 professionali da questi svolte, negli anni 2009 /2015 la somma complessiva di €. 69.207,00, o più vera somma da determinare, rideterminare gli importi dovuti all'avv. per l'attività prestata a favore del dottor alla luce Controparte_1 Parte_1 della complessità degli incarichi e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni rese, detrarre da detta somma gli importi di €. 1.200,00 (assegno 22.04.2009 n. 45397458), €. 1.300,00 (danaro, doc. n. 9), €. 3.000,00 (danaro, doc. n. 7) €. 1.000,00 (assegno n. 47544214 del 15/07/2014) ed €. 2.000,00 (danaro in data 19.09.2014) - e così complessivamente €. 8.500,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi dai singoli esborsi - che l'appellante ha dimostrato di aver versato senza ricevere quietanza, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle pratiche n. 5447, n. 5586 e n. 5373, sottraendo dal totale delle somme così dovute all'avv. Controparte_1
l'importo di €. 10.832,42, compensare la residua somma così determinata con i crediti vantati dal dottor per €. 2.572,68, in virtù della Sentenza n. 260/2017 del Parte_1
Tribunale di Ferrara, emessa nella causa civile R. G. N. 3787/2016, In tutti i casi, con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio” ».
APPELLATOA AVV. : « voglia la adita Corte: in via Controparte_1 preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso una ordinanza inappellabile;
in subordine, nel merito, respingere la impugnazione ex adverso proposta, anche relativamente alle richieste istruttorie, perché infondata in fatto e in diritto. In tutti i casi con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del grado., ivi comprese quelle relative alla fase della sospensiva. ».
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' avv. conveniva in giudizio il proprio cliente dottor Controparte_1 con ricorso ex art. 702bis cpc in riferimento all'art. 14 D.lgs n. Parte_1
150/2011 per sentire accolta la propria domanda di compenso professionale relativa a n. 19 posizioni in relazione alle quali aveva assunto il mandato di difensore, allegando l'intervenuto opinamento del Consiglio professionale ed il mancato pagamento del dovuto residuo, ammontante a complessivi €. 35.249,35, oltre interessi e spese di giudizio.
1.1 Si costituiva in giudizio il convenuto per resistere alla domanda, allegando di aver pagato importi ben maggiori (€. 69.207,00) nel complessivo rapporto cliente- professionista relativo al periodo 2009/2015, invocando la parziale prescrizione di quei crediti professionali invocati per la prima volta in ricorso, dichiarando compensati eventuali crediti con l'importo di €. 2.572,68, relativo ad una condanna alle spese di lite di cui alla sentenza n. 260/2017 del Tribunale di Ferrara;
allegava conseguentemente che nulla era più dovuto, così invocando la condanna del professionista a restituire quanto eventualmente percetto in eccesso.
1.2 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale decideva la causa con ordinanza resa ex artt. 702bis cpc e 14 D.lgs n. 150/2011, pubblicata in data 13/02/2023 n. 197/2023, con la quale accoglieva la domanda nel merito e condannava il cliente al pagamento di €. 31.429,42 oltre accessori e di €. 1.292,24 oltre interessi variamente modulati e spese di lite.
2. proponeva appello avverso la suddetta ordinanza, che Parte_1 dichiarava non essergli stata notificata, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 15.03.2023, deducendo sei motivi e formulando istanza di sospensione.
2.1 Si costituiva il professionista, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, potendo l'ordinanza essere impugnata esclusivamente con il ricorso per la cassazione e resisteva subordinatamente nel merito all'appello, che professava infondato.
2.2 Alla prima udienza, tenutasi in data 10.10.2023, il Consigliere Istruttore, inviava la causa, per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione a sentenza, all'udienza del 25.03.2025, sostituita ex art. 127ter cpc con il deposito di note scritte, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. nella estensione massima.
2.2.1 Con separata ordinanza collegiale, resa in data 30.05.2025 era respinta la sospensiva.
3. L'appello è inammissibile in quanto improponibile, come correttamente eccepito dalla difesa dell'appellato.
Non è seriamente dubitabile che l'ordinanza gravata è stata resa seguendo il rito speciale, con il quale il giudice di primo grado ha consapevolmente ed espressamente pagina 3 di 5 trattato la controversia;
ne fanno prova il fatto che il Tribunale si è pronunciato in composizione collegiale (come previsto dall'art. 14 D.lgs 150/2011 all'epoca in vigore) e che in epigrafe alla sua ordinanza ha fatto espresso richiamo all' art. 14 D.lgs 150/201.
Resta dunque inconfutabile che il rito adottato dal Tribunale di Ravenna, corretto o meno che sia, è quello speciale dell'art. 14 D.lgs 150/2011.
Del resto l'atto introduttivo espressamente richiama il rito speciale ex art. 14 cit.; nel provvedimento presidenziale del 13.11.2019 di designazione del giudice relatore vi è espresso rimando ad esso rito, risultando addirittura depennati i vecchi riferimenti agli artt. 28 e segg. della L. 794/1942; il riferimento al Tribunale in composizione collegiale contenuto nei verbali di causa;
l'ordinanza conclusiva pronunciata “in composizione collegiale” e, infine, anche l'ordinanza di correzione di errore materiale del 02.03.2023 è stata pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale. Inoltre, così smentendosi nei fatti un'espressa difesa dell'appellante, l'ordinanza conclusiva ed oggi gravata, è stata digitalmente firmata dal giudice designato e dal Presidente del Collegio, come si può leggere nelle stringhe laterali, che attestano la provenienza del provvedimento.
Pertanto, essendo stata l'ordinanza del Tribunale di Ravenna pronunciata, come peraltro richiesto dal ricorrente, non dal giudice monocratico ma dal Collegio e con espresso richiamo al rito speciale dell'art. 702 bis e ter c.p.c. in relazione all'art. 14, , D.lgs 150/2011, il quale al 4^ comma nella formulazione applicabile ratione temporis ne dispone la non appellabilità ma l'impugnabilità solo con il ricorso per la cassazione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 In ogni caso ed anche a tutto voler concedere alla difesa dell'appellante, la inammissibilità dell' appello, come anche pur sempre eccepito, discende dalla applicazione dei principi di ultrattività del rito.
Nel nostro caso, infatti, non v'è dubbio che il rito con il quale il giudice di primo grado ha consapevolmente ed espressamente trattato la controversia è quello speciale previsto dall'art. 14 D.lgs 150/2011. La impugnazione andava, quindi, proposta secondo il rito adottato, si ribadisce a torto o a ragione, dal Tribunale. Pertanto, per il richiamato principio di ultrattività del rito, l'impugnazione andava proposta con il ricorso per cassazione e non con l'appello [Cfr in termini ex aliis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 210 del 08/01/2019 (Rv. 652067 - 01); Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31431 del 06/12/2024 (Rv. 673097 - 01); Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23740 del 04/09/2024 (Rv. 672282 - 01)].
Si tratta, questo, del cd principio dell'ultrattività del rito o dell'apparenza, che affonda le sue radici nel lontano ma pur sempre valido, principio affermato dalle SU della Suprema Corte, secondo il quale <<In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le pagina 4 di 5 quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso). >> [Cass. Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011 (Rv. 615406 - 01)].
4. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal DM 147/2022 e succ. mod., applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) Dichiara inammissibile l'appello per improponibilità e per l'effetto conferma l'ordinanza gravata. b) Condanna al pagamento delle spese processuali a Parte_1 favore dell' avv. spese che liquida nella somma di euro Controparte_1
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Bologna, 07.11.2025
Il Giudice Relatore dott. Pietro Iovino
Il Presidente
dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 5 di 5
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 514/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FI UC, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 44 RAVENNA presso il difensore avv. FI UC
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
in proprio, elettivamente domiciliato in V.LE CAVOUR, 136 Controparte_1
44121 FERRARA presso il difensore avv. Controparte_1 APPELLATO
pagina 1 di 5 AD OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE – COMPENSI
PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO – PAGAMENTO SOMME IN GRADO
DI APPELLO
Le parti hanno concluso come da note scritte in vista dell'udienza di assegnazione a sentenza del 25.03.2025.
APPELLANTE: « “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le causali di cui in premessa e / o per ogni altra negoziale e / o di legge desumibile nel corso del giudizio, respingere, siccome infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'Appello ex adverso sollevata;
In totale riforma dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Ravenna nella causa civile R. G. N. 3529/2019, Repert. n. 197/2023 del 03.02.2023, depositata in Cancelleria in data 13.02.2023, non notificata, accertare che il dottor ha corrisposto all'avv. per le prestazioni Parte_1 Controparte_1 professionali da questi svolte, negli anni 2009 /2015 la somma complessiva di €. 69.207,00, o più vera somma da determinare, rideterminare gli importi dovuti all'avv. per l'attività prestata a favore del dottor alla luce Controparte_1 Parte_1 della complessità degli incarichi e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni rese, detrarre da detta somma gli importi di €. 1.200,00 (assegno 22.04.2009 n. 45397458), €. 1.300,00 (danaro, doc. n. 9), €. 3.000,00 (danaro, doc. n. 7) €. 1.000,00 (assegno n. 47544214 del 15/07/2014) ed €. 2.000,00 (danaro in data 19.09.2014) - e così complessivamente €. 8.500,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi dai singoli esborsi - che l'appellante ha dimostrato di aver versato senza ricevere quietanza, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle pratiche n. 5447, n. 5586 e n. 5373, sottraendo dal totale delle somme così dovute all'avv. Controparte_1
l'importo di €. 10.832,42, compensare la residua somma così determinata con i crediti vantati dal dottor per €. 2.572,68, in virtù della Sentenza n. 260/2017 del Parte_1
Tribunale di Ferrara, emessa nella causa civile R. G. N. 3787/2016, In tutti i casi, con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio” ».
APPELLATOA AVV. : « voglia la adita Corte: in via Controparte_1 preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso una ordinanza inappellabile;
in subordine, nel merito, respingere la impugnazione ex adverso proposta, anche relativamente alle richieste istruttorie, perché infondata in fatto e in diritto. In tutti i casi con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del grado., ivi comprese quelle relative alla fase della sospensiva. ».
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' avv. conveniva in giudizio il proprio cliente dottor Controparte_1 con ricorso ex art. 702bis cpc in riferimento all'art. 14 D.lgs n. Parte_1
150/2011 per sentire accolta la propria domanda di compenso professionale relativa a n. 19 posizioni in relazione alle quali aveva assunto il mandato di difensore, allegando l'intervenuto opinamento del Consiglio professionale ed il mancato pagamento del dovuto residuo, ammontante a complessivi €. 35.249,35, oltre interessi e spese di giudizio.
1.1 Si costituiva in giudizio il convenuto per resistere alla domanda, allegando di aver pagato importi ben maggiori (€. 69.207,00) nel complessivo rapporto cliente- professionista relativo al periodo 2009/2015, invocando la parziale prescrizione di quei crediti professionali invocati per la prima volta in ricorso, dichiarando compensati eventuali crediti con l'importo di €. 2.572,68, relativo ad una condanna alle spese di lite di cui alla sentenza n. 260/2017 del Tribunale di Ferrara;
allegava conseguentemente che nulla era più dovuto, così invocando la condanna del professionista a restituire quanto eventualmente percetto in eccesso.
1.2 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale decideva la causa con ordinanza resa ex artt. 702bis cpc e 14 D.lgs n. 150/2011, pubblicata in data 13/02/2023 n. 197/2023, con la quale accoglieva la domanda nel merito e condannava il cliente al pagamento di €. 31.429,42 oltre accessori e di €. 1.292,24 oltre interessi variamente modulati e spese di lite.
2. proponeva appello avverso la suddetta ordinanza, che Parte_1 dichiarava non essergli stata notificata, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 15.03.2023, deducendo sei motivi e formulando istanza di sospensione.
2.1 Si costituiva il professionista, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, potendo l'ordinanza essere impugnata esclusivamente con il ricorso per la cassazione e resisteva subordinatamente nel merito all'appello, che professava infondato.
2.2 Alla prima udienza, tenutasi in data 10.10.2023, il Consigliere Istruttore, inviava la causa, per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione a sentenza, all'udienza del 25.03.2025, sostituita ex art. 127ter cpc con il deposito di note scritte, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. nella estensione massima.
2.2.1 Con separata ordinanza collegiale, resa in data 30.05.2025 era respinta la sospensiva.
3. L'appello è inammissibile in quanto improponibile, come correttamente eccepito dalla difesa dell'appellato.
Non è seriamente dubitabile che l'ordinanza gravata è stata resa seguendo il rito speciale, con il quale il giudice di primo grado ha consapevolmente ed espressamente pagina 3 di 5 trattato la controversia;
ne fanno prova il fatto che il Tribunale si è pronunciato in composizione collegiale (come previsto dall'art. 14 D.lgs 150/2011 all'epoca in vigore) e che in epigrafe alla sua ordinanza ha fatto espresso richiamo all' art. 14 D.lgs 150/201.
Resta dunque inconfutabile che il rito adottato dal Tribunale di Ravenna, corretto o meno che sia, è quello speciale dell'art. 14 D.lgs 150/2011.
Del resto l'atto introduttivo espressamente richiama il rito speciale ex art. 14 cit.; nel provvedimento presidenziale del 13.11.2019 di designazione del giudice relatore vi è espresso rimando ad esso rito, risultando addirittura depennati i vecchi riferimenti agli artt. 28 e segg. della L. 794/1942; il riferimento al Tribunale in composizione collegiale contenuto nei verbali di causa;
l'ordinanza conclusiva pronunciata “in composizione collegiale” e, infine, anche l'ordinanza di correzione di errore materiale del 02.03.2023 è stata pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale. Inoltre, così smentendosi nei fatti un'espressa difesa dell'appellante, l'ordinanza conclusiva ed oggi gravata, è stata digitalmente firmata dal giudice designato e dal Presidente del Collegio, come si può leggere nelle stringhe laterali, che attestano la provenienza del provvedimento.
Pertanto, essendo stata l'ordinanza del Tribunale di Ravenna pronunciata, come peraltro richiesto dal ricorrente, non dal giudice monocratico ma dal Collegio e con espresso richiamo al rito speciale dell'art. 702 bis e ter c.p.c. in relazione all'art. 14, , D.lgs 150/2011, il quale al 4^ comma nella formulazione applicabile ratione temporis ne dispone la non appellabilità ma l'impugnabilità solo con il ricorso per la cassazione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 In ogni caso ed anche a tutto voler concedere alla difesa dell'appellante, la inammissibilità dell' appello, come anche pur sempre eccepito, discende dalla applicazione dei principi di ultrattività del rito.
Nel nostro caso, infatti, non v'è dubbio che il rito con il quale il giudice di primo grado ha consapevolmente ed espressamente trattato la controversia è quello speciale previsto dall'art. 14 D.lgs 150/2011. La impugnazione andava, quindi, proposta secondo il rito adottato, si ribadisce a torto o a ragione, dal Tribunale. Pertanto, per il richiamato principio di ultrattività del rito, l'impugnazione andava proposta con il ricorso per cassazione e non con l'appello [Cfr in termini ex aliis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 210 del 08/01/2019 (Rv. 652067 - 01); Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31431 del 06/12/2024 (Rv. 673097 - 01); Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23740 del 04/09/2024 (Rv. 672282 - 01)].
Si tratta, questo, del cd principio dell'ultrattività del rito o dell'apparenza, che affonda le sue radici nel lontano ma pur sempre valido, principio affermato dalle SU della Suprema Corte, secondo il quale <<In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le pagina 4 di 5 quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso). >> [Cass. Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011 (Rv. 615406 - 01)].
4. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal DM 147/2022 e succ. mod., applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) Dichiara inammissibile l'appello per improponibilità e per l'effetto conferma l'ordinanza gravata. b) Condanna al pagamento delle spese processuali a Parte_1 favore dell' avv. spese che liquida nella somma di euro Controparte_1
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Bologna, 07.11.2025
Il Giudice Relatore dott. Pietro Iovino
Il Presidente
dott. Maria Cristina Salvadori
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