Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/01/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01735/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11067/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11067 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Frame RL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, Chiara Colamonico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, via G. Cuboni n.12.
contro
GS - Gestore dei Servizi Energetici SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via del corso n. 509.
nei confronti
Credito Cooperativo Centro Calabria Società Cooperativa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Gestore n. GS/P20190045735 del 20/6/2019, avente ad oggetto
“ procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del DM 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 762744,02, di potenza pari a 113,19 kW, sito in C. da Cammarata, sn, nel Comune di Castrovillari (CS). Soggetto responsabile: Frame S.r.l. – Conclusione del procedimento ”;
- del provvedimento n. GS/P20190055135 del 26/7/2019 avente ad
oggetto “ ID Verifica 2015-13184 – Procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del DM 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 762744,02 sito nel Comune di Castrovillari (CS) – Richiesta restituzione incentivi ”.
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto,
nonché per l'accertamento della fondatezza
dell'istanza sostanziale della ricorrente e la conseguente condanna
del GS alla conferma del provvedimento di ammissione alla tariffa incentivante ai sensi del DM 5 maggio 2011, con conseguente condanna alla restituzione degli importi già trattenuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ME RL il 1\12\2020 :
per l'annullamento
-. di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo in virtù dello ius superveniens rappresentato dall'art. 42, comma 3 del d.lgs. n. 28/2011 come novellato dall'art. 56, comma 7, lett. a) del DL 76/2020 conv. con modif. dalla legge n. 120/2020 e dell'art. 21-nonies della L 241/1990
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto,
nonché per l'accertamento della fondatezza
dell'istanza sostanziale della ricorrente e la conseguente condanna
del GS alla conferma del provvedimento di ammissione alla tariffa incentivante ai sensi del DM 5 maggio 2011, con conseguente condanna alla restituzione degli importi già trattenuti
ovvero, ancora in subordine, per il risarcimento dei danni
patiti e patendi dalla Società ricorrente derivanti dall'illegittimo operato del GS
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GS- Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Vista la comunicazione del 27/6/2024, notificata il 27/6/2024, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- parte ricorrente ha notificato il 27/6/2024 al GS la dichiarazione di rinuncia al ricorso;
- il GS , in proposito – con atto depositato il 5/7/2024 - ha formalmente aderito;
- l’art. 84 cpa, dopo avere previsto - al comma 1 - il potere della parte ricorrente di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, stabilisce - al successivo comma 3 - che, ove le altre parti - che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio - non si oppongano, il processo si estingue.
Ritenuto che:
- debba essere dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3 cpa.;
- a norma dell’art. 84, comma 2, secondo periodo cpa. l’andamento della vicenda procedimentale e processuale e - in particolare - il comportamento complessivo tenuto dalle parti costituiscano valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza - Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e - per l’effetto -dichiara estinto il giudizio.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO