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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4432/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4432/2019 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'avv.to Luigi Torrese
ATTORE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Romano e Controparte_1
IA IU La RA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Tanto premesso, alla luce delle dichiarazioni delle parti contenute nelle note di trattazione scritta, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che l'immobile occupato dal veniva liberato in data 06/05/2024 CP_1
in esecuzione dell'ordinanza dirigenziale nr. 8 del 15/01/2024 di sgombero del locale in questione;
pertanto, deve rilevarsi il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito.
Difatti, come ben delineato dalla giurisprudenza di merito, la cessazione della materia del contendere, forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale, è il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale sottesa al giudizio e tale da far venir meno la ragione d'essere della lite in quanto le parti, a seguito di tale cambiamento, perdono ogni interesse alla
2 prosecuzione del giudizio (Trib. Foggia sez. lav., 29/01/2019, n.563).
Più di recente, la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessazione
della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno
della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto
suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il
Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in
pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti. L'istituto
non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di
quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del
processo civile. La pronuncia di cessazione della materia del contendere
costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una
fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir
meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso”
(Tribunale Bari sez. I, 07/08/2020, n.2529).
Accertata la cessazione della materia del contendere, stante l'espressa richiesta sul punto ad opera delle parti, la scrivente deve pronunciarsi sulle spese di lite utilizzando il criterio della “soccombenza virtuale”, ovvero un giudizio circa la fondatezza della domanda. Difatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione,
“Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque,
pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza
virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una
ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte
3 su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può
condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una
compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza
di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (Cass. civ.
24234/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta (Cass. civ. 1098/2021).
Nel caso in esame, l'ammissione, ad opera del convenuto, della propria permanenza nell'immobile per cui è causa anche a seguito del pensionamento avvenuto nel settembre 2009, fa propendere per la soccombenza virtuale dello stesso.
Per tale ragione, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria (in applicazione dei parametri minimi stante l'esito della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi ed € 125,00 per
4 spese oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Nola, 24/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4432/2019 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'avv.to Luigi Torrese
ATTORE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Romano e Controparte_1
IA IU La RA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Tanto premesso, alla luce delle dichiarazioni delle parti contenute nelle note di trattazione scritta, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che l'immobile occupato dal veniva liberato in data 06/05/2024 CP_1
in esecuzione dell'ordinanza dirigenziale nr. 8 del 15/01/2024 di sgombero del locale in questione;
pertanto, deve rilevarsi il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito.
Difatti, come ben delineato dalla giurisprudenza di merito, la cessazione della materia del contendere, forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale, è il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale sottesa al giudizio e tale da far venir meno la ragione d'essere della lite in quanto le parti, a seguito di tale cambiamento, perdono ogni interesse alla
2 prosecuzione del giudizio (Trib. Foggia sez. lav., 29/01/2019, n.563).
Più di recente, la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessazione
della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno
della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto
suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il
Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in
pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti. L'istituto
non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di
quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del
processo civile. La pronuncia di cessazione della materia del contendere
costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una
fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir
meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso”
(Tribunale Bari sez. I, 07/08/2020, n.2529).
Accertata la cessazione della materia del contendere, stante l'espressa richiesta sul punto ad opera delle parti, la scrivente deve pronunciarsi sulle spese di lite utilizzando il criterio della “soccombenza virtuale”, ovvero un giudizio circa la fondatezza della domanda. Difatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione,
“Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque,
pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza
virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una
ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte
3 su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può
condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una
compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza
di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (Cass. civ.
24234/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta (Cass. civ. 1098/2021).
Nel caso in esame, l'ammissione, ad opera del convenuto, della propria permanenza nell'immobile per cui è causa anche a seguito del pensionamento avvenuto nel settembre 2009, fa propendere per la soccombenza virtuale dello stesso.
Per tale ragione, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria (in applicazione dei parametri minimi stante l'esito della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi ed € 125,00 per
4 spese oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Nola, 24/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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