Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2021
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Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il primo giudice ha ritenuto che non vi fosse una fase decisoria pluristrutturata a cui applicare il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bis l. 241/1990, poiché nessuno schema di provvedimento è stato inviato dalla Regione alla Soprintendenza, la quale sarebbe stata invitata a una conferenza di servizi che non richiedeva la sua presenza. La relazione inviata dalla Regione Sardegna non poteva essere considerata uno “schema di provvedimento”.

  • Accolto
    Competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

    Trattandosi di una lottizzazione edificata in via di fatto risalente agli anni ‘60-‘70, non si applicherebbe l’art. 3 lett. c) della l.r. n. 29 del 1998 che subordina la subdelega alla preventiva approvazione paesaggistica dello strumento attuativo.

  • Rigettato
    Impugnazione provvedimenti in variante

    I motivi proposti con i motivi aggiunti, relativi alle varianti in corso d'opera, sono stati assorbiti dalla decisione sul ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica al controinteressato

    L'eccezione è infondata poiché la notifica del ricorso di primo grado è stata effettuata alla EC AG presso il domicilio eletto in Italia e presso la sede legale in Svizzera, andando entrambe a buon fine.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse

    La ricorrente in primo grado ha motivato il proprio interesse a ricorrere in modo sufficiente, rappresentando la vicinitas e il fatto che entrambe le proprietà si trovano all'interno della linea dei 300 metri dalla linea di battigia, area soggetta a vincolo paesaggistico. Sussistevano pertanto l'interesse e la legittimazione a ricorrere.

  • Rigettato
    Mancanza di danno lamentato dalla ricorrente in primo grado

    La ricorrente ha agito lamentando il generale peggioramento dei caratteri urbanistici e ambientali, sostenendo la mancanza della necessaria autorizzazione della Soprintendenza. Gli ulteriori elementi di danno quali il diritto al panorama e il relativo rispetto delle altezze non erano elementi che avrebbero dovuto essere dimostrati ex ante ai fini del radicamento dell’interesse a ricorrere ma costituiscono oggetto del giudizio.

  • Accolto
    Competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

    Si applica l’art. 29 della l.r. n. 24/2016 che prevede la competenza dello sportello unico (SUAPE) anche in relazione ai procedimenti amministrativi riguardanti gli interventi edilizi, e l’art. 31 della stessa l.r. che prevede che il procedimento per l’acquisizione dei titoli abilitativi necessari è unico. Conseguentemente, se la conferenza di servizi riguarda un’opera soggetta ad autorizzazione paesaggistica ed il SUAPE deve adottare un provvedimento finale unico, alla conferenza dovrebbe partecipare anche la Soprintendenza e, partecipando, può esprimere un parere espresso o tacito; non partecipando, esprime per legge un parere favorevole.

  • Accolto
    Applicabilità dell’art. 17 bis l. 241/1990

    Il provvedimento annullato è del dicembre 2017. Il comma 2 dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990 che prevede lo “schema di provvedimento” è stato introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. l) della l. n. 120/2020 e quindi non sarebbe applicabile rationae temporis. Inoltre, la norma non riguarda la conferenza di servizi. A norma dell’art. 8 del d.lgs. n. 42 del 2004, restano ferme le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale.

  • Accolto
    Interpretazione dell’art. 17 bis comma 3 l. n. 241 del 1990 s.m.i.

    La relazione inviata dalla Regione alla Soprintendenza è da considerarsi lo “schema di provvedimento” sicché il silenzio serbato dalla Soprintendenza deve essere considerato, nell’ambito del procedimento di cogestione del vincolo, quale silenzio-assenso. Il silenzio-assenso si è formato anche nell’ambito della Conferenza di servizi indetta dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 14 ter l. n. 241 del 1990.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso di primo grado

    Il motivo è infondato. Al momento della presentazione dell’istanza di accesso, la NE non era ancora in grado di valutare l’operato dell’amministrazione sotto tutti i molteplici profili contestati, emersi solo al momento della presa visione della documentazione amministrativa avvenuta in data 8 maggio 2018. Il ricorso è stato quindi tempestivamente notificato.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza del concreto pregiudizio

    La ricorrente in primo grado ha motivato il proprio interesse a ricorrere in modo sufficiente, rappresentando la vicinitas e il fatto che entrambe le proprietà si trovano all'interno della linea dei 300 metri dalla linea di battigia, area soggetta a vincolo paesaggistico. Sussistevano pertanto l'interesse e la legittimazione a ricorrere.

  • Accolto
    Competenza ad esprimere il parere paesaggistico e formazione silenzio assenso

    La relazione inviata dalla Regione alla Soprintendenza è da considerarsi lo “schema di provvedimento” sicché il silenzio serbato dalla Soprintendenza deve essere considerato, nell’ambito del procedimento di cogestione del vincolo, quale silenzio-assenso. Il silenzio-assenso si è formato anche nell’ambito della Conferenza di servizi indetta dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 14 ter l. n. 241 del 1990.

  • Accolto
    Tardività della riproposizione dei motivi assorbiti

    L'eccezione di inammissibilità è fondata. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio. La riproposizione dei motivi è avvenuta tramite un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado privo della precisazione del loro contenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2021
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2021
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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