Articolo 14 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 gennaio 1952
>
Versione
7 settembre 1993
Art. 14. Sanzioni per i contravventori.

I contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente art. 13 sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila.
Nella valutazione delle indenniti di espropriazione dell'edificio non si tiene conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993