Art. 13.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo che per le disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo tale data.
Puo' essere venduto fino ad esaurimento il prodotto che alla data di entrata in vigore degli articoli 8 e 9 della presente legge si trovi gia' fuori degli stabilimenti di imbottigliamento confezionato in recipienti muniti del contrassegno di Stato anche se etichettato in difformita' con le prescrizioni di tali articoli, purche' in regola con le disposizioni precedenti.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo che per le disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo tale data.
Puo' essere venduto fino ad esaurimento il prodotto che alla data di entrata in vigore degli articoli 8 e 9 della presente legge si trovi gia' fuori degli stabilimenti di imbottigliamento confezionato in recipienti muniti del contrassegno di Stato anche se etichettato in difformita' con le prescrizioni di tali articoli, purche' in regola con le disposizioni precedenti.