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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10054 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa MA SA GL, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9022 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'Avv. Ottone Salvati come in atti
RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Marco Moretti come in atti RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.3.2025 e ritualmente notificato a e CP_1
, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha Controparte_2 la cartella di pagamento n. 097 2019 0171812149505 notificata in data 31.1.2025, relativa a contributi previdenziali anni 2018/2019 per complessivi € 236,91, rassegnando le seguenti CP_1 usioni: “accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei contributi e delle sanzioni amministrative richieste con la cartella n.09720190171812149505 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della predetta cartella ed ogni e ulteriore atto e/o procedimento ad esso inerente e/o presupposto e/o conseguente”. Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi CP_1 dell'art. 24 D. L . 46/99 e il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che con il D. Lgs. N. 46/1999 la riscossione dei crediti dell'Istituto assicurativo è stata affidata in via esclusiva all'esattoria (oggi
, con la conseguenza che alcuna Controparte_3 ll' con riferimento alle modalità di CP_1 riscossione dei crediti;
l'Istituto ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, per quanto di ragione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione agli eventuali, non creduti, vizi della procedura esecutiva CP_1 impugnata;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D. L.vo n. 46/99;
3. Nel merito, respingere ogni domanda avversaria, relativamente al credito con CP_1 conferma della somma già specificata nella cartella esattoriale impugnata.
ritualmente citata, non si è costituita Controparte_2 restando contumace. La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa all'udienza dell'8.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da parte ricorrente) e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate da
, in quanto: a) il ricorso risulta depositato in data 11.3.2025, nel termine CP_1 di 40 giorni dalla notifica della cartella opposta, pacificamente avvenuta in data 31.1.2025; b) quale ente impositore, è titolare della situazione sostanziale CP_1 dedotta in giudizio, per cui sussiste la legittimazione passiva in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito per decorso della prescrizione.
Nel merito, il ricorso è fondato. La cartella opposta si riferisce a contributi previdenziali per gli anni CP_1
2018/2019; anche a voler ritenere provato che sia stato consegnato al debitore l'avviso bonario del 20.9.2018, tra tale data e quella di notificazione della cartella impugnata è trascorso oltre un quinquennio, senza che siano documentati atti interruttivi della prescrizione;
il credito dell' risulta, CP_1 dunque, estinto per prescrizione. Si osserva che l' ha chiesto “In via istruttoria, nell'ipotesi di mancata CP_1 costituzione di , voler acquisire, anche ai sensi degli Controparte_4 artt. 210, 211 e ifica della cartella esattoriale oggetto del giudizio, unitamente ai successivi/preventivi atti interruttivi della prescrizione”; posto che la cartella è stata prodotta da parte ricorrente, l'istanza dell' è inammissibile in quanto generica, non essendo indicati atti CP_1 interruttivi della prescrizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo le vigenti tabelle (tenuto conto del valore della causa, della limitata complessità della stessa e delle fasi
2 del giudizio) vanno poste in solido a carico degli Enti convenuti, secondo l'ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara estinto per prescrizione il credito oggetto della cartella di CP_1 pagamento n.09720190171812149505; condanna e in solido al pagamento CP_1 Controparte_2 delle spese processuali pari a € 251,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Roma, 10/10/2025
Il giudice
MA SA GL
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