TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/12/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2833/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2833/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN FA
ATTORE
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
chiedendo che fosse dichiarato in favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta
[...] usucapione ordinaria, della proprietà del terreno sito in SA AL (Reggio Calabria), alla via Antonino Scopelliti, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria
– Sezione di SA AL al foglio di mappa 3, particelle 1582, 1584, 1589 e 1590, formalmente intestati a e entrambi deceduti, ai quali Controparte_5 Persona_1 sono succeduti, per successione legittima, gli odierni convenuti.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di possedere da oltre venti anni, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, il terreno oggetto di causa, in particolare provvedendo alla sua pulizia e coltivazione e curandone la manutenzione;
ha inoltre dedotto di essersi sempre comportato quale unico proprietario del bene, senza incontrare ostacoli od opposizioni da parte di terzi e senza rendere conto ad alcuno.
Parte attrice ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «1) accertare e dichiarare che il sig. cf. - nato a [...]_1 CodiceFiscale_6 il 24.11.1964 residente a[...] acquisito, per usucapione, la piena proprietà del terreno sito nel Comune di Reggio
Calabria di circa 1700 metri quadrati, meglio identificato nelle particelle 1582, 1584, 1589
e 1590 ubicate in SA AL (RC) alla via Antonino Scopelliti censito al NCT al foglio di mappa n° 3; 2) ordinare la trascrizione della sentenza del Tribunale, nei Registri
Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria;
3) ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di eseguire le dovute trascrizioni ed all'U.T.E di Reggio Calabria di eseguire le necessarie volture esonerandoli da ogni responsabilità; 4) condannare i convenuti alle spese e competenze del giudizio in caso di opposizione».
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti.
pagina 2 di 10 All'udienza del 04.10.2023, il Giudice Istruttore ha rilevato la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di e ne ha ordinato la Controparte_1 rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo fissato.
Con ordinanza del 04.11.2024, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio
La controversia è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice.
All'udienza del 17.12.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
1. La domanda avanzata da non può essere accolta. Parte_1
L'attore ha agito in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno sito in SA AL (Reggio Calabria) alla via Antonino
Scopelliti, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria – Sezione di
SA AL al foglio di mappa 3, particelle 1582, 1584, 1589 e 1590.
Com'è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (ex multis, Cass. Civ. 4332/2013, Cass. Civ. 14092/2010,
Cass. Civ. 1546/2007, Cass. Civ. 15145/2004).
Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, quindi, il possesso e il tempo.
Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, cioè non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), sia continuato (art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni.
pagina 3 di 10 Per quanto concerne invece il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede che il possesso non viziato del bene si sia protratto per almeno venti anni.
Giova in proposito rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'espressione “aver posseduto per oltre vent'anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
La parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto, ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (Cass. Civ. 21837/2018).
In altri termini, colui che agisce in giudizio ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso del bene altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato continuativamente per almeno venti anni, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale), tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria (Cass. Civ. 18215/2013, Cass. Civ. 975/2000).
In particolare, per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. Civ. 4863/2010; Cass. Civ. 17462/2009,
Cass. Civ. 19478/2007, Cass. Civ. 8152/2001), mentre non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o comunque tollerati dal titolare del diritto dominicale (Cass. Civ. 9325/2011).
pagina 4 di 10 D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al Giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. Civ. 20539/2017).
Infatti, non può non tenersi conto del fatto che, in caso di usucapione, si è in presenza pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, sicché le prove devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui (Corte App. Reggio Calabria 102/2023).
Ciò premesso in termini generali, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia fornito adeguata prova della dedotta fattispecie acquisitiva.
Sul punto, giova innanzitutto rammentare che la contumacia dei convenuti non assume significato di non contestazione, né di ammissione della fondatezza della domanda avanzata da parte attrice;
gli elementi costitutivi di tale domanda, infatti, devono essere rigorosamente provati da colui che agisce in giudizio, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c., il Giudice può porre a fondamento della decisione solo i fatti non specificatamente contestati dalla parte «costituita».
Ebbene, l'attore, nell'atto di citazione, si è limitato ad allegare, in termini assolutamente generici, di aver posseduto animo domini il terreno oggetto di causa, per oltre vent'anni, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, provvedendo alla sua cura e pulizia e coltivandolo.
A fronte di queste scarne allegazioni, parte attrice non ha nemmeno fornito in giudizio elementi di prova solidi ed univoci del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
Parte attrice non ha infatti prodotto in giudizio alcun documento idoneo a dimostrare l'asserita disponibilità ultraventennale del fondo.
Anche la prova orale raccolta nel corso del giudizio non risulta essere decisiva.
pagina 5 di 10 Sul punto, va innanzitutto evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e sono irrilevanti nella parte in cui gli stessi hanno riferito che
[...] Testimone_2 il terreno oggetto di causa è «posseduto» dall'attore (in particolare i testimoni indicati hanno confermato il capitolo 1, secondo cui «vero è che il sig. ha Parte_1 sempre posseduto […] la porzione di terreno di circa 1700 metri quadri ubicato di fronte la sua abitazione ed ubicato in Catona (RC) alla via alla via Antonino Scopelliti censito al
NCT al foglio di mappa n° 3»; cfr. verbale dell'udienza del 22.10.2025).
Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi ma fatti obiettivi»
(Cass. Civ. 1824/2000, Cass. Civ. 22720/2014).
I testimoni escussi hanno poi riferito di avere sempre visto l'attore occupare e prendersi cura del terreno oggetto di causa dal 1990, provvedendo alla sua coltivazione e manutenzione (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025).
In particolare, il testimone ha dichiarato: «io risiedo proprio di Testimone_1 fronte al terreno oggetto di causa dal 1990. E' vera la circostanza di cui al capo 11 della citazione. Riconosco il terreno dell'attore nelle fotografie che mi vengono esibite allegate alla relazione tecnica in atti e confermo che nel predetto terreno io ho sempre visto l'attore recarsi e curarlo fino a tutt'oggi e da oltre vent'anni. Io ho sempre visto dal 1990 a tutt'oggi l'attore e i membri della sua famiglia curare il terreno, pulirlo ararlo e coltivarlo;
pianta sempre verdure di stagione, come broccoli, verdure, piselli pomodori cetrioli finocchi;
attualmente ha piantato i broccoli;
nel terreno l'attore detiene anche delle galline in un tratto recintato del predetto terreno. Non ho mai visto altre persone curare il terreno
pagina 6 di 10 o occuparlo;
ho sempre visto l'attor e la di lui famiglia come ho già detto» (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025).
Il testimone ha invece riferito: «io risiedo in Via Arghillà dal 1990, Testimone_2 anno in cui mi fu assegnato l'alloggio popolare che è di fronte al terreno oggetto di causa;
io vedo il terreno affacciandomi dal balcone della cucina di casa mia, lato via Scopelliti;
se mi affaccio dalla parte opposta, dalla via Arghillà, vedo il mare. Confermo il capo 12 della citazione;
io dal 1990 a tutt'oggi ho sempre e soltanto visto l'attore e al sua famiglia occupare e curare il terreno oggetto di causa;
tutti i giorni l'attore si reca nel terreno per curare anche ciò che pianta e coltiva. Riconosco nelle foto che mi vengono poste in visione, allegate alla perizia di parte attrice, il terreno oggetto di causa. Confermo il capo 33; il terreno è stato sempre curato e coltivato dall'attore e dalla sua famiglia, come ho già detto;
a pulire il terreno è sempre l'attore che lo coltiva con ortaggi, piante di olivo;
non mi risulta che oggi abbia galline nel terreno perché non le sento più ma un tempo ricordo che le ha avute e tenute nel terreno in questione;
c'è ancora nel terreno un piccolo recinto in metallo dove l'attore teneva le galline» (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025).
Tali condotte, tuttavia, non esprimono in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, in quanto si tratta di attività pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, inidonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene – circostanza, questa, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà –.
Al riguardo, occorre infatti rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque
pagina 7 di 10 un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto» (Cass. Civ. 1796/2022).
Ebbene, l'attore, nell'atto di citazione, si è limitato ad allegare che, da oltre vent'anni, provvede alla pulizia, alla manutenzione e alla coltivazione del terreno, senza precisare se quest'ultimo sia recintato (ed eventualmente chi detenga le relative chiavi) o liberamente accessibile.
Anche nella consulenza tecnica di parte attrice non vi sono indicazioni sul punto;
nella perizia si legge infatti che «il terreno […] è pianeggiante, di forma irregolare e l'accesso avviene attraverso una piccola scalinata dal cortile di pertinenza del fabbricato censito alle particelle 1643-1636 dove risiede l'abitazione del sig. , un secondo accesso, Pt_1 anche carrabile, è possibile da una stradella comunale posta ad est del fondo e riportata sulle mappe catastali con accesso dalla via Antonino Scopelliti», ma non è precisato se tali accessi siano liberi o vi sia un cancello o altro mezzo di chiusura (cfr. all. n. 7 fascicolo di parte attrice).
Nemmeno dalle fotografie in atti si comprende se il fondo sia liberamente accessibile o meno.
Infine, i testimoni escussi nel corso giudizio nulla hanno riferito sul punto (il teste si è limitato ad affermare che vi è un tratto di terreno – non meglio Testimone_1 precisato – recintato in cui l'attore detiene le galline;
cfr. verbale dell'udienza del
22.10.2025).
pagina 8 di 10 In definitiva, le prove orali raccolte nel corso del giudizio consentono solo di ritenere dimostrata l'utilizzazione, da parte di del fondo oggetto di causa, ma Parte_1 non vi è prova del compimento, nel ventennio antecedente l'instaurazione del presente giudizio, di specifiche condotte inequivocabilmente ed esclusivamente di competenza del proprietario, e non anche del mero utilizzatore.
Non è, del resto, dirimente la circostanza che, in fase di mediazione, la convenuta abbia comunicato a mezzo p.e.c., anche nell'interesse degli Controparte_3 altri convenuti, di non avere intenzione di opporsi all'acquisto, da parte dell'istante, della proprietà dei terreni di cui si discute per usucapione.
Si tratta, infatti, di una comunicazione che non ha valore di non contestazione degli elementi costitutivi della domanda attorea e che, comunque, proviene da uno solo dei comproprietari formali del bene, non essendovi prova della sussistenza, in capo a
[...]
del potere di rappresentare gli altri convenuti (cfr. allegato n. 11 Controparte_3 fascicolo di parte attrice).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che l'attore non ha fornito adeguata prova del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
La domanda avanzata da deve pertanto essere rigettata. Parte_1
2. Le spese di lite sostenute dall'attore non sono rimborsabili in considerazione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. dichiara non rimborsabili le spese di lite di Parte_1
pagina 9 di 10 Così deciso in Reggio Calabria, in data 28/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) Vero è che il sig. ha sempre posseduto e curato la porzione di terreno di circa 1700 Parte_1 metri quadri ubicato di fronte la sua abitazione ed ubicato in Catona (RC) alla via alla via Antonino Scopelliti censito al NCT al foglio di mappa n° 3? 2 1) Vero è che il sig. ha sempre posseduto e curato la porzione di terreno di circa 1700 Parte_1 metri quadri ubicato di fronte la sua abitazione ed ubicato in Catona (RC) alla via alla via Antonino Scopelliti censito al NCT al foglio di mappa n° 3? 3 3) Vero che l'attore unitamente al proprio nucleo familiare, fin dal 1990 ha provveduto ad arare, coltivare e pulire a proprie spese ininterrottamente il terreno di fronte il palazzo in cui risiede il sig. Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2833/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN FA
ATTORE
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
chiedendo che fosse dichiarato in favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta
[...] usucapione ordinaria, della proprietà del terreno sito in SA AL (Reggio Calabria), alla via Antonino Scopelliti, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria
– Sezione di SA AL al foglio di mappa 3, particelle 1582, 1584, 1589 e 1590, formalmente intestati a e entrambi deceduti, ai quali Controparte_5 Persona_1 sono succeduti, per successione legittima, gli odierni convenuti.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di possedere da oltre venti anni, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, il terreno oggetto di causa, in particolare provvedendo alla sua pulizia e coltivazione e curandone la manutenzione;
ha inoltre dedotto di essersi sempre comportato quale unico proprietario del bene, senza incontrare ostacoli od opposizioni da parte di terzi e senza rendere conto ad alcuno.
Parte attrice ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «1) accertare e dichiarare che il sig. cf. - nato a [...]_1 CodiceFiscale_6 il 24.11.1964 residente a[...] acquisito, per usucapione, la piena proprietà del terreno sito nel Comune di Reggio
Calabria di circa 1700 metri quadrati, meglio identificato nelle particelle 1582, 1584, 1589
e 1590 ubicate in SA AL (RC) alla via Antonino Scopelliti censito al NCT al foglio di mappa n° 3; 2) ordinare la trascrizione della sentenza del Tribunale, nei Registri
Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria;
3) ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di eseguire le dovute trascrizioni ed all'U.T.E di Reggio Calabria di eseguire le necessarie volture esonerandoli da ogni responsabilità; 4) condannare i convenuti alle spese e competenze del giudizio in caso di opposizione».
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti.
pagina 2 di 10 All'udienza del 04.10.2023, il Giudice Istruttore ha rilevato la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di e ne ha ordinato la Controparte_1 rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo fissato.
Con ordinanza del 04.11.2024, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio
La controversia è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice.
All'udienza del 17.12.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
1. La domanda avanzata da non può essere accolta. Parte_1
L'attore ha agito in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno sito in SA AL (Reggio Calabria) alla via Antonino
Scopelliti, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria – Sezione di
SA AL al foglio di mappa 3, particelle 1582, 1584, 1589 e 1590.
Com'è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (ex multis, Cass. Civ. 4332/2013, Cass. Civ. 14092/2010,
Cass. Civ. 1546/2007, Cass. Civ. 15145/2004).
Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, quindi, il possesso e il tempo.
Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, cioè non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), sia continuato (art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni.
pagina 3 di 10 Per quanto concerne invece il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede che il possesso non viziato del bene si sia protratto per almeno venti anni.
Giova in proposito rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'espressione “aver posseduto per oltre vent'anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
La parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto, ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (Cass. Civ. 21837/2018).
In altri termini, colui che agisce in giudizio ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso del bene altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato continuativamente per almeno venti anni, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale), tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria (Cass. Civ. 18215/2013, Cass. Civ. 975/2000).
In particolare, per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. Civ. 4863/2010; Cass. Civ. 17462/2009,
Cass. Civ. 19478/2007, Cass. Civ. 8152/2001), mentre non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o comunque tollerati dal titolare del diritto dominicale (Cass. Civ. 9325/2011).
pagina 4 di 10 D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al Giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. Civ. 20539/2017).
Infatti, non può non tenersi conto del fatto che, in caso di usucapione, si è in presenza pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, sicché le prove devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui (Corte App. Reggio Calabria 102/2023).
Ciò premesso in termini generali, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia fornito adeguata prova della dedotta fattispecie acquisitiva.
Sul punto, giova innanzitutto rammentare che la contumacia dei convenuti non assume significato di non contestazione, né di ammissione della fondatezza della domanda avanzata da parte attrice;
gli elementi costitutivi di tale domanda, infatti, devono essere rigorosamente provati da colui che agisce in giudizio, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c., il Giudice può porre a fondamento della decisione solo i fatti non specificatamente contestati dalla parte «costituita».
Ebbene, l'attore, nell'atto di citazione, si è limitato ad allegare, in termini assolutamente generici, di aver posseduto animo domini il terreno oggetto di causa, per oltre vent'anni, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, provvedendo alla sua cura e pulizia e coltivandolo.
A fronte di queste scarne allegazioni, parte attrice non ha nemmeno fornito in giudizio elementi di prova solidi ed univoci del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
Parte attrice non ha infatti prodotto in giudizio alcun documento idoneo a dimostrare l'asserita disponibilità ultraventennale del fondo.
Anche la prova orale raccolta nel corso del giudizio non risulta essere decisiva.
pagina 5 di 10 Sul punto, va innanzitutto evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e sono irrilevanti nella parte in cui gli stessi hanno riferito che
[...] Testimone_2 il terreno oggetto di causa è «posseduto» dall'attore (in particolare i testimoni indicati hanno confermato il capitolo 1, secondo cui «vero è che il sig. ha Parte_1 sempre posseduto […] la porzione di terreno di circa 1700 metri quadri ubicato di fronte la sua abitazione ed ubicato in Catona (RC) alla via alla via Antonino Scopelliti censito al
NCT al foglio di mappa n° 3»; cfr. verbale dell'udienza del 22.10.2025).
Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi ma fatti obiettivi»
(Cass. Civ. 1824/2000, Cass. Civ. 22720/2014).
I testimoni escussi hanno poi riferito di avere sempre visto l'attore occupare e prendersi cura del terreno oggetto di causa dal 1990, provvedendo alla sua coltivazione e manutenzione (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025).
In particolare, il testimone ha dichiarato: «io risiedo proprio di Testimone_1 fronte al terreno oggetto di causa dal 1990. E' vera la circostanza di cui al capo 11 della citazione. Riconosco il terreno dell'attore nelle fotografie che mi vengono esibite allegate alla relazione tecnica in atti e confermo che nel predetto terreno io ho sempre visto l'attore recarsi e curarlo fino a tutt'oggi e da oltre vent'anni. Io ho sempre visto dal 1990 a tutt'oggi l'attore e i membri della sua famiglia curare il terreno, pulirlo ararlo e coltivarlo;
pianta sempre verdure di stagione, come broccoli, verdure, piselli pomodori cetrioli finocchi;
attualmente ha piantato i broccoli;
nel terreno l'attore detiene anche delle galline in un tratto recintato del predetto terreno. Non ho mai visto altre persone curare il terreno
pagina 6 di 10 o occuparlo;
ho sempre visto l'attor e la di lui famiglia come ho già detto» (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025).
Il testimone ha invece riferito: «io risiedo in Via Arghillà dal 1990, Testimone_2 anno in cui mi fu assegnato l'alloggio popolare che è di fronte al terreno oggetto di causa;
io vedo il terreno affacciandomi dal balcone della cucina di casa mia, lato via Scopelliti;
se mi affaccio dalla parte opposta, dalla via Arghillà, vedo il mare. Confermo il capo 12 della citazione;
io dal 1990 a tutt'oggi ho sempre e soltanto visto l'attore e al sua famiglia occupare e curare il terreno oggetto di causa;
tutti i giorni l'attore si reca nel terreno per curare anche ciò che pianta e coltiva. Riconosco nelle foto che mi vengono poste in visione, allegate alla perizia di parte attrice, il terreno oggetto di causa. Confermo il capo 33; il terreno è stato sempre curato e coltivato dall'attore e dalla sua famiglia, come ho già detto;
a pulire il terreno è sempre l'attore che lo coltiva con ortaggi, piante di olivo;
non mi risulta che oggi abbia galline nel terreno perché non le sento più ma un tempo ricordo che le ha avute e tenute nel terreno in questione;
c'è ancora nel terreno un piccolo recinto in metallo dove l'attore teneva le galline» (cfr. verbale d'udienza del 22.10.2025).
Tali condotte, tuttavia, non esprimono in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, in quanto si tratta di attività pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, inidonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene – circostanza, questa, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà –.
Al riguardo, occorre infatti rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque
pagina 7 di 10 un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto» (Cass. Civ. 1796/2022).
Ebbene, l'attore, nell'atto di citazione, si è limitato ad allegare che, da oltre vent'anni, provvede alla pulizia, alla manutenzione e alla coltivazione del terreno, senza precisare se quest'ultimo sia recintato (ed eventualmente chi detenga le relative chiavi) o liberamente accessibile.
Anche nella consulenza tecnica di parte attrice non vi sono indicazioni sul punto;
nella perizia si legge infatti che «il terreno […] è pianeggiante, di forma irregolare e l'accesso avviene attraverso una piccola scalinata dal cortile di pertinenza del fabbricato censito alle particelle 1643-1636 dove risiede l'abitazione del sig. , un secondo accesso, Pt_1 anche carrabile, è possibile da una stradella comunale posta ad est del fondo e riportata sulle mappe catastali con accesso dalla via Antonino Scopelliti», ma non è precisato se tali accessi siano liberi o vi sia un cancello o altro mezzo di chiusura (cfr. all. n. 7 fascicolo di parte attrice).
Nemmeno dalle fotografie in atti si comprende se il fondo sia liberamente accessibile o meno.
Infine, i testimoni escussi nel corso giudizio nulla hanno riferito sul punto (il teste si è limitato ad affermare che vi è un tratto di terreno – non meglio Testimone_1 precisato – recintato in cui l'attore detiene le galline;
cfr. verbale dell'udienza del
22.10.2025).
pagina 8 di 10 In definitiva, le prove orali raccolte nel corso del giudizio consentono solo di ritenere dimostrata l'utilizzazione, da parte di del fondo oggetto di causa, ma Parte_1 non vi è prova del compimento, nel ventennio antecedente l'instaurazione del presente giudizio, di specifiche condotte inequivocabilmente ed esclusivamente di competenza del proprietario, e non anche del mero utilizzatore.
Non è, del resto, dirimente la circostanza che, in fase di mediazione, la convenuta abbia comunicato a mezzo p.e.c., anche nell'interesse degli Controparte_3 altri convenuti, di non avere intenzione di opporsi all'acquisto, da parte dell'istante, della proprietà dei terreni di cui si discute per usucapione.
Si tratta, infatti, di una comunicazione che non ha valore di non contestazione degli elementi costitutivi della domanda attorea e che, comunque, proviene da uno solo dei comproprietari formali del bene, non essendovi prova della sussistenza, in capo a
[...]
del potere di rappresentare gli altri convenuti (cfr. allegato n. 11 Controparte_3 fascicolo di parte attrice).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che l'attore non ha fornito adeguata prova del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
La domanda avanzata da deve pertanto essere rigettata. Parte_1
2. Le spese di lite sostenute dall'attore non sono rimborsabili in considerazione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. dichiara non rimborsabili le spese di lite di Parte_1
pagina 9 di 10 Così deciso in Reggio Calabria, in data 28/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) Vero è che il sig. ha sempre posseduto e curato la porzione di terreno di circa 1700 Parte_1 metri quadri ubicato di fronte la sua abitazione ed ubicato in Catona (RC) alla via alla via Antonino Scopelliti censito al NCT al foglio di mappa n° 3? 2 1) Vero è che il sig. ha sempre posseduto e curato la porzione di terreno di circa 1700 Parte_1 metri quadri ubicato di fronte la sua abitazione ed ubicato in Catona (RC) alla via alla via Antonino Scopelliti censito al NCT al foglio di mappa n° 3? 3 3) Vero che l'attore unitamente al proprio nucleo familiare, fin dal 1990 ha provveduto ad arare, coltivare e pulire a proprie spese ininterrottamente il terreno di fronte il palazzo in cui risiede il sig. Pt_1