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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1214/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5983/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1000/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYM05UT00011 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2148/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, qualificata e rappresentata come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale l'agenzia delle entrata ha accertato maggiori imposte, addizionale regionale e comunale negli importi nello stesso indicati.
Segnatamente l'ufficio ha motivato l'avviso evidenziando che la pretesa tributaria scaturiva del disconoscimento delle detrazioni di imposta quali spese effettuate per interventi di recupero del patrimonio edilizio, esposte nel modello 730/17 per i redditi del 2016.
Nella motivazione venivano esposte in modo dettagliato le argomentazioni a sostegno della ripresa a tassazione.
Con il ricorso la contribuente, dopo avere evidenziato di avere avanzato istanza di accertamento con adesione, seppur con esito negativo, ha contestato in toto le motivazioni poste a base dell'avviso ritenendo sussistere invece tutte le condizioni per il riconoscimento della detraibilità delle spese.
In data 27.03.2023 parte ricorrente ha depositato copia del modello 730/17 nonché visura catastale aggiornata a tale data mentre in data 04/04/2024 ha depositato memoria illustrativa con la quale ha controdedotto a tutte le eccezioni opposte dall'ufficio.
All'udienza del 17/04/2024 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Così riassunte le posizioni della parti costituite e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso ed il rispetto delle norme sulla regolare costituzione del contraddittorio la Corte ritieni fondato il ricorso alla stregua delle considerazioni che seguono.
Come risulta dagli atti la ripresa a tassazione operata dall'ufficio scaturisce dal mancato riconoscimento delle spese effettuate dalla ricorrente per intervento di recupero del patrimonio edilizio su un sottotetto.
Per tale intervento , consistente nel recupero volumetrico ai fini abitativi della porzione di sottotetto dell'unità immobiliare di secondo piano sita nel Indirizzo_1 con il Dati_Catastali_1 sub 5 cat. A/4 era stata rilasciata dal Comune di Sciacca specifica concessione per l'esecuzione dei lavori n. 269/13.
L'agenzia ne contesta la detrazione ritenendo avere riscontrato alcune incongruenze/anomalie quali una non chiarezza sulla posizione del sottotetto che secondo le risultanze della banca dati catastali risulterebbe essere ubicata al piano terra;
che al rigo E51 del modello 730/17 vi sarebbe un errore nella indicazione dei dati catastali indicando un subalterno 14 e non invece un sub 5; che, sempre dalla banca data catastali l'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione non sarebbe stata oggetto di aggiornamento catastale e che infine dalle fatture prodotte ,non sarebbe possibile verificare se il recupero volumetrico sia avvenuto con o senza ampliamento in quanto la prima ipotesi non darebbe luogo a detrazioni.
A fronte di quanto suesposto la ricorrente ha controdedotto con delle argomentazioni che, supportate anche da idonea a documentazione si condividono nei termini che seguono.
Valgano le seguenti considerazioni :
· Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente ed in particolar modo dalle perizie giurate emerge che l'intervento di recupero volumetrico attiene ad una porzione di sottotetto dell'unità immobiliare posta al secondo piano del Indirizzo_1 per accedere alla quale è stata costituita una servitù di passaggio.
· L'art. 1, comma 1, della legge n. 449/97 che disciplina la detrazione di imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31 della legge n. 457/78, non condiziona la detrazione ad un aggiornamento catastale dell'immobile ristrutturato, essendo sufficiente che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.
Tale principio è stato ribadito anche con la circolare n. 17/E del 23/06/2023 laddove " in parte de qua "così si esprime : “ È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.”
Nel caso in esame dalla concessione per l'esecuzione dei lavori risulta chiaro il tipo di intervento e la destinazione dell'immobile, che rimanendo pur abitativa varia da sottotetto ad abitazione.
Non va sottaciuto, inoltre, che a seguito della conclusione dei lavori , come documentato dal ricorrente,
l'immobile a seguito di regolare procedura DOCFA è stato formalmente accatastato.
· L'errata indicazione nel rigo E51 del modello 730/17 del solo sub 14 invece che 5 non può pregiudicare affatto il diritto alla detrazione.
Invero l'art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011 che ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento di attuazione) richiede di “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile,” prevedendo che solo la omessa indicazione di tutti i dati identificati catastali può determinare il non riconoscimento della detrazione.
Da quanto sopra risulta evidente che solo la mancata indicazione dei dati catastali pregiudicherebbe la detrazione e ciò per l'impossibilità di identificare l'immobile oggetto dell'intervento.
Nel caso in esame , a parte l'errore formale del solo sub, assolutamente ininfluente, dalla documentazione in atti risulta pienamente individuabile l'immobile oggetto di intervento di recupero, tra l'altro nei suoi dati catastali aggiornati.
· Quanto, infine, al dubbio se il recupero volumetrico sia avvenuto con o senza ampliamento lo stesso risulta essere superato dalla perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1 che : “ ha accertato che il recupero volumetrico è avvenuto senza ampliamento come descritto nella perizia giurata redatta dal geom. Nominativo_2 citata nella concessione edilizia n. 269/2013….”
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto con l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese seguono alla soccombenza e, giusta quanto previsto dall'articolo 15, comma 2/ter del D.lgs n.
546/92, possono liquidarsi come in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento con atto del 02 dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011 che ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41. Motivazione carente e contraddittoria.
In sentenza i giudici hanno accolto il ricorso di parte, ritenendo ingiustificato il disconoscimento delle detrazioni
,effettuato dall'Ufficio, a dire dei giudici, olo sulla base di errori di tipo formale commessi dal contribuente.
Ritenevano, d'altro canto, che il contribuente, attraverso la documentazione prodotta, avesse dimostrato che l'immobile oggetto del recupero edilizio fosse ben individuato nei dati indicati in dichiarazione.
Nella parte motiva della sentenza, proprio i giudici richiamano l'art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del
2011 che ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.
Detto articolo richiede di “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile,” prevedendo che solo la omessa indicazione di tutti i dati identificati catastali può determinare il non riconoscimento della detrazione”.
Dal chiaro tenore letterale della norma, discende che, dall'omessa indicazione in dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile sul quale erano stati realizzati gli interventi oggetto della detrazione, consegue in via immediata e diretta il disconoscimento della chiesta detrazione.
Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, l'Ufficio aveva evidenziato come la parte, nel ricorso introduttivo, avesse chiaramente riconosciuto di avere provveduto alla variazione catastale soltanto nel 2023, a fronte di interventi di ristrutturazione iniziati il 17.10. 2014 che, sulla base della Concessione per l'esecuzione dei lavori edili rilasciata dal Comune di Sciacca con atto prot. 269/2014, avrebbero dovuto essere ultimati entro tre anni dal rilascio della concessione.
Nel nostro caso, per stessa ammissione del contribuente e per come dato atto in sentenza, essendo stata la catastazione effettuata nel 2023, appare evidente che nella dichiarazione presentata per l'a.i. 2016, non fossero stati correttamente indicati i dati catastali dell'immobile, cui riferire le detrazioni, proprio perché non vi era stata alcuna catastazione. Da qui il legittimo disconoscimento della detrazione.
Nella motivazione dell'avviso di accertamento n. TYM05UT00011/2022, l'Ufficio, aveva dato contezza del recupero a tassazione e per l'anno d'imposta 2016, ai sensi dell'art. 38, c. 1, del D.P.R. 600/73 rettificava la dichiarazione dei redditi presentata, recuperando le detrazioni d'imposta indicate dal contribuente ai Righi
E41 ed E42 , in relazione all'emersione, in sede di controllo, di una serie di anomalie ed incongruenze, dettagliatamente indicate in motivazione, che deponevano per il disconoscimento della detrazione.
In particolare, l'intervento di recupero del patrimonio edilizio oggetto della detrazione per le spese indicate nei righi E41 ed E42 riguardava il recupero volumetrico i fini abitativi del sottotetto.
L'ufficio, rilevava che dalla Concessione per l'esecuzione dei lavori edili rilasciata dal Comune di Sciacca con atto prot. 269/2014, l'unità immobiliare oggetto dell'intervento di recupero volumetrico ai fini abitativi del sottotetto, era quella identificata catastalmente al Dati_Catastali_1 sub 5, categoria A/4, Indirizzo_1 Sciacca. Ma, da interrogazione della Banca dati catastale, tale unità immobiliare, risultava ubicata al piano terra di Indirizzo_1 ma addirittura, risultava essere di proprietà di altro soggetto.
Inoltre, al Rigo E51 “dati catastali identificativi degli immobili”, erano stati indicati dati catastali differenti e non coincidenti con quelli dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Infine, da interrogazione della Banca dati catastale, non risultava che l'immobile di cui sopra, oggetto degli interventi di ristrutturazione, fosse stato oggetto di variazioni/aggiornamenti catastali, necessari a seguito del recupero volumetrico effettuato sull'immobile a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati a partire dall'anno 2014.
Si ribadisce, ai fini della riforma della sentenza impugnata, che detto adempimento, ossia la regolare catastazione, costituisce presupposto indefettibile per la indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile nella dichiarazione dei redditi (Circolare del 01.06.2012 n. 19, dispone espressamente che la detrazione d'imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo sia disconosciuta qualora il contribuente violi gli obblighi previsti dall'art. 1, c. 1, lett. a) del decreto interministeriale 18/02/1998 n. 41, ossia “ indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile”). Ne consegue che in dichiarazione Mod. 730/2017 il contribuente non aveva indicato i corretti dati catastali dell'immobile oggetto del recupero volumetrico, dato che ha provveduto alla catastazione di quest'ultimo soltanto nel 2023.
Dal confronto dei dati indicati in dichiarazione e quelli emergenti dalla catastazione del 2023, emerge che i dati catastali indicano due subalterni diversi.
Nella catastazione del 2023 veniva specificato “ il sub.16 è una unità abitativa ricavata in un preesistente sottotetto rustico ed accessibile tramite le scale esterne dell'eretto e confinante edificio in catasto annotato al Dati_Catastali_1 sub. 14 giusta concessione edilizia prot. 269 del comune di Sciacca rilasciata l'8.09.2014 a Resistente_1 (prat. Ed. n. 32 del 6 giugno 2013-ist. 15654/2013) per recupero volumetrico”.
E' evidente che il sub. 16, è un'unità abitativa sorta dopo la catastazione diversa dalla unità abitativa preesistente sub 14 indicata in dichiarazione. Da qui il legittimo recupero a tassazione dato che in dichiarazione era stata indicata una unità abitativa diversa da quella interessata dagli interventi di ristrutturazione.
Orbene la catastazione tardiva, oltre il termine triennale per la ultimazione di lavori, non può sanare ex post la mancanza dei requisiti per godere della detrazione al momento della presentazione della dichiarazione, visto che l'unità abitativa, sorta dopo la catastazione, è differente da quella indicata in dichiarazione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1000/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 5 e depositata il
30 Aprile 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Come affermato dal Giudice di Prime Cure dall'esame della copiosa documentazione prodotta dall'odierna resistente e allegati al fascicolo processuale (planimetria depositata al Catasto e allegata alla perizia giurata redatta dal Geom. Nominativo_2, Concessione rilasciata dal Comune di Sciacca, Perizia giurata a firma dell'Ing. Nom._1 e scrittura privata di costituzione di servitù di passaggio registrata all'Agenzia delle Entrate il 28 agosto 2013, al n. 1, Serie 3) è stato agevole desumere che l'indicazione in catasto dell'immobile oggetto di recupero volumetrico censito al Catasto al Dati_Catastali_1, sub 5 al piano terra è dovuto al fatto che l'accesso al fabbricato posto al primo piano avviene dal piano terra di Indirizzo_1. In realtà la porzione di sottotetto è posta al secondo piano ed è soprastante all'immobile ubicato al primo piano, censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Sciacca al Dati_Catastali_1, sub 5, Cat. A/4, nel Indirizzo_1, Sciacca. Con la scrittura privata di costituzione di servitù di passaggio il Sig, Nominativo_3, proprietario dell'immobile censito al Catasto al Dati_Catastali_1, sub 2-3-4, ha concesso a vantaggio dell'immobile di proprietà dell'odierna resistente ed oggetto del recupero volumetrico, censito al Catasto al
Dati_Catastali_1, sub 5, la servitù di passaggio solo pedonale attraverso le scale esterne.
Sull'eccezione concernente l'indicazione al Rigo E51 del modello 730/2017 di dati catastali differenti non coincidenti con quelli dell'immobile oggetto di ristrutturazione, si eccepisce che l'art. 7, comma 1, lett. q) del
DL n. 70 del 2011 che ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. n. 41/98 prevede che i soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi delle detrazioni d'imposta debbono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto delle agevolazioni, prevedendo il non riconoscimento delle detrazioni solo nel caso di omessa indicazione di tutti i dati identificativi dell'immobile. Pertanto il Giudice di Prime Cure, nell'ottica di una corretta interpretazione della superiore norma legislativa nonché di quanto riportato dalla stessa Agenzia nella Circolare n. 19 del 01/06/2012, accogliendo la tesi sostenuta dall'odierna ha legittimamente ritenuto che l'ipotesi di decadenza è prevista dalla invocata legge soltanto nel caso di omessa indicazione dei dati catastali e non nel caso di errata indicazione, come nella fattispecie che ci riguarda. Infatti dall'esame del modello 730/2017 si evince che l'odierna resistente ha indicato i dati catastali dell'immobile oggetto di ristrutturazione, riportando nel rigo
E51 in maniera corretta il Dati_Catastali_1 ma indicando, per mero errore, un subalterno errato (sub 14 anziché 5). Pertanto poiché i dati catastali dell'immobile oggetto di ristrutturazione sono stati riportati nel modello 730, anche se in maniera parzialmente errata, nessuna violazione dell'art. 1, comma 1, del DM 41/98 è stata posta in essere.
Il predetto errore, infatti, non può comportare la perdita dell'intera agevolazione configurando tuttalpiù un ipotesi di mera imperfezione o incompletezza formale della pratica agevolativa superata dalla dimostrazione con adeguata documentazione edilizia e catastale prodotta più volte all'Agenzia (controllo formale 36-ter, istanza di annullamento in autotutela, istanza di accertamento con adesione)
e depositata in allegato al ricorso introduttivo che i lavori di ristrutturazione per il recupero del sottotetto sono stati realizzati sull'unico immobile di proprietà dell'odierna resistente ubicato nel Comune di Sciacca nella Indirizzo_1, identificato al catasto urbano al Dati_Catastali_1, sub 5, così come indicato nella concessione edilizia.
Tale orientamento è confermato dalla stessa Agenzia che, con l'Interpello n. 163/2018, ha chiarito che l'errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione trasmessa all'ENEA non costituisce, di per sè, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione. Secondo l'Agenzia il contribuente deve dimostrare ai fini del riconoscimento della detrazione che i lavori sono stati eseguiti sull'immobile indicato nella comunicazione attraverso l'esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere
è stato realmente sostenuto. Cosa che è stata fatta per la pratica di ristrutturazione in esame. L'immobile principale da cui è stato recuperato il sottotetto è stato regolarmente dichiarato nel Modello 730/2017 come si evince dal quadro “RB”, al rigo “B1”, dove è stato indicato l'unico immobile di proprietà della ricorrente con una rendita catastale di € 109.
Dalla visura catastale agli atti del fascicolo processuale, si evince che l'immobile indicato nel Modello 730/2017 coincide con quello oggetto dei lavori di recupero del sottotetto sito a Sciacca nella Indirizzo_1
identificato in Catasto al Dati_Catastali_1, sub. 5, rendita catastale pari ad € 109,23.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia nell'appello opposto, come si evince dalla concessione edilizia in atti, il recupero volumetrico del sottotetto ha riguardato un immobile già accatastato al Dati_Catastali_1 sub 5 ed i predetti dati sono stati indicati nel modello di dichiarazione (730/2017) anche se con un sub sbagliato (sub 14 anziché 5). In via generale può definirsi “sottotetto” il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio delimitato dalla copertura. Pertanto il recupero ai fini abitativi del sottotetto consiste nel ricavare all'interno di una soffitta un nuovo appartamento in aggiunta all'alloggio principale. Nel caso di specie l'alloggio principale da cui è stato recuperato il sottotetto è l'immobile sito nel Comune di Sciacca nella Indirizzo_1, identificato al catasto al Dati_Catastali_1, sub 5, così come indicato nella concessione edilizia con cui il comune ha autorizzato l'esecuzione dei predetti lavori.
Nell'anno 2023, a seguito della conclusione dei lavori, l'odierna resistente ha proceduto alla catastazione del sottotetto che ha mantenuto la destinazione residenziale, come dimostrato dalla pratica DOCFA depositata agli atti del fascicolo processuale, e ad oggi risulta censito al Dati_Catastali_1, sub 16. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia i dati catastali sopra riportati ottenuti nel 2023 a seguito della catastazione del locale sottotetto non potevano essere indicati nel modello 730/2017 in quanto non esistenti. In tale modello sono stati invece riportati i dati catastali dell'immobile da cui il sottotetto ha avuto origine anche se per errore è stato indicato il sub 14 in luogo di quello corretto costituito dal sub 5.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 21 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La disciplina delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, come delineata dall'art.16-bis del TUIR e dai successivi decreti attuativi (in particolare il DM 41/1998 e l'art.7, co.2, lett. q, DL 70/2011), stabilisce requisiti formali e sostanziali stringenti: Obbligo di corretta indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei dati identificativi catastali dell'immobile interessato, al fine di consentire all'Amministrazione un'immediata verifica della pertinenza fiscale dell'agevolazione. Obbligo di tempestivo e corretto aggiornamento dei dati catastali, da effettuarsi anteriormente alla dichiarazione e non successivamente, poiché la dichiarazione rappresenta un momento perfezionativo dell'adempimento. Onere della prova a carico del contribuente circa la veridicità,
l'effettività fiscale e la riconducibilità delle spese all'immobile agevolato. Questi precetti si fondano su una ratio prevenzionistica, tesa a: Impedire duplicazioni di beneficio;
Contrastare possibili frodi o abusi;
Assicurare la trasparenza e la tracciabilità amministrativa nell'attribuzione di risorse pubbliche sotto forma di agevolazione. La mancata ottemperanza a tali obblighi determina un vizio sostanziale, non sanabile ex post, come chiaramente evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che valorizza la centralità del rispetto degli adempimenti dichiarativi quale presidio di legalità per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo tributario.
L'attività di trattazione dispiega il seguente quadro:
1. Dati catastali irregolari: dall'analisi della documentazione, si riscontra che i riferimenti catastali inseriti dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi non consentono l'individuazione cerchiata ed univoca del bene interessato;
permangono dunque incertezze in ordine all'esatto collegamento tra agevolazione richiesta e immobile effettivo.
2. Ritardo nell'aggiornamento catastale: il contributo all'accertamento, dato dalle risultanze catastali aggiornate, è vanificato dal fatto che la regolarizzazione è avvenuta a distanza di anni rispetto alle annualità interessate, così da rendere impossibile il controllo ex ante richiesto dalla disciplina.
3. Assenza di prove univoche: mancano, agli atti, documenti con valenza probatoria talmente inequivoca da superare ogni ragionevole dubbio circa la riferibilità delle spese all'immobile indicato, pregiudicando il diritto dell'amministrazione a esercitare un controllo effettivo.
La giurisprudenza tributaria (anche di legittimità) distingue tra errori meramente formali – che non incidono sulla sostanza del rapporto tributario – ed errori sostanziali, che ledono la possibilità di controllo da parte dell'erario. Nel caso in esame: Non si è in presenza di una semplice irregolarità formale (come ad esempio una lieve inesattezza nel numero di protocollo catastale), bensì di una mancanza strutturale della possibilità di verifica univoca. La regolarizzazione postuma dei dati catastali, realizzata anni dopo la spesa e la dichiarazione, non può supplire a un requisito che, per definizione, deve essere rispettato al momento della dichiarazione dei redditi. Non può essere addossato all'Amministrazione alcun obbligo di interpretazione o ricostruzione oltre i limiti degli obblighi dichiarativi espressi, in assenza di elementi oggettivi e tempestivi.
Questa impostazione discende dall'esigenza, ribadita con continuità anche dai giudici di legittimità, di evitare che l'effettività dei controlli venga vanificata e che si determini una disparità di trattamento tra contribuenti diligenti e non diligenti.
Occorre altresì soffermarsi sulla pretesa della resistente circa il riconoscimento della buona fede. In materia tributaria il principio di buona fede, pur costituendo un valore consolidato, può rilevare solo in assenza di violazioni essenziali dei presidi formali, che costituiscono la premessa stessa per la corretta attribuzione del beneficio. Nel caso in esame, la carenza di un collegamento oggettivo tra detrazione richiesta e bene dichiarato non è colmabile attraverso la sola attestazione di correttezza sostanziale del comportamento.
Accogliere una ricostruzione ex post significherebbe infatti derogare illegittimamente all'ordinamento, neutralizzando la distinzione fra errori sanabili e violazioni sostanziali, con effetti dirompenti di nullificazione dell'attività di controllo erariale.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Agrigento, che liquida in euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per il primo grado ed euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 21 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
VA BI) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5983/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1000/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYM05UT00011 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2148/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, qualificata e rappresentata come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale l'agenzia delle entrata ha accertato maggiori imposte, addizionale regionale e comunale negli importi nello stesso indicati.
Segnatamente l'ufficio ha motivato l'avviso evidenziando che la pretesa tributaria scaturiva del disconoscimento delle detrazioni di imposta quali spese effettuate per interventi di recupero del patrimonio edilizio, esposte nel modello 730/17 per i redditi del 2016.
Nella motivazione venivano esposte in modo dettagliato le argomentazioni a sostegno della ripresa a tassazione.
Con il ricorso la contribuente, dopo avere evidenziato di avere avanzato istanza di accertamento con adesione, seppur con esito negativo, ha contestato in toto le motivazioni poste a base dell'avviso ritenendo sussistere invece tutte le condizioni per il riconoscimento della detraibilità delle spese.
In data 27.03.2023 parte ricorrente ha depositato copia del modello 730/17 nonché visura catastale aggiornata a tale data mentre in data 04/04/2024 ha depositato memoria illustrativa con la quale ha controdedotto a tutte le eccezioni opposte dall'ufficio.
All'udienza del 17/04/2024 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Così riassunte le posizioni della parti costituite e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso ed il rispetto delle norme sulla regolare costituzione del contraddittorio la Corte ritieni fondato il ricorso alla stregua delle considerazioni che seguono.
Come risulta dagli atti la ripresa a tassazione operata dall'ufficio scaturisce dal mancato riconoscimento delle spese effettuate dalla ricorrente per intervento di recupero del patrimonio edilizio su un sottotetto.
Per tale intervento , consistente nel recupero volumetrico ai fini abitativi della porzione di sottotetto dell'unità immobiliare di secondo piano sita nel Indirizzo_1 con il Dati_Catastali_1 sub 5 cat. A/4 era stata rilasciata dal Comune di Sciacca specifica concessione per l'esecuzione dei lavori n. 269/13.
L'agenzia ne contesta la detrazione ritenendo avere riscontrato alcune incongruenze/anomalie quali una non chiarezza sulla posizione del sottotetto che secondo le risultanze della banca dati catastali risulterebbe essere ubicata al piano terra;
che al rigo E51 del modello 730/17 vi sarebbe un errore nella indicazione dei dati catastali indicando un subalterno 14 e non invece un sub 5; che, sempre dalla banca data catastali l'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione non sarebbe stata oggetto di aggiornamento catastale e che infine dalle fatture prodotte ,non sarebbe possibile verificare se il recupero volumetrico sia avvenuto con o senza ampliamento in quanto la prima ipotesi non darebbe luogo a detrazioni.
A fronte di quanto suesposto la ricorrente ha controdedotto con delle argomentazioni che, supportate anche da idonea a documentazione si condividono nei termini che seguono.
Valgano le seguenti considerazioni :
· Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente ed in particolar modo dalle perizie giurate emerge che l'intervento di recupero volumetrico attiene ad una porzione di sottotetto dell'unità immobiliare posta al secondo piano del Indirizzo_1 per accedere alla quale è stata costituita una servitù di passaggio.
· L'art. 1, comma 1, della legge n. 449/97 che disciplina la detrazione di imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31 della legge n. 457/78, non condiziona la detrazione ad un aggiornamento catastale dell'immobile ristrutturato, essendo sufficiente che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.
Tale principio è stato ribadito anche con la circolare n. 17/E del 23/06/2023 laddove " in parte de qua "così si esprime : “ È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.”
Nel caso in esame dalla concessione per l'esecuzione dei lavori risulta chiaro il tipo di intervento e la destinazione dell'immobile, che rimanendo pur abitativa varia da sottotetto ad abitazione.
Non va sottaciuto, inoltre, che a seguito della conclusione dei lavori , come documentato dal ricorrente,
l'immobile a seguito di regolare procedura DOCFA è stato formalmente accatastato.
· L'errata indicazione nel rigo E51 del modello 730/17 del solo sub 14 invece che 5 non può pregiudicare affatto il diritto alla detrazione.
Invero l'art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011 che ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento di attuazione) richiede di “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile,” prevedendo che solo la omessa indicazione di tutti i dati identificati catastali può determinare il non riconoscimento della detrazione.
Da quanto sopra risulta evidente che solo la mancata indicazione dei dati catastali pregiudicherebbe la detrazione e ciò per l'impossibilità di identificare l'immobile oggetto dell'intervento.
Nel caso in esame , a parte l'errore formale del solo sub, assolutamente ininfluente, dalla documentazione in atti risulta pienamente individuabile l'immobile oggetto di intervento di recupero, tra l'altro nei suoi dati catastali aggiornati.
· Quanto, infine, al dubbio se il recupero volumetrico sia avvenuto con o senza ampliamento lo stesso risulta essere superato dalla perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1 che : “ ha accertato che il recupero volumetrico è avvenuto senza ampliamento come descritto nella perizia giurata redatta dal geom. Nominativo_2 citata nella concessione edilizia n. 269/2013….”
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto con l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese seguono alla soccombenza e, giusta quanto previsto dall'articolo 15, comma 2/ter del D.lgs n.
546/92, possono liquidarsi come in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento con atto del 02 dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011 che ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41. Motivazione carente e contraddittoria.
In sentenza i giudici hanno accolto il ricorso di parte, ritenendo ingiustificato il disconoscimento delle detrazioni
,effettuato dall'Ufficio, a dire dei giudici, olo sulla base di errori di tipo formale commessi dal contribuente.
Ritenevano, d'altro canto, che il contribuente, attraverso la documentazione prodotta, avesse dimostrato che l'immobile oggetto del recupero edilizio fosse ben individuato nei dati indicati in dichiarazione.
Nella parte motiva della sentenza, proprio i giudici richiamano l'art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del
2011 che ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.
Detto articolo richiede di “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile,” prevedendo che solo la omessa indicazione di tutti i dati identificati catastali può determinare il non riconoscimento della detrazione”.
Dal chiaro tenore letterale della norma, discende che, dall'omessa indicazione in dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile sul quale erano stati realizzati gli interventi oggetto della detrazione, consegue in via immediata e diretta il disconoscimento della chiesta detrazione.
Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, l'Ufficio aveva evidenziato come la parte, nel ricorso introduttivo, avesse chiaramente riconosciuto di avere provveduto alla variazione catastale soltanto nel 2023, a fronte di interventi di ristrutturazione iniziati il 17.10. 2014 che, sulla base della Concessione per l'esecuzione dei lavori edili rilasciata dal Comune di Sciacca con atto prot. 269/2014, avrebbero dovuto essere ultimati entro tre anni dal rilascio della concessione.
Nel nostro caso, per stessa ammissione del contribuente e per come dato atto in sentenza, essendo stata la catastazione effettuata nel 2023, appare evidente che nella dichiarazione presentata per l'a.i. 2016, non fossero stati correttamente indicati i dati catastali dell'immobile, cui riferire le detrazioni, proprio perché non vi era stata alcuna catastazione. Da qui il legittimo disconoscimento della detrazione.
Nella motivazione dell'avviso di accertamento n. TYM05UT00011/2022, l'Ufficio, aveva dato contezza del recupero a tassazione e per l'anno d'imposta 2016, ai sensi dell'art. 38, c. 1, del D.P.R. 600/73 rettificava la dichiarazione dei redditi presentata, recuperando le detrazioni d'imposta indicate dal contribuente ai Righi
E41 ed E42 , in relazione all'emersione, in sede di controllo, di una serie di anomalie ed incongruenze, dettagliatamente indicate in motivazione, che deponevano per il disconoscimento della detrazione.
In particolare, l'intervento di recupero del patrimonio edilizio oggetto della detrazione per le spese indicate nei righi E41 ed E42 riguardava il recupero volumetrico i fini abitativi del sottotetto.
L'ufficio, rilevava che dalla Concessione per l'esecuzione dei lavori edili rilasciata dal Comune di Sciacca con atto prot. 269/2014, l'unità immobiliare oggetto dell'intervento di recupero volumetrico ai fini abitativi del sottotetto, era quella identificata catastalmente al Dati_Catastali_1 sub 5, categoria A/4, Indirizzo_1 Sciacca. Ma, da interrogazione della Banca dati catastale, tale unità immobiliare, risultava ubicata al piano terra di Indirizzo_1 ma addirittura, risultava essere di proprietà di altro soggetto.
Inoltre, al Rigo E51 “dati catastali identificativi degli immobili”, erano stati indicati dati catastali differenti e non coincidenti con quelli dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Infine, da interrogazione della Banca dati catastale, non risultava che l'immobile di cui sopra, oggetto degli interventi di ristrutturazione, fosse stato oggetto di variazioni/aggiornamenti catastali, necessari a seguito del recupero volumetrico effettuato sull'immobile a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati a partire dall'anno 2014.
Si ribadisce, ai fini della riforma della sentenza impugnata, che detto adempimento, ossia la regolare catastazione, costituisce presupposto indefettibile per la indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile nella dichiarazione dei redditi (Circolare del 01.06.2012 n. 19, dispone espressamente che la detrazione d'imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo sia disconosciuta qualora il contribuente violi gli obblighi previsti dall'art. 1, c. 1, lett. a) del decreto interministeriale 18/02/1998 n. 41, ossia “ indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile”). Ne consegue che in dichiarazione Mod. 730/2017 il contribuente non aveva indicato i corretti dati catastali dell'immobile oggetto del recupero volumetrico, dato che ha provveduto alla catastazione di quest'ultimo soltanto nel 2023.
Dal confronto dei dati indicati in dichiarazione e quelli emergenti dalla catastazione del 2023, emerge che i dati catastali indicano due subalterni diversi.
Nella catastazione del 2023 veniva specificato “ il sub.16 è una unità abitativa ricavata in un preesistente sottotetto rustico ed accessibile tramite le scale esterne dell'eretto e confinante edificio in catasto annotato al Dati_Catastali_1 sub. 14 giusta concessione edilizia prot. 269 del comune di Sciacca rilasciata l'8.09.2014 a Resistente_1 (prat. Ed. n. 32 del 6 giugno 2013-ist. 15654/2013) per recupero volumetrico”.
E' evidente che il sub. 16, è un'unità abitativa sorta dopo la catastazione diversa dalla unità abitativa preesistente sub 14 indicata in dichiarazione. Da qui il legittimo recupero a tassazione dato che in dichiarazione era stata indicata una unità abitativa diversa da quella interessata dagli interventi di ristrutturazione.
Orbene la catastazione tardiva, oltre il termine triennale per la ultimazione di lavori, non può sanare ex post la mancanza dei requisiti per godere della detrazione al momento della presentazione della dichiarazione, visto che l'unità abitativa, sorta dopo la catastazione, è differente da quella indicata in dichiarazione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1000/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 5 e depositata il
30 Aprile 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Come affermato dal Giudice di Prime Cure dall'esame della copiosa documentazione prodotta dall'odierna resistente e allegati al fascicolo processuale (planimetria depositata al Catasto e allegata alla perizia giurata redatta dal Geom. Nominativo_2, Concessione rilasciata dal Comune di Sciacca, Perizia giurata a firma dell'Ing. Nom._1 e scrittura privata di costituzione di servitù di passaggio registrata all'Agenzia delle Entrate il 28 agosto 2013, al n. 1, Serie 3) è stato agevole desumere che l'indicazione in catasto dell'immobile oggetto di recupero volumetrico censito al Catasto al Dati_Catastali_1, sub 5 al piano terra è dovuto al fatto che l'accesso al fabbricato posto al primo piano avviene dal piano terra di Indirizzo_1. In realtà la porzione di sottotetto è posta al secondo piano ed è soprastante all'immobile ubicato al primo piano, censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Sciacca al Dati_Catastali_1, sub 5, Cat. A/4, nel Indirizzo_1, Sciacca. Con la scrittura privata di costituzione di servitù di passaggio il Sig, Nominativo_3, proprietario dell'immobile censito al Catasto al Dati_Catastali_1, sub 2-3-4, ha concesso a vantaggio dell'immobile di proprietà dell'odierna resistente ed oggetto del recupero volumetrico, censito al Catasto al
Dati_Catastali_1, sub 5, la servitù di passaggio solo pedonale attraverso le scale esterne.
Sull'eccezione concernente l'indicazione al Rigo E51 del modello 730/2017 di dati catastali differenti non coincidenti con quelli dell'immobile oggetto di ristrutturazione, si eccepisce che l'art. 7, comma 1, lett. q) del
DL n. 70 del 2011 che ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. n. 41/98 prevede che i soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi delle detrazioni d'imposta debbono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto delle agevolazioni, prevedendo il non riconoscimento delle detrazioni solo nel caso di omessa indicazione di tutti i dati identificativi dell'immobile. Pertanto il Giudice di Prime Cure, nell'ottica di una corretta interpretazione della superiore norma legislativa nonché di quanto riportato dalla stessa Agenzia nella Circolare n. 19 del 01/06/2012, accogliendo la tesi sostenuta dall'odierna ha legittimamente ritenuto che l'ipotesi di decadenza è prevista dalla invocata legge soltanto nel caso di omessa indicazione dei dati catastali e non nel caso di errata indicazione, come nella fattispecie che ci riguarda. Infatti dall'esame del modello 730/2017 si evince che l'odierna resistente ha indicato i dati catastali dell'immobile oggetto di ristrutturazione, riportando nel rigo
E51 in maniera corretta il Dati_Catastali_1 ma indicando, per mero errore, un subalterno errato (sub 14 anziché 5). Pertanto poiché i dati catastali dell'immobile oggetto di ristrutturazione sono stati riportati nel modello 730, anche se in maniera parzialmente errata, nessuna violazione dell'art. 1, comma 1, del DM 41/98 è stata posta in essere.
Il predetto errore, infatti, non può comportare la perdita dell'intera agevolazione configurando tuttalpiù un ipotesi di mera imperfezione o incompletezza formale della pratica agevolativa superata dalla dimostrazione con adeguata documentazione edilizia e catastale prodotta più volte all'Agenzia (controllo formale 36-ter, istanza di annullamento in autotutela, istanza di accertamento con adesione)
e depositata in allegato al ricorso introduttivo che i lavori di ristrutturazione per il recupero del sottotetto sono stati realizzati sull'unico immobile di proprietà dell'odierna resistente ubicato nel Comune di Sciacca nella Indirizzo_1, identificato al catasto urbano al Dati_Catastali_1, sub 5, così come indicato nella concessione edilizia.
Tale orientamento è confermato dalla stessa Agenzia che, con l'Interpello n. 163/2018, ha chiarito che l'errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione trasmessa all'ENEA non costituisce, di per sè, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione. Secondo l'Agenzia il contribuente deve dimostrare ai fini del riconoscimento della detrazione che i lavori sono stati eseguiti sull'immobile indicato nella comunicazione attraverso l'esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere
è stato realmente sostenuto. Cosa che è stata fatta per la pratica di ristrutturazione in esame. L'immobile principale da cui è stato recuperato il sottotetto è stato regolarmente dichiarato nel Modello 730/2017 come si evince dal quadro “RB”, al rigo “B1”, dove è stato indicato l'unico immobile di proprietà della ricorrente con una rendita catastale di € 109.
Dalla visura catastale agli atti del fascicolo processuale, si evince che l'immobile indicato nel Modello 730/2017 coincide con quello oggetto dei lavori di recupero del sottotetto sito a Sciacca nella Indirizzo_1
identificato in Catasto al Dati_Catastali_1, sub. 5, rendita catastale pari ad € 109,23.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia nell'appello opposto, come si evince dalla concessione edilizia in atti, il recupero volumetrico del sottotetto ha riguardato un immobile già accatastato al Dati_Catastali_1 sub 5 ed i predetti dati sono stati indicati nel modello di dichiarazione (730/2017) anche se con un sub sbagliato (sub 14 anziché 5). In via generale può definirsi “sottotetto” il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio delimitato dalla copertura. Pertanto il recupero ai fini abitativi del sottotetto consiste nel ricavare all'interno di una soffitta un nuovo appartamento in aggiunta all'alloggio principale. Nel caso di specie l'alloggio principale da cui è stato recuperato il sottotetto è l'immobile sito nel Comune di Sciacca nella Indirizzo_1, identificato al catasto al Dati_Catastali_1, sub 5, così come indicato nella concessione edilizia con cui il comune ha autorizzato l'esecuzione dei predetti lavori.
Nell'anno 2023, a seguito della conclusione dei lavori, l'odierna resistente ha proceduto alla catastazione del sottotetto che ha mantenuto la destinazione residenziale, come dimostrato dalla pratica DOCFA depositata agli atti del fascicolo processuale, e ad oggi risulta censito al Dati_Catastali_1, sub 16. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia i dati catastali sopra riportati ottenuti nel 2023 a seguito della catastazione del locale sottotetto non potevano essere indicati nel modello 730/2017 in quanto non esistenti. In tale modello sono stati invece riportati i dati catastali dell'immobile da cui il sottotetto ha avuto origine anche se per errore è stato indicato il sub 14 in luogo di quello corretto costituito dal sub 5.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 21 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La disciplina delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, come delineata dall'art.16-bis del TUIR e dai successivi decreti attuativi (in particolare il DM 41/1998 e l'art.7, co.2, lett. q, DL 70/2011), stabilisce requisiti formali e sostanziali stringenti: Obbligo di corretta indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei dati identificativi catastali dell'immobile interessato, al fine di consentire all'Amministrazione un'immediata verifica della pertinenza fiscale dell'agevolazione. Obbligo di tempestivo e corretto aggiornamento dei dati catastali, da effettuarsi anteriormente alla dichiarazione e non successivamente, poiché la dichiarazione rappresenta un momento perfezionativo dell'adempimento. Onere della prova a carico del contribuente circa la veridicità,
l'effettività fiscale e la riconducibilità delle spese all'immobile agevolato. Questi precetti si fondano su una ratio prevenzionistica, tesa a: Impedire duplicazioni di beneficio;
Contrastare possibili frodi o abusi;
Assicurare la trasparenza e la tracciabilità amministrativa nell'attribuzione di risorse pubbliche sotto forma di agevolazione. La mancata ottemperanza a tali obblighi determina un vizio sostanziale, non sanabile ex post, come chiaramente evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che valorizza la centralità del rispetto degli adempimenti dichiarativi quale presidio di legalità per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo tributario.
L'attività di trattazione dispiega il seguente quadro:
1. Dati catastali irregolari: dall'analisi della documentazione, si riscontra che i riferimenti catastali inseriti dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi non consentono l'individuazione cerchiata ed univoca del bene interessato;
permangono dunque incertezze in ordine all'esatto collegamento tra agevolazione richiesta e immobile effettivo.
2. Ritardo nell'aggiornamento catastale: il contributo all'accertamento, dato dalle risultanze catastali aggiornate, è vanificato dal fatto che la regolarizzazione è avvenuta a distanza di anni rispetto alle annualità interessate, così da rendere impossibile il controllo ex ante richiesto dalla disciplina.
3. Assenza di prove univoche: mancano, agli atti, documenti con valenza probatoria talmente inequivoca da superare ogni ragionevole dubbio circa la riferibilità delle spese all'immobile indicato, pregiudicando il diritto dell'amministrazione a esercitare un controllo effettivo.
La giurisprudenza tributaria (anche di legittimità) distingue tra errori meramente formali – che non incidono sulla sostanza del rapporto tributario – ed errori sostanziali, che ledono la possibilità di controllo da parte dell'erario. Nel caso in esame: Non si è in presenza di una semplice irregolarità formale (come ad esempio una lieve inesattezza nel numero di protocollo catastale), bensì di una mancanza strutturale della possibilità di verifica univoca. La regolarizzazione postuma dei dati catastali, realizzata anni dopo la spesa e la dichiarazione, non può supplire a un requisito che, per definizione, deve essere rispettato al momento della dichiarazione dei redditi. Non può essere addossato all'Amministrazione alcun obbligo di interpretazione o ricostruzione oltre i limiti degli obblighi dichiarativi espressi, in assenza di elementi oggettivi e tempestivi.
Questa impostazione discende dall'esigenza, ribadita con continuità anche dai giudici di legittimità, di evitare che l'effettività dei controlli venga vanificata e che si determini una disparità di trattamento tra contribuenti diligenti e non diligenti.
Occorre altresì soffermarsi sulla pretesa della resistente circa il riconoscimento della buona fede. In materia tributaria il principio di buona fede, pur costituendo un valore consolidato, può rilevare solo in assenza di violazioni essenziali dei presidi formali, che costituiscono la premessa stessa per la corretta attribuzione del beneficio. Nel caso in esame, la carenza di un collegamento oggettivo tra detrazione richiesta e bene dichiarato non è colmabile attraverso la sola attestazione di correttezza sostanziale del comportamento.
Accogliere una ricostruzione ex post significherebbe infatti derogare illegittimamente all'ordinamento, neutralizzando la distinzione fra errori sanabili e violazioni sostanziali, con effetti dirompenti di nullificazione dell'attività di controllo erariale.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Agrigento, che liquida in euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per il primo grado ed euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 21 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
VA BI) (Dott. Pino Zingale)