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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6372/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200017589148501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31 luglio 2024, Ricorrente_1, per come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato la cartella di pagamento n. 034 2020 00175891 48 501, notificato il 12 giugno 2024, con la quale le veniva intimato il pagamento di € 286,77 a titolo di Tassa Automobilistica per l'annualità 2015.
Il tributo era originariamente dovuto dal sig. Nominativo_2, dante causa della ricorrente deceduto in data 27 giugno 2015.
La contribuente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario, deducendo la tardività della notifica della cartella rispetto alla definitività dell'avviso di accertamento presupposto. Ha contestato, inoltre,
l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto e l'illegittimità della pretesa per l'intero anziché pro quota ereditaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e sostenendo la tempestività della riscossione in virtù delle sospensioni e delle proroghe COVID-19.
A seguito di rinvio per integrazione del contraddittorio verso l'Ente OS (notificato erroneamente all'indirizzo Email_3),la Regione Calabria è rimasta contumace. la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
In diritto, occorre richiamare il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14312 del 22 maggio 2024, secondo cui la tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982. Tale termine inizia a decorrere solo dal momento in cui l'avviso di accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione (60 giorni dalla notifica), in applicazione dell'art. 2935 c.c.
Nel caso in esame, l'accertamento presupposto è divenuto definitivo il 19 giugno 2018. Il termine triennale ordinario sarebbe spirato il 19 giugno 2021. Applicando la proroga di 24 mesi prevista per i carichi affidati nel periodo emergenziale (art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020), il termine ultimo per la notifica della cartella è traslato al 19 giugno 2023.
Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, tale proroga non è cumulabile con altre sospensioni calcolate a giorni, risultando assorbente.
Poiché la cartella è stata notificata il 12 giugno 2024, il credito deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, questa Corte, ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti. Tale decisione trova fondamento nella particolare complessità e novità delle questioni trattate, caratterizzate da "contrapposti orientamenti giurisprudenziali" relativi sia alla natura del tributo che al coordinamento delle diverse proroghe emergenziali COVID-19. La stessa Suprema Corte, nell'ordinanza n. 14312/2024, ha ravvisato in siffatte incertezze interpretative il presupposto per la compensazione delle spese, principio che questo Giudice intende qui applicare.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 2, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 034 2020
00175891 48 501. Spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6372/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200017589148501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31 luglio 2024, Ricorrente_1, per come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato la cartella di pagamento n. 034 2020 00175891 48 501, notificato il 12 giugno 2024, con la quale le veniva intimato il pagamento di € 286,77 a titolo di Tassa Automobilistica per l'annualità 2015.
Il tributo era originariamente dovuto dal sig. Nominativo_2, dante causa della ricorrente deceduto in data 27 giugno 2015.
La contribuente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario, deducendo la tardività della notifica della cartella rispetto alla definitività dell'avviso di accertamento presupposto. Ha contestato, inoltre,
l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto e l'illegittimità della pretesa per l'intero anziché pro quota ereditaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e sostenendo la tempestività della riscossione in virtù delle sospensioni e delle proroghe COVID-19.
A seguito di rinvio per integrazione del contraddittorio verso l'Ente OS (notificato erroneamente all'indirizzo Email_3),la Regione Calabria è rimasta contumace. la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
In diritto, occorre richiamare il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14312 del 22 maggio 2024, secondo cui la tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982. Tale termine inizia a decorrere solo dal momento in cui l'avviso di accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione (60 giorni dalla notifica), in applicazione dell'art. 2935 c.c.
Nel caso in esame, l'accertamento presupposto è divenuto definitivo il 19 giugno 2018. Il termine triennale ordinario sarebbe spirato il 19 giugno 2021. Applicando la proroga di 24 mesi prevista per i carichi affidati nel periodo emergenziale (art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020), il termine ultimo per la notifica della cartella è traslato al 19 giugno 2023.
Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, tale proroga non è cumulabile con altre sospensioni calcolate a giorni, risultando assorbente.
Poiché la cartella è stata notificata il 12 giugno 2024, il credito deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, questa Corte, ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti. Tale decisione trova fondamento nella particolare complessità e novità delle questioni trattate, caratterizzate da "contrapposti orientamenti giurisprudenziali" relativi sia alla natura del tributo che al coordinamento delle diverse proroghe emergenziali COVID-19. La stessa Suprema Corte, nell'ordinanza n. 14312/2024, ha ravvisato in siffatte incertezze interpretative il presupposto per la compensazione delle spese, principio che questo Giudice intende qui applicare.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 2, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 034 2020
00175891 48 501. Spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.