Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00824/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2025, proposto da ED D’LI, rappresentata e difesa dagli avvocati ED Perrone e Davide Bloise, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
alla sentenza resa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 241 del 15 novembre 2023 all’esito del procedimento iscritto al n. 504/2023 R.G.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa FA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con ricorso ritualmente notificato, l’istante indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 241 del 15 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, il quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 504/2023 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla L. n. 107/2015, ha adottato il seguente dispositivo: “-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e, per l’effetto,
- condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida per l’intero in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate al capo che precede ”.
1.2 La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, con il favore delle spese di lite da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 1° aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 241 del 15 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 22 dicembre 2023;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia del 18 ottobre 2024.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto.
5.1. Non risulta, infatti, dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita.
5.2 Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al giudicato, provvedendo nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza a corrispondere alla parte ricorrente la somma liquidata a suo favore con la sentenza indicata in epigrafe.
5.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
6. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 30 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER AR CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
FA CA, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| FA CA | ER AR CH |
IL SEGRETARIO