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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 793/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 793/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES MO e dell'avv. ALESSANDRA MENGORA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via M. Leporace, 19 87100 Cosenza ITALIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANDREA ORNATI e dall'avv. RAFFAELE ZURLO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA FONTEVIVO 21 LA SPEZIA
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione dell'11.12.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle conclusioni rassegnate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.01.2022 con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
8.996,39, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese legali, in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento al rapporto contrattuale n. 5102247147379997, asseritamente intrattenuto dall'opponente con , di cui l'opposta assumeva di CP_2 essere cessionaria in forza di distinti passaggi di cartolarizzazione.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta per mancata prova della cessione del credito, l'assenza dei requisiti probatori per l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione alla produzione documentale dell'opposta, nonché, in ogni caso, l'inidoneità della predetta documentazione a valere quale prova del credito e la nullità delle clausole relative agli interessi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e ribadendo la Controparte_1 sussistenza della propria legittimazione ad agire per essersi resa cessionaria del credito vantato nei confronti di , nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti Parte_1 individuabili in blocco, perfezionatasi col contratto di cessione del 16.01.2017, stipulato con
CA Ifis S.p.a. e di cui si è data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunque mediante comunicazione all'odierno opponente con nota datata 26.04.2017, trasmessa a mezzo raccomandata a/r. Insisteva, inoltre, per il rigetto dell'opposizione in ragione della genericità dell'eccezione di presunta usurarietà degli interessi applicati al contratto.
Disattesa l'istanza di parte opposta diretta alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e disposto il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, veniva successivamente disposta CTU contabile.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione orale e decisa in data odierna come da dispositivo.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
L'opponente eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta sotto il profilo della mancata prova della intervenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione.
Nella specie, l'opponente evidenzia come il rapporto negoziale posto a fondamento dell'avversa pretesa sia nato con la e non vi sia prova in atti della cessione da CP_2 parte di tale soggetto nei confronti di CA Ifis s.p.a., la quale, a sua volta, avrebbe poi ceduto il credito oggetto di causa alla Controparte_1
L'eccezione deve essere accolta, in quanto l'opposta ha prodotto, tanto in fase monitoria, quanto nel giudizio di opposizione, esclusivamente il contratto di cessione del 16.01.2017 intervenuto tra la CA Ifis s.p.a. e la senza tuttavia fornire prova della Controparte_1 precedente cessione da parte di titolare originaria del rapporto contrattuale con CP_2
l'opponente. Sul punto, occorre rilevare che, in riferimento alla cosiddetta cessione di crediti in blocco,
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione di credito in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. sez. I, n. 5190/2025). Pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non può ritenersi prova sufficiente dell'esistenza della cessione ivi richiamata poiché, operando anche in caso di cartolarizzazione la regola generale procedurale di cui all'art. 115 c.p.c., spetterebbe al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso rientri proprio tra quelli oggetto di cartolarizzazione (e quindi ceduti in blocco) (cfr. tra le tante Cass.
Civ. n. 17944/2023; Cass. Civ. n. 24798/2020; Cass. Civ. n. 5617/2020; Cass. Civ. n.
4116/2016). Nel caso di specie, la a fronte di specifica contestazione formulata CP_1 dall'opponente, avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di cessione dei crediti concluso tra il suo dante causa CA FI PA e . CP_2
Tanto preclude già, in considerazione della natura di atto traslativo a titolo particolare della cessione del credito, che presuppone la prova di tutta la sequenza dei trasferimenti senza soluzione di continuità (cfr. Cass. 17944/2023), di poter ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta. Inoltre, anche l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
n. 21 del 18.2.2017 in atti non risulta sufficiente, atteso che lo stesso richiama solo genericamente i crediti derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da
[...]
e non consente di verificare se, nel complesso dei crediti ceduti, sia ricompreso Pt_2 quello concretamente oggetto della domanda giudiziale.
Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato, con rigetto della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare rende ultroneo l'esame del merito della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e tenendosi conto della non particolare complessità delle questioni sottese alla decisione.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 09.02.2024 emesso in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico della opposta, con conseguente necessità, per quest'ultima, di rifondere a parte opponente quanto eventualmente versato dalla stessa a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione attiva di per le motivazioni di cui in narrativa;
Controparte_1
accoglie l'interposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
6/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.01.2022.
Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico della opposta Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11/12/2025
Il Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 793/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES MO e dell'avv. ALESSANDRA MENGORA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via M. Leporace, 19 87100 Cosenza ITALIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANDREA ORNATI e dall'avv. RAFFAELE ZURLO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA FONTEVIVO 21 LA SPEZIA
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione dell'11.12.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle conclusioni rassegnate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.01.2022 con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
8.996,39, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese legali, in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento al rapporto contrattuale n. 5102247147379997, asseritamente intrattenuto dall'opponente con , di cui l'opposta assumeva di CP_2 essere cessionaria in forza di distinti passaggi di cartolarizzazione.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta per mancata prova della cessione del credito, l'assenza dei requisiti probatori per l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione alla produzione documentale dell'opposta, nonché, in ogni caso, l'inidoneità della predetta documentazione a valere quale prova del credito e la nullità delle clausole relative agli interessi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e ribadendo la Controparte_1 sussistenza della propria legittimazione ad agire per essersi resa cessionaria del credito vantato nei confronti di , nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti Parte_1 individuabili in blocco, perfezionatasi col contratto di cessione del 16.01.2017, stipulato con
CA Ifis S.p.a. e di cui si è data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunque mediante comunicazione all'odierno opponente con nota datata 26.04.2017, trasmessa a mezzo raccomandata a/r. Insisteva, inoltre, per il rigetto dell'opposizione in ragione della genericità dell'eccezione di presunta usurarietà degli interessi applicati al contratto.
Disattesa l'istanza di parte opposta diretta alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e disposto il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, veniva successivamente disposta CTU contabile.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione orale e decisa in data odierna come da dispositivo.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
L'opponente eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta sotto il profilo della mancata prova della intervenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione.
Nella specie, l'opponente evidenzia come il rapporto negoziale posto a fondamento dell'avversa pretesa sia nato con la e non vi sia prova in atti della cessione da CP_2 parte di tale soggetto nei confronti di CA Ifis s.p.a., la quale, a sua volta, avrebbe poi ceduto il credito oggetto di causa alla Controparte_1
L'eccezione deve essere accolta, in quanto l'opposta ha prodotto, tanto in fase monitoria, quanto nel giudizio di opposizione, esclusivamente il contratto di cessione del 16.01.2017 intervenuto tra la CA Ifis s.p.a. e la senza tuttavia fornire prova della Controparte_1 precedente cessione da parte di titolare originaria del rapporto contrattuale con CP_2
l'opponente. Sul punto, occorre rilevare che, in riferimento alla cosiddetta cessione di crediti in blocco,
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione di credito in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. sez. I, n. 5190/2025). Pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non può ritenersi prova sufficiente dell'esistenza della cessione ivi richiamata poiché, operando anche in caso di cartolarizzazione la regola generale procedurale di cui all'art. 115 c.p.c., spetterebbe al cessionario fornire la prova documentale che il credito controverso rientri proprio tra quelli oggetto di cartolarizzazione (e quindi ceduti in blocco) (cfr. tra le tante Cass.
Civ. n. 17944/2023; Cass. Civ. n. 24798/2020; Cass. Civ. n. 5617/2020; Cass. Civ. n.
4116/2016). Nel caso di specie, la a fronte di specifica contestazione formulata CP_1 dall'opponente, avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di cessione dei crediti concluso tra il suo dante causa CA FI PA e . CP_2
Tanto preclude già, in considerazione della natura di atto traslativo a titolo particolare della cessione del credito, che presuppone la prova di tutta la sequenza dei trasferimenti senza soluzione di continuità (cfr. Cass. 17944/2023), di poter ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta. Inoltre, anche l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
n. 21 del 18.2.2017 in atti non risulta sufficiente, atteso che lo stesso richiama solo genericamente i crediti derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da
[...]
e non consente di verificare se, nel complesso dei crediti ceduti, sia ricompreso Pt_2 quello concretamente oggetto della domanda giudiziale.
Il decreto ingiuntivo opposto va conseguentemente revocato, con rigetto della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare rende ultroneo l'esame del merito della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e tenendosi conto della non particolare complessità delle questioni sottese alla decisione.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 09.02.2024 emesso in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico della opposta, con conseguente necessità, per quest'ultima, di rifondere a parte opponente quanto eventualmente versato dalla stessa a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione attiva di per le motivazioni di cui in narrativa;
Controparte_1
accoglie l'interposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
6/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.01.2022.
Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico della opposta Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11/12/2025
Il Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone