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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1107-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA-XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1107 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato da in data 16.07.2024, per Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale di con Parte_2 sede legale in Roma, Via Salandra n. 18, P.IVA/C.F.: -, P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe allegando e deducendo:
-di essere creditrice della complessiva somma di € 349.445,46 portata dalle fatture allegate in atti relative al rapporto di fornitura in essere tra le parti;
-l'infruttuoso esito dei solleciti di pagamento inviati in data
22.04.2024 e 8.05.2024;
In data 25.11.2024 si costituiva in giudizio la società resistente
, allegando e deducendo: Parte_2
-l'inesistenza del credito e il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente;
-l'insufficienza della documentazione versata dalla società ricorrente al fine di offrire compiuta dimostrazione della pretesa;
-l'insussistenza di veridicità, genuinità e fondatezza delle fatture poste alla base della domanda;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato che, nel caso di specie, sono pervenute le informazioni richieste ai Pubblici registri ex art.42 CCII rese da per € 500.252,59, che documentano ulteriori CP_1 esposizioni debitorie a carico della società debitrice (cfr. allegati fascicolo telematico);
-in data 02.12.2024 perveniva CTP del Dott. sulla Per_1 legittimità di tutte le fatture emesse da nel 2017 e Parte_1 la consistenza del credito vantato nei confronti della società resistente;
-all'udienza dell'11.03.2025 la parte resistente informava il
Giudice dell'avvenuto sequestro probatorio delle fatture emesse da
, ritenute false, da parte della Procura della Repubblica Parte_1 di Roma, nell'ambito del giudizio penale a carico dell'amministratore della società ricorrente;
-in data 10.06.2025 con memoria autorizzata la società ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, con richiesta in caso contrario, di segnalazione alla Procura dello stato di insolvenza della società resistente.
^^^^^^^^^^^ Orbene, ritiene il Tribunale che la formulata istanza di liquidazione giudiziale debba essere rigettata atteso che:
-in primo luogo, non vi è prova circa la sussistenza di un credito certo liquido ed esigibile nei confronti dell'odierna resistente - il preteso credito posto alla base dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo contestato dalla resistente la quale, vieppiù, risulta avere corrisposto per il periodo oggetto di causa (gennaio
- dicembre 2017), la somma di € 715.713,14;
-inoltre, il credito azionato dalla ricorrente difetta di un titolo giudiziale a supporto, basandosi unicamente sulle sole fatture - documenti privi dei relativi documenti di trasporto ovvero dei mastrini e delle bolle di consegna nonchè per lo più sprovvisti della sottoscrizione del destinatario per accettazione o ricevimento della fornitura (cfr. vedasi anche CTP per in Per_2 Parte_2 ordine ai requisiti della fattura);
-in terzo luogo, il registro IVA/VENDITE allegato dalla ricorrente, certificato dal Notaio relativamente alle fatture azionate, prova sì
l'annotazione nelle scritture contabili della ricorrente ma non anche l'effettiva fornitura ovvero l'avvenuta consegna della merce e dunque, a ricaduta, l'adempimento dell'obbligazione gravante sulla adempimento costituente la condizione per l'insorgere del Pt_1 credito;
-da ultimo, va rilevato che la stessa attività di fatturazione della riguardante nella specie le fatture azionate nel Parte_1 presente giudizio ed il compimento delle operazioni commerciali sottese alla fatturazione, sono contestati in sede giudiziale, essendovi peraltro decreto di rinvio a giudizio e sequestro probatorio emessi nei confronti della e del suo Parte_1 amministratore ed aventi ad oggetto proprio e quantomeno le fatture azionate nella presente sede, ritenute false ovvero non corrispondenti ad operazioni effettivamente compiute - (le relative circostanze, ritenute penalmente rilevanti dall'organo inquirente, sono emerse nell'ambito dell'informativa resa dalla Guardia di
Finanza, nella quale è contestato alla società ricorrente di aver operato quale soggetto interposto che ha emesso fatture per favorire l'evasione da parte della - società rispetto a cui la CP_2
è risultata beneficiaria delle suddette false Parte_2 fatturazioni in quanto subacquirente delle medesime merci oggetto di fatturazione nel rapporto tra e - vedasi Parte_1 CP_2 decreto di sequestro ed allegati al fascicolo di parte resistente).
Sulla base delle argomentazioni che precedono, il ricorso proposto da deve dunque essere rigettato, mancando la prova del Parte_1 credito azionato.
Le spese di lite sono dichiarate compensate tra le parti sussistendone i giusti e gravi motivi – le questioni trattate presentando una certa complessità ed essendo in ogni caso emersa, dall'istruttoria compiuta, una rilevante esposizione debitoria in capo alla società resistente quantomeno verso gli istituti previdenziali, come risultante dalle informative assunte ex art. 42
CCII.
P. Q. M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Jachia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA-XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1107 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato da in data 16.07.2024, per Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale di con Parte_2 sede legale in Roma, Via Salandra n. 18, P.IVA/C.F.: -, P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe allegando e deducendo:
-di essere creditrice della complessiva somma di € 349.445,46 portata dalle fatture allegate in atti relative al rapporto di fornitura in essere tra le parti;
-l'infruttuoso esito dei solleciti di pagamento inviati in data
22.04.2024 e 8.05.2024;
In data 25.11.2024 si costituiva in giudizio la società resistente
, allegando e deducendo: Parte_2
-l'inesistenza del credito e il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente;
-l'insufficienza della documentazione versata dalla società ricorrente al fine di offrire compiuta dimostrazione della pretesa;
-l'insussistenza di veridicità, genuinità e fondatezza delle fatture poste alla base della domanda;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato che, nel caso di specie, sono pervenute le informazioni richieste ai Pubblici registri ex art.42 CCII rese da per € 500.252,59, che documentano ulteriori CP_1 esposizioni debitorie a carico della società debitrice (cfr. allegati fascicolo telematico);
-in data 02.12.2024 perveniva CTP del Dott. sulla Per_1 legittimità di tutte le fatture emesse da nel 2017 e Parte_1 la consistenza del credito vantato nei confronti della società resistente;
-all'udienza dell'11.03.2025 la parte resistente informava il
Giudice dell'avvenuto sequestro probatorio delle fatture emesse da
, ritenute false, da parte della Procura della Repubblica Parte_1 di Roma, nell'ambito del giudizio penale a carico dell'amministratore della società ricorrente;
-in data 10.06.2025 con memoria autorizzata la società ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, con richiesta in caso contrario, di segnalazione alla Procura dello stato di insolvenza della società resistente.
^^^^^^^^^^^ Orbene, ritiene il Tribunale che la formulata istanza di liquidazione giudiziale debba essere rigettata atteso che:
-in primo luogo, non vi è prova circa la sussistenza di un credito certo liquido ed esigibile nei confronti dell'odierna resistente - il preteso credito posto alla base dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo contestato dalla resistente la quale, vieppiù, risulta avere corrisposto per il periodo oggetto di causa (gennaio
- dicembre 2017), la somma di € 715.713,14;
-inoltre, il credito azionato dalla ricorrente difetta di un titolo giudiziale a supporto, basandosi unicamente sulle sole fatture - documenti privi dei relativi documenti di trasporto ovvero dei mastrini e delle bolle di consegna nonchè per lo più sprovvisti della sottoscrizione del destinatario per accettazione o ricevimento della fornitura (cfr. vedasi anche CTP per in Per_2 Parte_2 ordine ai requisiti della fattura);
-in terzo luogo, il registro IVA/VENDITE allegato dalla ricorrente, certificato dal Notaio relativamente alle fatture azionate, prova sì
l'annotazione nelle scritture contabili della ricorrente ma non anche l'effettiva fornitura ovvero l'avvenuta consegna della merce e dunque, a ricaduta, l'adempimento dell'obbligazione gravante sulla adempimento costituente la condizione per l'insorgere del Pt_1 credito;
-da ultimo, va rilevato che la stessa attività di fatturazione della riguardante nella specie le fatture azionate nel Parte_1 presente giudizio ed il compimento delle operazioni commerciali sottese alla fatturazione, sono contestati in sede giudiziale, essendovi peraltro decreto di rinvio a giudizio e sequestro probatorio emessi nei confronti della e del suo Parte_1 amministratore ed aventi ad oggetto proprio e quantomeno le fatture azionate nella presente sede, ritenute false ovvero non corrispondenti ad operazioni effettivamente compiute - (le relative circostanze, ritenute penalmente rilevanti dall'organo inquirente, sono emerse nell'ambito dell'informativa resa dalla Guardia di
Finanza, nella quale è contestato alla società ricorrente di aver operato quale soggetto interposto che ha emesso fatture per favorire l'evasione da parte della - società rispetto a cui la CP_2
è risultata beneficiaria delle suddette false Parte_2 fatturazioni in quanto subacquirente delle medesime merci oggetto di fatturazione nel rapporto tra e - vedasi Parte_1 CP_2 decreto di sequestro ed allegati al fascicolo di parte resistente).
Sulla base delle argomentazioni che precedono, il ricorso proposto da deve dunque essere rigettato, mancando la prova del Parte_1 credito azionato.
Le spese di lite sono dichiarate compensate tra le parti sussistendone i giusti e gravi motivi – le questioni trattate presentando una certa complessità ed essendo in ogni caso emersa, dall'istruttoria compiuta, una rilevante esposizione debitoria in capo alla società resistente quantomeno verso gli istituti previdenziali, come risultante dalle informative assunte ex art. 42
CCII.
P. Q. M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Jachia