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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AP TO, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6636/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Ricorrente_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4205/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230006823691000 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6531/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento e insistendo per la cessata materia e la compensazione delle spese
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento e insistendo per la cessata mateteria e la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate impugnava le sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli n. 4205/31/2024 deposita il 18.3.2024, che accoglieva parzialmente il ricorso della Resistente_1 s.r.l. avverso la Cartella di Pagamento n.071 2023 00068236 91000, recante l'iscrizione del ruolo n. 2023/000145 reso esecutiva in data 12/12/2022 e consegnato il 25/01/2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 97.827,56, di cui euro 45.753,20 quale imposta IRES riferita all'anno d'imposta 2012, euro 13.890,25 per sanzioni pecuniarie, euro 20.588,94 per sanzioni pecuniarie per decadenza rateazione tributi istituti ex D.lgs. 218/97, euro 17.589,29 per interessi ed euro 5,88 per diritti di notifica.
Contemporaneamente la Resistente_1 proponeva appello avverso la medesima sentenza, a cui veniva assegnato il numero R.G.7221/24, per cui gli appelli vanno riuniti.
Con l'originario giudizio la società contribuente, posto che vi era stata l'omologazione del concordato preventivo relativo alla procedura fallimentare ex art. 161 c.1 della Legge Fallimentare, richiedeva l'annullamento della cartella o in via gradata lo sgravio delle somme eccedenti la misura concordataria del
4,06%. Si costituiva in giudizio l'ufficio controdeducendo. Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso annullando l'avviso impugnato limitatamente a sanzioni ed interessi, compensando le spese.
All'udienza del 9.7.2025 le riunite cause d'appello, su istanza delle parti, venivano rinviate onde pervenire ad un accordo transattivo. Il giudizio veniva poi fissato e discusso all'udienza del 29.10.2025 ed introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le odierne memorie le parti, avendo raggiunto l'auspicato accordo, chiedono disporsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AP TO, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6636/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Ricorrente_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4205/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230006823691000 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6531/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento e insistendo per la cessata materia e la compensazione delle spese
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento e insistendo per la cessata mateteria e la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate impugnava le sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli n. 4205/31/2024 deposita il 18.3.2024, che accoglieva parzialmente il ricorso della Resistente_1 s.r.l. avverso la Cartella di Pagamento n.071 2023 00068236 91000, recante l'iscrizione del ruolo n. 2023/000145 reso esecutiva in data 12/12/2022 e consegnato il 25/01/2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 97.827,56, di cui euro 45.753,20 quale imposta IRES riferita all'anno d'imposta 2012, euro 13.890,25 per sanzioni pecuniarie, euro 20.588,94 per sanzioni pecuniarie per decadenza rateazione tributi istituti ex D.lgs. 218/97, euro 17.589,29 per interessi ed euro 5,88 per diritti di notifica.
Contemporaneamente la Resistente_1 proponeva appello avverso la medesima sentenza, a cui veniva assegnato il numero R.G.7221/24, per cui gli appelli vanno riuniti.
Con l'originario giudizio la società contribuente, posto che vi era stata l'omologazione del concordato preventivo relativo alla procedura fallimentare ex art. 161 c.1 della Legge Fallimentare, richiedeva l'annullamento della cartella o in via gradata lo sgravio delle somme eccedenti la misura concordataria del
4,06%. Si costituiva in giudizio l'ufficio controdeducendo. Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso annullando l'avviso impugnato limitatamente a sanzioni ed interessi, compensando le spese.
All'udienza del 9.7.2025 le riunite cause d'appello, su istanza delle parti, venivano rinviate onde pervenire ad un accordo transattivo. Il giudizio veniva poi fissato e discusso all'udienza del 29.10.2025 ed introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le odierne memorie le parti, avendo raggiunto l'auspicato accordo, chiedono disporsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite