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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1921/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1921/2021 promossa da:
( , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Daneri e dall'Avv. Giovanni Controparte_2
Bardazzi;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Notarpasquale;
Controparte_4
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 962/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12/04/2021
CONCLUSIONI
In data 06/05/20236 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“In via preliminare ed istruttoria: ammettere i mezzi istruttori richiesti, anche in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., allo stato non ammessi, ed opponendosi ad ogni eventuale reiterazione delle già proposte istanze di rinnovazione della C.T.U. e/o di chiamata del consulente tecnico a chiarimenti:
In via principale e nel merito: accertata l'assenza di qualsivoglia responsabilità della società per i motivi di cui in atti, respingere le domande avanzate dalla società CP_1 [...]
(risoluzione contratto e risarcimento danni) perché integralmente infond Controparte_3
pagina 1 di 19 in fatto ed in diritto, disponendo la restituzione della somma di € 42.286,51, già versata da parte di ovvero di quell'importo maggiore che l'appellante dovesse essere CP_1 costretta a versare, per compulsum, alla parte appellata, in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, al solo fine di non subire iniziative esecutive per quanto oggetto di condanna nella pronuncia impugnata;
In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento della società alla Controparte_3 proposta di locazione sottoscritta con la società del e la CP_1 legittimità dell'esercizio della facoltà di recesso effettuato dalla società convenuta e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della stessa, ai sensi dell'art. 7 della citata scrittura e dell'art. 1385, co. 2, c.c., a trattenere la caparra confirmatoria dell'importo di € 20.000,00, versata in suo favore dalla società in data 23.07.2016. Controparte_3
Con contestuale condanna dell'attrice nei confronti di al Controparte_3 CP_1 pagamento dell'importo che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
Con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme che l'appellante è stata costretta a pagarle in forza della impugnata sentenza.
Dichiarare, altresì, l'inammissibilità della domanda formulata in via ipotetica dalla società
nella comparsa di risposta del presente procedimento di appello e volta ad CP_3 ottenere la condanna di “all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti CP_1 dall'esponente oltre agli in ori dal dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria” stante l'intervenuta acquiescenza da parte dell'appellata, ai sensi dell'art. 529 2° comma c.p.c. (e l'intervenuto giudicato sul punto) in ordine alla relativa pronuncia da parte del Tribunale di Firenze.
Rigettare, comunque, le domande e le eccezioni proposte dalla società appellata stante la loro infondatezza in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con integrale vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di C.T.U. e C.T.P. e quelle sostenute per il procedimento di mediazione delegata”.
Per la parte appellata:
“respingere l'appello promosso dalla società e quindi respingere la domanda CP_1 riconvenzionale avanzata dalla società di accertamento della legittimità del recesso e CP_1 della legittimità a trattenere la somma di € 20.000,00 versati dalla società CP_3
a titolo di caparra confirmatoria;
respingere la domanda di condanna pe
[...]
e confermare la sentenza N. 962/2021 del Tribunale di Firenze;
in ogni caso, accertato il grave inadempimento da parte della società dichiarare CP_1 la risoluzione del contratto preliminare di locazione del 23.07.2016 i denegata accertare la violazione dell'art. 1337 c.c. e la conseguente responsabilità precontrattuale a carico della società ; in ulteriore denegata ipotesi accertare la violazione dell'art. CP_1
2043 c.c. a carico della società , conseguentemente condannare la società CP_1 CP_1
all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'esponente oltre agli interessi
[...] moratori dal dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di tutte le spese, anche tecniche e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA di primo e secondo grado”.
pagina 2 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 7.11.2017 conveniva in giudizio Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Firenze per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“accertato il grave inadempimento da parte della società dichiarare la CP_1 risoluzione del contratto preliminare di locazione del 23.07.2016; in ipotesi denegata accertare la violazione dell'art. 1337 c.c. e la conseguente responsabilità precontrattuale a carico della società ; in ulteriore denegata ipotesi accertare la violazione dell'art. CP_1
2043 c.c. a carico della società ; conseguentemente condannare la società CP_1 CP_1
all'integrale risarcimento di tutti i danni descritti in favore dell'esponente, nella somma
[...] pari ad € 9.725.062,27 o comunque nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di tutte le spese, anche tecniche e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Esponeva di avere concluso con la convenuta, in data 23.7.2016, un contratto preliminare di locazione avente ad oggetto un immobile sito in Firenze, Borgo Albizi n. 28, di proprietà di impegnandosi ad effettuare la progettazione di restauro del fabbricato a CP_1 sua totale cura e spese nonché a presentare tutti gli atti autorizzativi presso i competenti uffici entro e non oltre il 31.12.2016, pena la decadenza immediata da ogni impegno ed il conseguente diritto della promittente locatrice a trattenere la caparra versata di € 20.000,00.
Sosteneva quindi di aver correttamente adempiuto ai propri impegni, realizzando il progetto di restauro che prevedeva la creazione di due residenze d'epoca con in totale 17 suites di lusso, un centro benessere, un bar e un ristorante, da gestire in futuro in parte direttamente ed in parte mediante sublocazione a terzi, e che tuttavia l'affare era sfumato in quanto a cui CP_1 il progetto era stato sottoposto i primi di dicembre 2016 in vista della presentazione all'ufficio della EN dei Beni Culturali competente al rilascio del relativo nulla osta, si era rifiutata di sottoscriverlo, pur riconoscendone la formale completezza a tali fini. A dire dell'attrice, con cui pure il progetto di restauro avrebbe dovuto essere concordato, in CP_1 base alle previsioni del preliminare, prima della stipula del contratto di locazione, aveva pretestuosamente sollevato questioni sulla completezza di esso, in particolare per la carenza di dettagli relativi a finiture edilizie e architettoniche che ben avrebbero potuto, tuttavia, essere definiti nella successiva fase esecutiva senza ritardare l'avvio della pratica autorizzativa, ed aveva per tale motivo indebitamente trattenuto la documentazione consegnatale e già in un primo momento firmata, pretendendo, per restituirla, la sottoscrizione di una appendice al pagina 3 di 19 contratto preliminare contenente condizioni a carico della (quali la consegna di CP_3 un progetto redatto secondo la disciplina degli appalti pubblici entro il termine del 31.1.2017 fissato per la stipula del contratto definitivo) irragionevoli ed impossibili da realizzare nei tempi a disposizione. Tale comportamento si era protratto fino ad oltre la scadenza del
31.12.2016, impedendo di fatto alla promissaria conduttrice di adempiere alla propria obbligazione contrattuale;
in particolare gli elaborati erano stati riconsegnati, dopo svariati contatti e tentativi di soluzione dei contrasti, solo in data 7.2.2017, “malamente ritagliati”.
Per tali motivi, il contratto preliminare avrebbe dovuto essere dichiarato risolto per inadempimento di e quest'ultima condannata, in ipotesi anche per responsabilità CP_1 precontrattuale od extracontrattuale, al risarcimento dei danni, variamente rappresentati e quantificati.
2. si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione e gli assunti avversari. CP_1
Deduceva come fosse stata al contrario l'attrice a rendersi inadempiente, in quanto, a fronte della conclusione del contratto in data 23.7.2016 e del termine coincidente con la fine dell'anno per la richiesta e il deposito presso i competenti uffici di tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli relativi al superamento dei vincoli (e dunque per la presentazione delle pratiche di competenza non solo della EN dei Beni Culturali ma anche del
Comune, del Genio Civile e dei VV.FF.) aveva consegnato il progetto da presentare alla
EN solo ad inizio dicembre, peraltro carente delle specifiche tecniche necessarie a consentire alla proprietà di esprimere una compiuta valutazione. Da un lato, dunque, giunti alla metà del mese di dicembre, non v'era ancora un progetto definitivo, idoneo e tale da poter essere approvato e condiviso nella sua interezza con la proprietà, presupposto indefettibile per poter procedere alla stipula del contratto di locazione entro il termine del 31.1.2017; dall'altro lato, i tempi erano ormai talmente stretti da essere, già allora, di fatto, insufficienti a garantire il rispetto del termine del 31.12.2016 pattuito per la presentazione di tutti gli atti autorizzativi ai competenti uffici, essendo il nulla osta della EN, occorrente alla rimozione del vincolo culturale, solo “il primo e indispensabile provvedimento necessario per procedere alla presentazione della richiesta dei successivi permessi e/od autorizzazioni a procedere al restauro programmato”. Ciò nonostante, la convenuta, pur contrariata dal comportamento della controparte, si era offerta di sottoscrivere provvisoriamente il progetto di restauro a patto che accettasse di firmare un'appendice agli accordi del 23.4.2016, CP_3 contenente riserva da parte della proprietà di approvazione del progetto, una volta definito nella sua interezza, con impegno di alla relativa trasmissione entro e non oltre CP_3
pagina 4 di 19 il 31.1.2017 (“in quel modo, – senza alcun aggravio od onere di natura economica a CP_1 carico di – avrebbe concesso, quindi, una sorta di dilazione alla proponente CP_3 locataria, che allo stato delle cose risultava già gravemente inadempiente”); le parti, tuttavia, non avevano trovato accordo sul testo dell'appendice e pertanto la convenuta si era vista costretta a trattenere presso di sé le tavole progettuali, firmate in base a mere intese di massima iniziali, onde impedirne l'utilizzo a suo nome, posto che le firme erano state apposte per finalità e presupposti mai concretizzatesi. Il mancato rispetto del termine essenziale del
31.12.2016 era quindi in definitiva imputabile a e correttamente, pertanto, CP_3 aveva esercitato il recesso dal contratto trattenendo la caparra. CP_1
3. La causa, istruita con prove testimoniali e CTU, veniva decisa in primo grado con sentenza n. 962/2021 pubblicata il 12/04/2021, con la quale il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda attorea di risoluzione del contratto, rigettando la riconvenzionale della convenuta volta all'accertamento della legittimità del recesso e del diritto di ritenzione della caparra;
riduceva nel quantum la pretesa risarcitoria di al solo danno emergente di € CP_3
10.983,04 e condannava al pagamento della complessiva cifra di € 30.983,04, CP_3 comprensiva della caparra da restituire;
condannava, infine, alla rifusione delle CP_3 spese di lite e poneva a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Nello specifico e per quanto qui interessa, il Tribunale osservava che l'impegno assunto da nel contratto preliminare doveva reputarsi rispettato, atteso che la stessa CP_3 aveva riconosciuto che, alla data dell'1.12.2016, l'attrice le aveva consegnato un CP_1 progetto di restauro formalmente completo per la sua presentazione ai fini dell'ottenimento del necessario nulla osta da parte della EN. Le carenze nel progetto individuate dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa (mancata presenza della tavola delle strutture dei piani 4 e 5, non corrispondenza fra sezioni e piante dello stato sovrapposto, aumento di SUL non consentito, modifiche di destinazione d'uso vietate ai sensi del regolamento urbanistico all'epoca vigente) non erano mai state rilevate né contestate dalla convenuta in sede di esame del progetto medesimo e, in ogni caso, non imputava a CP_1 [...]
la consegna di un progetto non idoneo ai fini della sua presentazione per il CP_3 conseguimento del nulla osta da parte della EN. La convenuta, piuttosto, aveva chiesto integrazioni sulle finiture edilizie ed architettoniche, non occorrenti a tali fini, ma necessarie a consentirle una compiuta valutazione del progetto. L'interpretazione della clausola relativa al termine del 31.12.2016 doveva necessariamente condurre a ritenere che,
“in particolare, entro tale data avrebbe dovuto essere richiesto il nulla-osta alla pagina 5 di 19 , necessariamente preliminare alla Controparte_5 richiesta delle successive pratiche agli organi competenti, nonché vincolante per le stesse
(pratica edilizia, progetto al genio Civile)” ed il progetto consegnato ad i primi CP_1 giorni del mese di dicembre 2016 era appunto “un progetto redatto con caratteristiche tecniche tali da consentirne la presentazione alla EN per il necessario nulla-osta entro il termine perentorio contrattualmente pattuito e riconosciuto come completo sotto tale profilo da parte della società convenuta”. La proposta di locazione accettata dalla convenuta prevedeva la necessità che il progetto di restauro venisse concordato dalle parti
“prima della sottoscrizione del contratto di locazione”, da effettuarsi “entro e non oltre il 31 gennaio 2017”, tale previsione confermando “che il progetto predisposto da Controparte_3 avrebbe dovuto, in prima istanza, essere presentato, con la documentazione necessaria, alla
EN archeologica belle arti e paesaggio, preliminare agli ulteriori permessi, e, prima della sottoscrizione del contratto di locazione inter partes, concordato fra le stesse nel suo contenuto più specifico e corredato di tutte le specificazioni e indicazioni tecniche ed architettoniche necessarie a consentirne una compiuta valutazione da parte di . CP_1
In conclusione, non poteva ritenersi inadempiente per non avere rispettato i CP_3 termini contrattuali, avendo consegnato i primi di dicembre 2016 ad per le necessarie CP_1 sottoscrizioni, un progetto corredato di tutti gli elementi e di tutta la documentazione necessaria a consentirne la presentazione alla EN nel termine contrattualmente stabilito;
illegittimo doveva ritenersi, all'opposto, il rifiuto di di riconsegnare il progetto CP_1 debitamente sottoscritto alla società attrice, la quale per tale ragione non aveva potuto adempiere al proprio obbligo di depositarlo in EN entro il 31.12.2016 per il conseguimento del relativo nulla osta;
tale illegittimo rifiuto doveva qualificarsi come inadempimento contrattuale della società convenuta connotato dal requisito della gravità.
4. Avverso la citata pronuncia ha proposto appello la per i seguenti motivi: CP_1
I) “Violazione e /o falsa applicazione degli articoli 1453 c.c. nonché dell'articolo 1385, II comma, c.c. Violazione del disposto dell'art. 1460 c.c., 2697 c.c.; violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale, di restituzione della caparra e di condanna al risarcimento dei danni”. Con tale complesso motivo l'appellante sostiene che il Tribunale non abbia effettuato attenta ed approfondita lettura degli atti di causa, trascurando di considerare che il termine essenziale del 31.12.2016 non era relativo solo al deposito del progetto alla Sopraintendenza dei Beni Culturali;
infatti la clausola contrattuale richiamata prevedeva, precisamente, l'impegno della a CP_3
pagina 6 di 19 “richiedere e depositare presso i competenti uffici tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli”; il CTU aveva accertato che per ottemperare a quanto previsto in contratto non sarebbe affatto bastato il deposito del progetto alla EN
(essendo quello soltanto il primo “step” del percorso), ma si sarebbero resi necessari ulteriori adempimenti dopo l'ottenimento del relativo nulla osta, da curare presso altri enti, non realisticamente realizzabili nel termine del 31.12.2016, avuto riguardo al fatto che fino all'inizio di dicembre nessun progetto era stato presentato, nonostante gli inviti formulati dalla convenuta all'attrice a procedere con maggiore speditezza alla sua elaborazione;
inoltre le carenze evidenziate dal CTU non avrebbero permesso di ottenere il nulla osta, sicché il progetto consegnato era anche privo di requisiti minimi intrinseci di ammissibilità, tali da renderlo idoneo ad essere presentato alla EN e/o ad altri enti, ovvero, per usare le parole dell'ausiliario, “non avrebbe potuto essere presentato, né alla EN, né ad altri Enti, con probabilità di successo, perché contenente errori grafici (sia pur rimediabili, ma pur sempre errori) carente in parti essenziali e perché contenente, fra gli altri, alcuni interventi non consentiti dalle norme all'epoca vigenti”. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza gravata, l'unico inadempimento nella vicenda de qua era imputabile a , la quale non solo non sarebbe mai riuscita ad ottenere tutte le CP_3 autorizzazioni dagli enti competenti entro la data del 31.12.2016 ma, soltanto pochi giorni prima, aveva presentato alla proprietà un progetto non corretto che nemmeno avrebbe superato il vaglio della EN. Il Tribunale non aveva dunque correttamente applicato le norme sul riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, in quanto, a fronte delle contestazioni della convenuta, l'attrice non solo non aveva fornito prova del proprio esatto adempimento (ossia del fatto che il suo progetto, nel termine del 31.12.2016, avrebbe avuto il nulla osta da parte della EN e che, sempre entro la suddetta data, sarebbero stati depositati tutti gli atti autorizzativi) ma, anzi, dall'istruzione probatoria era emerso chiaramente il contrario. Anche a ravvisare un inadempimento della convenuta, il
Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso giudicare prevalente quello dell'attrice, in quanto, laddove pure avesse restituito la copia del progetto firmata, senza apporre condizioni, CP_1 in occasione dell'incontro avvenuto il 21.12.2016 presso la sua sede, ciò non avrebbe consentito comunque il corretto adempimento da parte di . Era irrilevante, CP_3 infine, che avesse ritenuto il progetto formalmente idoneo ad essere depositato presso CP_1 la EN, dovendo l'adempimento (come del resto l'inadempimento) essere valutato nella sua oggettività.
pagina 7 di 19 II) “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1223 e 2697
c.c. in relazione alla quantificazione del danno;
violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove”. Con tale motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale sotto il profilo della quantificazione dei danni operata a favore dell'attrice. Si critica il fatto che il primo giudice, pur ridimensionando enormemente le pretese risarcitorie di , CP_3 abbia riconosciuto alla stessa, oltre alla restituzione della caparra, anche il rimborso delle notule emesse dai professionisti incaricati per la ristrutturazione dell'immobile, sebbene non dovuto per un'attività svolta in modo incompleto e non corretto, così come accertato dalla c.t.u.; in ogni caso, le contabili dei bonifici evidenziavano la corresponsione di importi diversi da quelli indicati dalla parte e riconosciuti in sentenza;
infine, era stata accordata, in via automatica, la rivalutazione di tutte le somme oggetto di condanna, sebbene consistenti in debiti di valuta.
III) “Violazione dell'art. 92 II comma c.p.c. in relazione alle spese di lite liquidate”. Con tale ultimo motivo l'appellante censura il mancato esercizio da parte del Tribunale del potere di compensare, totalmente o parzialmente, le spese processuali in caso di soccombenza reciproca, tenuto conto che le domande attoree erano state accolte solo parzialmente, essendosi avuto il rigetto delle richieste risarcitorie relative al lucro cessante (mancato guadagno atteso dall'investimento) ed ai danni emergenti relativi alle spese di mediazione e a quelle di consulenza finanziaria per l'erogazione di un finanziamento.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_3 perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, argomentando in dettaglio sul contenuto degli accertamenti peritali e delle testimonianze raccolte e soffermandosi nuovamente sulla cronistoria degli avvenimenti;
ha chiesto, quindi, il rigetto del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. In ordine al primo e più articolato motivo di appello, che condiziona anche l'esame dei successivi, vale osservare quanto segue. pagina 8 di 19 6.1 Il giudice di primo grado ha ritenuto integrato l'inadempimento di e provata, CP_1 viceversa, la condotta adempiente di , relativamente agli obblighi derivanti dal CP_3 contratto preliminare di locazione, essenzialmente in forza delle seguenti considerazioni:
a) il progetto predisposto da era idoneo ad essere presentato alla CP_3
Sopraintendenza dei Beni Culturali entro il termine del 31.12.2016, come riconosciuto anche da in particolare nella comunicazione epistolare del 9.12.2016; CP_1
b) i rilievi mossi da non incidevano sulla possibilità di depositare il progetto e, CP_1 comunque, il termine ultimo per concordare le finiture tecniche e architettoniche del restauro coincideva con la data di stipula del contratto definitivo di locazione (31.1.2017);
c) quindi il rifiuto di di restituire il progetto firmato a , che aveva CP_1 CP_3 determinato l'impossibilità per quest'ultima di depositarlo presso la EN entro il
31.12.2016, non era giustificabile e concretava inadempimento contrattuale.
Tale ultimo assunto si lega, con ogni evidenza, alla considerazione dell'obbligo, in capo alla promittente locatrice, di non frapporre ingiustificati ostacoli alla realizzazione del programma negoziale (e, nello specifico, all'adempimento della controparte), obbligo desumibile in via interpretativa dal contratto e, comunque, senz'altro ricavabile dai principi generali di correttezza e buona fede valenti nella fase esecutiva del rapporto, ex art. 1375 c.c..
6.2 Ora, tuttavia, giova innanzitutto riportare, nell'esatto tenore letterale, le clausole di interesse contenute nel preliminare di locazione.
La “proposta di locazione” sottoscritta da e accettata da avente ad CP_3 CP_1 oggetto l'impegno alla futura stipula di un contratto di locazione (ovvero di più contratti di locazione) “entro e non oltre il 31 gennaio 2017” (art. 6) prevedeva che il “proponente” avrebbe presentato al “locatore” (così nella scrittura sono denominate le parti) “la propria proposta progettuale per il restauro del fabbricato, coerente con le previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione” ed al riguardo veniva puntualizzato: “le parti concorderanno, prima della sottoscrizione del contratto di locazione, il progetto di restauro
– e le eventuali modifiche e/o integrazioni in corso d'opera – che potrà eventualmente prevedere anche il parziale mutamento della destinazione d'uso delle unità attualmente destinate ad uffici ovvero il frazionamento e/o la fusione delle unità immobiliari come attualmente costituite” (art. 2). Si specificava poi, dopo l'indicazione del termine per la stipula del/i contratto/i: “il locatore viene garantito dalla consegna della somma di euro 20.000,00
a titolo di caparra confirmatoria…che tratterrà come penale risarcitoria per eventuale pagina 9 di 19 ritardo o mancato rilascio delle autorizzazioni, che sarà cura del PROPONENTE ottenere a sue spese, così come in qualsiasi altro caso di mancata sottoscrizione del contratto stesso entro la data sopra indicata” (art. 6); “Il PROPONENTE si impegna sin d'ora a richiedere e depositare presso i competenti Uffici tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli, entro e non oltre il 31.12.2016, pena la decadenza immediata ed automatica di ogni impegno assunto, con diritto del LOCATORE di trattenere la somma versata a titolo di caparra confirmatoria ai medesimi effetti sopra pattuiti al punto 6”.
6.4 Nel merito di quanto in concreto accaduto, non è dubitabile, perché emerge in via documentale dalla corrispondenza prodotta, che nelle sue comunicazioni coeve ai fatti, CP_1 non ebbe mai a contestare che il progetto consegnatole i primi di dicembre 2016 non possedesse un grado di dettaglio tale da permetterne il deposito presso la EN dei
Beni Culturali ai fini del rilascio del prescritto nulla osta (anzi, nella missiva del 9.12.2016, si esprimeva in termini di “formale completezza” degli elaborati progettuali “per potere avviare la procedura per l'ottenimento del nulla-osta”); tantomeno ebbe a rilevare criticità
(superabili o meno attraverso integrazioni) ostative al rilascio del suddetto titolo autorizzativo;
lamentò, piuttosto, unicamente, la mancanza di “specifiche tecniche attese” relative in particolare alle “finiture edilizie ed architettoniche” e di non essere perciò “ancora nelle condizioni di potere esprimere una compiuta ed effettiva valutazione…sul progetto, ai fini della necessaria condivisione del medesimo” (v. la stessa missiva del 9.12.2016, ove si accenna in via esemplificativa alle pavimentazioni, ai serramenti, all'arredo dei bagni).
Tali particolari tecnici, come correttamente statuito in primo grado anche sulla scorta delle notazioni del CTU (cfr. pag. 11, lett. d, della relazione peritale), ben avrebbero potuto, però, essere concordati tra le parti in un secondo momento. La definizione delle suddette specifiche, infatti, non era richiesta ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo presso la
EN e, per altro verso, il termine di definitiva condivisione del progetto era indicato in contratto, senza incertezze, nel 31.1.2017.
Il rifiuto di di riconsegnare a il progetto firmato, a cagione della CP_1 CP_3 carenza di quei dettagli, non può pertanto ritenersi giustificato e nemmeno la sua pretesa di subordinare la riconsegna alla firma di un'appendice come quella prodotta in giudizio.
Detto, infatti, che non vi era alcuna necessità di chiarire che la firma del progetto da presentare alla EN lasciava impregiudicato il diritto della proprietaria dell'immobile di formulare, in futuro, le proprie osservazioni su tutto quanto ivi non ancora pagina 10 di 19 specificato – giacché tale diritto discendeva già dal contratto sottoscritto, che prevedeva la necessità di accordo sul progetto prima della sottoscrizione del contratto di locazione, senza porre limiti di contenuto a ciò che avrebbe dovuto costituito oggetto di condivisione tra le parti – nelle interlocuzioni che seguirono alla lettera del 9.12.2016 si mostrò CP_3 comunque disponibile a sottoscrivere un'appendice prevedente la riserva della proprietaria
“di ogni definitiva approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del preliminare di locazione del 23.4.2016 in esito alla consegna da parte della delle ulteriori Controparte_3 integrazioni concernenti i seguenti elementi e precisamente: materiali di finitura
(pavimenti, rivestimenti, sanitari e rubinetteria); schema e qualità degli impianti”, ossia proprio quegli elementi di cui aveva lamentato l'assenza e che “in CP_1 CP_3 ossequio alla scrittura del 23.4.2016 e al fine di consentire alla proprietà una valutazione complessiva e definitiva di tutta l'opera” avrebbe fornito “entro il 31/01/2017” (v. e-mail del
21.12.2016). L'irrigidimento della posizione dell'attrice avvenuto a quel punto, con la sottoposizione di un diverso testo dell'appendice, indicato come definitivo e perciò non più negoziabile, contenente, viceversa, riferimenti alla consegna di un progetto di restauro redatto
“ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010” (v. e-mail 22.12.2016), ossia a normativa non pertinente relativa agli appalti pubblici, non appare, da questo punto di vista, comprensibile né giustificabile dalle circostanze.
Il rifiuto dell'attrice di riconsegnare il progetto sottoscritto ha, dunque, certamente “dato causa” alla omessa presentazione di esso alla EN entro il termine del 31.12.2016.
6.5 Non altrettanto, però, può sostenersi che tale comportamento sia stata “la causa diretta ed esclusiva della frustrazione del programma contrattuale”, così come affermato in memoria di replica dall'appellata.
6.5.1 Invero, in base al contratto avrebbe dovuto non soltanto adoperarsi CP_3 per il rilascio del nulla osta della EN dei Beni Culturali, ma, più in generale,
“richiedere e depositare presso i competenti Uffici tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli, entro e non oltre il 31.12.2016, pena la decadenza immediata ed automatica di ogni impegno assunto, con diritto del di trattenere Pt_1 la somma versata a titolo di caparra confirmatoria ai medesimi effetti sopra pattuiti al punto 6”.
Non vi sono ragioni per intendere tale clausola come riferita al solo deposito del progetto presso la EN. Ciò si risolverebbe in una evidente forzatura del suo dettato pagina 11 di 19 letterale, che contempla, con formula chiaramente omnicomprensiva (e con espressioni sempre al plurale), “tutti gli atti autorizzativi” presso “i competenti Uffici”, “ivi compresi” – e quindi non solo – “quelli per il superamento dei vincoli”. Non è, d'altra parte, in discussione che per un progetto come quello di cui si controverte fossero necessari, prima ancora di poter dare concreto inizio ai lavori, i diversi “passaggi” indicati dalla già in comparsa di CP_1 risposta in primo grado e poi dallo stesso CTU, ossia “quanto meno” il “nulla osta della
EN”, la “pratica edilizia presso il Comune” (con la presentazione, in particolare, di una SCIA) la “pratica da presentare al Genio Civile”, gli “adempimenti presso i Vigili del
Fuoco” (pag. 4 della relazione peritale).
Dalla relazione peritale (pur con alcune doverose precisazioni che qui appresso verranno compiute) si evince che, anche al netto dei problemi di ordine grafico-compositivo e di conformità alla normativa urbanistico-edilizia rilevati dal CTU nel progetto predisposto da
[...]
, quest'ultima, con ogni evidenza, non sarebbe stata comunque in grado di Parte_2 rispettare la scadenza del 31.12.2016 per i vari adempimenti burocratici, sol che si considerino i seguenti aspetti:
- il progetto da depositare alla Sovrintendenza fu presentato alla proprietà per la firma non prima degli inizi di dicembre 2017 (e si deve anche considerare che doveva poter CP_1 beneficiare di un tempo minimo per esaminarlo, insieme ai propri tecnici, prima della firma e della riconsegna);
- a quel punto, riuscire ad effettuare anche tutti gli altri depositi entro la data del
31.12.2016 sarebbe stato oltremodo difficile, tanto da poter essere considerata, questa, un'eventualità altamente improbabile;
- del resto, nemmeno ha mai allegato che, all'epoca, fosse già pronta a CP_3 depositare la SCIA e la pratica da presentare al Genio Civile (che parimenti avrebbe dovuto sottoporre preventivamente per la firma ad , avendo preparato tutta la documentazione CP_1 occorrente;
piuttosto l'appellata nei propri scritti difensivi ha fatto intendere che entro il
31.12.2016 dovesse essere depositato il solo progetto destinato alla EN, mostrando con ciò che questo era il solo adempimento da compiere entro la citata data a cui si riteneva obbligata.
È vero, poi, che il CTU ha errato nell'indicare il termine a disposizione della
EN per il rilascio del nulla osta, che è pari a 120 giorni (e non a 60) dalla presentazione della relativa istanza, in base all'art. 22, comma 1, d.lgs. 42/2004. Così come è pagina 12 di 19 vero che, contrariamente a quanto sostenuto da il termine del 31.12.2016 non potesse CP_1 che essere riferito al solo deposito delle pratiche autorizzative presso gli enti competenti da parte del soggetto richiedente e non anche al rilascio dei titoli, non essendo i tempi di questo dipendenti dalla volontà dalla promissaria conduttrice (nemmeno può dirsi scontato, tra l'altro, che l'emissione delle autorizzazioni amministrative avvenga, sempre e comunque, entro i termini fissati dalla legge); d'altro canto, a ritenere diversamente, la condizione posta nel contratto del 23.7.2016 sarebbe risultata irrealizzabile già in partenza, visti i tempi medi di circa 2 mesi stimati dallo stesso CTU per la sola preparazione del progetto da inoltrare alla
EN.
Tuttavia, e proprio leggendo la clausola di cui all'art. 7 nella prospettiva data da tale ultima evidenza, ben avrebbe potuto e dovuto l'appellata rendesi adempiente al contratto predisponendo le varie pratiche in modo da renderle pronte per il deposito presso gli uffici competenti entro la data del 31.12.2016, lasciando poi che queste facessero il loro corso. Se pure infatti il CTU ha osservato che l'acquisizione del nulla osta della EN dei Beni
Culturali rappresenta, nella pratica e secondo logica e buon senso, il “punto di partenza” (in quanto ogni variazione dovuta ad eventuali prescrizioni della EN condiziona, di riflesso, il progetto architettonico da presentare al Comune e quello strutturale da presentare al Genio Civile, essendovi perciò il rischio, in caso di anticipata presentazione di tali ultime pratiche, di dover poi correggere e ripresentare le stesse, il che, però, salvo il caso di veri e propri errori progettuali, potrebbe considerarsi ipotesi “fisiologica”), il medesimo ha però precisato che non vi è obbligo vero e proprio di iniziare l'iter dalla richiesta di nulla osta (e, dunque, nemmeno vi è obbligo di attendere il relativo nulla osta per effettuare anche gli altri adempimenti amministrativi).
Per tale ultimo motivo non può condividersi la tesi di secondo cui proprio CP_3
i tempi di rilascio del nulla osta normativamente previsti, uniti a quelli mediamente occorrenti per la predisposizione del progetto, renderebbero evidente che il termine del 31.12.2016 valesse, nella comune intenzione delle parti, solo ai fini del deposito della pratica da effettuare presso la EN dei Beni Culturali (così come poi ritenuto anche dal Tribunale), come se si fosse potuto rimandare ad oltre la scadenza del 31.12.2016 (e senza un preciso termine) tutte le altre incombenze burocratiche.
Al contrario, interpretando la clausola in modo da rispettare il suo chiaro ed univoco tenore letterale ed al contempo in modo tale da garantirle di avere efficacia (art. 1367 c.c.), si pagina 13 di 19 deve ritenere che entro il 31.12.2016 dovessero essere presentate tutte le pratiche autorizzative
(così come possibile e consentito), anche nel caso in cui, per ragioni varie, non fosse stato ancora rilasciato il nulla osta dalla EN.
6.5.2 Per altro verso, non sembra che possano essere ignorati, nella valutazione della vicenda contrattuale, i problemi del progetto segnalati dal CTU (che sul punto ha fornito un analisi assolutamente esaustiva e ben motivata), ossia il fatto che lo stesso necessitasse di alcune correzioni ed integrazioni e, nei successivi passaggi da espletare presso il Comune, si ponesse in contrasto con vincoli e divieti derivanti dalla normativa all'epoca vigente (in particolare quanto al cambio di destinazione d'uso di alcune unità ed alla realizzazione di nuove superfici).
Infatti il contratto, prima ancora di prevedere, all'art. 7, l'impegno del proponente “a richiedere e depositare presso i competenti uffici tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli, entro e non oltre il 31.12.2016, pena la decadenza immediata ed automatica di ogni impegno assunto, con diritto del LOCATORE di trattenere la somma versata a titolo di caparra confirmatoria ai medesimi effetti sopra pattuiti al punto 6”, prevedeva, proprio all'art. 6, che la caparra avrebbe garantito il locatore anche per
“eventuale ritardo o mancato rilascio delle autorizzazioni” da ottenersi a spese del proponente, rendendo con ciò evidente che, nell'ottica e nell'interesse delle parti, a rilevare non fosse semplicemente il fatto che un progetto di restauro (qualunque esso fosse) venisse depositato presso le autorità competenti, ma anche che lo stesso fosse effettivamente idoneo a consentire il conseguimento dei titoli autorizzativi senza ritardi imputabili alla parte che ne aveva assunto impegno.
Ed ancora, la clausola dell'art. 7 prevedeva, come già detto, la richiesta presso i competenti uffici, entro e non oltre il 31.12.2016, di tutti gli atti autorizzativi “ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli”; essa perciò imponeva alla di attivarsi, CP_3 sempre tempestivamente, anche ai fini della rimozione dei vincoli che, come emerso in giudizio, ancora all'epoca impedivano a livello di prescrizioni urbanistiche il mutamento di destinazione d'uso da “spazi e servizi pubblici e servizi collettivi” a “residenziale”, nonostante la cessazione dell'utilizzo di alcuni degli ambienti da parte dell' e del Comune di Parte_3
Firenze. Nel rispondere alle osservazioni del CTP di , il CTU ha giustamente CP_3 osservato al riguardo che, se è vero che fu poi relativamente semplice ottenere, da parte di la rimozione dei vincoli dal Comune, non risulta che alla data del 31.12.2016 fosse stata CP_1
pagina 14 di 19 presentata l'istanza di rimozione da parte di . CP_3
È ancora da aggiungere che in primo grado non ha tempestivamente CP_3 dedotto di essersi trovata nell'impossibilità di procedere alle operazioni per cause oggettive ad essa non imputabili né prevedibili all'epoca della stipulazione del preliminare, sicché devono ritenersi tardive le osservazioni svolte in appello a proposito della indisponibilità ai fini delle
“indagini preliminari” di alcuni locali dell'immobile, fino al mese di ottobre 2016, in quanto ancora occupati dai precedenti conduttori.
6.6 Si deve a questo punto osservare che la contestazione del mancato completamento di tutte le pratiche amministrative (non solo di quella relativa alla EN) entro il termine del 31.12.2016 veniva formulata da sin dalla comparsa di risposta in primo CP_1 grado, come evidenzia il riassunto delle sue difese di cui si è dato conto al precedente par. 2; inoltre, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (e dunque in un momento in cui era ancora possibile estendere il thema decidendum) l'appellante faceva in effetti valere anche la questione dei vincoli di destinazione d'uso contemplati dal regolamento urbanistico (cfr. in particolare pag. 6, ove si legge “mutare la destinazione d'uso delle attuali unità immobiliari
[gli uffici in categoria catastale A/10] – come ipotizzato dall'attrice…non risultava (e non risulta) ammissibile, se non dopo l'ottenimento di apposita variante urbanistica. Di tale adempimento non v'è traccia nel progetto di restauro trasmesso alla proprietà nei termini pattuiti…”); solo le altre criticità del progetto venivano a ben vedere evidenziate unicamente in corso di operazioni peritali dal consulente tecnico di parte della società convenuta.
È ancora da chiarire, in merito a quanto obiettato dall'appellata, che addurre in giudizio motivi di inadempimento diversi da quelli contestati in via stragiudiziale non rivela, di per sé, un comportamento contrario a buona fede, “volto a creare un pretesto per sottrarsi ai propri obblighi” (pag. 3 memoria di replica). La giurisprudenza di legittimità è invece concorde nell'affermare che “in tema di risoluzione contrattuale ed in ipotesi di eccezione di inadempimento, poiché l'art. 1460 cod. civ. non pone alcuna limitazione temporale o modale all'esperibilità dell'eccezione, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, e poiché
l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, ne' ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente
pagina 15 di 19 l'adempimento chiesto "ex adverso"” (Cass. 8314/2003; conforme Cass. 17214/2020). Quanto poi ai termini differenziati per gli adempimenti, la stessa giurisprudenza ha precisato che “la disposizione di cui all'art. 1460, primo comma, ultima parte, cod. civ., secondo la quale
l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev'essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l'eccezione è consentita quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un'interpretazione di buona fede ovvero, ancora, quando vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione (v., ad es., Cass. 8 settembre 2017, n.
20939)” (così, in motivazione, Cass. 17214/2020).
6.7 D'altro canto, nemmeno pare possibile ravvisare nel comportamento di CP_1
(quantomeno con sufficiente univocità) gli estremi di una rinuncia a far valere la clausola di cui all'art. 7. È vero che la suddetta società, fino a dicembre 2016, continuò esclusivamente a riferirsi, nella corrispondenza scambiata, al progetto da inoltrare alla EN, lamentandosi solo dell'assenza dei dettagli sulle finiture;
ed è altresì vero che offrì alla controparte di sottoscrivere un'appendice evidentemente nell'ottica della continuazione del rapporto, ma ciò, appunto, non equivale ad accettazione incondizionata dell'adempimento tardivo delle prestazioni a carico di , prevedendo la scrittura in parola (come CP_3 visto non condivisa, alla fine, nel contenuto) particolari condizioni.
6.8 Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello merita accoglimento, sotto lo specifico profilo dell'omessa comparazione dei reciproci inadempimenti. Se è vero, infatti, che CP_1 rifiutò ingiustificatamente di restituire a il progetto che questa aveva preparato CP_3 per l'ottenimento del nulla osta della EN, è altrettanto vero che si CP_3 rese a sua volta inadempiente omettendo di predisporre per tempo tutte le altre pratiche autorizzative che avrebbero dovuto essere ultimate, comunque, entro la data del 31.12.2016, evitando, tra l'altro, errori o inesattezze suscettibili di generare ritardi nell'iter di approvazione. Da questo punto di vista non può mancarsi di osservare che, ove anche CP_1 avesse riconsegnato il progetto destinato alla EN nell'incontro avvenuto a dicembre cui si fa riferimento in atti, con ogni probabilità il citato termine – stabilito nell'interesse della locatrice e chiaramente finalizzato ad imprimere celerità alle programmate operazioni di restauro – non sarebbe stato rispettato.
pagina 16 di 19 Ciò, in definitiva, porta a concludere per la prevalenza dell'inadempimento imputabile a e la conseguente insussistenza dei presupposti per dichiarare risolto il CP_3 contratto per inadempimento di Ne consegue anche la legittimità del recesso e della CP_1 ritenzione della caparra da parte dell'appellante e l'infondatezza delle richieste risarcitorie formulate dall'appellata.
Non vi è spazio, infatti, per ulteriori e diverse valutazioni fondate sui principi della responsabilità precontrattuale od extracontrattuale, pure invocati da , posto che CP_3 nella fattispecie di causa si discute di un rapporto contrattuale già instaurato tra le parti.
Si impone, dunque, nei termini sopra specificati, la riforma della pronuncia gravata, ogni altra questione restando assorbita. ha quindi anche diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado, che sono state indicate in complessivi € 42.286,51.
Non merita viceversa accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria formulata dall'appellante, considerato che nella condotta processuale di non sono CP_3 ravvisabili gli estremi della mala fede o colpa grave.
7. Ricorrono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per compensare al 50% le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'assoluta peculiarità della vicenda e del comportamento avuto in fase stragiudiziale dall'appellante, non pienamente rispettoso delle intese contrattuali e che ha innegabilmente contribuito all'origine del contenzioso, oltre che dell'infondatezza di parte delle sue tesi difensive. Per la restante quota, le spese, ivi comprese quelle di mediazione, vanno poste a carico di e vengono liquidate in dispositivo CP_3 in accordo al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (§ 2 per il primo grado, § 12 per il secondo grado) tenuto conto del valore della domanda che, per il primo grado, rientra nello scaglione che va da € 8.000.001 ad € 16.000.000 mentre, per il secondo, in quello, più contenuto, che va da € 26.001 ad € 52.000. La liquidazione si opera: a) per il primo grado, in base alla media tra i parametri minimi e quelli medi, considerato il valore della domanda è maggiormente prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento;
b) per il secondo grado, in base ai parametri medi (eccezion fatta per la fase 3 in appello, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Pertanto:
1) per il primo grado: € 9.869,50 fase 1, € 6.510,00 fase 2, € 28.990,50 fase 3 ed €
17.165,50 fase 4, in tutto € 62.535,50, il cui 50% è pari ad € 31.267,75, oltre accessori di pagina 17 di 19 legge;
2) per il secondo grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed €
3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, il cui 50% è pari ad € 4.995,50, cui vanno aggiunti €
803,50 (50% di € 1.607,00) per compensi di mediazione, oltre accessori di legge.
Per i medesimi motivi di cui sopra, le spese di CTU possono essere poste, in via definitiva, a carico di e di , mentre ad è dovuto, Controparte_6 CP_7 CP_1 sempre al 50%, il rimborso delle spese di CTP (in totale ammontanti ad € 4.440,80), come in atti documentate.
***
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di CP_1 CP_3 avverso la sentenza n. 962/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
[...]
12/04/2021 ed in riforma di tale ultima pronuncia: a) rigetta le domande proposte da
[...]
b) dichiara legittimo il recesso esercitato da in relazione al Controparte_3 CP_1 contratto preliminare di locazione del 23.7.2016 e dichiara il diritto della stessa di trattenere la caparra confirmatoria di € 20.000,00 versata in suo favore da c) Controparte_3 condanna a restituire ad la somma di € 42.286,51 corrisposta Controparte_3 CP_1 in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. compensa per il 50% le spese di lite tra le parti e condanna a rifondere CP_3 ad la restante quota, che liquida: a) per il primo grado di giudizio, in € 2.220,40 a titolo CP_1 di esborsi di CTP e in complessivi € 31.267,75 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 483,66 a titolo di esborsi (ivi compresi quelli occorrenti all'instaurazione della procedura di mediazione delegata) e in complessivi € 5.799,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. pone in via definitiva le spese di CTU a carico di per ¾ e di Controparte_3 CP_1 per ¼.
[...]
pagina 18 di 19 Firenze, camera di consiglio del 19.9.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1921/2021 promossa da:
( , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Daneri e dall'Avv. Giovanni Controparte_2
Bardazzi;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Notarpasquale;
Controparte_4
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 962/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12/04/2021
CONCLUSIONI
In data 06/05/20236 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“In via preliminare ed istruttoria: ammettere i mezzi istruttori richiesti, anche in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., allo stato non ammessi, ed opponendosi ad ogni eventuale reiterazione delle già proposte istanze di rinnovazione della C.T.U. e/o di chiamata del consulente tecnico a chiarimenti:
In via principale e nel merito: accertata l'assenza di qualsivoglia responsabilità della società per i motivi di cui in atti, respingere le domande avanzate dalla società CP_1 [...]
(risoluzione contratto e risarcimento danni) perché integralmente infond Controparte_3
pagina 1 di 19 in fatto ed in diritto, disponendo la restituzione della somma di € 42.286,51, già versata da parte di ovvero di quell'importo maggiore che l'appellante dovesse essere CP_1 costretta a versare, per compulsum, alla parte appellata, in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, al solo fine di non subire iniziative esecutive per quanto oggetto di condanna nella pronuncia impugnata;
In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento della società alla Controparte_3 proposta di locazione sottoscritta con la società del e la CP_1 legittimità dell'esercizio della facoltà di recesso effettuato dalla società convenuta e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della stessa, ai sensi dell'art. 7 della citata scrittura e dell'art. 1385, co. 2, c.c., a trattenere la caparra confirmatoria dell'importo di € 20.000,00, versata in suo favore dalla società in data 23.07.2016. Controparte_3
Con contestuale condanna dell'attrice nei confronti di al Controparte_3 CP_1 pagamento dell'importo che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
Con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme che l'appellante è stata costretta a pagarle in forza della impugnata sentenza.
Dichiarare, altresì, l'inammissibilità della domanda formulata in via ipotetica dalla società
nella comparsa di risposta del presente procedimento di appello e volta ad CP_3 ottenere la condanna di “all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti CP_1 dall'esponente oltre agli in ori dal dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria” stante l'intervenuta acquiescenza da parte dell'appellata, ai sensi dell'art. 529 2° comma c.p.c. (e l'intervenuto giudicato sul punto) in ordine alla relativa pronuncia da parte del Tribunale di Firenze.
Rigettare, comunque, le domande e le eccezioni proposte dalla società appellata stante la loro infondatezza in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con integrale vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di C.T.U. e C.T.P. e quelle sostenute per il procedimento di mediazione delegata”.
Per la parte appellata:
“respingere l'appello promosso dalla società e quindi respingere la domanda CP_1 riconvenzionale avanzata dalla società di accertamento della legittimità del recesso e CP_1 della legittimità a trattenere la somma di € 20.000,00 versati dalla società CP_3
a titolo di caparra confirmatoria;
respingere la domanda di condanna pe
[...]
e confermare la sentenza N. 962/2021 del Tribunale di Firenze;
in ogni caso, accertato il grave inadempimento da parte della società dichiarare CP_1 la risoluzione del contratto preliminare di locazione del 23.07.2016 i denegata accertare la violazione dell'art. 1337 c.c. e la conseguente responsabilità precontrattuale a carico della società ; in ulteriore denegata ipotesi accertare la violazione dell'art. CP_1
2043 c.c. a carico della società , conseguentemente condannare la società CP_1 CP_1
all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'esponente oltre agli interessi
[...] moratori dal dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di tutte le spese, anche tecniche e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA di primo e secondo grado”.
pagina 2 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 7.11.2017 conveniva in giudizio Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Firenze per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“accertato il grave inadempimento da parte della società dichiarare la CP_1 risoluzione del contratto preliminare di locazione del 23.07.2016; in ipotesi denegata accertare la violazione dell'art. 1337 c.c. e la conseguente responsabilità precontrattuale a carico della società ; in ulteriore denegata ipotesi accertare la violazione dell'art. CP_1
2043 c.c. a carico della società ; conseguentemente condannare la società CP_1 CP_1
all'integrale risarcimento di tutti i danni descritti in favore dell'esponente, nella somma
[...] pari ad € 9.725.062,27 o comunque nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di tutte le spese, anche tecniche e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Esponeva di avere concluso con la convenuta, in data 23.7.2016, un contratto preliminare di locazione avente ad oggetto un immobile sito in Firenze, Borgo Albizi n. 28, di proprietà di impegnandosi ad effettuare la progettazione di restauro del fabbricato a CP_1 sua totale cura e spese nonché a presentare tutti gli atti autorizzativi presso i competenti uffici entro e non oltre il 31.12.2016, pena la decadenza immediata da ogni impegno ed il conseguente diritto della promittente locatrice a trattenere la caparra versata di € 20.000,00.
Sosteneva quindi di aver correttamente adempiuto ai propri impegni, realizzando il progetto di restauro che prevedeva la creazione di due residenze d'epoca con in totale 17 suites di lusso, un centro benessere, un bar e un ristorante, da gestire in futuro in parte direttamente ed in parte mediante sublocazione a terzi, e che tuttavia l'affare era sfumato in quanto a cui CP_1 il progetto era stato sottoposto i primi di dicembre 2016 in vista della presentazione all'ufficio della EN dei Beni Culturali competente al rilascio del relativo nulla osta, si era rifiutata di sottoscriverlo, pur riconoscendone la formale completezza a tali fini. A dire dell'attrice, con cui pure il progetto di restauro avrebbe dovuto essere concordato, in CP_1 base alle previsioni del preliminare, prima della stipula del contratto di locazione, aveva pretestuosamente sollevato questioni sulla completezza di esso, in particolare per la carenza di dettagli relativi a finiture edilizie e architettoniche che ben avrebbero potuto, tuttavia, essere definiti nella successiva fase esecutiva senza ritardare l'avvio della pratica autorizzativa, ed aveva per tale motivo indebitamente trattenuto la documentazione consegnatale e già in un primo momento firmata, pretendendo, per restituirla, la sottoscrizione di una appendice al pagina 3 di 19 contratto preliminare contenente condizioni a carico della (quali la consegna di CP_3 un progetto redatto secondo la disciplina degli appalti pubblici entro il termine del 31.1.2017 fissato per la stipula del contratto definitivo) irragionevoli ed impossibili da realizzare nei tempi a disposizione. Tale comportamento si era protratto fino ad oltre la scadenza del
31.12.2016, impedendo di fatto alla promissaria conduttrice di adempiere alla propria obbligazione contrattuale;
in particolare gli elaborati erano stati riconsegnati, dopo svariati contatti e tentativi di soluzione dei contrasti, solo in data 7.2.2017, “malamente ritagliati”.
Per tali motivi, il contratto preliminare avrebbe dovuto essere dichiarato risolto per inadempimento di e quest'ultima condannata, in ipotesi anche per responsabilità CP_1 precontrattuale od extracontrattuale, al risarcimento dei danni, variamente rappresentati e quantificati.
2. si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione e gli assunti avversari. CP_1
Deduceva come fosse stata al contrario l'attrice a rendersi inadempiente, in quanto, a fronte della conclusione del contratto in data 23.7.2016 e del termine coincidente con la fine dell'anno per la richiesta e il deposito presso i competenti uffici di tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli relativi al superamento dei vincoli (e dunque per la presentazione delle pratiche di competenza non solo della EN dei Beni Culturali ma anche del
Comune, del Genio Civile e dei VV.FF.) aveva consegnato il progetto da presentare alla
EN solo ad inizio dicembre, peraltro carente delle specifiche tecniche necessarie a consentire alla proprietà di esprimere una compiuta valutazione. Da un lato, dunque, giunti alla metà del mese di dicembre, non v'era ancora un progetto definitivo, idoneo e tale da poter essere approvato e condiviso nella sua interezza con la proprietà, presupposto indefettibile per poter procedere alla stipula del contratto di locazione entro il termine del 31.1.2017; dall'altro lato, i tempi erano ormai talmente stretti da essere, già allora, di fatto, insufficienti a garantire il rispetto del termine del 31.12.2016 pattuito per la presentazione di tutti gli atti autorizzativi ai competenti uffici, essendo il nulla osta della EN, occorrente alla rimozione del vincolo culturale, solo “il primo e indispensabile provvedimento necessario per procedere alla presentazione della richiesta dei successivi permessi e/od autorizzazioni a procedere al restauro programmato”. Ciò nonostante, la convenuta, pur contrariata dal comportamento della controparte, si era offerta di sottoscrivere provvisoriamente il progetto di restauro a patto che accettasse di firmare un'appendice agli accordi del 23.4.2016, CP_3 contenente riserva da parte della proprietà di approvazione del progetto, una volta definito nella sua interezza, con impegno di alla relativa trasmissione entro e non oltre CP_3
pagina 4 di 19 il 31.1.2017 (“in quel modo, – senza alcun aggravio od onere di natura economica a CP_1 carico di – avrebbe concesso, quindi, una sorta di dilazione alla proponente CP_3 locataria, che allo stato delle cose risultava già gravemente inadempiente”); le parti, tuttavia, non avevano trovato accordo sul testo dell'appendice e pertanto la convenuta si era vista costretta a trattenere presso di sé le tavole progettuali, firmate in base a mere intese di massima iniziali, onde impedirne l'utilizzo a suo nome, posto che le firme erano state apposte per finalità e presupposti mai concretizzatesi. Il mancato rispetto del termine essenziale del
31.12.2016 era quindi in definitiva imputabile a e correttamente, pertanto, CP_3 aveva esercitato il recesso dal contratto trattenendo la caparra. CP_1
3. La causa, istruita con prove testimoniali e CTU, veniva decisa in primo grado con sentenza n. 962/2021 pubblicata il 12/04/2021, con la quale il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda attorea di risoluzione del contratto, rigettando la riconvenzionale della convenuta volta all'accertamento della legittimità del recesso e del diritto di ritenzione della caparra;
riduceva nel quantum la pretesa risarcitoria di al solo danno emergente di € CP_3
10.983,04 e condannava al pagamento della complessiva cifra di € 30.983,04, CP_3 comprensiva della caparra da restituire;
condannava, infine, alla rifusione delle CP_3 spese di lite e poneva a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Nello specifico e per quanto qui interessa, il Tribunale osservava che l'impegno assunto da nel contratto preliminare doveva reputarsi rispettato, atteso che la stessa CP_3 aveva riconosciuto che, alla data dell'1.12.2016, l'attrice le aveva consegnato un CP_1 progetto di restauro formalmente completo per la sua presentazione ai fini dell'ottenimento del necessario nulla osta da parte della EN. Le carenze nel progetto individuate dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa (mancata presenza della tavola delle strutture dei piani 4 e 5, non corrispondenza fra sezioni e piante dello stato sovrapposto, aumento di SUL non consentito, modifiche di destinazione d'uso vietate ai sensi del regolamento urbanistico all'epoca vigente) non erano mai state rilevate né contestate dalla convenuta in sede di esame del progetto medesimo e, in ogni caso, non imputava a CP_1 [...]
la consegna di un progetto non idoneo ai fini della sua presentazione per il CP_3 conseguimento del nulla osta da parte della EN. La convenuta, piuttosto, aveva chiesto integrazioni sulle finiture edilizie ed architettoniche, non occorrenti a tali fini, ma necessarie a consentirle una compiuta valutazione del progetto. L'interpretazione della clausola relativa al termine del 31.12.2016 doveva necessariamente condurre a ritenere che,
“in particolare, entro tale data avrebbe dovuto essere richiesto il nulla-osta alla pagina 5 di 19 , necessariamente preliminare alla Controparte_5 richiesta delle successive pratiche agli organi competenti, nonché vincolante per le stesse
(pratica edilizia, progetto al genio Civile)” ed il progetto consegnato ad i primi CP_1 giorni del mese di dicembre 2016 era appunto “un progetto redatto con caratteristiche tecniche tali da consentirne la presentazione alla EN per il necessario nulla-osta entro il termine perentorio contrattualmente pattuito e riconosciuto come completo sotto tale profilo da parte della società convenuta”. La proposta di locazione accettata dalla convenuta prevedeva la necessità che il progetto di restauro venisse concordato dalle parti
“prima della sottoscrizione del contratto di locazione”, da effettuarsi “entro e non oltre il 31 gennaio 2017”, tale previsione confermando “che il progetto predisposto da Controparte_3 avrebbe dovuto, in prima istanza, essere presentato, con la documentazione necessaria, alla
EN archeologica belle arti e paesaggio, preliminare agli ulteriori permessi, e, prima della sottoscrizione del contratto di locazione inter partes, concordato fra le stesse nel suo contenuto più specifico e corredato di tutte le specificazioni e indicazioni tecniche ed architettoniche necessarie a consentirne una compiuta valutazione da parte di . CP_1
In conclusione, non poteva ritenersi inadempiente per non avere rispettato i CP_3 termini contrattuali, avendo consegnato i primi di dicembre 2016 ad per le necessarie CP_1 sottoscrizioni, un progetto corredato di tutti gli elementi e di tutta la documentazione necessaria a consentirne la presentazione alla EN nel termine contrattualmente stabilito;
illegittimo doveva ritenersi, all'opposto, il rifiuto di di riconsegnare il progetto CP_1 debitamente sottoscritto alla società attrice, la quale per tale ragione non aveva potuto adempiere al proprio obbligo di depositarlo in EN entro il 31.12.2016 per il conseguimento del relativo nulla osta;
tale illegittimo rifiuto doveva qualificarsi come inadempimento contrattuale della società convenuta connotato dal requisito della gravità.
4. Avverso la citata pronuncia ha proposto appello la per i seguenti motivi: CP_1
I) “Violazione e /o falsa applicazione degli articoli 1453 c.c. nonché dell'articolo 1385, II comma, c.c. Violazione del disposto dell'art. 1460 c.c., 2697 c.c.; violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale, di restituzione della caparra e di condanna al risarcimento dei danni”. Con tale complesso motivo l'appellante sostiene che il Tribunale non abbia effettuato attenta ed approfondita lettura degli atti di causa, trascurando di considerare che il termine essenziale del 31.12.2016 non era relativo solo al deposito del progetto alla Sopraintendenza dei Beni Culturali;
infatti la clausola contrattuale richiamata prevedeva, precisamente, l'impegno della a CP_3
pagina 6 di 19 “richiedere e depositare presso i competenti uffici tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli”; il CTU aveva accertato che per ottemperare a quanto previsto in contratto non sarebbe affatto bastato il deposito del progetto alla EN
(essendo quello soltanto il primo “step” del percorso), ma si sarebbero resi necessari ulteriori adempimenti dopo l'ottenimento del relativo nulla osta, da curare presso altri enti, non realisticamente realizzabili nel termine del 31.12.2016, avuto riguardo al fatto che fino all'inizio di dicembre nessun progetto era stato presentato, nonostante gli inviti formulati dalla convenuta all'attrice a procedere con maggiore speditezza alla sua elaborazione;
inoltre le carenze evidenziate dal CTU non avrebbero permesso di ottenere il nulla osta, sicché il progetto consegnato era anche privo di requisiti minimi intrinseci di ammissibilità, tali da renderlo idoneo ad essere presentato alla EN e/o ad altri enti, ovvero, per usare le parole dell'ausiliario, “non avrebbe potuto essere presentato, né alla EN, né ad altri Enti, con probabilità di successo, perché contenente errori grafici (sia pur rimediabili, ma pur sempre errori) carente in parti essenziali e perché contenente, fra gli altri, alcuni interventi non consentiti dalle norme all'epoca vigenti”. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza gravata, l'unico inadempimento nella vicenda de qua era imputabile a , la quale non solo non sarebbe mai riuscita ad ottenere tutte le CP_3 autorizzazioni dagli enti competenti entro la data del 31.12.2016 ma, soltanto pochi giorni prima, aveva presentato alla proprietà un progetto non corretto che nemmeno avrebbe superato il vaglio della EN. Il Tribunale non aveva dunque correttamente applicato le norme sul riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, in quanto, a fronte delle contestazioni della convenuta, l'attrice non solo non aveva fornito prova del proprio esatto adempimento (ossia del fatto che il suo progetto, nel termine del 31.12.2016, avrebbe avuto il nulla osta da parte della EN e che, sempre entro la suddetta data, sarebbero stati depositati tutti gli atti autorizzativi) ma, anzi, dall'istruzione probatoria era emerso chiaramente il contrario. Anche a ravvisare un inadempimento della convenuta, il
Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso giudicare prevalente quello dell'attrice, in quanto, laddove pure avesse restituito la copia del progetto firmata, senza apporre condizioni, CP_1 in occasione dell'incontro avvenuto il 21.12.2016 presso la sua sede, ciò non avrebbe consentito comunque il corretto adempimento da parte di . Era irrilevante, CP_3 infine, che avesse ritenuto il progetto formalmente idoneo ad essere depositato presso CP_1 la EN, dovendo l'adempimento (come del resto l'inadempimento) essere valutato nella sua oggettività.
pagina 7 di 19 II) “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1223 e 2697
c.c. in relazione alla quantificazione del danno;
violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove”. Con tale motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale sotto il profilo della quantificazione dei danni operata a favore dell'attrice. Si critica il fatto che il primo giudice, pur ridimensionando enormemente le pretese risarcitorie di , CP_3 abbia riconosciuto alla stessa, oltre alla restituzione della caparra, anche il rimborso delle notule emesse dai professionisti incaricati per la ristrutturazione dell'immobile, sebbene non dovuto per un'attività svolta in modo incompleto e non corretto, così come accertato dalla c.t.u.; in ogni caso, le contabili dei bonifici evidenziavano la corresponsione di importi diversi da quelli indicati dalla parte e riconosciuti in sentenza;
infine, era stata accordata, in via automatica, la rivalutazione di tutte le somme oggetto di condanna, sebbene consistenti in debiti di valuta.
III) “Violazione dell'art. 92 II comma c.p.c. in relazione alle spese di lite liquidate”. Con tale ultimo motivo l'appellante censura il mancato esercizio da parte del Tribunale del potere di compensare, totalmente o parzialmente, le spese processuali in caso di soccombenza reciproca, tenuto conto che le domande attoree erano state accolte solo parzialmente, essendosi avuto il rigetto delle richieste risarcitorie relative al lucro cessante (mancato guadagno atteso dall'investimento) ed ai danni emergenti relativi alle spese di mediazione e a quelle di consulenza finanziaria per l'erogazione di un finanziamento.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_3 perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, argomentando in dettaglio sul contenuto degli accertamenti peritali e delle testimonianze raccolte e soffermandosi nuovamente sulla cronistoria degli avvenimenti;
ha chiesto, quindi, il rigetto del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. In ordine al primo e più articolato motivo di appello, che condiziona anche l'esame dei successivi, vale osservare quanto segue. pagina 8 di 19 6.1 Il giudice di primo grado ha ritenuto integrato l'inadempimento di e provata, CP_1 viceversa, la condotta adempiente di , relativamente agli obblighi derivanti dal CP_3 contratto preliminare di locazione, essenzialmente in forza delle seguenti considerazioni:
a) il progetto predisposto da era idoneo ad essere presentato alla CP_3
Sopraintendenza dei Beni Culturali entro il termine del 31.12.2016, come riconosciuto anche da in particolare nella comunicazione epistolare del 9.12.2016; CP_1
b) i rilievi mossi da non incidevano sulla possibilità di depositare il progetto e, CP_1 comunque, il termine ultimo per concordare le finiture tecniche e architettoniche del restauro coincideva con la data di stipula del contratto definitivo di locazione (31.1.2017);
c) quindi il rifiuto di di restituire il progetto firmato a , che aveva CP_1 CP_3 determinato l'impossibilità per quest'ultima di depositarlo presso la EN entro il
31.12.2016, non era giustificabile e concretava inadempimento contrattuale.
Tale ultimo assunto si lega, con ogni evidenza, alla considerazione dell'obbligo, in capo alla promittente locatrice, di non frapporre ingiustificati ostacoli alla realizzazione del programma negoziale (e, nello specifico, all'adempimento della controparte), obbligo desumibile in via interpretativa dal contratto e, comunque, senz'altro ricavabile dai principi generali di correttezza e buona fede valenti nella fase esecutiva del rapporto, ex art. 1375 c.c..
6.2 Ora, tuttavia, giova innanzitutto riportare, nell'esatto tenore letterale, le clausole di interesse contenute nel preliminare di locazione.
La “proposta di locazione” sottoscritta da e accettata da avente ad CP_3 CP_1 oggetto l'impegno alla futura stipula di un contratto di locazione (ovvero di più contratti di locazione) “entro e non oltre il 31 gennaio 2017” (art. 6) prevedeva che il “proponente” avrebbe presentato al “locatore” (così nella scrittura sono denominate le parti) “la propria proposta progettuale per il restauro del fabbricato, coerente con le previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione” ed al riguardo veniva puntualizzato: “le parti concorderanno, prima della sottoscrizione del contratto di locazione, il progetto di restauro
– e le eventuali modifiche e/o integrazioni in corso d'opera – che potrà eventualmente prevedere anche il parziale mutamento della destinazione d'uso delle unità attualmente destinate ad uffici ovvero il frazionamento e/o la fusione delle unità immobiliari come attualmente costituite” (art. 2). Si specificava poi, dopo l'indicazione del termine per la stipula del/i contratto/i: “il locatore viene garantito dalla consegna della somma di euro 20.000,00
a titolo di caparra confirmatoria…che tratterrà come penale risarcitoria per eventuale pagina 9 di 19 ritardo o mancato rilascio delle autorizzazioni, che sarà cura del PROPONENTE ottenere a sue spese, così come in qualsiasi altro caso di mancata sottoscrizione del contratto stesso entro la data sopra indicata” (art. 6); “Il PROPONENTE si impegna sin d'ora a richiedere e depositare presso i competenti Uffici tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli, entro e non oltre il 31.12.2016, pena la decadenza immediata ed automatica di ogni impegno assunto, con diritto del LOCATORE di trattenere la somma versata a titolo di caparra confirmatoria ai medesimi effetti sopra pattuiti al punto 6”.
6.4 Nel merito di quanto in concreto accaduto, non è dubitabile, perché emerge in via documentale dalla corrispondenza prodotta, che nelle sue comunicazioni coeve ai fatti, CP_1 non ebbe mai a contestare che il progetto consegnatole i primi di dicembre 2016 non possedesse un grado di dettaglio tale da permetterne il deposito presso la EN dei
Beni Culturali ai fini del rilascio del prescritto nulla osta (anzi, nella missiva del 9.12.2016, si esprimeva in termini di “formale completezza” degli elaborati progettuali “per potere avviare la procedura per l'ottenimento del nulla-osta”); tantomeno ebbe a rilevare criticità
(superabili o meno attraverso integrazioni) ostative al rilascio del suddetto titolo autorizzativo;
lamentò, piuttosto, unicamente, la mancanza di “specifiche tecniche attese” relative in particolare alle “finiture edilizie ed architettoniche” e di non essere perciò “ancora nelle condizioni di potere esprimere una compiuta ed effettiva valutazione…sul progetto, ai fini della necessaria condivisione del medesimo” (v. la stessa missiva del 9.12.2016, ove si accenna in via esemplificativa alle pavimentazioni, ai serramenti, all'arredo dei bagni).
Tali particolari tecnici, come correttamente statuito in primo grado anche sulla scorta delle notazioni del CTU (cfr. pag. 11, lett. d, della relazione peritale), ben avrebbero potuto, però, essere concordati tra le parti in un secondo momento. La definizione delle suddette specifiche, infatti, non era richiesta ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo presso la
EN e, per altro verso, il termine di definitiva condivisione del progetto era indicato in contratto, senza incertezze, nel 31.1.2017.
Il rifiuto di di riconsegnare a il progetto firmato, a cagione della CP_1 CP_3 carenza di quei dettagli, non può pertanto ritenersi giustificato e nemmeno la sua pretesa di subordinare la riconsegna alla firma di un'appendice come quella prodotta in giudizio.
Detto, infatti, che non vi era alcuna necessità di chiarire che la firma del progetto da presentare alla EN lasciava impregiudicato il diritto della proprietaria dell'immobile di formulare, in futuro, le proprie osservazioni su tutto quanto ivi non ancora pagina 10 di 19 specificato – giacché tale diritto discendeva già dal contratto sottoscritto, che prevedeva la necessità di accordo sul progetto prima della sottoscrizione del contratto di locazione, senza porre limiti di contenuto a ciò che avrebbe dovuto costituito oggetto di condivisione tra le parti – nelle interlocuzioni che seguirono alla lettera del 9.12.2016 si mostrò CP_3 comunque disponibile a sottoscrivere un'appendice prevedente la riserva della proprietaria
“di ogni definitiva approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del preliminare di locazione del 23.4.2016 in esito alla consegna da parte della delle ulteriori Controparte_3 integrazioni concernenti i seguenti elementi e precisamente: materiali di finitura
(pavimenti, rivestimenti, sanitari e rubinetteria); schema e qualità degli impianti”, ossia proprio quegli elementi di cui aveva lamentato l'assenza e che “in CP_1 CP_3 ossequio alla scrittura del 23.4.2016 e al fine di consentire alla proprietà una valutazione complessiva e definitiva di tutta l'opera” avrebbe fornito “entro il 31/01/2017” (v. e-mail del
21.12.2016). L'irrigidimento della posizione dell'attrice avvenuto a quel punto, con la sottoposizione di un diverso testo dell'appendice, indicato come definitivo e perciò non più negoziabile, contenente, viceversa, riferimenti alla consegna di un progetto di restauro redatto
“ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010” (v. e-mail 22.12.2016), ossia a normativa non pertinente relativa agli appalti pubblici, non appare, da questo punto di vista, comprensibile né giustificabile dalle circostanze.
Il rifiuto dell'attrice di riconsegnare il progetto sottoscritto ha, dunque, certamente “dato causa” alla omessa presentazione di esso alla EN entro il termine del 31.12.2016.
6.5 Non altrettanto, però, può sostenersi che tale comportamento sia stata “la causa diretta ed esclusiva della frustrazione del programma contrattuale”, così come affermato in memoria di replica dall'appellata.
6.5.1 Invero, in base al contratto avrebbe dovuto non soltanto adoperarsi CP_3 per il rilascio del nulla osta della EN dei Beni Culturali, ma, più in generale,
“richiedere e depositare presso i competenti Uffici tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli, entro e non oltre il 31.12.2016, pena la decadenza immediata ed automatica di ogni impegno assunto, con diritto del di trattenere Pt_1 la somma versata a titolo di caparra confirmatoria ai medesimi effetti sopra pattuiti al punto 6”.
Non vi sono ragioni per intendere tale clausola come riferita al solo deposito del progetto presso la EN. Ciò si risolverebbe in una evidente forzatura del suo dettato pagina 11 di 19 letterale, che contempla, con formula chiaramente omnicomprensiva (e con espressioni sempre al plurale), “tutti gli atti autorizzativi” presso “i competenti Uffici”, “ivi compresi” – e quindi non solo – “quelli per il superamento dei vincoli”. Non è, d'altra parte, in discussione che per un progetto come quello di cui si controverte fossero necessari, prima ancora di poter dare concreto inizio ai lavori, i diversi “passaggi” indicati dalla già in comparsa di CP_1 risposta in primo grado e poi dallo stesso CTU, ossia “quanto meno” il “nulla osta della
EN”, la “pratica edilizia presso il Comune” (con la presentazione, in particolare, di una SCIA) la “pratica da presentare al Genio Civile”, gli “adempimenti presso i Vigili del
Fuoco” (pag. 4 della relazione peritale).
Dalla relazione peritale (pur con alcune doverose precisazioni che qui appresso verranno compiute) si evince che, anche al netto dei problemi di ordine grafico-compositivo e di conformità alla normativa urbanistico-edilizia rilevati dal CTU nel progetto predisposto da
[...]
, quest'ultima, con ogni evidenza, non sarebbe stata comunque in grado di Parte_2 rispettare la scadenza del 31.12.2016 per i vari adempimenti burocratici, sol che si considerino i seguenti aspetti:
- il progetto da depositare alla Sovrintendenza fu presentato alla proprietà per la firma non prima degli inizi di dicembre 2017 (e si deve anche considerare che doveva poter CP_1 beneficiare di un tempo minimo per esaminarlo, insieme ai propri tecnici, prima della firma e della riconsegna);
- a quel punto, riuscire ad effettuare anche tutti gli altri depositi entro la data del
31.12.2016 sarebbe stato oltremodo difficile, tanto da poter essere considerata, questa, un'eventualità altamente improbabile;
- del resto, nemmeno ha mai allegato che, all'epoca, fosse già pronta a CP_3 depositare la SCIA e la pratica da presentare al Genio Civile (che parimenti avrebbe dovuto sottoporre preventivamente per la firma ad , avendo preparato tutta la documentazione CP_1 occorrente;
piuttosto l'appellata nei propri scritti difensivi ha fatto intendere che entro il
31.12.2016 dovesse essere depositato il solo progetto destinato alla EN, mostrando con ciò che questo era il solo adempimento da compiere entro la citata data a cui si riteneva obbligata.
È vero, poi, che il CTU ha errato nell'indicare il termine a disposizione della
EN per il rilascio del nulla osta, che è pari a 120 giorni (e non a 60) dalla presentazione della relativa istanza, in base all'art. 22, comma 1, d.lgs. 42/2004. Così come è pagina 12 di 19 vero che, contrariamente a quanto sostenuto da il termine del 31.12.2016 non potesse CP_1 che essere riferito al solo deposito delle pratiche autorizzative presso gli enti competenti da parte del soggetto richiedente e non anche al rilascio dei titoli, non essendo i tempi di questo dipendenti dalla volontà dalla promissaria conduttrice (nemmeno può dirsi scontato, tra l'altro, che l'emissione delle autorizzazioni amministrative avvenga, sempre e comunque, entro i termini fissati dalla legge); d'altro canto, a ritenere diversamente, la condizione posta nel contratto del 23.7.2016 sarebbe risultata irrealizzabile già in partenza, visti i tempi medi di circa 2 mesi stimati dallo stesso CTU per la sola preparazione del progetto da inoltrare alla
EN.
Tuttavia, e proprio leggendo la clausola di cui all'art. 7 nella prospettiva data da tale ultima evidenza, ben avrebbe potuto e dovuto l'appellata rendesi adempiente al contratto predisponendo le varie pratiche in modo da renderle pronte per il deposito presso gli uffici competenti entro la data del 31.12.2016, lasciando poi che queste facessero il loro corso. Se pure infatti il CTU ha osservato che l'acquisizione del nulla osta della EN dei Beni
Culturali rappresenta, nella pratica e secondo logica e buon senso, il “punto di partenza” (in quanto ogni variazione dovuta ad eventuali prescrizioni della EN condiziona, di riflesso, il progetto architettonico da presentare al Comune e quello strutturale da presentare al Genio Civile, essendovi perciò il rischio, in caso di anticipata presentazione di tali ultime pratiche, di dover poi correggere e ripresentare le stesse, il che, però, salvo il caso di veri e propri errori progettuali, potrebbe considerarsi ipotesi “fisiologica”), il medesimo ha però precisato che non vi è obbligo vero e proprio di iniziare l'iter dalla richiesta di nulla osta (e, dunque, nemmeno vi è obbligo di attendere il relativo nulla osta per effettuare anche gli altri adempimenti amministrativi).
Per tale ultimo motivo non può condividersi la tesi di secondo cui proprio CP_3
i tempi di rilascio del nulla osta normativamente previsti, uniti a quelli mediamente occorrenti per la predisposizione del progetto, renderebbero evidente che il termine del 31.12.2016 valesse, nella comune intenzione delle parti, solo ai fini del deposito della pratica da effettuare presso la EN dei Beni Culturali (così come poi ritenuto anche dal Tribunale), come se si fosse potuto rimandare ad oltre la scadenza del 31.12.2016 (e senza un preciso termine) tutte le altre incombenze burocratiche.
Al contrario, interpretando la clausola in modo da rispettare il suo chiaro ed univoco tenore letterale ed al contempo in modo tale da garantirle di avere efficacia (art. 1367 c.c.), si pagina 13 di 19 deve ritenere che entro il 31.12.2016 dovessero essere presentate tutte le pratiche autorizzative
(così come possibile e consentito), anche nel caso in cui, per ragioni varie, non fosse stato ancora rilasciato il nulla osta dalla EN.
6.5.2 Per altro verso, non sembra che possano essere ignorati, nella valutazione della vicenda contrattuale, i problemi del progetto segnalati dal CTU (che sul punto ha fornito un analisi assolutamente esaustiva e ben motivata), ossia il fatto che lo stesso necessitasse di alcune correzioni ed integrazioni e, nei successivi passaggi da espletare presso il Comune, si ponesse in contrasto con vincoli e divieti derivanti dalla normativa all'epoca vigente (in particolare quanto al cambio di destinazione d'uso di alcune unità ed alla realizzazione di nuove superfici).
Infatti il contratto, prima ancora di prevedere, all'art. 7, l'impegno del proponente “a richiedere e depositare presso i competenti uffici tutti gli atti autorizzativi, ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli, entro e non oltre il 31.12.2016, pena la decadenza immediata ed automatica di ogni impegno assunto, con diritto del LOCATORE di trattenere la somma versata a titolo di caparra confirmatoria ai medesimi effetti sopra pattuiti al punto 6”, prevedeva, proprio all'art. 6, che la caparra avrebbe garantito il locatore anche per
“eventuale ritardo o mancato rilascio delle autorizzazioni” da ottenersi a spese del proponente, rendendo con ciò evidente che, nell'ottica e nell'interesse delle parti, a rilevare non fosse semplicemente il fatto che un progetto di restauro (qualunque esso fosse) venisse depositato presso le autorità competenti, ma anche che lo stesso fosse effettivamente idoneo a consentire il conseguimento dei titoli autorizzativi senza ritardi imputabili alla parte che ne aveva assunto impegno.
Ed ancora, la clausola dell'art. 7 prevedeva, come già detto, la richiesta presso i competenti uffici, entro e non oltre il 31.12.2016, di tutti gli atti autorizzativi “ivi compresi quelli per il superamento dei vincoli”; essa perciò imponeva alla di attivarsi, CP_3 sempre tempestivamente, anche ai fini della rimozione dei vincoli che, come emerso in giudizio, ancora all'epoca impedivano a livello di prescrizioni urbanistiche il mutamento di destinazione d'uso da “spazi e servizi pubblici e servizi collettivi” a “residenziale”, nonostante la cessazione dell'utilizzo di alcuni degli ambienti da parte dell' e del Comune di Parte_3
Firenze. Nel rispondere alle osservazioni del CTP di , il CTU ha giustamente CP_3 osservato al riguardo che, se è vero che fu poi relativamente semplice ottenere, da parte di la rimozione dei vincoli dal Comune, non risulta che alla data del 31.12.2016 fosse stata CP_1
pagina 14 di 19 presentata l'istanza di rimozione da parte di . CP_3
È ancora da aggiungere che in primo grado non ha tempestivamente CP_3 dedotto di essersi trovata nell'impossibilità di procedere alle operazioni per cause oggettive ad essa non imputabili né prevedibili all'epoca della stipulazione del preliminare, sicché devono ritenersi tardive le osservazioni svolte in appello a proposito della indisponibilità ai fini delle
“indagini preliminari” di alcuni locali dell'immobile, fino al mese di ottobre 2016, in quanto ancora occupati dai precedenti conduttori.
6.6 Si deve a questo punto osservare che la contestazione del mancato completamento di tutte le pratiche amministrative (non solo di quella relativa alla EN) entro il termine del 31.12.2016 veniva formulata da sin dalla comparsa di risposta in primo CP_1 grado, come evidenzia il riassunto delle sue difese di cui si è dato conto al precedente par. 2; inoltre, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (e dunque in un momento in cui era ancora possibile estendere il thema decidendum) l'appellante faceva in effetti valere anche la questione dei vincoli di destinazione d'uso contemplati dal regolamento urbanistico (cfr. in particolare pag. 6, ove si legge “mutare la destinazione d'uso delle attuali unità immobiliari
[gli uffici in categoria catastale A/10] – come ipotizzato dall'attrice…non risultava (e non risulta) ammissibile, se non dopo l'ottenimento di apposita variante urbanistica. Di tale adempimento non v'è traccia nel progetto di restauro trasmesso alla proprietà nei termini pattuiti…”); solo le altre criticità del progetto venivano a ben vedere evidenziate unicamente in corso di operazioni peritali dal consulente tecnico di parte della società convenuta.
È ancora da chiarire, in merito a quanto obiettato dall'appellata, che addurre in giudizio motivi di inadempimento diversi da quelli contestati in via stragiudiziale non rivela, di per sé, un comportamento contrario a buona fede, “volto a creare un pretesto per sottrarsi ai propri obblighi” (pag. 3 memoria di replica). La giurisprudenza di legittimità è invece concorde nell'affermare che “in tema di risoluzione contrattuale ed in ipotesi di eccezione di inadempimento, poiché l'art. 1460 cod. civ. non pone alcuna limitazione temporale o modale all'esperibilità dell'eccezione, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, e poiché
l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, ne' ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente
pagina 15 di 19 l'adempimento chiesto "ex adverso"” (Cass. 8314/2003; conforme Cass. 17214/2020). Quanto poi ai termini differenziati per gli adempimenti, la stessa giurisprudenza ha precisato che “la disposizione di cui all'art. 1460, primo comma, ultima parte, cod. civ., secondo la quale
l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev'essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l'eccezione è consentita quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un'interpretazione di buona fede ovvero, ancora, quando vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione (v., ad es., Cass. 8 settembre 2017, n.
20939)” (così, in motivazione, Cass. 17214/2020).
6.7 D'altro canto, nemmeno pare possibile ravvisare nel comportamento di CP_1
(quantomeno con sufficiente univocità) gli estremi di una rinuncia a far valere la clausola di cui all'art. 7. È vero che la suddetta società, fino a dicembre 2016, continuò esclusivamente a riferirsi, nella corrispondenza scambiata, al progetto da inoltrare alla EN, lamentandosi solo dell'assenza dei dettagli sulle finiture;
ed è altresì vero che offrì alla controparte di sottoscrivere un'appendice evidentemente nell'ottica della continuazione del rapporto, ma ciò, appunto, non equivale ad accettazione incondizionata dell'adempimento tardivo delle prestazioni a carico di , prevedendo la scrittura in parola (come CP_3 visto non condivisa, alla fine, nel contenuto) particolari condizioni.
6.8 Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello merita accoglimento, sotto lo specifico profilo dell'omessa comparazione dei reciproci inadempimenti. Se è vero, infatti, che CP_1 rifiutò ingiustificatamente di restituire a il progetto che questa aveva preparato CP_3 per l'ottenimento del nulla osta della EN, è altrettanto vero che si CP_3 rese a sua volta inadempiente omettendo di predisporre per tempo tutte le altre pratiche autorizzative che avrebbero dovuto essere ultimate, comunque, entro la data del 31.12.2016, evitando, tra l'altro, errori o inesattezze suscettibili di generare ritardi nell'iter di approvazione. Da questo punto di vista non può mancarsi di osservare che, ove anche CP_1 avesse riconsegnato il progetto destinato alla EN nell'incontro avvenuto a dicembre cui si fa riferimento in atti, con ogni probabilità il citato termine – stabilito nell'interesse della locatrice e chiaramente finalizzato ad imprimere celerità alle programmate operazioni di restauro – non sarebbe stato rispettato.
pagina 16 di 19 Ciò, in definitiva, porta a concludere per la prevalenza dell'inadempimento imputabile a e la conseguente insussistenza dei presupposti per dichiarare risolto il CP_3 contratto per inadempimento di Ne consegue anche la legittimità del recesso e della CP_1 ritenzione della caparra da parte dell'appellante e l'infondatezza delle richieste risarcitorie formulate dall'appellata.
Non vi è spazio, infatti, per ulteriori e diverse valutazioni fondate sui principi della responsabilità precontrattuale od extracontrattuale, pure invocati da , posto che CP_3 nella fattispecie di causa si discute di un rapporto contrattuale già instaurato tra le parti.
Si impone, dunque, nei termini sopra specificati, la riforma della pronuncia gravata, ogni altra questione restando assorbita. ha quindi anche diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado, che sono state indicate in complessivi € 42.286,51.
Non merita viceversa accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria formulata dall'appellante, considerato che nella condotta processuale di non sono CP_3 ravvisabili gli estremi della mala fede o colpa grave.
7. Ricorrono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per compensare al 50% le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'assoluta peculiarità della vicenda e del comportamento avuto in fase stragiudiziale dall'appellante, non pienamente rispettoso delle intese contrattuali e che ha innegabilmente contribuito all'origine del contenzioso, oltre che dell'infondatezza di parte delle sue tesi difensive. Per la restante quota, le spese, ivi comprese quelle di mediazione, vanno poste a carico di e vengono liquidate in dispositivo CP_3 in accordo al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (§ 2 per il primo grado, § 12 per il secondo grado) tenuto conto del valore della domanda che, per il primo grado, rientra nello scaglione che va da € 8.000.001 ad € 16.000.000 mentre, per il secondo, in quello, più contenuto, che va da € 26.001 ad € 52.000. La liquidazione si opera: a) per il primo grado, in base alla media tra i parametri minimi e quelli medi, considerato il valore della domanda è maggiormente prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento;
b) per il secondo grado, in base ai parametri medi (eccezion fatta per la fase 3 in appello, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Pertanto:
1) per il primo grado: € 9.869,50 fase 1, € 6.510,00 fase 2, € 28.990,50 fase 3 ed €
17.165,50 fase 4, in tutto € 62.535,50, il cui 50% è pari ad € 31.267,75, oltre accessori di pagina 17 di 19 legge;
2) per il secondo grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed €
3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, il cui 50% è pari ad € 4.995,50, cui vanno aggiunti €
803,50 (50% di € 1.607,00) per compensi di mediazione, oltre accessori di legge.
Per i medesimi motivi di cui sopra, le spese di CTU possono essere poste, in via definitiva, a carico di e di , mentre ad è dovuto, Controparte_6 CP_7 CP_1 sempre al 50%, il rimborso delle spese di CTP (in totale ammontanti ad € 4.440,80), come in atti documentate.
***
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di CP_1 CP_3 avverso la sentenza n. 962/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
[...]
12/04/2021 ed in riforma di tale ultima pronuncia: a) rigetta le domande proposte da
[...]
b) dichiara legittimo il recesso esercitato da in relazione al Controparte_3 CP_1 contratto preliminare di locazione del 23.7.2016 e dichiara il diritto della stessa di trattenere la caparra confirmatoria di € 20.000,00 versata in suo favore da c) Controparte_3 condanna a restituire ad la somma di € 42.286,51 corrisposta Controparte_3 CP_1 in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. compensa per il 50% le spese di lite tra le parti e condanna a rifondere CP_3 ad la restante quota, che liquida: a) per il primo grado di giudizio, in € 2.220,40 a titolo CP_1 di esborsi di CTP e in complessivi € 31.267,75 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 483,66 a titolo di esborsi (ivi compresi quelli occorrenti all'instaurazione della procedura di mediazione delegata) e in complessivi € 5.799,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. pone in via definitiva le spese di CTU a carico di per ¾ e di Controparte_3 CP_1 per ¼.
[...]
pagina 18 di 19 Firenze, camera di consiglio del 19.9.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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