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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/09/2025, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12070/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANISCALCO STEFANIA e
[...] C.F._2 dell'avv. MARELLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 17 20122 MILANO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 [...]
in proprio e quali eredi di hanno evocato in giudizio dinanzi al Parte_1 Persona_1
Tribunale di Milano il deducendo: Controparte_1
-che madre degli attori, era stata ricoverata presso l' Persona_1 Controparte_2
di Milano per l'asportazione di una fibromatosi uterina ed aveva subito in data 9
[...] luglio 1979 un intervento chirurgico comportante un'isterectomia totale;
-che dopo l'intervento la paziente veniva trasfusa con una unità di sangue, come indicato nel diario clinico;
- che poco tempo dopo l'intervento, la paziente aveva iniziato ad avvertire malesseri quali dispepsia, intensa astenia e forti algie addominali;
pagina 1 di 12 -che i numerosi accertamenti endoscopici effettuati non avevano individuato alcun tipo di patologia;
-che gli esami del sangue eseguiti in data 13 luglio 1984 avevano evidenziato un rialzo degli indici di funzionalità epatica e la positività al virus B dell'epatite virale;
-che pochi mesi dopo veniva formulata, all'esito di una scintigrafia epatica, la diagnosi di epatopatia cronica;
-che in data 2 maggio 1994 veniva rilevata la positività sierologica per il virus C dell'epatite;
-che la paziente aveva inoltrato tramite la ASL competente tempestiva richiesta di indennizzo indirizzata al , ai sensi della L. n. 210/1992; Controparte_1
-che, con parere del 10 maggio .2000, il aveva riconosceva il nesso causale tra le Controparte_1 trasfusioni subite il 16 luglio 1979 e l'infermità ascrivibile alla settima categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
-che a partire dal 2016 l'epatite cronica era progressivamente peggiorata, sino a degenerare in vera e propria cirrosi epatica:
- che la paziente era deceduta in data 10 marzo 2020 a causa dell'epatite C, della cirrosi ascitogena, le varici esofagee e la cachessia, queste ultime due a loro volta direttamente dipendenti dalla cirrosi;
-che pertanto sussisteva la responsabilità del per la morte della madre degli attori;
Controparte_1
-che gli attori avevano diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi tenendo conto della intensità del legame affettivo e della assiduità delle frequentazioni tra le parti.
Si è costituito il che ha replicato: Controparte_1
-che non vi era prova del nesso causale tra la condotta ascritta al e l'evento dannoso, non CP_1 essendo accertato il ruolo causale della malattia sul decesso;
-che in ogni caso era necessario accertare la determinazione concausale delle pregresse e concomitanti patologie sull'exitus anche al fine di escludere dal quantum dell'eventuale risarcimento tutte le conseguenze dannose ricollegabili agli accertati e pregressi stati patologici della paziente;
-che l'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. 210/1992 non costituiva prova del nesso causale ai fini della diversa azione risarcitoria, in quanto per accordare tali benefici la valutazione del nesso causale viene effettuata secondo un criterio di mera possibilità e non secondo il criterio della probabilità prevalente come nella responsabilità aquiliana;
-che non vi era prova neppure dell'elemento soggettivo dell'illecito, dovendosi considerare che per le trasfusioni subite nel 1979 non erano disponibili evidenze scientifiche in relazione all'esistenza e al rischio di trasmissione del virus HCV ed essendo state predisposte tutte le misure di sicurezza, consigliate e opportune sulla base dello stadio evolutivo della scienza medica, volte a prevenire il contagio di malattie per il tramite della trasfusione di sangue;
-che non vi era neppure adeguata prova dell'esistenza del danno e del quantum rivendicato dagli attori.
pagina 2 di 12 La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale ed è stata quindi trattenuta in decisione all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere
L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento della responsabilità del per i danni subiti Controparte_1 da in conseguenza dell' emotrasfusione effettuata in data 16 luglio 1979, che, secondo Persona_1
l'assunto attoreo, hanno portato al successivo decesso della stessa, nonché l'accertamento e la liquidazione dei danni relativi alla lesione e perdita del rapporto parentale subiti dagli attori, quali figli della sig.ra Per_1
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021,
n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
2. La consulenza medico legale
Dalla consulenza medico legale redatta dal medico legale dott.ssa e dallo Persona_2 specialista in infettivologia dott. emergono i seguenti dati: Persona_3
a) la paziente è stata ricoverata presso l'Ospedale Ronzoni e Principessa Iolanda di Milano in data 06 luglio 1979, in quanto affetta da fibromatosi uterina condizionante ripetuti episodi di metrorragia con anemizzazione, che avevano posto indicazione all' intervento di isterectomia, eseguito in data
9 luglio 1979.
All'atto del ricovero gli indici di funzionalità epatica erano nella norma;
b) in data 16 luglio 1979 la paziente è stata sottoposta a emotrasfusione;
dalla cartella clinica non emerge il numero di unità di sangue trasfuse;
c) a seguito delle dimissioni, è merso il riscontro di epatosplenomegalia indicativa di epatopatia cronica, all'esito della scintigrafia epatica del 19 ottobre 1984, nonché il riscontro di epatopatia cronica con fibrosi avanzata a seguito della biopsia epatica eseguita il 19 marzo 1987;
d) è stata prodotta la relazione redatta dal dott. nella quale è riportato che la paziente, Persona_4 dopo il ricovero del luglio 1979, aveva sviluppato una sintomatologia caratterizzata da frequenti ma lievi dolori addominali, dispepsia, intensa astenia;
e) il riscontro alla positività all'HCV e la diagnosi di epatite cronica HCV correlata risalgono al
1994;
f) nella risposta del 10.05.2000 da parte del della Sanità al ricorso ex art. 5 L. 210/92 CP_1 della signora si legge che “l'esame degli accertamenti sanitari e strumentali richiesti e Per_1 pervenuti in data 4/4/2000 mette in evidenza un aumento delle transaminasi, la positività
pagina 3 di 12 dell'HCV-RNA ed un referto ecografico di fegato aumentato di volume a struttura diffusamente disomogenea a tipo epatopatia cronica…”;
g) non vi sono ulteriori documenti clinici fino al 22 marzo 2016, quando, a una visita neurochirurgica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Milano, viene refertato che la paziente era affetta da cirrosi epatica contratta a seguito anni di trasfusione, a dimostrazione del fatto che l'epatite C era ormai progredita in cirrosi;
h) la successiva ecografia del 15 luglio 2016 mostrava come la cirrosi fosse scompensata, data la presenza di ascite;
i) in base ai dati epidemiologici e statistici, si è ritenuto molto probabile che l'infezione da HCV sia stata causata dalla trasfusione di sangue effettuata in data 16 luglio 1979 presso l'Ospedale Ronzoni e Principessa Iolanda di Milano. Si è poi rilevato che nel referto dell'esame istologico relativo alla biopsia epatica del 19.03.1987 è stata segnalata, in anamnesi, un'ulteriore trasfusione per emorragia uterina nel 1972;
j) la paziente, essendo stata trasfusa negli anni '70, era un soggetto particolarmente a rischio per l'infezione da HCV, che all'epoca, in Italia vedeva le trasfusioni di sangue ed emoderivati tra i principali veicoli di trasmissione, rispetto alle quali fonti di contagio alternative risultavano meno probabili;
k) l'infezione da HCV contratta dalla paziente ha causato un'epatite cronica che è evoluta in cirrosi, prima compensata e poi scompensata, con deterioramento irreversibile delle condizioni psico- fisiche della paziente.;
l) con riferimento alla condotta del , si è rilevato come sia stato ampiamente Controparte_1 riconosciuto in sede giudiziaria l'inadempimento dello stesso agli obblighi di controllo, direttiva e vigilanza sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati trasfusi negli anni '70 e '80, in quanto, fino all'entrata in vigore della Legge n. 107 del 04.05.1990, il non Controparte_1 aveva predisposto linee guida, protocolli o direttive né altre misure idonee a prevenire l'epatite post-trasfusionale, contrariamente a quanto suggerito dalle conoscenze scientifiche già disponibili all'epoca. Soltanto con la Legge n. 107 del 04.05.1990 il aveva CP_1 imposto l'obbligo di effettuare lo screening delle transaminasi sul sangue da trasfondere, nonostante sin dal 1966 la determinazione sistematica delle transaminasi fosse considerato un esame utile, oltre che all'epoca l'unico disponibile, per la rilevazione indiretta di virus epatitici non ancora noti (come da Circolare n. 50 del 28 marzo 1966);
m) nonostante la raccomandazione di cui alla circolare del 1966, non era stata posta in essere dal un'attività di controllo sulla effettiva esecuzione del test nei Centri di raccolta del CP_1 sangue, tanto che nel 1985 lo stesso aveva sottolineato Controparte_3
l'opportunità che i Centri Trasfusionali eseguissero la determinazione dell'ALT sui flaconi di sangue e che tale esame fosse reso obbligatorio e sottoposto a Controllo di Qualità, pagina 4 di 12 esprimendo il dubbio sulla reale applicazione del test dopo le circolari n. 50 del 28.03.1966 e n.
95 del 09.06.1970;
n) secondo i consulenti, già negli anni '70 e '80, era quindi noto che la migliore e più efficace misura di screening al fine di minimizzare il rischio di epatite post-trasfusionale – già obbligatoria in diversi Paesi occidentali ma non in Italia – consisteva nell'aggiungere ai test obbligatori la determinazione dell'ALT in tutti i donatori, precludendo la donazione a quelli con valore aumentato rispetto a una soglia prestabilita in base agli standard di riferimento del
Laboratorio Analisi utilizzato;
o) si è poi rilevata la non reperibilità di dati sulla vigilanza da parte del sull'effettuazione CP_1 delle opportune indagini anamnestiche sui donatori di sangue all'epoca dei fatti di causa;
p) si è quindi ritenuto che, all'epoca in cui la signora venne sottoposta a trasfusioni, il Per_1
non aveva posto in essere tutte le cautele e le misure idonee a ridurre il Controparte_1 rischio epatitico delle trasfusioni di sangue ed emoderivati, in maniera discordante dalle cognizioni scientifiche del tempo;
q) con riferimento alla causa della morte, si è rilevato che dal certificato di morte emerge che il decesso della paziente deriva da una sequenza di condizioni morbose, che vede come prima voce, l'“epatite C” e di seguito “varici esofagee, cachessia e cirrosi ascitogena”;
r) dal punto di vista fisiopatologico l'epatite C determina una infiammazione cronica del parenchima epatico, che nel tempo sovverte la struttura con progressiva sostituzione fibrotica, provocando la formazione di varici esofagee e di ascite. Sul piano metabolico, l'epatite comporta una progressiva disfunzionalità con insufficienza epatica fino alla cachessia. Infine,
è stata descritta un'azione neurotossica diretta del virus HCV, condizionante la alterazione dei circuiti di neuro-trasmissione, la presenza di disordini immuno-mediati e le alterazioni della permeabilità della barriera emato-encefalica, con un incremento del rischio di demenza 2;
s) si è quindi evidenziato che le patologie indicate nel certificato di morte sono del tutto coerenti con l'evoluzione cirrotica di una epatopatia HCV correlata e del tutto idonee a cagionare il decesso della paziente.
A seguito delle osservazioni del CTP del i consulenti hanno confermato le conclusioni di cui CP_1 alla bozza, replicando:
- con riferimento al nesso causale tra l'emotrasfusione del 1979 ed il contagio da HCV, si è ribadito come, in base agli studi italiani e a quelli internazionali, all'epoca dei fatti di causa le trasfusioni di sangue rappresentassero il principale fattore di rischio di contagio e come il riscontro nel 1984 di epatopatia cronica all'esito della scintigrafia epatica – ovvero dieci anni prima del riscontro di positività all'anti-HCV e della diagnosi di epatite cronica C – rendano poco probabili, anche temporalmente, fonti di contagio diverse dalle emotrasfusioni del 1972 e, ancor più, del 1979; pagina 5 di 12 - con riferimento alla responsabilità del , si è sottolineata la condotta omissiva Controparte_1 dell'Ente, per non avere imposto fino al 1990 l'obbligo di effettuare lo screening delle transaminasi sul sangue da trasfondere, nonostante sin dal 1966 fosse nota l'utilità di tale esame allo scopo di minimizzare il rischio di epatite post-trasfusionale e per non avere vigilato sulla effettiva attuazione presso i Centri di raccolta del sangue delle misure di prevenzione raccomandate con le circolari via via emanate.
3. La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità, chiarezza ed in modo esaustivo.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'illecito extra contrattuale ascritto al . CP_1
3.1. La condotta colposa del convenuto
In base alle citate risultanze della relazione peritale risultano configurabile una condotta omissiva di natura colposa in capo al per non avere predisposto linee guida, protocolli o direttive né Controparte_1 altre misure idonee a prevenire l'epatite post-trasfusionale fino al 1990, in contrasto con quanto suggerito dalle conoscenze scientifiche nazionali ed internazionali già disponibili all'epoca dei fatti.
In particolare, come sottolineato dai consulenti tecnici, già le circolari emesse nel 1966 e nel 1970 raccomandavano l'effettuazione dell'esame di determinazione delle transaminasi in capo a tutti i donatori per la rilevazione indiretta di virus epatitici non ancora noti, in modo da escludere dalla donazione tutti i soggetti con valore aumentato rispetto a una soglia prestabilita in base agli standard di riferimento del laboratorio di analisi utilizzato.
Il non ha reso obbligatorio tale esame fino al 1990, né ha concretamente vigilato sull'esecuzione di CP_1 tale esame, comunque raccomandato, presso i centri di raccolta del sangue.
Inoltre, come rilevato dai CTU, non sono stati prodotti neppure documenti attestanti la concreta vigilanza del all'epoca dei fatti sull'esecuzione di indagini anamnestiche sui donatori di sangue. CP_1
Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17685 del 2011 – relativa ad un caso di contagio di epatite C per una trasfusione avvenuta nel 1973 - e sulla base delle fonti normative richiamate in tale pronuncia rientra tra i doveri del l'esercizio di “un'attività di controllo e di vigilanza in ordine Controparte_1
(anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art.
2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.
In tale pronuncia si è poi precisato che la colpa dell'amministrazione viene integrata dalla violazione di tali doveri di vigilanza e controllo sull'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione delle prescrizioni volte a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. pagina 6 di 12 Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, vi è prova di una condotta rimproverabile del e dell'esigibilità, sulla base delle cognizioni scientifiche dell'epoca, di un diverso comportamento di CP_1 vigilanza e controllo volto a prevenire la trasmissione del virus in caso di trasfusioni.
3.2. Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Le risultanze della consulenza tecnica portano ad affermare che, con giudizio di elevata probabilità, le trasfusioni ricevute dalla sig.ra ed in particolare quella risalente al 16 luglio 1979, sono state cause della Per_1 contrazione dell'infezione di HCV, che poi è progredita in cirrosi epatica, condizionando la successiva morte della paziente.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione in tema di criteri di riparto dell'onere della prova con specifico riferimento alle infezioni nosocomiali “in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di avere adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 23 febbraio 2021, n.4864, Cass.civ. sez.
3, 22 febbraio 2023 n. 5490 e Cass.civ. sez. 3, 3 marzo 2023 n. 6386).
Sempre secondo l'insegnamento della Corte, tra i criteri da valutare ai fini del giudizio sulla responsabilità della struttura sanitaria, vi sono, testualmente “il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - i.e. l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" - e il criterio clinico - volta che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione (sulle quali, infra, 6.1.) era necessario adottare” (Cass.civ. n. 6386 del 2023 cit.).
Ne deriva che, laddove il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma cod.civ.
Nel caso in esame, l'onere probatorio a carico degli attori risulta assolto, essendo emerso, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, che l'infezione che ha determinato l'insorgenza dell'epatite, nonché le successive conseguenze accertate in sede di consulenza tecnica, è stata contratta con giudizio di elevata probabilità all'esito della trasfusione eseguita nel 1979 .
In particolare, la conclusione raggiunta dai consulenti è il risultato del convergere di più elementi: quello cronologico, data l'insorgenza dei primi sintomi a poca distanza dal ricovero del 1979 e considerato il primo pagina 7 di 12 rilievo clinico dell'epatopatia all'atto della scintigrafia epatica del 1984; il criterio dell'idoneità qualitativa della condotta, essendosi accertato che la trasfusione costituisce uno dei fattori prevalenti di rischio di trasmissione del virus;
il criterio dell'assenza di altri fattori idonei a determinare le conseguenze lesive subite, anche alla luce dell'assenza di qualsiasi sintomatologia e problema di funzionalità epatica prima del ricovero e della trasfusione del 1979.
A fronte di ciò, le difese svolte dal non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova CP_1 liberatoria della imprevenibilità dell'insorgere del contagio, atteso che, come rilevato, non è stata prodotta documentazione attestante la vigilanza sull'attuazione da parte dei centri di raccolta del sangue delle misure di prevenzione e dei controlli sui donatori.
Risulta poi dimostrato il legame causale tra il decesso di e la contrazione del Persona_1 virus HCV per effetto della trasfusione.
Invero, la documentazione clinica esaminata dai consulenti ha consentito di appurare che l'epatopatia cronica si
è evoluta in cirrosi epatica e che, a partire dal 2016, la cirrosi è risultata scompensata, il che ha portato al deterioramento progressivo delle condizioni della paziente fino al decesso, avvenuto nel 2020.
I consulenti hanno poi evidenziato che le patologie indicate nel certificato di morte sono tutte coerenti con l'evoluzione cirrotica della epatopatia HCV correlata, oltre che la piena idoneità delle stesse a cagionare il decesso della paziente.
4. Il danno risarcibile
La domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Come già rilevato, in base alle risultanze della consulenza tecnica, che si condividono integralmente, si ritiene provata la sussistenza del nesso di causalità tra la contrazione dell'infezione da HCV da parte della sig.ra Per_1
e la sua morte.
Diversamente da quanto argomentato dal , non è possibile ridurre la quota del risarcimento dovuto ai CP_1 congiunti della paziente per effetto della riconducibilità del suo decesso all'agire di altri fattori concorrenti.
In via generale, come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del giudizio sulla responsabilità dell'autore della condotta colpevole, vengono in rilievo soltanto due alternative: o il fattore naturale e/o ambientale è causa sufficiente del determinarsi dell'evento dannoso, a prescindere dall'apporto umano, sicché l'autore della azione o omissione resta sollevato per intero dalla responsabilità per il danno;
oppure le condizioni ambientali o naturali non sono di per sé sufficienti a determinare l'evento di danno senza l'apporto efficiente del comportamento umano, sicché l'autore del comportamento imputabile, attivo o omissivo, rimane responsabile per l'intero di tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall'evento (cfr. in tal senso Cass.civ. sez. 3, 21 luglio 2011 n. 15991, Cass.civ., sez. 3, 20 novembre 2017 n.27524).
In base alle citate emergenze della relazione peritale, il caso in esame appare riconducibile alla seconda delle due ipotesi, dovendosi ritenere probabile che, in assenza dell'infezione contratta a seguito delle trasfusioni, del conseguente indebolimento della funzionalità epatica e della evoluzione della malattia in cirrosi, non si sarebbe pagina 8 di 12 determinato il quadro di patologie, tra cui la cirrosi con ascite, e le conseguenze in termini di cachessia che hanno portato la paziente al decesso,
Venendo quindi alla liquidazione del danno, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti si ricollega alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e richiede la prova dell'effettività e la consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale e apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass.civ.,sez. 3 ord. 25 giugno 2021 n. 18284, Cass.civ. sez.3, 11 novembre 2019 n. 28989).
Nel caso in esame, è pacifico lo stretto legame familiare intercorrente tra gli attori e , Persona_1 atteso che e erano i figli della defunta. Parte_2 Pt_1
E' altresì pacifico, in base alle allegazioni delle parti ed all'atto di notorietà prodotti, che fino al momento del decesso vi era rapporto di convivenza tra la vittima e la figli e che il figlio viveva nello stesso Pt_1 Pt_2
Comune di residenza della madre.
In ordine ai rapporti con il proprio congiunto ed alle conseguenze della perdita del rapporto parentale, gli attori hanno allegato nell'atto di citazione. : che il rapporto tra i figli e la madre era molto intenso e, poiché la sig.ra era rimasta vedova nel 2017, i figli rappresentavano per lei il suo unico punto di riferimento;
che i figli Per_1 erano costantemente presenti nella vita della madre in quanto aveva sempre vissuto con lei e Parte_1
si recava più volte la settimana a portare la spesa alla madre;
che la famiglia , sino al Pt_2 Parte_1 raggiungimento della pensione da parte della sig.ra e del marito, aveva sempre gestito sotto forma di Per_1 impresa familiare alcune attività come un Bar-Tabacchi, in viale Murillo 33 a Milano ed un Ristorante
Pizzeria in Piazza Monte Falterona a Milano;
che si era formato un proprio nucleo familiare autonomo e Pt_2 la sig.ra era una nonna molto presente per i nipoti. Per_1
Ciò posto, in tema di liquidazione equitativa di tale danno, occorre partire in via orientativa dall'esame dei criteri di stima richiamati nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e segnatamente nella sentenza del
21 aprile 2021 n. 10579, secondo cui, testualmente “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
In tale pronuncia viene richiamato il sistema di liquidazione per punti variabili adottato dalle Tabelle del
Tribunale di Roma, che tiene conto dei seguenti parametri di liquidazione: 1) il rapporto di parentela esistente tra pagina 9 di 12 la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, con attribuzione di un numero di punti più elevati per i vincoli più stretti di parentela, in forza della presunzione che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
2) l'età del congiunto, con attribuzione di un numero di punti decrescente man mano che aumenta dell'età, sul presupposto che il danno sia inversamente proporzionale all'età del congiunto superstite;
3) l'età della vittima, con attribuzione di un numero di punti decrescente con l'aumento dell'età , sul presupposto che il danno sia tanto maggiore quanto minore è l'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
4) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, con attribuzione di un numero di punti aggiuntivo in caso di convivenza, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite, nonché con attribuzione di ulteriori punti in caso di assenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi, ritenendosi maggiore il danno derivante dalla perdita se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Nelle more, sono state pubblicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
Ritiene questo giudicante di utilizzare, ai fini della liquidazione equitativa, le nuove tabelle milanesi per un duplice ordine di rilievi.
Da un lato, la determinazione del valore del punto è agganciata a dati oggettivi costituiti dagli esiti del monitoraggio di un ampio numero di sentenze di merito provenienti da tribunali di distretti diversi in tema di liquidazione di tale tipologia di danno e non è quindi correlata al solo esame delle pronunce emesse dalla sezione del Tribunale di Roma che si occupa di tale materia (come sembra evincersi dalle note esplicative allegate alla prima tabella con il sistema a punti elaborata dal Tribunale di Roma nel 2007 al paragrafo 2 della parte relativa al danno da perdita del rapporto parentale).
Dall'altro lato l'attribuzione di un numero aggiuntivo e variabile di punti sulla base dell'accertamento del grado di intensità del rapporto e di conseguente sconvolgimento delle abitudini di vita consente di meglio parametrare la liquidazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto e si ritiene rispettosa dei criteri enunciati dalla
Corte di Cassazione, contemperando sia l'esigenza di garantire un trattamento uniforme per casi analoghi, sia di rendere più predeterminabile la liquidazione di tale tipologia di pregiudizio, senza al contempo rinunciare alla pagina 10 di 12 possibilità di graduare l'entità del risarcimento sulla base delle particolarità del caso concreto emergenti dalle allegazioni delle parti.
Sotto tale profilo, si osserva che anche la tabella romana prevede la possibilità di apportare delle diminuzioni alle somme risultante dalle applicazioni di punti sia in caso di non convivenza, sia per la parte del punteggio relativo al rapporto di parentela con il de cuius, che può essere dimezzato in relazione alla situazione concreta correlata alla esistenza di un serio rapporto affettivo o addirittura annullato in caso di prova di assenza di un vincolo affettivo.
Occorre poi considerare che la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n.37009 del 16 dicembre 2022 ha ritenuto applicabili tali tabelle nel giudizio di rinvio, ritenendole conformi ai principi di diritto espressi dalla precedente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ciò posto, in base a tali tabelle, vanno quindi attribuiti a 12 punti per l'età della vittima Parte_2 all'epoca del decesso (80 anni), 20 punti per l'età del congiunto (50 anni), 14 punti per la presenza di un altro membro del nucleo familiare (la sorella), per un totale di 46; a vanno attribuiti Parte_1
12 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso, 20 punti per l'età del congiunto (47anni), 16 punti per il rapporto di convivenza, 14 punti per la presenza di un altro membro del nucleo familiare (il fratello) per un totale di 62.
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuite ai figli un numero di punti pari a 8 ciascuno considerato, oltre al rapporto familiare, il rilevante impatto che la perdita di un genitore comporta di per sé per i figli.
Al contempo, nell'attribuzione dei citati punti, si è tenuto conto dell'ampiezza del nucleo familiare, data la presenza dell'altro fratello-sorella, oltre che dei figli per e dei nipoti per la dell'incidenza Parte_1 Pt_1 sulle sofferenze e sulla parziale alterazione delle abitudini di vita dei familiari anche dell'età della paziente, oltre che patologia da cui era affetta la de cuius.
In base a tali criteri, moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base
(pari a € 3.911,00 secondo le tabelle del Tribunale di Milano rivalutate al 2024), si arriva alla somma di €
211.194,00 per e di € 273.770,00 per Parte_2 Parte_1
Le suddette somme sono già calcolate all'attualità e non deve quindi farsi luogo alla rivalutazione delle stesse.
pagina 11 di 12 Per quanto riguarda gli interessi richiesti dagli attori, vanno calcolati anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo le somme devalutate al 10 marzo 2020, con decorrenza da tale data sino al saldo.
In base a tali criteri, spetta a l'ulteriore somma di € 20.658,35 (calcolata sull'importo Parte_2 devalutato di € 177.922,49), ed a l'ulteriore somma di €26.779,35 (calcolata Parte_1 sull'importo devalutato di € 230.640,27),
Risultano quindi dovute complessivamente alle parti ricorrenti le seguenti somme: € 231.852,35 in favore di
[...]
; € 300.549,35 in favore di Parte_2 Parte_1
Non è possibile in questa sede tenere conto nella liquidazione del danno dell'ammontare dell'indennizzo previsto ex L. 210/1992, non essendovi evidenza della richiesta e della percezione di tale somma.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico del , in quanto CP_1 soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000,00) ai sensi del DM 55/2014, essendosi esaurita l'attività difensiva nella vigenza di tali tariffe, con riduzione dei valori medi per la fase decisoria, data l'attività difensiva svolta, e da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari avv. Alberto Marelli ed avv. Simona Maniscalco.
Le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il , in persona del pro-tempore, al pagamento in favore degli attori Controparte_1 CP_4 delle seguenti somme: a) € 231.852,35 in favore di oltre ad interessi legali dalla Parte_2 data della pubblicazione della sentenza al saldo;
b) ; € 300.549,35 in favore di Parte_1 oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate in €
759,00 per esborsi, € 25.107,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari avv. Alberto Marelli ed avv. Simona
Maniscalco, oltre al rimborso delle spese di CTU anticipate dagli attori
Milano, 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12070/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANISCALCO STEFANIA e
[...] C.F._2 dell'avv. MARELLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 17 20122 MILANO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 [...]
in proprio e quali eredi di hanno evocato in giudizio dinanzi al Parte_1 Persona_1
Tribunale di Milano il deducendo: Controparte_1
-che madre degli attori, era stata ricoverata presso l' Persona_1 Controparte_2
di Milano per l'asportazione di una fibromatosi uterina ed aveva subito in data 9
[...] luglio 1979 un intervento chirurgico comportante un'isterectomia totale;
-che dopo l'intervento la paziente veniva trasfusa con una unità di sangue, come indicato nel diario clinico;
- che poco tempo dopo l'intervento, la paziente aveva iniziato ad avvertire malesseri quali dispepsia, intensa astenia e forti algie addominali;
pagina 1 di 12 -che i numerosi accertamenti endoscopici effettuati non avevano individuato alcun tipo di patologia;
-che gli esami del sangue eseguiti in data 13 luglio 1984 avevano evidenziato un rialzo degli indici di funzionalità epatica e la positività al virus B dell'epatite virale;
-che pochi mesi dopo veniva formulata, all'esito di una scintigrafia epatica, la diagnosi di epatopatia cronica;
-che in data 2 maggio 1994 veniva rilevata la positività sierologica per il virus C dell'epatite;
-che la paziente aveva inoltrato tramite la ASL competente tempestiva richiesta di indennizzo indirizzata al , ai sensi della L. n. 210/1992; Controparte_1
-che, con parere del 10 maggio .2000, il aveva riconosceva il nesso causale tra le Controparte_1 trasfusioni subite il 16 luglio 1979 e l'infermità ascrivibile alla settima categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
-che a partire dal 2016 l'epatite cronica era progressivamente peggiorata, sino a degenerare in vera e propria cirrosi epatica:
- che la paziente era deceduta in data 10 marzo 2020 a causa dell'epatite C, della cirrosi ascitogena, le varici esofagee e la cachessia, queste ultime due a loro volta direttamente dipendenti dalla cirrosi;
-che pertanto sussisteva la responsabilità del per la morte della madre degli attori;
Controparte_1
-che gli attori avevano diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi tenendo conto della intensità del legame affettivo e della assiduità delle frequentazioni tra le parti.
Si è costituito il che ha replicato: Controparte_1
-che non vi era prova del nesso causale tra la condotta ascritta al e l'evento dannoso, non CP_1 essendo accertato il ruolo causale della malattia sul decesso;
-che in ogni caso era necessario accertare la determinazione concausale delle pregresse e concomitanti patologie sull'exitus anche al fine di escludere dal quantum dell'eventuale risarcimento tutte le conseguenze dannose ricollegabili agli accertati e pregressi stati patologici della paziente;
-che l'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. 210/1992 non costituiva prova del nesso causale ai fini della diversa azione risarcitoria, in quanto per accordare tali benefici la valutazione del nesso causale viene effettuata secondo un criterio di mera possibilità e non secondo il criterio della probabilità prevalente come nella responsabilità aquiliana;
-che non vi era prova neppure dell'elemento soggettivo dell'illecito, dovendosi considerare che per le trasfusioni subite nel 1979 non erano disponibili evidenze scientifiche in relazione all'esistenza e al rischio di trasmissione del virus HCV ed essendo state predisposte tutte le misure di sicurezza, consigliate e opportune sulla base dello stadio evolutivo della scienza medica, volte a prevenire il contagio di malattie per il tramite della trasfusione di sangue;
-che non vi era neppure adeguata prova dell'esistenza del danno e del quantum rivendicato dagli attori.
pagina 2 di 12 La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale ed è stata quindi trattenuta in decisione all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere
L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento della responsabilità del per i danni subiti Controparte_1 da in conseguenza dell' emotrasfusione effettuata in data 16 luglio 1979, che, secondo Persona_1
l'assunto attoreo, hanno portato al successivo decesso della stessa, nonché l'accertamento e la liquidazione dei danni relativi alla lesione e perdita del rapporto parentale subiti dagli attori, quali figli della sig.ra Per_1
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021,
n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
2. La consulenza medico legale
Dalla consulenza medico legale redatta dal medico legale dott.ssa e dallo Persona_2 specialista in infettivologia dott. emergono i seguenti dati: Persona_3
a) la paziente è stata ricoverata presso l'Ospedale Ronzoni e Principessa Iolanda di Milano in data 06 luglio 1979, in quanto affetta da fibromatosi uterina condizionante ripetuti episodi di metrorragia con anemizzazione, che avevano posto indicazione all' intervento di isterectomia, eseguito in data
9 luglio 1979.
All'atto del ricovero gli indici di funzionalità epatica erano nella norma;
b) in data 16 luglio 1979 la paziente è stata sottoposta a emotrasfusione;
dalla cartella clinica non emerge il numero di unità di sangue trasfuse;
c) a seguito delle dimissioni, è merso il riscontro di epatosplenomegalia indicativa di epatopatia cronica, all'esito della scintigrafia epatica del 19 ottobre 1984, nonché il riscontro di epatopatia cronica con fibrosi avanzata a seguito della biopsia epatica eseguita il 19 marzo 1987;
d) è stata prodotta la relazione redatta dal dott. nella quale è riportato che la paziente, Persona_4 dopo il ricovero del luglio 1979, aveva sviluppato una sintomatologia caratterizzata da frequenti ma lievi dolori addominali, dispepsia, intensa astenia;
e) il riscontro alla positività all'HCV e la diagnosi di epatite cronica HCV correlata risalgono al
1994;
f) nella risposta del 10.05.2000 da parte del della Sanità al ricorso ex art. 5 L. 210/92 CP_1 della signora si legge che “l'esame degli accertamenti sanitari e strumentali richiesti e Per_1 pervenuti in data 4/4/2000 mette in evidenza un aumento delle transaminasi, la positività
pagina 3 di 12 dell'HCV-RNA ed un referto ecografico di fegato aumentato di volume a struttura diffusamente disomogenea a tipo epatopatia cronica…”;
g) non vi sono ulteriori documenti clinici fino al 22 marzo 2016, quando, a una visita neurochirurgica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Milano, viene refertato che la paziente era affetta da cirrosi epatica contratta a seguito anni di trasfusione, a dimostrazione del fatto che l'epatite C era ormai progredita in cirrosi;
h) la successiva ecografia del 15 luglio 2016 mostrava come la cirrosi fosse scompensata, data la presenza di ascite;
i) in base ai dati epidemiologici e statistici, si è ritenuto molto probabile che l'infezione da HCV sia stata causata dalla trasfusione di sangue effettuata in data 16 luglio 1979 presso l'Ospedale Ronzoni e Principessa Iolanda di Milano. Si è poi rilevato che nel referto dell'esame istologico relativo alla biopsia epatica del 19.03.1987 è stata segnalata, in anamnesi, un'ulteriore trasfusione per emorragia uterina nel 1972;
j) la paziente, essendo stata trasfusa negli anni '70, era un soggetto particolarmente a rischio per l'infezione da HCV, che all'epoca, in Italia vedeva le trasfusioni di sangue ed emoderivati tra i principali veicoli di trasmissione, rispetto alle quali fonti di contagio alternative risultavano meno probabili;
k) l'infezione da HCV contratta dalla paziente ha causato un'epatite cronica che è evoluta in cirrosi, prima compensata e poi scompensata, con deterioramento irreversibile delle condizioni psico- fisiche della paziente.;
l) con riferimento alla condotta del , si è rilevato come sia stato ampiamente Controparte_1 riconosciuto in sede giudiziaria l'inadempimento dello stesso agli obblighi di controllo, direttiva e vigilanza sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati trasfusi negli anni '70 e '80, in quanto, fino all'entrata in vigore della Legge n. 107 del 04.05.1990, il non Controparte_1 aveva predisposto linee guida, protocolli o direttive né altre misure idonee a prevenire l'epatite post-trasfusionale, contrariamente a quanto suggerito dalle conoscenze scientifiche già disponibili all'epoca. Soltanto con la Legge n. 107 del 04.05.1990 il aveva CP_1 imposto l'obbligo di effettuare lo screening delle transaminasi sul sangue da trasfondere, nonostante sin dal 1966 la determinazione sistematica delle transaminasi fosse considerato un esame utile, oltre che all'epoca l'unico disponibile, per la rilevazione indiretta di virus epatitici non ancora noti (come da Circolare n. 50 del 28 marzo 1966);
m) nonostante la raccomandazione di cui alla circolare del 1966, non era stata posta in essere dal un'attività di controllo sulla effettiva esecuzione del test nei Centri di raccolta del CP_1 sangue, tanto che nel 1985 lo stesso aveva sottolineato Controparte_3
l'opportunità che i Centri Trasfusionali eseguissero la determinazione dell'ALT sui flaconi di sangue e che tale esame fosse reso obbligatorio e sottoposto a Controllo di Qualità, pagina 4 di 12 esprimendo il dubbio sulla reale applicazione del test dopo le circolari n. 50 del 28.03.1966 e n.
95 del 09.06.1970;
n) secondo i consulenti, già negli anni '70 e '80, era quindi noto che la migliore e più efficace misura di screening al fine di minimizzare il rischio di epatite post-trasfusionale – già obbligatoria in diversi Paesi occidentali ma non in Italia – consisteva nell'aggiungere ai test obbligatori la determinazione dell'ALT in tutti i donatori, precludendo la donazione a quelli con valore aumentato rispetto a una soglia prestabilita in base agli standard di riferimento del
Laboratorio Analisi utilizzato;
o) si è poi rilevata la non reperibilità di dati sulla vigilanza da parte del sull'effettuazione CP_1 delle opportune indagini anamnestiche sui donatori di sangue all'epoca dei fatti di causa;
p) si è quindi ritenuto che, all'epoca in cui la signora venne sottoposta a trasfusioni, il Per_1
non aveva posto in essere tutte le cautele e le misure idonee a ridurre il Controparte_1 rischio epatitico delle trasfusioni di sangue ed emoderivati, in maniera discordante dalle cognizioni scientifiche del tempo;
q) con riferimento alla causa della morte, si è rilevato che dal certificato di morte emerge che il decesso della paziente deriva da una sequenza di condizioni morbose, che vede come prima voce, l'“epatite C” e di seguito “varici esofagee, cachessia e cirrosi ascitogena”;
r) dal punto di vista fisiopatologico l'epatite C determina una infiammazione cronica del parenchima epatico, che nel tempo sovverte la struttura con progressiva sostituzione fibrotica, provocando la formazione di varici esofagee e di ascite. Sul piano metabolico, l'epatite comporta una progressiva disfunzionalità con insufficienza epatica fino alla cachessia. Infine,
è stata descritta un'azione neurotossica diretta del virus HCV, condizionante la alterazione dei circuiti di neuro-trasmissione, la presenza di disordini immuno-mediati e le alterazioni della permeabilità della barriera emato-encefalica, con un incremento del rischio di demenza 2;
s) si è quindi evidenziato che le patologie indicate nel certificato di morte sono del tutto coerenti con l'evoluzione cirrotica di una epatopatia HCV correlata e del tutto idonee a cagionare il decesso della paziente.
A seguito delle osservazioni del CTP del i consulenti hanno confermato le conclusioni di cui CP_1 alla bozza, replicando:
- con riferimento al nesso causale tra l'emotrasfusione del 1979 ed il contagio da HCV, si è ribadito come, in base agli studi italiani e a quelli internazionali, all'epoca dei fatti di causa le trasfusioni di sangue rappresentassero il principale fattore di rischio di contagio e come il riscontro nel 1984 di epatopatia cronica all'esito della scintigrafia epatica – ovvero dieci anni prima del riscontro di positività all'anti-HCV e della diagnosi di epatite cronica C – rendano poco probabili, anche temporalmente, fonti di contagio diverse dalle emotrasfusioni del 1972 e, ancor più, del 1979; pagina 5 di 12 - con riferimento alla responsabilità del , si è sottolineata la condotta omissiva Controparte_1 dell'Ente, per non avere imposto fino al 1990 l'obbligo di effettuare lo screening delle transaminasi sul sangue da trasfondere, nonostante sin dal 1966 fosse nota l'utilità di tale esame allo scopo di minimizzare il rischio di epatite post-trasfusionale e per non avere vigilato sulla effettiva attuazione presso i Centri di raccolta del sangue delle misure di prevenzione raccomandate con le circolari via via emanate.
3. La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità, chiarezza ed in modo esaustivo.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'illecito extra contrattuale ascritto al . CP_1
3.1. La condotta colposa del convenuto
In base alle citate risultanze della relazione peritale risultano configurabile una condotta omissiva di natura colposa in capo al per non avere predisposto linee guida, protocolli o direttive né Controparte_1 altre misure idonee a prevenire l'epatite post-trasfusionale fino al 1990, in contrasto con quanto suggerito dalle conoscenze scientifiche nazionali ed internazionali già disponibili all'epoca dei fatti.
In particolare, come sottolineato dai consulenti tecnici, già le circolari emesse nel 1966 e nel 1970 raccomandavano l'effettuazione dell'esame di determinazione delle transaminasi in capo a tutti i donatori per la rilevazione indiretta di virus epatitici non ancora noti, in modo da escludere dalla donazione tutti i soggetti con valore aumentato rispetto a una soglia prestabilita in base agli standard di riferimento del laboratorio di analisi utilizzato.
Il non ha reso obbligatorio tale esame fino al 1990, né ha concretamente vigilato sull'esecuzione di CP_1 tale esame, comunque raccomandato, presso i centri di raccolta del sangue.
Inoltre, come rilevato dai CTU, non sono stati prodotti neppure documenti attestanti la concreta vigilanza del all'epoca dei fatti sull'esecuzione di indagini anamnestiche sui donatori di sangue. CP_1
Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17685 del 2011 – relativa ad un caso di contagio di epatite C per una trasfusione avvenuta nel 1973 - e sulla base delle fonti normative richiamate in tale pronuncia rientra tra i doveri del l'esercizio di “un'attività di controllo e di vigilanza in ordine Controparte_1
(anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art.
2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.
In tale pronuncia si è poi precisato che la colpa dell'amministrazione viene integrata dalla violazione di tali doveri di vigilanza e controllo sull'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione delle prescrizioni volte a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. pagina 6 di 12 Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, vi è prova di una condotta rimproverabile del e dell'esigibilità, sulla base delle cognizioni scientifiche dell'epoca, di un diverso comportamento di CP_1 vigilanza e controllo volto a prevenire la trasmissione del virus in caso di trasfusioni.
3.2. Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Le risultanze della consulenza tecnica portano ad affermare che, con giudizio di elevata probabilità, le trasfusioni ricevute dalla sig.ra ed in particolare quella risalente al 16 luglio 1979, sono state cause della Per_1 contrazione dell'infezione di HCV, che poi è progredita in cirrosi epatica, condizionando la successiva morte della paziente.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione in tema di criteri di riparto dell'onere della prova con specifico riferimento alle infezioni nosocomiali “in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di avere adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 23 febbraio 2021, n.4864, Cass.civ. sez.
3, 22 febbraio 2023 n. 5490 e Cass.civ. sez. 3, 3 marzo 2023 n. 6386).
Sempre secondo l'insegnamento della Corte, tra i criteri da valutare ai fini del giudizio sulla responsabilità della struttura sanitaria, vi sono, testualmente “il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - i.e. l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" - e il criterio clinico - volta che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione (sulle quali, infra, 6.1.) era necessario adottare” (Cass.civ. n. 6386 del 2023 cit.).
Ne deriva che, laddove il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma cod.civ.
Nel caso in esame, l'onere probatorio a carico degli attori risulta assolto, essendo emerso, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, che l'infezione che ha determinato l'insorgenza dell'epatite, nonché le successive conseguenze accertate in sede di consulenza tecnica, è stata contratta con giudizio di elevata probabilità all'esito della trasfusione eseguita nel 1979 .
In particolare, la conclusione raggiunta dai consulenti è il risultato del convergere di più elementi: quello cronologico, data l'insorgenza dei primi sintomi a poca distanza dal ricovero del 1979 e considerato il primo pagina 7 di 12 rilievo clinico dell'epatopatia all'atto della scintigrafia epatica del 1984; il criterio dell'idoneità qualitativa della condotta, essendosi accertato che la trasfusione costituisce uno dei fattori prevalenti di rischio di trasmissione del virus;
il criterio dell'assenza di altri fattori idonei a determinare le conseguenze lesive subite, anche alla luce dell'assenza di qualsiasi sintomatologia e problema di funzionalità epatica prima del ricovero e della trasfusione del 1979.
A fronte di ciò, le difese svolte dal non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova CP_1 liberatoria della imprevenibilità dell'insorgere del contagio, atteso che, come rilevato, non è stata prodotta documentazione attestante la vigilanza sull'attuazione da parte dei centri di raccolta del sangue delle misure di prevenzione e dei controlli sui donatori.
Risulta poi dimostrato il legame causale tra il decesso di e la contrazione del Persona_1 virus HCV per effetto della trasfusione.
Invero, la documentazione clinica esaminata dai consulenti ha consentito di appurare che l'epatopatia cronica si
è evoluta in cirrosi epatica e che, a partire dal 2016, la cirrosi è risultata scompensata, il che ha portato al deterioramento progressivo delle condizioni della paziente fino al decesso, avvenuto nel 2020.
I consulenti hanno poi evidenziato che le patologie indicate nel certificato di morte sono tutte coerenti con l'evoluzione cirrotica della epatopatia HCV correlata, oltre che la piena idoneità delle stesse a cagionare il decesso della paziente.
4. Il danno risarcibile
La domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Come già rilevato, in base alle risultanze della consulenza tecnica, che si condividono integralmente, si ritiene provata la sussistenza del nesso di causalità tra la contrazione dell'infezione da HCV da parte della sig.ra Per_1
e la sua morte.
Diversamente da quanto argomentato dal , non è possibile ridurre la quota del risarcimento dovuto ai CP_1 congiunti della paziente per effetto della riconducibilità del suo decesso all'agire di altri fattori concorrenti.
In via generale, come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del giudizio sulla responsabilità dell'autore della condotta colpevole, vengono in rilievo soltanto due alternative: o il fattore naturale e/o ambientale è causa sufficiente del determinarsi dell'evento dannoso, a prescindere dall'apporto umano, sicché l'autore della azione o omissione resta sollevato per intero dalla responsabilità per il danno;
oppure le condizioni ambientali o naturali non sono di per sé sufficienti a determinare l'evento di danno senza l'apporto efficiente del comportamento umano, sicché l'autore del comportamento imputabile, attivo o omissivo, rimane responsabile per l'intero di tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall'evento (cfr. in tal senso Cass.civ. sez. 3, 21 luglio 2011 n. 15991, Cass.civ., sez. 3, 20 novembre 2017 n.27524).
In base alle citate emergenze della relazione peritale, il caso in esame appare riconducibile alla seconda delle due ipotesi, dovendosi ritenere probabile che, in assenza dell'infezione contratta a seguito delle trasfusioni, del conseguente indebolimento della funzionalità epatica e della evoluzione della malattia in cirrosi, non si sarebbe pagina 8 di 12 determinato il quadro di patologie, tra cui la cirrosi con ascite, e le conseguenze in termini di cachessia che hanno portato la paziente al decesso,
Venendo quindi alla liquidazione del danno, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti si ricollega alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e richiede la prova dell'effettività e la consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale e apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass.civ.,sez. 3 ord. 25 giugno 2021 n. 18284, Cass.civ. sez.3, 11 novembre 2019 n. 28989).
Nel caso in esame, è pacifico lo stretto legame familiare intercorrente tra gli attori e , Persona_1 atteso che e erano i figli della defunta. Parte_2 Pt_1
E' altresì pacifico, in base alle allegazioni delle parti ed all'atto di notorietà prodotti, che fino al momento del decesso vi era rapporto di convivenza tra la vittima e la figli e che il figlio viveva nello stesso Pt_1 Pt_2
Comune di residenza della madre.
In ordine ai rapporti con il proprio congiunto ed alle conseguenze della perdita del rapporto parentale, gli attori hanno allegato nell'atto di citazione. : che il rapporto tra i figli e la madre era molto intenso e, poiché la sig.ra era rimasta vedova nel 2017, i figli rappresentavano per lei il suo unico punto di riferimento;
che i figli Per_1 erano costantemente presenti nella vita della madre in quanto aveva sempre vissuto con lei e Parte_1
si recava più volte la settimana a portare la spesa alla madre;
che la famiglia , sino al Pt_2 Parte_1 raggiungimento della pensione da parte della sig.ra e del marito, aveva sempre gestito sotto forma di Per_1 impresa familiare alcune attività come un Bar-Tabacchi, in viale Murillo 33 a Milano ed un Ristorante
Pizzeria in Piazza Monte Falterona a Milano;
che si era formato un proprio nucleo familiare autonomo e Pt_2 la sig.ra era una nonna molto presente per i nipoti. Per_1
Ciò posto, in tema di liquidazione equitativa di tale danno, occorre partire in via orientativa dall'esame dei criteri di stima richiamati nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e segnatamente nella sentenza del
21 aprile 2021 n. 10579, secondo cui, testualmente “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
In tale pronuncia viene richiamato il sistema di liquidazione per punti variabili adottato dalle Tabelle del
Tribunale di Roma, che tiene conto dei seguenti parametri di liquidazione: 1) il rapporto di parentela esistente tra pagina 9 di 12 la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, con attribuzione di un numero di punti più elevati per i vincoli più stretti di parentela, in forza della presunzione che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
2) l'età del congiunto, con attribuzione di un numero di punti decrescente man mano che aumenta dell'età, sul presupposto che il danno sia inversamente proporzionale all'età del congiunto superstite;
3) l'età della vittima, con attribuzione di un numero di punti decrescente con l'aumento dell'età , sul presupposto che il danno sia tanto maggiore quanto minore è l'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
4) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, con attribuzione di un numero di punti aggiuntivo in caso di convivenza, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite, nonché con attribuzione di ulteriori punti in caso di assenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi, ritenendosi maggiore il danno derivante dalla perdita se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Nelle more, sono state pubblicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
Ritiene questo giudicante di utilizzare, ai fini della liquidazione equitativa, le nuove tabelle milanesi per un duplice ordine di rilievi.
Da un lato, la determinazione del valore del punto è agganciata a dati oggettivi costituiti dagli esiti del monitoraggio di un ampio numero di sentenze di merito provenienti da tribunali di distretti diversi in tema di liquidazione di tale tipologia di danno e non è quindi correlata al solo esame delle pronunce emesse dalla sezione del Tribunale di Roma che si occupa di tale materia (come sembra evincersi dalle note esplicative allegate alla prima tabella con il sistema a punti elaborata dal Tribunale di Roma nel 2007 al paragrafo 2 della parte relativa al danno da perdita del rapporto parentale).
Dall'altro lato l'attribuzione di un numero aggiuntivo e variabile di punti sulla base dell'accertamento del grado di intensità del rapporto e di conseguente sconvolgimento delle abitudini di vita consente di meglio parametrare la liquidazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto e si ritiene rispettosa dei criteri enunciati dalla
Corte di Cassazione, contemperando sia l'esigenza di garantire un trattamento uniforme per casi analoghi, sia di rendere più predeterminabile la liquidazione di tale tipologia di pregiudizio, senza al contempo rinunciare alla pagina 10 di 12 possibilità di graduare l'entità del risarcimento sulla base delle particolarità del caso concreto emergenti dalle allegazioni delle parti.
Sotto tale profilo, si osserva che anche la tabella romana prevede la possibilità di apportare delle diminuzioni alle somme risultante dalle applicazioni di punti sia in caso di non convivenza, sia per la parte del punteggio relativo al rapporto di parentela con il de cuius, che può essere dimezzato in relazione alla situazione concreta correlata alla esistenza di un serio rapporto affettivo o addirittura annullato in caso di prova di assenza di un vincolo affettivo.
Occorre poi considerare che la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n.37009 del 16 dicembre 2022 ha ritenuto applicabili tali tabelle nel giudizio di rinvio, ritenendole conformi ai principi di diritto espressi dalla precedente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ciò posto, in base a tali tabelle, vanno quindi attribuiti a 12 punti per l'età della vittima Parte_2 all'epoca del decesso (80 anni), 20 punti per l'età del congiunto (50 anni), 14 punti per la presenza di un altro membro del nucleo familiare (la sorella), per un totale di 46; a vanno attribuiti Parte_1
12 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso, 20 punti per l'età del congiunto (47anni), 16 punti per il rapporto di convivenza, 14 punti per la presenza di un altro membro del nucleo familiare (il fratello) per un totale di 62.
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuite ai figli un numero di punti pari a 8 ciascuno considerato, oltre al rapporto familiare, il rilevante impatto che la perdita di un genitore comporta di per sé per i figli.
Al contempo, nell'attribuzione dei citati punti, si è tenuto conto dell'ampiezza del nucleo familiare, data la presenza dell'altro fratello-sorella, oltre che dei figli per e dei nipoti per la dell'incidenza Parte_1 Pt_1 sulle sofferenze e sulla parziale alterazione delle abitudini di vita dei familiari anche dell'età della paziente, oltre che patologia da cui era affetta la de cuius.
In base a tali criteri, moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base
(pari a € 3.911,00 secondo le tabelle del Tribunale di Milano rivalutate al 2024), si arriva alla somma di €
211.194,00 per e di € 273.770,00 per Parte_2 Parte_1
Le suddette somme sono già calcolate all'attualità e non deve quindi farsi luogo alla rivalutazione delle stesse.
pagina 11 di 12 Per quanto riguarda gli interessi richiesti dagli attori, vanno calcolati anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo le somme devalutate al 10 marzo 2020, con decorrenza da tale data sino al saldo.
In base a tali criteri, spetta a l'ulteriore somma di € 20.658,35 (calcolata sull'importo Parte_2 devalutato di € 177.922,49), ed a l'ulteriore somma di €26.779,35 (calcolata Parte_1 sull'importo devalutato di € 230.640,27),
Risultano quindi dovute complessivamente alle parti ricorrenti le seguenti somme: € 231.852,35 in favore di
[...]
; € 300.549,35 in favore di Parte_2 Parte_1
Non è possibile in questa sede tenere conto nella liquidazione del danno dell'ammontare dell'indennizzo previsto ex L. 210/1992, non essendovi evidenza della richiesta e della percezione di tale somma.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico del , in quanto CP_1 soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000,00) ai sensi del DM 55/2014, essendosi esaurita l'attività difensiva nella vigenza di tali tariffe, con riduzione dei valori medi per la fase decisoria, data l'attività difensiva svolta, e da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari avv. Alberto Marelli ed avv. Simona Maniscalco.
Le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il , in persona del pro-tempore, al pagamento in favore degli attori Controparte_1 CP_4 delle seguenti somme: a) € 231.852,35 in favore di oltre ad interessi legali dalla Parte_2 data della pubblicazione della sentenza al saldo;
b) ; € 300.549,35 in favore di Parte_1 oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate in €
759,00 per esborsi, € 25.107,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari avv. Alberto Marelli ed avv. Simona
Maniscalco, oltre al rimborso delle spese di CTU anticipate dagli attori
Milano, 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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