Sentenza 14 marzo 2016
Massime • 1
Il rapporto di lavoro degli esperti linguistici con le Università è di natura privatistica e il richiamo contenuto nel relativo contratto collettivo integrativo alla disciplina del pubblico impiego determina che quest'ultima, in quanto applicata solo in virtù di una previsione contrattuale, divenga fonte parificata a quella collettiva, sicché, in caso di licenziamento, non è possibile, attraverso tale rinvio a previsioni dettate per differenti fattispecie, derogare a norme imperative già di per sé applicabili al rapporto, quali gli artt. 1 della l. n. 604 del 1966 e 2119 c.c. sulla nozione legale di giusta causa, ovvero l'art. 2106 c.c. sul principio di proporzionalità tra sanzione disciplinare e addebito contestato al lavoratore.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3419 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 03/02/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3419 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA il ricorso 23024-2016 proposto da: M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASSISI n. 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA MORFU', rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA GAROFALO; – ricorrente – contro REGIONE CALABRIA; – intimata – avverso la sentenza n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2016, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2016 |
Testo completo
I T E D E T 04921 /1 6 N E R F - L L 14 MAR 2016 AULA 'B' O R E T N E S E - E N O I OggettoREPUBBLICA ITALIANA Z A R T S I C E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E T N CE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 20805/2014 Cron. 4921 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. PAOLO STILE Presidente Ud. 15/12/2015 Consigliere PU Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20805-2014 proposto da: TISSEYRE PHILIPPE C. F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio PESSI E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA, giusta delega in atti;
- ricorrente 2015 contro 4925 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO C.F. 80023730825, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis, in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente avverso la sentenza n. 1199/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/06/2014 R.G.N. 497/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 R.G. n. 20805/14 Ud. 15.12.15 SE c. Università degli Studi di Palermo Estensore: dott. Antonio Manna SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 12.6.14 la Corte d'appello di Palermo rigettava il reclamo proposto da PH SE - lettore di lingua straniera e, ora, esperto linguistico in rapporto di lavoro part time alle dipendenze dell'Università degli Studi di Palermo - contro la sentenza n. 456/14 del Tribunale di Palermo che aveva confermato la legittimità del licenziamento intimato il 14.6.13 all'attore, in base all'art. 1, commi 60 e 61, legge n. 662/96, per giusta causa consistente nell'aver svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Per la cassazione della sentenza ricorre PH SE affidandosi ad un solo articolato motivo. L'Università degli Studi di Palermo resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico articolato motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 57, 58, 60 e 61 legge n. 662/96, degli artt. 2106 e 2119 c.c. e dell'art. 8 CCI del 25.7.12, perché la sentenza impugnata - sia pure muovendo dall'esatto presupposto della natura privatistica del rapporto lavorativo de quo, non riconducibile ad un'ipotesi di pubblico impiego cd. contrattualizzato - ha ritenuto vincolante nel caso di specie, in forza del rinvio operato dall'art. 8 cit. CCI del 27.7.12, la previsione di cui all'art. 1 commi 60 e 61 legge n. 662/96, che considerano giusta causa di licenziamento del dipendente l'aver svolto attività di lavoro subordinato presso terzi senza la prescritta autorizzazione e senza averlo comunicato all'amministrazione di appartenenza. Si obietta a riguardo in ricorso che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale il generico rinvio operato dall'art. 8 co. 1° CCI del 27.7.12 ad una non meglio specificata "disciplina prevista in materia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo parziale" non ha in alcun modo esteso la disciplina pubblicistica anche agli esperti linguistici, ma l'ha solo erroneamente presupposta come applicabile al loro rapporto di lavoro, come desumibile dal tenore del co. 2° del cit. art. 8 ("Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 1 2 R.G. n. 20805/14 Ud. 15.12.15 SE c. Università degli Studi di Palermo Estensore: dott. Antonio Manna 165/2001, al predetto personale è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, e non siano incompatibili, con le attività istituzionali dell'università previa comunicazione all'amministrazione, necessaria per verificare la sussistenza dei predetti requisiti"), clausola peraltro in linea con l'art. 51 CCNL nazionale di comparto 1994-97 e tale da dimostrare che il divieto assoluto di cumulo di incarichi vale per i dipendenti a tempo pieno, con eccezione di quelli a tempo parziale (come il ricorrente). Per l'effetto prosegue il ricorso il cit. CCI ha sancito solo l'obbligo della preventiva comunicazione all'amministrazione del doppio incarico, ma non anche la relativa automatica sanzione (licenziamento per giusta causa) in deroga al principio di sua proporzionalità rispetto all'infrazione disciplinare, previsto dall'art. 2106 c.c.; nel caso di specie - conclude il ricorso - i giudici di merito non hanno svolto alcun accertamento in concreto della gravità dell'addebito e, considerato che l'art. 53 d.lgs. 165/2001 non si applica al caso di specie, semmai l'infrazione contestata al ricorrente integrerebbe una mera violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anch'essa da valutare in concreto alla luce del criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c.
2- Non constano precedenti di questa Corte sulla specifica questione dedotta dal l'odierno ricorrente. Preliminarmente deve escludersi rilevanza alla dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 8 CCI del 27.7.12, trattandosi di contratto collettivo integrativo e, in quanto tale, non sottoposto - per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 3681/14; Cass. n. 27062/13; Cass. n. 6748/10; Cass. n. 6435/07) al controllo di legittimità attraverso il canale di accesso costituito dal vigente testo dell'art. 360 co. 1° n.3 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 40/06). Infatti, i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, pur se parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata hanno una dimensione decentrata rispetto 2 R.G. n. 20805/14 Ud. 15.12.15 SE c. Università degli Studi di Palermo Estensore: dott. Antonio Manna al comparto e per essi non è previsto, a differenza di quanto accade riguardo ai contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47 co. 8 d.lgs. n. 165/01. Ne consegue che l'interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione (il che non è avvenuto nel caso di specie). Ciò vuol dire che nella presente sede questa S.C. resta vincolata all'interpretazione del cit. art. 8 fornita dalla sentenza impugnata e cioè che le parti collettive hanno consapevolmente (e non erroneamente) voluto rendere applicabili ai rapporti part time (come quello in oggetto) la disciplina prevista in materia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo parziale, in essa compresi i commi 60 e 61 dell'art. 1 legge n. 662/96, che così dispongono: "60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempre che le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio- assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti.". Nondimeno il ricorso è fondato sotto altro profilo. Si premetta che il cit. co. 61 dell'art. 1 legge n. 662/96, nel qualificare puramente e semplicemente la violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata 3 R.G. n. 20805/14 Ud. 15.12.15 SE c. Università degli Studi di Palermo Estensore: dott. Antonio Manna comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere, come giusta causa di recesso (per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro) e causa di decadenza dall'impiego (per il restante personale), non fa altro che derogare, con precetto speciale (in quanto tale prevalente), quello generale dell'art. 2106 c.c., che prevede che ogni addebito di valenza disciplinare (e tali sono le condotte sopra richiamate) debba essere sanzionato in modo proporzionato alla gravità dell'infrazione. In altri termini, è lo stesso legislatore ad effettuare a tale riguardo una preventiva valutazione di gravità, vincolante per l'interprete: invero, quando è la legge stessa ad operare una valutazione di gravità dell'infrazione disciplinare e di congruità della relativa sanzione espulsiva, resta interdetto ogni ulteriore margine di valutazione ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 15098/11). Ciò detto, l'errore in cui è incorsa l'impugnata sentenza risiede nell'aver ritenuto che l'applicazione del citato comma 61 dell'art. 1 legge n. 662/96, nel caso in oggetto veicolata dall'art. 8 del CCI cit., implichi di per sé la legittimità del licenziamento di cui si controverte, senza che sia necessario verificare nel caso concreto la gravità - da un punto di vista oggettivo e soggettivo - dell'infrazione contestata al ricorrente. Infatti, premessa la natura privatistica del rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera, ora esperti linguistici, con le Università, rapporto non equiparabile ad uno di pubblico impiego nemmeno dopo la relativa contrattualizzazione avviata a partire dal d.lgs. n. 29/93 (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8985/10), l'estensione in tutto o in parte della disciplina del secondo anche al primo operata in virtù di mera clausola contrattuale (come avvenuto nel caso di specie) ne muta, in tale ambito, l'efficacia, nel senso che quella disciplina che nel pubblico impiego contrattualizzato è un insieme di norme (per lo più) imperative diviene, ove applicata a rapporti di lavoro privatistici soltanto in virtù di apposita estensione in via di contratto collettivo, munita di efficacia pari a quest'ultimo nei rapporti con fonti (propriamente dette, ossia con norme giuridiche) di difforme contenuto. 4 5 R.G. n. 20805/14 Ud. 15.12.15 SE c. Università degli Studi di Palermo Estensore: dott. Antonio Manna In altre parole, una norma di per sé non direttamente applicabile ad un dato rapporto di lavoro, ove lo divenga soltanto in forza di apposita convenzione negoziale, non prevale su quelle, di segno diverso, di per sé già applicabili a quello stesso rapporto, id est il richiamo ad altra normativa equivale al mero riversamento del suo contenuto in una clausola contrattuale. Diversamente opinando si concederebbe all'autonomia collettiva il potere di derogare alle norme imperative che regolano un dato rapporto semplicemente richiamandone altre di segno diverso dettate in relazione a differenti tipologie contrattuali o, il che è lo stesso, si attribuirebbe alle parti collettive quel potere di identificazione della natura giuridica d'un dato rapporto e/o della normativa ad esso applicabile che, invece, è patrimonio esclusivo dell'interpretazione fornita dal giudice (trattandosi di attribuzione servente rispetto alla tutela del valore primario dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge). In tal senso si è pronunciata la Corte cost. con sentenza 31.3.94 n. 115, là dove, in relazione al parametro costituzionale dell'art. 38, ha asserito: "Se come la Corte ha di recente affermato - non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità di norme inderogabili previste in attuazione di principi e garanzie dettati dalla Costituzione, a maggior ragione è da escludere che il legislatore possa autorizzare le parti ad impedire, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità di tali norme e garanzie ai suddetti rapporti. I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti e pertanto, allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento - eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il "nomen iuris" enunciato siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile” (in senso analogo v. anche Corte cost. 29.3.93 n. 121). 5 6 R.G. n. 20805/14 Ud. 15.12.15 SE c. Università degli Studi di Palermo Estensore: dott. Antonio Manna Non dissimilmente si è pronunciata anche questa Corte Suprema ogni qual volta ha statuito che non è nella disponibilità dei privati l'identificazione vincolante del negozio mediante l'attribuzione di un nomen iuris che non corrisponda alla sua realtà effettuale (cfr., ad esempio, Cass. n. 10743/13). E se non è nella disponibilità delle parti (neppure collettive) identificare in modo vincolante la natura del contratto fra loro stipulato, a maggior ragione non lo è la normativa applicabile. Ne discende che non si può - attraverso la clausola di contratto collettivo che, in relazione a dati rapporti giuridici, recepisca una normativa che, diversamente, non sarebbe stata applicabile (come avvenuto con il cit. art. 8 CCI del 27.7.12) - derogare a norme imperative quali gli artt. 1 legge n. 604/66 e 2119 c.c. sul concetto di giusta causa e l'art. 2106 c.c. sulla necessaria proporzionalità fra sanzione disciplinare (espulsiva o conservativa) e addebito contestato al lavoratore. Pertanto, hanno errato i giudici di merito nel momento in cui non hanno vagliato in concreto, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, la gravità dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente. Né all'amministrazione controricorrente gioverebbe obiettare che, nel richiamare l'applicabilità dei citati commi 60 e 61 dell'art. 1 legge n. 662/96, le parti collettive abbiano inteso qualificare come giusta causa di recesso la condotta de qua. È noto, invece, che proprio perché quella di giusta causa o giustificato motivo è una nozione legale, la previsione della contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito. Egli anzi ha il dovere, in primo luogo, di controllare la - rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto dell'art. 2106 c.c. e rilevare la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili, ex art. 2106 c.c., solo ad eventuali sanzioni conservative (il giudice non può - invece - fare l'inverso, cioè estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall'autonomia delle parti: cfr. Cass. 22.2.13 n. 4546; Cass. 17.6.11 n. 13353; Cass. 29.9.95 n. 19053; Cass. 15.2.96 n. 1173). 6 7 R.G. n. 20805/14 Ud. 15.12.15 SE c. Università degli Studi di Palermo Estensore: dott. Antonio Manna Solo dopo che tale verifica consenta di escludere la nullità delle clausole del contratto collettivo in tema di comportamenti passibili di licenziamento e permetta comunque di ritenere che l'infrazione disciplinare sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso, il giudice deve apprezzare in concreto (e non in astratto) la gravità degli addebiti, essendo pur sempre necessario che essi rivestano il carattere di grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all'adempimento dei futuri obblighi lavorativi (cfr., ex aliis, Cass. n. 2013/12; Cass. n. 2906/05; Cass. n. 16260/04; Cass. n. 5633/01). In breve, vertendosi in materia disciplinare, va sempre in concreto esaminata la gravità dell'infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente a rendere la prestazione dedotta in contratto, disamina omessa dall'impugnata sentenza in base all'erronea supposizione dell'autonoma e sufficiente vincolatività, nel caso di specie, della previsione contenuta nel cit. comma 61 dell'art. 1 legge n. 662/96. 3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi, per l'effetto cassandosi la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà limitarsi a vagliare in concreto, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, la gravità dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente, alla luce del criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c. Ciò farà nel rispetto del seguente principio di diritto: "Premessa la natura privatistica del rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera, ora esperti linguistici, con le Università, rapporto non equiparabile ad uno di pubblico impiego nemmeno dopo la relativa contrattualizzazione, l'estensione in tutto o in parte della disciplina del secondo anche al primo operata in virtù di mera clausola contrattuale ne muta, in tale ambito, l'efficacia, nel senso 7 8 R.G. n. 20805/14 Ud. 15.12.15 SE c. Università degli Studi di Palermo Estensore: dott. Antonio Manna che quella disciplina che nel pubblico impiego contrattualizzato è un insieme di norme (per lo più) imperative diviene, ove applicata a rapporti di lavoro privatistici soltanto in virtù di apposita estensione in via di contratto collettivo, munita di efficacia pari a quest'ultimo nei rapporti con fonti (propriamente dette, ossia con norme giuridiche) di difforme contenuto.".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, in data 15.12.15. Il Consigliere estensore Dott. Antonio Manna Antonio Mamma Il Presidente Dott. Paolo Stile Bob ftil 11 Funzionario Giudiziare Jepositato in Cancelleria \oggi, 14 MAR 2016. Il Funzionario Giudiziario Adriana GRANATA Il Funzionario GiudiziarioAhir 80