Art. 11.
(Disciplina delle comunicazioni).
Le stazioni radioelettriche situate nel territorio dello Stato devono astenersi dal trasmettere ai belligeranti informazioni concernenti le forze militari o le operazioni militari dell'altra parte belligerante, a meno che non si tratti di notizie, che sono gia' di dominio pubblico.
Il divieto si estende alle stazioni radioelettriche di navi o aeromobili italiani, ovunque si trovano.
Le stazioni mobili radioelettriche dei belligeranti possono essere usate nel territorio dello Stato soltanto per chiedere soccorso in caso di pericolo, o per comunicare con le stazioni radioelettriche italiane per urgenti motivi di servizio.
(Disciplina delle comunicazioni).
Le stazioni radioelettriche situate nel territorio dello Stato devono astenersi dal trasmettere ai belligeranti informazioni concernenti le forze militari o le operazioni militari dell'altra parte belligerante, a meno che non si tratti di notizie, che sono gia' di dominio pubblico.
Il divieto si estende alle stazioni radioelettriche di navi o aeromobili italiani, ovunque si trovano.
Le stazioni mobili radioelettriche dei belligeranti possono essere usate nel territorio dello Stato soltanto per chiedere soccorso in caso di pericolo, o per comunicare con le stazioni radioelettriche italiane per urgenti motivi di servizio.