(Disciplina delle comunicazioni).
Le stazioni radioelettriche situate nel territorio dello Stato devono astenersi dal trasmettere ai belligeranti informazioni concernenti le forze militari o le operazioni militari dell'altra parte belligerante, a meno che non si tratti di notizie, che sono gia' di dominio pubblico.
Il divieto si estende alle stazioni radioelettriche di navi o aeromobili italiani, ovunque si trovano.
Le stazioni mobili radioelettriche dei belligeranti possono essere usate nel territorio dello Stato soltanto per chiedere soccorso in caso di pericolo, o per comunicare con le stazioni radioelettriche italiane per urgenti motivi di servizio.