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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 680/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 23/06/2025 da
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carla Viale del foro di Ascoli Piceno, e , Parte_2
C.F. , nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Caravelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che n data 03/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- da tale relazione nasceva, in data 7/12/2020, la figlia Per_1
- a causa del deteriorarsi del rapporto di coppia, i ricorrenti interrompevano la relazione sentimentale e nel mese di settembre 2023, di comune accordo, decidevano di vivere separatamente;
pertanto, il signor lasciava l'abitazione familiare per trasferirsi Parte_2
presso l'abitazione di sua proprietà sita ad Ascoli Piceno in via S. Emidio Rosso n. 19;
- la casa adibita ad abitazione della famiglia, sita a Colli del Tronto in via Antonio
Vivaldi n. 10, è di proprietà esclusiva di che vi continua a vivere Parte_1
unitamente alla figlia minore Per_1
- svolge attività lavorativa dipendente presso la Tecno Steel S.r.L. con Parte_1
un contratto a tempo indeterminato e con la mansione di impiegata, con una retribuzione mensile di circa 1.900,00/2.000 euro;
- il signor è attualmente impiegato presso la Fainplast S.r.L. con un contratto Parte_2
a tempo indeterminato con la mansione di operaio e con una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con la figlia minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
1. affidare in maniera condivisa ad entrambi i genitori la minore con Persona_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione familiare di proprietà della madre sita in via Antonio Vivaldi n.10 di Colli del Parte_1
Tronto.
2. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative alla formazione scolastica ed alla salute della stessa, saranno prese di comune accordo tra i genitori, verso i quali vigerà l'obbligo di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia.
3. Il diritto di visita sarà organizzato in base ai turni di lavoro ordinario del padre nel dettaglio:
- nella settimana in cui il signor svolgerà il turno del mattino, la signora Parte_2
accompagnerà tutti i giorni la figlia minore a scuola, mentre il padre la Pt_1 Per_1
riprenderà tra le 14 e le 16 e la terrà con sé sino alle 21, allorché, dopo aver cenato, la madre la riprenderà presso l'abitazione del padre. La figlia minore trascorrerà il Per_1
week end relativo alla settimana del turno del mattino nel seguente modo: nel primo we del turno del mattino il venerdì il padre riprenderà da scuola e la terrà con sé Per_1
sino al sabato alle ore 21, a tal ora la madre andrà a riprendere la bambina dal padre e la terrà con sé per il resto del we. Nel secondo we del turno del mattino: il venerdì il padre riprenderà da scuola e la terrà con sé sino alle ore 21, a tal ora la madre Per_1
andrà a riprendere la bambina dal padre e la terrà con sé sino al sabato alle ore 21 per poi riaccompagnarla, a tal ora, dal padre che la terrà con sé sino alla domenica alle ore
21, a tal ora, dopo aver cenato, il padre la riaccompagnerà dalla madre, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti.
- Nella settimana in cui il signor svolgerà il turno di notte, la signora Parte_2 Pt_1
accompagnerà tutti i giorni la figlia minore a scuola e la riprenderà nei giorni di Per_1
lunedì, martedì e giovedì. Nei giorni di mercoledì e venerdì, il signor potrà Parte_2
riprendere la bambina da scuola e tenerla con sé sino alle 21, allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre. Il week end successivo al turno di notte, la figlia minore lo trascorrerà interamente con la mamma, salvo Per_1
accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti.
c. Nella settimana in cui il signor svolgerà il turno di pomeriggio, la signora Parte_2
accompagnerà e riprenderà a scuola tutti i giorni della settimana e la Pt_1 Per_1
minore trascorrerà i pomeriggi con la madre. Il venerdì sera il signor prenderà Parte_2
la figlia minore alle ore 21.30-22 e la terrà con sé fino alla domenica sera alle Per_1
ore 21, allorché la madre a tal ora provvederà ad andare a riprendere la bambina presso l'abitazione paterna, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti.
4. Nei periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, per la minore si osserverà il regime ordinario di collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite al punto 3), con possibilità nel periodo festivo – in ipotesi di ferie del padre – che la bambina trascorra con quest'ultimo la parte della giornata in cui la madre è invece impegnata al lavoro. In ogni caso i genitori comunemente concordano che la piccola trascorrerà, ad anni alterni, il giorno Per_1
della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con un genitore. Nel medesimo anno, la figlia minore trascorrerà il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro genitore. Stessa modalità anche per il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra le parti.
5. In ordine alle vacanze estive i ricorrenti stabiliscono che ciascuno di loro avrà diritto di trascorrere con la figlia minore 7 giorni consecutivi o non consecutivi a loro scelta
(da intendersi generalmente come la settimana antecedente o successiva a quella di
Ferragosto) e compatibilmente con le chiusure estive delle rispettive aziende. La minore trascorrerà inoltre metà della settimana di Ferragosto con ciascun genitore ed il giorno di Ferragosto ad anni alterni con ciascuno di essi. Per il restante periodo estivo, si continuerà con la regolamentazione infrasettimanale sopra indicata.
6. Durante tutte le altre festività civili e religiose, nonché nel giorno del compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la singola giornata con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
7. Laddove nei tempi e periodi delle vacanze scolastiche le esigenze dei genitori non dovessero consentir loro di occuparsi in prima persona della minore secondo il calendario stabilito, potranno farsi supportare dai nonni paterni o dagli zii paterni o da terzi di fiducia scelti, previo accordo, da entrambi i coniugi.
8. I genitori dovranno reciprocamente fornire gli indirizzi delle località di vacanza dove si recheranno con la figlia, indicando la località di destinazione, la data di partenza e ritorno.
9. Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo Parte_2
di concorso per il mantenimento della figlia minore la somma di euro 250/00 Per_1
(duecentocinquanta/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT entro e non oltre il 15 di ogni mese sul seguente IBAN
[...] intestato a a partire dalla data del Parte_1
deposito del presente ricorso.
10. Ciascun genitore si impegna a rimborsare all'altro il 50% di tutte le spese straordinarie da uno dei due anticipate per la figlia minore dietro presentazione, Per_1
da parte di chi ha anticipato la spesa, del documento fiscale comprovante la relativa spesa e previo preventivo accordo tra i genitori sulla spesa da sostenere, ove necessario.
Al fine di meglio identificare quali sono le spese straordinarie necessitanti per un figlio minore le parti prenderanno a modello il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” stipulato il 10/07/2024 dalla Conferenza Distrettuale sulla riforma Cartabia in materia di famiglia.
Le spese straordinarie si suddividono come segue:
Spese mediche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi / ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa / scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- Retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero; - gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e dopo scuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili anche con preventivo accordo tra i coniugi le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento e attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi); - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
11. L'assegno unico versato dall'INPS per la figlia sarà percepito nella misura Per_1
del 50% da ciascun genitore, così come per legge, per le detrazioni.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
13. I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 15/07/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nato il figlio minore di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con la figlia minore, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi della figlia medesima.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti, sia di carattere affettivo che economico, di ciascuna delle parti con la figlia minore della coppia saranno regolamentati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 680/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 23/06/2025 da
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carla Viale del foro di Ascoli Piceno, e , Parte_2
C.F. , nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Caravelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che n data 03/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- da tale relazione nasceva, in data 7/12/2020, la figlia Per_1
- a causa del deteriorarsi del rapporto di coppia, i ricorrenti interrompevano la relazione sentimentale e nel mese di settembre 2023, di comune accordo, decidevano di vivere separatamente;
pertanto, il signor lasciava l'abitazione familiare per trasferirsi Parte_2
presso l'abitazione di sua proprietà sita ad Ascoli Piceno in via S. Emidio Rosso n. 19;
- la casa adibita ad abitazione della famiglia, sita a Colli del Tronto in via Antonio
Vivaldi n. 10, è di proprietà esclusiva di che vi continua a vivere Parte_1
unitamente alla figlia minore Per_1
- svolge attività lavorativa dipendente presso la Tecno Steel S.r.L. con Parte_1
un contratto a tempo indeterminato e con la mansione di impiegata, con una retribuzione mensile di circa 1.900,00/2.000 euro;
- il signor è attualmente impiegato presso la Fainplast S.r.L. con un contratto Parte_2
a tempo indeterminato con la mansione di operaio e con una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con la figlia minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
1. affidare in maniera condivisa ad entrambi i genitori la minore con Persona_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione familiare di proprietà della madre sita in via Antonio Vivaldi n.10 di Colli del Parte_1
Tronto.
2. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative alla formazione scolastica ed alla salute della stessa, saranno prese di comune accordo tra i genitori, verso i quali vigerà l'obbligo di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia.
3. Il diritto di visita sarà organizzato in base ai turni di lavoro ordinario del padre nel dettaglio:
- nella settimana in cui il signor svolgerà il turno del mattino, la signora Parte_2
accompagnerà tutti i giorni la figlia minore a scuola, mentre il padre la Pt_1 Per_1
riprenderà tra le 14 e le 16 e la terrà con sé sino alle 21, allorché, dopo aver cenato, la madre la riprenderà presso l'abitazione del padre. La figlia minore trascorrerà il Per_1
week end relativo alla settimana del turno del mattino nel seguente modo: nel primo we del turno del mattino il venerdì il padre riprenderà da scuola e la terrà con sé Per_1
sino al sabato alle ore 21, a tal ora la madre andrà a riprendere la bambina dal padre e la terrà con sé per il resto del we. Nel secondo we del turno del mattino: il venerdì il padre riprenderà da scuola e la terrà con sé sino alle ore 21, a tal ora la madre Per_1
andrà a riprendere la bambina dal padre e la terrà con sé sino al sabato alle ore 21 per poi riaccompagnarla, a tal ora, dal padre che la terrà con sé sino alla domenica alle ore
21, a tal ora, dopo aver cenato, il padre la riaccompagnerà dalla madre, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti.
- Nella settimana in cui il signor svolgerà il turno di notte, la signora Parte_2 Pt_1
accompagnerà tutti i giorni la figlia minore a scuola e la riprenderà nei giorni di Per_1
lunedì, martedì e giovedì. Nei giorni di mercoledì e venerdì, il signor potrà Parte_2
riprendere la bambina da scuola e tenerla con sé sino alle 21, allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre. Il week end successivo al turno di notte, la figlia minore lo trascorrerà interamente con la mamma, salvo Per_1
accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti.
c. Nella settimana in cui il signor svolgerà il turno di pomeriggio, la signora Parte_2
accompagnerà e riprenderà a scuola tutti i giorni della settimana e la Pt_1 Per_1
minore trascorrerà i pomeriggi con la madre. Il venerdì sera il signor prenderà Parte_2
la figlia minore alle ore 21.30-22 e la terrà con sé fino alla domenica sera alle Per_1
ore 21, allorché la madre a tal ora provvederà ad andare a riprendere la bambina presso l'abitazione paterna, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti.
4. Nei periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, per la minore si osserverà il regime ordinario di collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite al punto 3), con possibilità nel periodo festivo – in ipotesi di ferie del padre – che la bambina trascorra con quest'ultimo la parte della giornata in cui la madre è invece impegnata al lavoro. In ogni caso i genitori comunemente concordano che la piccola trascorrerà, ad anni alterni, il giorno Per_1
della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con un genitore. Nel medesimo anno, la figlia minore trascorrerà il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro genitore. Stessa modalità anche per il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra le parti.
5. In ordine alle vacanze estive i ricorrenti stabiliscono che ciascuno di loro avrà diritto di trascorrere con la figlia minore 7 giorni consecutivi o non consecutivi a loro scelta
(da intendersi generalmente come la settimana antecedente o successiva a quella di
Ferragosto) e compatibilmente con le chiusure estive delle rispettive aziende. La minore trascorrerà inoltre metà della settimana di Ferragosto con ciascun genitore ed il giorno di Ferragosto ad anni alterni con ciascuno di essi. Per il restante periodo estivo, si continuerà con la regolamentazione infrasettimanale sopra indicata.
6. Durante tutte le altre festività civili e religiose, nonché nel giorno del compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la singola giornata con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
7. Laddove nei tempi e periodi delle vacanze scolastiche le esigenze dei genitori non dovessero consentir loro di occuparsi in prima persona della minore secondo il calendario stabilito, potranno farsi supportare dai nonni paterni o dagli zii paterni o da terzi di fiducia scelti, previo accordo, da entrambi i coniugi.
8. I genitori dovranno reciprocamente fornire gli indirizzi delle località di vacanza dove si recheranno con la figlia, indicando la località di destinazione, la data di partenza e ritorno.
9. Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo Parte_2
di concorso per il mantenimento della figlia minore la somma di euro 250/00 Per_1
(duecentocinquanta/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT entro e non oltre il 15 di ogni mese sul seguente IBAN
[...] intestato a a partire dalla data del Parte_1
deposito del presente ricorso.
10. Ciascun genitore si impegna a rimborsare all'altro il 50% di tutte le spese straordinarie da uno dei due anticipate per la figlia minore dietro presentazione, Per_1
da parte di chi ha anticipato la spesa, del documento fiscale comprovante la relativa spesa e previo preventivo accordo tra i genitori sulla spesa da sostenere, ove necessario.
Al fine di meglio identificare quali sono le spese straordinarie necessitanti per un figlio minore le parti prenderanno a modello il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” stipulato il 10/07/2024 dalla Conferenza Distrettuale sulla riforma Cartabia in materia di famiglia.
Le spese straordinarie si suddividono come segue:
Spese mediche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi / ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa / scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- Retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero; - gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e dopo scuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili anche con preventivo accordo tra i coniugi le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento e attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi); - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
11. L'assegno unico versato dall'INPS per la figlia sarà percepito nella misura Per_1
del 50% da ciascun genitore, così come per legge, per le detrazioni.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
13. I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 15/07/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nato il figlio minore di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con la figlia minore, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi della figlia medesima.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti, sia di carattere affettivo che economico, di ciascuna delle parti con la figlia minore della coppia saranno regolamentati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi