Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 30/04/2026, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02778/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01370/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2026, proposto da Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera dei Colli, “Società Regionale per la Sanità S.p.A.” - So.Re.Sa. S.p.A., non costituiti in giudizio;
nei confronti
Acapo Società Cooperativa Sociale Integrata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego opposto alla completa ostensione della documentazione relativa alla aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata, quale aggiudicataria della procedura per l’affidamento del “servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (contact center, front office e back office) per l’Azienda Ospedaliera dei Colli” (CIG B325DA2B36) e, segnatamente, della delibera di aggiudicazione della gara de qua, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e della nota pec dell’Amministrazione resistente del 25 febbraio 2026 (doc. 1 - delibera di aggiudicazione n. 109 del 18.02.2026; doc. 2 - comunicazione delibera di aggiudicazione; doc. 3 - nota pec del 25.02.2026);
- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non cognito;
nonché
per l’accertamento e la declaratoria del diritto all’ostensione e all’acquisizione della documentazione richiesta;
nonché per la condanna
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli all’ostensione integrale della documentazione della controinteressata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa ND Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l’affidamento del “servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (contact center, front office e back office) per l’Azienda Ospedaliera dei Colli”, ha impugnato il diniego opposto dell’Amministrazione alla completa ostensione della Relazione Tecnica della aggiudicataria della predetta procedura, con richiesta di condanna dell’intimata amministrazione all’ostensione integrale della documentazione della controinteressata.
Espone in fatto che, in data 25 febbraio 2026, l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha trasmesso ai concorrenti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria una comunicazione a mezzo PEC, con la quale ha reso noto che, “in ottemperanza al disposto dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) sono resi disponibili sulla piattaforma digitale i documenti di gara delle prime cinque ditte classificate” . Nella medesima comunicazione, la Stazione Appaltante ha, altresì, precisato, con riferimento alle relazioni tecniche, che “sono state rese disponibili le relazioni con le parti oscurate ritenendo valide le motivazioni di tutela della segretezza espresse” dagli operatori economici interessati.
Avverso le predette determinazioni, la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Illegittimità del diniego opposto per violazione e falsa applicazione degli atti di gara, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza.
Il co. 5 dell’art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 assegnerebbe un valore di preminenza alla tutela in giudizio dei propri interessi rispetto alla difesa dei segreti tecnici e commerciali. Pertanto, secondo parte ricorrente, solo con l’accesso completo ed in chiaro alla documentazione richiesta la stessa potrebbe verificare la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante, nonché la possibilità di corredare la propria azione giudiziaria di un concreto supporto documentale, tanto più che la sua posizione di seconda classificata la porrebbe in una situazione di preminente interesse rispetto all’accesso. Inoltre la Stazione appaltante non avrebbe motivato in merito alla propria scelta di accogliere le ragioni dell’oscuramento da parte dell’aggiudicataria la quale, peraltro, sarebbe stata del tutto generica riguardo agli elementi della propria offerta meritevoli di segretezza. In questo modo sarebbe impedito alla ricorrente di poter valutare la correttezza dei punteggi assegnati dall’Amministrazione.
Ha chiesto, pertanto, le giustificazioni offerte dall’aggiudicataria e la relazione tecnica dell’offerta in chiaro, oscurata per più del 90% del suo contenuto.
2. L’Amministrazione resistente non si è costituita.
3. Alla Camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (contact center, front office e back office) per l’Azienda Ospedaliera dei Colli, si duole del fatto che l’Amministrazione abbia trasmesso ai 5 concorrenti della relativa graduatoria l’offerta tecnica dell’aggiudicataria quasi completamente oscurata ( più del 90%), aderendo acriticamente alle ragioni dalla stessa prospettate per tale oscuramento, nonostante l’esistenza di segreti tecnici e/o industriali nella predetta relazione fosse stata meramente asserita e non specificata. Afferma, a supporto delle ragioni del ricorso, di vantare, inoltre, una posizione qualificata all’ostensione, in quanto seconda classificata nella procedura, che renderebbe l’eventuale esigenza di segretezza recessiva rispetto all’esigenza difensiva.
Tali censure possono trovare positiva valutazione.
3. Come evidenziato dalla giurisprudenza, “ gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato senza bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato - presunto iuris et de iure dal legislatore in considerazione dell'utile piazzamento nella graduatoria finale - di tal ché ad essi " sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la [stessa] piattaforma, gli atti di cui al comma 1[offerte dell'aggiudicatario, verbali di gara, altri atti e dati presupposti] nonché le offerte dagli stessi presentate " (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620).
Ne consegue che solo in caso di comprovate esigenze di tutela di segreti commerciali o industriali " si riespande la consolidata giurisprudenza sull'onere di allegazione del requisito di indispensabilità ai fini della difesa in giudizio - requisito che dovrebbe formare oggetto di ponderata motivazione da parte della stazione appaltante in sede di decisione " (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620, cit. ).
Quanto alla nozione di segreto tecnico-commerciale, il Consiglio di Stato ha precisato che l'informazione da tutelare deve essere " connotata da comprovabili caratteri di segretezza oggettiva " non essendo sufficiente l'affermazione di un particolare know how , essendo necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, ossia in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento, che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257).
Il concorrente, dunque, deve dimostrare che l'informazione da "proteggere" sia suscettibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di affidamenti e sia in grado di differenziare il valore della prestazione offerta solo a condizione che gli altri operatori non ne vengano mai a conoscenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257).
In particolare, l'operatore non può limitarsi a una mera e indimostrata affermazione volta a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 novembre 2024, n. 2024).
Nella categoria dei segreti tecnici o commerciali, peraltro, non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che, come detto, possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 27.10.2025, n. 1767).
Infine, a fronte della dichiarazione di pretesa riservatezza da parte del concorrente, l'amministrazione è, comunque, tenuta ad un autonomo e discrezionale apprezzamento, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni opposte a sostegno del diniego (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9820, cit.) .
4. Nel caso di specie, le argomentazioni a sostegno dell’oscuramento della relazione tecnica della controinteressata - e sulle quali l’ amministrazione resistente ha concordato, aderendovi, tuttavia, acriticamente, senza alcun corredo motivazionale in ordine alla ritenuta esistenza dei riferiti segreti da tutelare - risultano prive di specificità e del tutto apodittiche, non essendo sufficiente il mero riferimento ad una nozione generica quale “ l’ originalità ed esclusività del Progetto Tecnico presentato dalla Scrivente contenente innegabili segreti commerciali e industriali meritevoli di tutela (quali espressione dei superiori valori della concorrenza e del mercato) ” e “ la Relazione tecnica e tutto il contenuto costituisce il fulcro e il cuore stesso dell’intera attività aziendale, infatti, in merito bisogna tener presente che la “relazione tecnica" di cui si discute rappresenta il forte elemento di differenziazione rispetto agli ulteriori O.E. operanti nel settore di riferimento della Scrivente ” ( p. 3 all. 6, ric.).
Come evidenziato, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l'affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how , essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. L'ostensione può essere negata solo laddove venga in rilievo, quale interesse cd. limite , un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; n. 9454/2025).
Nel caso di specie tale limite non emerge e, stante la genericità delle motivazioni addotte per l’oscuramento, l’asserita segretezza dei dati tecnici e commerciali non può costituire valido motivo per la mancata ostensione in chiaro della relazione tecnica dell’aggiudicataria, necessaria ai fini difensivi della ricorrente.
Al riguardo, con riferimento all’onere della prova della necessità della documentazione di cui chiede l’ostensione ai fini della propria difesa, il Collegio ritiene che la ricorrente vi abbia adempiuto, seppur nei limiti delle possibilità consentite da una relazione tecnica dell’aggiudicataria quasi integralmente oscurata (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 04.12. 2025, n. 9573).
5. Per tutto quanto precede il ricorso va accolto.
L’Amministrazione dovrà consentire alla ricorrente l'accesso agli atti e ai documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di ostendere alla ricorrente la documentazione richiesta, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 , oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU RE Di PO, Presidente
ND Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ND Vallefuoco | GU RE Di PO |
IL SEGRETARIO