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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5999 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, nell'udienza del 5/3/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 14534 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il 1° marzo 1942 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati Paola C.F._1
Ghezzi (C.F.: ; PEC: fax: C.F._2 Email_1
06/483755) e Giulia Tomassini (C.F.: PEC: C.F._3
; fax: 06/483755) ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il loro studio in Roma, via Agostino Depretis 86, in virtù di procura allegata al presente atto. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi PEC:
, e Email_1 Email_2
numero di fax: 06/483755
Ricorrente
e
1 2
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., Sig. con sede in Roma alla Via Controparte_2
della Mercede n. 35, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Giacomo De Micco (C.F.
, ai fini del presente procedimento elettivamente C.F._4
domiciliati presso l'Avv. Giacomo De Micco, in Roma, alla Via Pio IX n.
75. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi ex art. 133, 3° comma, e 134, 3°
comma c.p.c. al numero di fax 0697616170 e/o all'indirizzo PEC
Email_3
resistente
OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro
Causa trattenuta a sentenza, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 5/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
2 3
II. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la sig.ra , rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Luigi Mancini, adiva il Tribunale di Roma per ottenere la convalida dello sfratto della società dall'azienda di Controparte_1 ristorazione in Roma, Via della Mercede n. 35, con il contestuale rilascio dei locali liberi e vuoti da persone e cose.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
opponendosi all'intimazione di sfratto e chiedendo il rigetto delle
[...] domande svolte dall'intimante.
Con provvedimento del 5 aprile 2024, il Giudice, dott.ssa Febbraro: non ha convalidato lo sfratto;
non ha concesso il decreto ingiuntivo;
non ha disposto il rilascio dell'immobile ed ha disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, rinviando le parti all'udienza dell'8 luglio
2024. All'esito di tale udienza, il Giudice ha rinviato le parti per la discussione, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, all'udienza del 16 dicembre 2024. In tale occasione, la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 5 marzo 2025, da tenersi con la modalità della trattazione scritta.
Nel frattempo, le Parti concordavano di rinunciare agli atti del presente giudizio e, a tale scopo, in data 3 febbraio 2025, la sig.ra , Parte_1 per il tramite dell'avv. Mancini, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, dando notizia al Giudice della circostanza per la quale “le parti hanno concordato di lasciare estinguere il giudizio con compensazione integrale delle spese”. Tale rinuncia è stata notificata al difensore di
Avv. Giacomo De Micco, il quale, in pari data, depositava la CP_1 relativa accettazione della suddetta rinuncia.
Con provvedimento del 14 febbraio 2025, il Giudice, “rilevato che deve essere formalizzata la rinuncia /accettazione ex art. 306 c.p.c. anche mediante puntuali indicazioni sul governo delle spese di lite”, invitava le a fornire indicazioni sulla allocazione delle spese del giudizio tra le parti.
Sulla scorta di ciò i procuratori speciali, in sostituzione del precedente difensore avv. Luigi Mancini, hanno confermato la rinuncia agli atti del giudizio R.G. n. 14534/2024 già depositata dall'avv. Mancini ed hanno ribadito che le parti hanno comunemente concordato di lasciare estinguere il suddetto giudizio con compensazione integrale delle spese del giudizio. Del resto, anche il tenore letterale della accettazione della rinuncia depositata dall'avv. De Micco, il quale dichiara di accettare l'atto di rinuncia “come notificato”, non lascia dubbi in ordine alla necessaria accettazione della compensazione integrale delle spese di lite.
3 4
All'udienza del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta a sentenza.
III. Nelle note di udienza del 5.3.2025, la parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha dichiarato a verbale di rinunziare agli atti del presente giudizio. Il procuratore speciale di parte resistente ha preso atto della rinunzia agli atti formulata da controparte, la ha accettata ed ha espresso aderito alla proposta.
La rinunzia agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dal procuratore speciale della parte ricorrente e non è necessario, ai fini della pronunzia ex art. 306 c.p.c., l'espressa accettazione, proveniente dalla parte resistente personalmente ovvero da suo procuratore speciale. Nella fattispecie, essa non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, a fronte di quella principale di restituzione della locazione commerci ale (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui:
“Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n.
9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata
d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”).
L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di
Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del
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Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma,
c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo
2007, n. 6023, 3; Cass. Civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. Civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto.
Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
IV. In ordine al governo delle spese processuali va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Invero, in caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello
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avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del
06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del
10/10/2006).
Nella fattispecie de qua agitur, all'udienza odierna, le parti costituite hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del
22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n.
45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione
Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti
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o rinuncia agli atti dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. ;
2) dichiara le spese integralmente compensate;
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 5.3.2025.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, nell'udienza del 5/3/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 14534 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il 1° marzo 1942 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati Paola C.F._1
Ghezzi (C.F.: ; PEC: fax: C.F._2 Email_1
06/483755) e Giulia Tomassini (C.F.: PEC: C.F._3
; fax: 06/483755) ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il loro studio in Roma, via Agostino Depretis 86, in virtù di procura allegata al presente atto. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi PEC:
, e Email_1 Email_2
numero di fax: 06/483755
Ricorrente
e
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(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., Sig. con sede in Roma alla Via Controparte_2
della Mercede n. 35, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Giacomo De Micco (C.F.
, ai fini del presente procedimento elettivamente C.F._4
domiciliati presso l'Avv. Giacomo De Micco, in Roma, alla Via Pio IX n.
75. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi ex art. 133, 3° comma, e 134, 3°
comma c.p.c. al numero di fax 0697616170 e/o all'indirizzo PEC
Email_3
resistente
OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro
Causa trattenuta a sentenza, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 5/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
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II. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la sig.ra , rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Luigi Mancini, adiva il Tribunale di Roma per ottenere la convalida dello sfratto della società dall'azienda di Controparte_1 ristorazione in Roma, Via della Mercede n. 35, con il contestuale rilascio dei locali liberi e vuoti da persone e cose.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
opponendosi all'intimazione di sfratto e chiedendo il rigetto delle
[...] domande svolte dall'intimante.
Con provvedimento del 5 aprile 2024, il Giudice, dott.ssa Febbraro: non ha convalidato lo sfratto;
non ha concesso il decreto ingiuntivo;
non ha disposto il rilascio dell'immobile ed ha disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, rinviando le parti all'udienza dell'8 luglio
2024. All'esito di tale udienza, il Giudice ha rinviato le parti per la discussione, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, all'udienza del 16 dicembre 2024. In tale occasione, la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 5 marzo 2025, da tenersi con la modalità della trattazione scritta.
Nel frattempo, le Parti concordavano di rinunciare agli atti del presente giudizio e, a tale scopo, in data 3 febbraio 2025, la sig.ra , Parte_1 per il tramite dell'avv. Mancini, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, dando notizia al Giudice della circostanza per la quale “le parti hanno concordato di lasciare estinguere il giudizio con compensazione integrale delle spese”. Tale rinuncia è stata notificata al difensore di
Avv. Giacomo De Micco, il quale, in pari data, depositava la CP_1 relativa accettazione della suddetta rinuncia.
Con provvedimento del 14 febbraio 2025, il Giudice, “rilevato che deve essere formalizzata la rinuncia /accettazione ex art. 306 c.p.c. anche mediante puntuali indicazioni sul governo delle spese di lite”, invitava le a fornire indicazioni sulla allocazione delle spese del giudizio tra le parti.
Sulla scorta di ciò i procuratori speciali, in sostituzione del precedente difensore avv. Luigi Mancini, hanno confermato la rinuncia agli atti del giudizio R.G. n. 14534/2024 già depositata dall'avv. Mancini ed hanno ribadito che le parti hanno comunemente concordato di lasciare estinguere il suddetto giudizio con compensazione integrale delle spese del giudizio. Del resto, anche il tenore letterale della accettazione della rinuncia depositata dall'avv. De Micco, il quale dichiara di accettare l'atto di rinuncia “come notificato”, non lascia dubbi in ordine alla necessaria accettazione della compensazione integrale delle spese di lite.
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All'udienza del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta a sentenza.
III. Nelle note di udienza del 5.3.2025, la parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha dichiarato a verbale di rinunziare agli atti del presente giudizio. Il procuratore speciale di parte resistente ha preso atto della rinunzia agli atti formulata da controparte, la ha accettata ed ha espresso aderito alla proposta.
La rinunzia agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dal procuratore speciale della parte ricorrente e non è necessario, ai fini della pronunzia ex art. 306 c.p.c., l'espressa accettazione, proveniente dalla parte resistente personalmente ovvero da suo procuratore speciale. Nella fattispecie, essa non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, a fronte di quella principale di restituzione della locazione commerci ale (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui:
“Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n.
9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata
d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”).
L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di
Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del
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Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma,
c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo
2007, n. 6023, 3; Cass. Civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. Civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto.
Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
IV. In ordine al governo delle spese processuali va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Invero, in caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello
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avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del
06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del
10/10/2006).
Nella fattispecie de qua agitur, all'udienza odierna, le parti costituite hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del
22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n.
45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione
Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti
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o rinuncia agli atti dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. ;
2) dichiara le spese integralmente compensate;
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 5.3.2025.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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