Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Rilasciata spedizione in forma F.A. _________________ esecutiva all'Avv. persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 7220/2024
R.G.L. promossa
D A Parte_1
[...]
[...]
BR TE ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Piazza Giovanni Amendola n. 43, Palermo
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 07/04/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A Il Cancelliere
Con ricorso depositato il 14.05.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1
richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento dalla domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituì in giudizio l' convenuto CP_2
eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiese il rigetto.
1
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi invalida civile nella misura del 100% ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Palermo, 8.04.2024
IL GIUDICE
Dante Martino
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