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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/10/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1465/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria BA, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
IL ES, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito a titolo di NASPI.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' per Parte_1 CP_1 ivi ottenere l'annullamento del provvedimento notificatole in data 23.07.2023 con il quale l' le aveva intimato la restituzione della somma di € 2.743,31 indebitamente Controparte_2 percepita a titolo di NASPI per il mese di ottobre 2016.
La ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento impugnato avendo cessato il rapporto di lavoro in data 7.10.2016 e di aver, quindi, formulato domanda di NASPI quando sussistevano tutti i requisiti di legge (in primis il suo stato di disoccupazione). La correttezza del proprio modus operandi era chiaramente evincibile all da tutta la documentazione all'epoca CP_1 allegata alla domanda amministrativa.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' il quale rappresentava che, sebbene la data di CP_1 cessazione del rapporto di lavoro risultasse essere il 7.10.2016, dal Modello DM10 del mese di ottobre 2016 risultava che il datore di lavoro avesse versato i contributi per tutto il mese di ottobre 2016 come se la ricorrente avesse regolarmente lavorato;
pertanto, in difetto di cancellazione di detta contribuzione, era chiaro che la NA fosse stata illegittimamente percepita.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa, dopo vari rinvii finalizzati alla ricerca di una definizione stragiudiziale, veniva decisa all'udienza del 15 ottobre 2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Con atto del 1°ottobre 2025, l ha rappresentato di aver proceduto allo storno dell'indebito CP_1
a carico dell'odierna ricorrente a seguito di domanda dalla stessa presentata di cancellazione dei contributi erroneamente versati all'epoca dal proprio datore di lavoro. La cancellazione di detta contribuzione ha, quindi, comportato in via automatica l'eliminazione dell'indebito.
In ragione di ciò, va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'odierna ricorrente ottenuto il risultato utile cui aspirava al momento di instaurazione del presente giudizio.
Per quanto concerne le spese di lite, avendo l' richiesto la loro compensazione e il legale CP_1 della invece, domandato che venissero liquidate secondo il principio della soccombenza Pt_2 virtuale, il Tribunale non può non prendere atto della correttezza dell'operato dell
[...]
. Ed infatti, risultando versati per la per il mese di ottobre 2016 i contributi CP_2 Pt_2 relativi a 26 giorni di lavoro – in luogo di quelli da versarsi per soli sette giorni considerata la cessazione del rapporto di lavoro in data 7.10.2016 – l' non poteva che agire per il recupero CP_1 della NA che la aveva percepito con riguardo al medesimo periodo. Pur risultando, Pt_2 infatti, dalla comunicazione Unilav e dal Modello C2 storico che il rapporto di lavoro era cessato sin dal 7 ottobre 2016, dalla documentazione in possesso dell' risultava, invece, che la CP_1 avesse lavorato per tutto il mese. Pt_2 Soltanto a seguito di istanza della stessa interessata, l' ha potuto procedere alla CP_1 cancellazione della contribuzione erroneamente versata con conseguente storno dell'indebito.
Il versamento dei contributi – anche in difetto di prestazione effettiva dell'attività lavorativa da parte della ricorrente – era per l chiaro indice della sussistenza per tutto il mese di ottobre CP_2
2016 del rapporto di lavoro, elemento questo che chiaramente rendeva illegittima la percezione della NA.
In ragione di ciò e stante la correttezza dell'operato dell , le spese di lite possono essere CP_2 integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1465/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pescara in data 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria BA, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
IL ES, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito a titolo di NASPI.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' per Parte_1 CP_1 ivi ottenere l'annullamento del provvedimento notificatole in data 23.07.2023 con il quale l' le aveva intimato la restituzione della somma di € 2.743,31 indebitamente Controparte_2 percepita a titolo di NASPI per il mese di ottobre 2016.
La ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento impugnato avendo cessato il rapporto di lavoro in data 7.10.2016 e di aver, quindi, formulato domanda di NASPI quando sussistevano tutti i requisiti di legge (in primis il suo stato di disoccupazione). La correttezza del proprio modus operandi era chiaramente evincibile all da tutta la documentazione all'epoca CP_1 allegata alla domanda amministrativa.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' il quale rappresentava che, sebbene la data di CP_1 cessazione del rapporto di lavoro risultasse essere il 7.10.2016, dal Modello DM10 del mese di ottobre 2016 risultava che il datore di lavoro avesse versato i contributi per tutto il mese di ottobre 2016 come se la ricorrente avesse regolarmente lavorato;
pertanto, in difetto di cancellazione di detta contribuzione, era chiaro che la NA fosse stata illegittimamente percepita.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa, dopo vari rinvii finalizzati alla ricerca di una definizione stragiudiziale, veniva decisa all'udienza del 15 ottobre 2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Con atto del 1°ottobre 2025, l ha rappresentato di aver proceduto allo storno dell'indebito CP_1
a carico dell'odierna ricorrente a seguito di domanda dalla stessa presentata di cancellazione dei contributi erroneamente versati all'epoca dal proprio datore di lavoro. La cancellazione di detta contribuzione ha, quindi, comportato in via automatica l'eliminazione dell'indebito.
In ragione di ciò, va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'odierna ricorrente ottenuto il risultato utile cui aspirava al momento di instaurazione del presente giudizio.
Per quanto concerne le spese di lite, avendo l' richiesto la loro compensazione e il legale CP_1 della invece, domandato che venissero liquidate secondo il principio della soccombenza Pt_2 virtuale, il Tribunale non può non prendere atto della correttezza dell'operato dell
[...]
. Ed infatti, risultando versati per la per il mese di ottobre 2016 i contributi CP_2 Pt_2 relativi a 26 giorni di lavoro – in luogo di quelli da versarsi per soli sette giorni considerata la cessazione del rapporto di lavoro in data 7.10.2016 – l' non poteva che agire per il recupero CP_1 della NA che la aveva percepito con riguardo al medesimo periodo. Pur risultando, Pt_2 infatti, dalla comunicazione Unilav e dal Modello C2 storico che il rapporto di lavoro era cessato sin dal 7 ottobre 2016, dalla documentazione in possesso dell' risultava, invece, che la CP_1 avesse lavorato per tutto il mese. Pt_2 Soltanto a seguito di istanza della stessa interessata, l' ha potuto procedere alla CP_1 cancellazione della contribuzione erroneamente versata con conseguente storno dell'indebito.
Il versamento dei contributi – anche in difetto di prestazione effettiva dell'attività lavorativa da parte della ricorrente – era per l chiaro indice della sussistenza per tutto il mese di ottobre CP_2
2016 del rapporto di lavoro, elemento questo che chiaramente rendeva illegittima la percezione della NA.
In ragione di ciò e stante la correttezza dell'operato dell , le spese di lite possono essere CP_2 integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1465/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pescara in data 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria BA