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Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gaudiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e conseguente definizione della istanza di conclusione del procedimento amministrativo inoltrata a mezzo PEC in data 09.02.2024;
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno in lavoro subordinato – giusta identificativo -OMISSIS- del 27.03.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Salerno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa SI SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che
con l’odierno ricorso, il ricorrente ha dedotto di aver presentato alla Prefettura di Salerno in data 23.03.2023 richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso di lavoro subordinato non stagionale;
calato il silenzio dell’amministrazione sulla predetta istanza, ha sollecitato a mezzo PEC del 09.02.2024 la conclusione del procedimento amministrativo;
rimasto privo di riscontro anche tale sollecito, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla Prefettura di Salerno sull’istanza volta ad ottenere la conversione del predetto permesso di soggiorno;
ha inoltre chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere e l’eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia;
Considerato che
il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto concernente la violazione degli artt. 97 della Costituzione e 2 della L. 241/1990;
con ordinanze collegiali n. -OMISSIS-, 921/2025 e 1641/2025 questa sezione ha disposto incombenti istruttori;
Rilevato che
si è costituita l’amministrazione, la quale, con memoria depositata in data 27.10.2025, ha rappresentato che il procedimento amministrativo connesso all’istanza di conversione del titolo di soggiorno si è concluso con esito positivo con convocazione del ricorrente presso il competente ufficio fissata per il 05.06.2025 e rilascio del Modello 209 prodromico all’ottenimento del permesso di soggiorno;
l’amministrazione ha pertanto chiesto di dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
all’udienza camerale del giorno 16.12.2025 il difensore del ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese del giudizio e la causa è stata quindi trattenuta in decisione;
Ritenuto che
vada dichiarata l’avvenuta cessazione della materia del contendere, perché dal rilascio del titolo richiesto dal ricorrente è derivata la piena soddisfazione del bene della vita al quale egli aspirava e per il quale aveva proposto domanda;
che le spese debbano seguire il criterio della c.d. soccombenza virtuale per esser liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone il contributo unificato a carico del soccombente Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
SI SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SA | LU US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.