Art. 5.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia, potranno essere emanate norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonche' a raccoglierle in un unico testo.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia, potranno essere emanate norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonche' a raccoglierle in un unico testo.