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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8725/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.07.2025 da 1) Parte_1
Nata a Busila (MDA) il 27.06.1977 cittadina rumena Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Altomare Bosa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Sireti (MDA) il 29.10.1975 Cittadino rumeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Altomare Bosa presso il quale ha eletto domicilio telematico con le seguenti figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
21.06.2019
pagina 1 di 6
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà esercitato da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, l'istruzione (asilo nido – scuola d'infanzia e in generale tutti gli istituti scolastici), la salute e le cure mediche (ivi compresa somministrazione dei vaccini ex lege) delle figlie, e avendo Persona_1 Persona_2 come riferimento essenziale ed esclusivo l'interesse di queste ultime, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità.
Considerato che
il padre, sig. per motivi lavorativi si trova frequentemente all'estero, egli Parte_2 fin d'ora autorizza la madre, sig.ra , ad apporre la propria firma in sua vece per tutte le pratiche, Pt_1 istanze, richieste e autorizzazioni che si rendano necessarie nell'interesse delle figlie minori, ivi comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative all'ambito scolastico, sanitario, sportivo e ricreativo.
2) Il padre potrà vedere e salvo e diverso miglior accordo tra i genitori, alle seguenti Per_1 Per_2 modalità: a) un fine settimana ogni 15 giorni, alternato con la madre, prelevando le figlie il venerdì pomeriggio verso le ore 16.00 presso la casa della madre, ove le riaccompagnerà la domenica sera alle ore 19.00 circa, prima di cena. b) nella settimana in cui il weekend non è di sua spettanza, il padre preleverà e Per_1 Per_2 dalla casa della madre il mercoledì pomeriggio, alle ore 16.00, e terrà le stesse con sé nei giorni infrasettimanali di mercoledì e giovedì, con pernottamento nella casa del padre e riaccompagnerà le figlie dalla madre presso la casa materna il venerdì pomeriggio, alle ore 18.30, circa. c) durante le vacanze estive il padre trascorrerà con le minori quattro settimane anche non consecutive, dal mese di giugno fino al mese di settembre, allo stesso modo della madre che trascorrerà quattro settimane anche non consecutive dal mese di giugno fino al mese di settembre, salvo diverso e miglior accordo tra genitori da raggiungersi di volta in volta e comunque entro il 30 aprile di ogni anno. d) durante le vacanze natalizie e trascorreranno con i genitori, alternato di anno in Per_1 Per_2 anno, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il padre andrà a prendere le minori presso la casa della madre alle ore 9.00 del primo giorno del periodo di sua spettanza e le riaccompagnerà, al termine dello stesso periodo, sempre presso l'abitazione della madre, alle ore 18.30. e) le feste di Pasqua e ET verranno trascorse dai genitori con le figlie alternativamente di anno in anno. Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di ET con il padre ad anni alterni.
pagina 2 di 6 3) Il signor verserà alla Sig.ra a titolo di mantenimento ordinario la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) per 12 mensilità, da corrispondere a mezzo vaglia o a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
detto importo verrà rivalutato annualmente e automaticamente nella misura del 100% della variazione dei prezzi al consumo secondo indice ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2024).
4) Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo il protocollo adottato dal Tribunale di Milano che di seguito si riporta:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 6 Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
5) I genitori, con la sottoscrizione del presente accordo, prestano il proprio reciproco consenso, affinché le autorità competenti rilascino e/o rinnovino i loro documenti di identità ed i loro passaporti e rilascino e/o rinnovino i documenti di identità, anche validi per l'espatrio, o il passaporto individuale delle minori.
6) I genitori si impegnano a favorire una costruttiva relazione delle figlie con l'altro genitore, anche informandosi l'un l'altro in merito a tutte le esigenze ed eventuali problemi delle bambine.
7) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date e gli orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche, alle quali dovranno essere sottoposte e ed alle quali Per_1 Per_2 entrambi parteciperanno, nel rispetto dei propri impegni lavorativi e scolastici.
8) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti con le piccole e Per_1
qualora questi prevedano il pernottamento fuori dalla propria residenza. Per_2
9) I genitori, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 315-bis c.c., s'impegnano, nell'interesse delle figlie minori, a garantire che vengano conservati rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) I genitori s'impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi di residenza, nonché le reciproche utenze telefoniche, anche cellulari nell'ipotesi in cui ci siano variazioni.
11) L'importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla signora . Pt_1
12) le spese di giudizio saranno compensate;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese;
pagina 4 di 6 Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.07.2025 da 1) Parte_1
Nata a Busila (MDA) il 27.06.1977 cittadina rumena Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Altomare Bosa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Sireti (MDA) il 29.10.1975 Cittadino rumeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Altomare Bosa presso il quale ha eletto domicilio telematico con le seguenti figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
21.06.2019
pagina 1 di 6
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà esercitato da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, l'istruzione (asilo nido – scuola d'infanzia e in generale tutti gli istituti scolastici), la salute e le cure mediche (ivi compresa somministrazione dei vaccini ex lege) delle figlie, e avendo Persona_1 Persona_2 come riferimento essenziale ed esclusivo l'interesse di queste ultime, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità.
Considerato che
il padre, sig. per motivi lavorativi si trova frequentemente all'estero, egli Parte_2 fin d'ora autorizza la madre, sig.ra , ad apporre la propria firma in sua vece per tutte le pratiche, Pt_1 istanze, richieste e autorizzazioni che si rendano necessarie nell'interesse delle figlie minori, ivi comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative all'ambito scolastico, sanitario, sportivo e ricreativo.
2) Il padre potrà vedere e salvo e diverso miglior accordo tra i genitori, alle seguenti Per_1 Per_2 modalità: a) un fine settimana ogni 15 giorni, alternato con la madre, prelevando le figlie il venerdì pomeriggio verso le ore 16.00 presso la casa della madre, ove le riaccompagnerà la domenica sera alle ore 19.00 circa, prima di cena. b) nella settimana in cui il weekend non è di sua spettanza, il padre preleverà e Per_1 Per_2 dalla casa della madre il mercoledì pomeriggio, alle ore 16.00, e terrà le stesse con sé nei giorni infrasettimanali di mercoledì e giovedì, con pernottamento nella casa del padre e riaccompagnerà le figlie dalla madre presso la casa materna il venerdì pomeriggio, alle ore 18.30, circa. c) durante le vacanze estive il padre trascorrerà con le minori quattro settimane anche non consecutive, dal mese di giugno fino al mese di settembre, allo stesso modo della madre che trascorrerà quattro settimane anche non consecutive dal mese di giugno fino al mese di settembre, salvo diverso e miglior accordo tra genitori da raggiungersi di volta in volta e comunque entro il 30 aprile di ogni anno. d) durante le vacanze natalizie e trascorreranno con i genitori, alternato di anno in Per_1 Per_2 anno, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il padre andrà a prendere le minori presso la casa della madre alle ore 9.00 del primo giorno del periodo di sua spettanza e le riaccompagnerà, al termine dello stesso periodo, sempre presso l'abitazione della madre, alle ore 18.30. e) le feste di Pasqua e ET verranno trascorse dai genitori con le figlie alternativamente di anno in anno. Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di ET con il padre ad anni alterni.
pagina 2 di 6 3) Il signor verserà alla Sig.ra a titolo di mantenimento ordinario la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) per 12 mensilità, da corrispondere a mezzo vaglia o a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
detto importo verrà rivalutato annualmente e automaticamente nella misura del 100% della variazione dei prezzi al consumo secondo indice ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2024).
4) Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo il protocollo adottato dal Tribunale di Milano che di seguito si riporta:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 6 Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
5) I genitori, con la sottoscrizione del presente accordo, prestano il proprio reciproco consenso, affinché le autorità competenti rilascino e/o rinnovino i loro documenti di identità ed i loro passaporti e rilascino e/o rinnovino i documenti di identità, anche validi per l'espatrio, o il passaporto individuale delle minori.
6) I genitori si impegnano a favorire una costruttiva relazione delle figlie con l'altro genitore, anche informandosi l'un l'altro in merito a tutte le esigenze ed eventuali problemi delle bambine.
7) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date e gli orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche, alle quali dovranno essere sottoposte e ed alle quali Per_1 Per_2 entrambi parteciperanno, nel rispetto dei propri impegni lavorativi e scolastici.
8) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti con le piccole e Per_1
qualora questi prevedano il pernottamento fuori dalla propria residenza. Per_2
9) I genitori, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 315-bis c.c., s'impegnano, nell'interesse delle figlie minori, a garantire che vengano conservati rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) I genitori s'impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi di residenza, nonché le reciproche utenze telefoniche, anche cellulari nell'ipotesi in cui ci siano variazioni.
11) L'importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla signora . Pt_1
12) le spese di giudizio saranno compensate;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese;
pagina 4 di 6 Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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