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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 1425/23 RG
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Pisani in sost. di Miele, Trovato e Perini in sost. di Romeo.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1425/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
TO MO
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
[...]
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 13.8.21 Pt_1 aveva versato presso lo sportello di , filiale di Massa, v. Chiesa 21, un assegno circolare CP_1 dell'importo di € 30.000,00 di ed un altro assegno di € 127,00, entrambi da accreditare sul CP_1 proprio conto corrente postale;
che al 31.8.21 l'importo di tali assegni risultava non disponibile e che era stato accreditato solo successivamente;
che aveva giustificato il mancato tempestivo CP_1 accredito con lo smarrimento degli assegni;
che il 2.8.21 aveva sottoscritto un contratto di acquisto di un'auto usata, versando € 4.000,00 di caparra;
che il saldo di € 15.000,00 avrebbe dovuto avvenire entro il 28.8.21; che a causa del mancato accredito del primo assegno non aveva potuto pagare il saldo ed il venditore aveva trattenuto la caparra.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno, vuoi patrimoniale, pari all'importo della caparra, vuoi morale, quantificato in € 800,00.
ha contestato la propria responsabilità, sostenendo che il mancato accredito dipendeva CP_1 dal mancato pagamento da parte di ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Disposta da parte del Giudice la chiamata di l'attore ha esteso a quest'ultima la CP_1 richiesta risarcitoria.
ha negato la propria responsabilità, sostenendo che il mancato pagamento era dipeso CP_1 dal fatto che non gli aveva fatto pervenire l'assegno. Ulteriormente, ha poi sostenuto che l'attore CP_1 non aveva fornito la prova del danno.
Con sentenza n. 190/23, il Giudice di Pace ha respinto la domanda per mancata prova del danno.
Il ha proposto appello e e si sono costitute, tutti e tre insistendo nelle Pt_1 CP_1 CP_1 rispettive domande e difese.
Motivi della decisione
1. – Pacifico il mancato accredito tempestivo degli assegni, e limitandoci al primo di essi, che
è quello rilevante (l'importo del secondo non avrebbe comunque consentito il saldo del corrispettivo dell'auto), per ciò che concerne la causa di tale mancato accredito stessa ha allegato che con CP_1 riferimento ad esso ricevette da prima “il messaggio 872 di impagato con causale 78 CP_1
('assegno non di competenza')”, poi, il 24.8.2, “il messaggio 872 di impagato con causale 79
('materialità non pervenuta in procedure di back-up')”, infine, il 30.8.21, “il messaggio 873 di pagato tardivo – causale 02 'pagato assegni procedura back-up'”.
Da tali messaggi – ed in particolare dal secondo – emerge in modo evidente che la causa del mancato accredito tempestivo consistette dal fatto che l'assegno non era materialmente pervenuto ad
CP_1
Da qui, in modo altrettanto evidente, la responsabilità di , che era quella a cui carico era CP_1 la trasmissione dell'assegno alla emittente.
2. – Appurata la responsabilità di , per ciò che concerne il danno patrimoniale, esso CP_1 risulta dimostrato da un lato tramite la produzione del contratto di acquisto dell'auto da parte dell'attore, dal quale si evince la conferma che il saldo avrebbe dovuto avvenire entro il 28.8.21, dall'altro dalla testimonianza del venditore, il quale ha confermato di avere ritenuto la caparra a causa del mancato pagamento.
Quanto poi al danno morale, esso non può essere riconosciuto, non avendo l'attore dimostrato alcun tipo di pregiudizio particolare, al di là di quello patrimoniale e del fastidio/preoccupazione per il tardivo accredito degli assegni.
3. – In riforma della sentenza di primo grado, va conseguentemente condannata a versare CP_1 all'attore la somma di € 4.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) sulla somma anno per anno rivalutata dal 28.9.21 al saldo.
Va invece respinta la domanda nei confronti di CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
dovrà dunque rifonderle, pro quota, all'attore. L'attore dovrà rifonderle ad CP_1 CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale condanna a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 4.000,00, oltre
CP_1 rivalutazione e interessi come indicato;
respinge la domanda dell'attore nei confronti di
CP_1 condanna a rifondere all'attore le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente
CP_1 liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 174,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna l'attore a rifondere ad le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che
CP_1 unitariamente liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Pisani in sost. di Miele, Trovato e Perini in sost. di Romeo.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1425/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
TO MO
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
[...]
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, il ha dedotto: che il 13.8.21 Pt_1 aveva versato presso lo sportello di , filiale di Massa, v. Chiesa 21, un assegno circolare CP_1 dell'importo di € 30.000,00 di ed un altro assegno di € 127,00, entrambi da accreditare sul CP_1 proprio conto corrente postale;
che al 31.8.21 l'importo di tali assegni risultava non disponibile e che era stato accreditato solo successivamente;
che aveva giustificato il mancato tempestivo CP_1 accredito con lo smarrimento degli assegni;
che il 2.8.21 aveva sottoscritto un contratto di acquisto di un'auto usata, versando € 4.000,00 di caparra;
che il saldo di € 15.000,00 avrebbe dovuto avvenire entro il 28.8.21; che a causa del mancato accredito del primo assegno non aveva potuto pagare il saldo ed il venditore aveva trattenuto la caparra.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno, vuoi patrimoniale, pari all'importo della caparra, vuoi morale, quantificato in € 800,00.
ha contestato la propria responsabilità, sostenendo che il mancato accredito dipendeva CP_1 dal mancato pagamento da parte di ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Disposta da parte del Giudice la chiamata di l'attore ha esteso a quest'ultima la CP_1 richiesta risarcitoria.
ha negato la propria responsabilità, sostenendo che il mancato pagamento era dipeso CP_1 dal fatto che non gli aveva fatto pervenire l'assegno. Ulteriormente, ha poi sostenuto che l'attore CP_1 non aveva fornito la prova del danno.
Con sentenza n. 190/23, il Giudice di Pace ha respinto la domanda per mancata prova del danno.
Il ha proposto appello e e si sono costitute, tutti e tre insistendo nelle Pt_1 CP_1 CP_1 rispettive domande e difese.
Motivi della decisione
1. – Pacifico il mancato accredito tempestivo degli assegni, e limitandoci al primo di essi, che
è quello rilevante (l'importo del secondo non avrebbe comunque consentito il saldo del corrispettivo dell'auto), per ciò che concerne la causa di tale mancato accredito stessa ha allegato che con CP_1 riferimento ad esso ricevette da prima “il messaggio 872 di impagato con causale 78 CP_1
('assegno non di competenza')”, poi, il 24.8.2, “il messaggio 872 di impagato con causale 79
('materialità non pervenuta in procedure di back-up')”, infine, il 30.8.21, “il messaggio 873 di pagato tardivo – causale 02 'pagato assegni procedura back-up'”.
Da tali messaggi – ed in particolare dal secondo – emerge in modo evidente che la causa del mancato accredito tempestivo consistette dal fatto che l'assegno non era materialmente pervenuto ad
CP_1
Da qui, in modo altrettanto evidente, la responsabilità di , che era quella a cui carico era CP_1 la trasmissione dell'assegno alla emittente.
2. – Appurata la responsabilità di , per ciò che concerne il danno patrimoniale, esso CP_1 risulta dimostrato da un lato tramite la produzione del contratto di acquisto dell'auto da parte dell'attore, dal quale si evince la conferma che il saldo avrebbe dovuto avvenire entro il 28.8.21, dall'altro dalla testimonianza del venditore, il quale ha confermato di avere ritenuto la caparra a causa del mancato pagamento.
Quanto poi al danno morale, esso non può essere riconosciuto, non avendo l'attore dimostrato alcun tipo di pregiudizio particolare, al di là di quello patrimoniale e del fastidio/preoccupazione per il tardivo accredito degli assegni.
3. – In riforma della sentenza di primo grado, va conseguentemente condannata a versare CP_1 all'attore la somma di € 4.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) sulla somma anno per anno rivalutata dal 28.9.21 al saldo.
Va invece respinta la domanda nei confronti di CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
dovrà dunque rifonderle, pro quota, all'attore. L'attore dovrà rifonderle ad CP_1 CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale condanna a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 4.000,00, oltre
CP_1 rivalutazione e interessi come indicato;
respinge la domanda dell'attore nei confronti di
CP_1 condanna a rifondere all'attore le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente
CP_1 liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 174,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna l'attore a rifondere ad le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che
CP_1 unitariamente liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari