Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2021, proposto da
Rutagest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AN Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio eletto presso lo studio AS FA in Lecce, piazzetta Montale 2;
per la riassunzione del giudizio e l'accoglimento delle domande del ricorrente formulate nell'ambito del giudizio R.G. n. 4267/2019 innanzi al Tribunale Civile di Taranto e che in questa sede vengono riproposte:
“-accertare e dichiarare la inadempienza del Comune di Taranto in persona del legale rappresentante p.t. relativamente ai fatti di causa;
-per l'effetto, condannare il Comune di Taranto in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte attrice di una somma di danaro ritenuta di giustizia per il grave inadempimento oltre interessi fino alla data dell''effettivo soddisfo e/o altra somma a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice a causa del grave inadempimento dell''Ente Comune di Taranto;
-emettere sentenza che, altresì, obblighi il Comune di Taranto a prendere in carico le ridette aree mediante la stipula di Atto Pubblico idoneo allo scopo, e con spese a suo carico, indicando il termine ultimo per l'adempimento e manlevando con ciò l'odierna attrice da ogni onere e tributo connesso alle richiamate aree;
-comminare al Comune di Taranto il pagamento di una somma di denaro ritenuta di giustizia da versare nei confronti dell''attrice, per ogni giorno di ritardo successivo al fissando ultimo termine per l'adempimento”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 11 c.p.a.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EL SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Rutagest s.r.l. con il ricorso in epigrafe indicato - in riassunzione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., a seguito della sentenza del Tribunale di Taranto, II Sezione Civile, n. 1693/2020, pubblicata il 06.10.2020 (RG n. 4762/2019) che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo - ha chiesto la condanna del Comune di Taranto:1) al perfezionamento del trasferimento, in capo allo stesso, della proprietà delle aree oggetto della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 14.10.1985; 2) al risarcimento dei danni da essa subiti a causa dell’inadempimento della predetta Amministrazione agli impegni contrattualmente assunti con la sopra richiamata convenzione di lottizzazione; 3) al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente, nel richiamare integralmente il contenuto dell’atto di citazione notificato in data 01.07.2019 e depositato in data 10.07.2019, ha dedotto che:
-con deliberazione del C.C. del Comune di Taranto n. 700 del 22.04.1980 veniva approvato il piano di lottizzazione “Taranto Due”;
-in data 14.10.1985 veniva stipulata la convenzione di lottizzazione, tra il Comune di Taranto e i proprietari delle aree ricadenti nel perimetro del piano (cfr. atto per notaio Nicola Castellaneta del 14.10.1985, Rep. n. 3456);
-con atto di compravendita del 02.06.1998, per notaio Angelo Raffaele Quaranta, Rep. n. 25710, Raccolta n. 8085, la Rutagest s.r.l. subentrava agli originari lottizzanti quale acquirente dei singoli lotti;
-la Rutagest s.r.l., in forza della titolarità dei menzionati suoli, provvedeva alla realizzazione di tutte le opere di sua competenza secondo i progetti approvati dall’Ufficio Tecnico dell’Ente civico;
-in ragione dell’inerzia comunale, l’odierna ricorrente diffidava ripetutamente il Comune di Taranto (cfr. diffide del 16.2.1993, 4.12.1995, 12.10.2010, 17.6.2014) affinché lo stesso si adoperasse per redigere l’atto pubblico di cessione delle aree oggetto della predetta convenzione;
-tutte le diffide rimanevano inevase, così come i numerosi incontri intercorsi tra le parti; il riferimento in particolare è: 1) al tavolo tecnico del 19.12.2016 in occasione del quale il Comune di Taranto rinviava sine die ogni determinazione circa il trasferimento delle aree oggetto di esame; 2) alla riunione del 19.12.2018, tenutasi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Taranto, in occasione della quale fu convenuto che al fine di poter stipulare il trasferimento delle aree, la ricorrente avrebbe fornito la documentazione necessaria alla ricostruzione degli elaborati tecnici citati nella convenzione stante le difficoltà comunali nel rinvenimento di tutto il relativo carteggio;
-il Comune di Taranto, non assumeva alcuna determinazione circa il trasferimento delle aree di interesse.
In considerazione di quanto sopra la ricorrente si è determinata a proporre l’odierno giudizio, lamentando il grave inadempimento dell’Ente civico resistente agli impegni convenzionalmente assunti e, quindi, il mancato trasferimento in capo allo stesso della proprietà delle aree oggetto di piano; e ciò nonostante l’esatta e completa realizzazione da parte della società lottizzante di tutte le opere di urbanizzazione nel rispetto dei termini previsti dal medesimo accordo.
Da qui la richiesta dell’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento del Comune di Taranto alla citata convenzione urbanistica del 1985 con conseguente condanna dello stesso all’esatta esecuzione del medesimo accordo e al risarcimento dei danni patiti per effetto dell’inadempimento della convenzione; oltre al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora.
Il Comune di Taranto, in data 06.02.2025, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso deducendo l’intervenuta prescrizione del credito di che trattasi e, comunque l’infondatezza delle domande attoree in considerazione dello stravolgimento dell’originario sinallagma contrattuale e, quindi, della non rispondenza delle opere realizzate all’interesse pubblico sotteso alla convenzione di lottizzazione di che trattasi.
All’esito della pubblica udienza del 19.03.2025, questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 486 del 28.03.2025, nel ritenere la causa non ancora matura per la decisione, ha ordinato al Comune di Taranto “ l’esibizione di una relazione di chiarimenti – corredata di eventuali documenti, anche planimetrici e fotografici – sulla vicenda relativa al Piano di Lottizzazione “Taranto Due” – adottato con delibera di C.C. n. 6 del 15.1.1982 – ed alla pedissequa Convenzione di Lottizzazione “Taranto Due” del 14.10.1985, atto per Notaio Nicola Castellaneta, Rep. n. 3456, e che, in particolare:
-descriva la natura delle aree da destinarsi a parcheggio, oggetto di contestazione quanto alle recinzioni;
- chiarisca, sempre con riferimento a tali aree, quale sia la loro destinazione e, quindi, se le stesse devono intendersi asservite all’uso dei residenti o, invece, dirette a soddisfare gli standards urbanistici dell’intero comparto”.
Con ordinanza collegiale n. 1199 dell’11.07.2025, è stata concessa la proroga dei termini richiesti dal Comune di Taranto per il deposito della relazione di chiarimenti di sua competenza.
Gli esiti dei chiarimenti richiesti sono stati depositati in data 09.10.2025.
La causa ha subito diversi rinvii disposti su espressa richiesta delle parti al fine di addivenire ad un bonario componimento della vicenda in esame.
Alla pubblica udienza del 25.03.2026, il Collegio ha respinto l’ulteriore richiesta di rinvio avanzata dalle parti processuali, stante la vetustà del fascicolo e l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 73, comma 1- bis , c.p.a. e, conseguentemente, ha trattenuto la causa in decisione.
Prima di procedere all’esame delle doglianze attoree, va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere le domande di che trattasi per essere le stesse legate alla esecuzione della sopra citata convenzione urbanistica; convenzione questa assimilabile agli accordi sostitutivi del provvedimento della P.A. previsti dall’art. 11 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 rientranti nella giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a. (cfr. tra le tante Cass. Civ. Sez. UN. 15.12.2000, n. 1262).
Va, altresì, confermata la legittimazione attiva della società ricorrente a far valere, nel presente giudizio, le pretese creditizie di che trattasi.
Sul punto, è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza, tanto del Consiglio di Stato, quanto della Corte di Cassazione, secondo il quale “ le obbligazioni che nascono dalla stipula di una convenzione urbanistica hanno natura di obbligazioni reali o propter rem sicché le stesse, caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e destinate a circolare unitamente ad essa per il carattere dell’ambulatorietà che le contraddistingue, gravano anche sull’acquirente nel caso di trasferimento del bene ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 30.11.2011, n. 6333, id. Sez. IV, 23.11.2018, n. 6624 e, più di recente, sempre Sez. IV, 27.08.2024, n. 7250; Cass. Civ., Sez. II, 09.06.2011 n. 12571, id. Sez. III, 17.06.1996, n. 5541 e n. 11196/2007).
Nel medesimo senso rileva l’art. 12 della convenzione che prevede espressamente il subentro dell’acquirente delle aree lottizzate, all’originario lottizzante, in tutti gli oneri di cui alla convenzione medesima;
E nella specie, per quanto in atti, la società ricorrente è subentrata all’originario lottizzante come da atto di compravendita per Notaio Quaranta del 2.6.1998; dal che ne deriva la legittimazione della stessa alla proposizione del giudizio in esame.
A tali argomentazioni vanno aggiunte anche quelle relative all’efficacia temporale della convenzione de qua.
L’art. 17, comma 1, della Legge 17.8.1942, n. 1150 prevede che “ decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso ”.
Tenuto conto del disposto normativo sopra citato, la giurisprudenza ha chiarito che:
-La scadenza della convenzione di lottizzazione riguarda l’efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione va a produrre tra le parti, con la conseguenza che le parti possono esigere l’adempimento degli obblighi anche oltre il termine di scadenza che la controparte si è assunta con la convenzione stessa, quali la corresponsione di somme a titoli di oneri o la realizzazione di opere di urbanizzazione; ciò non significa che l’Amministrazione resti vincolata sine die alle scelte urbanistiche trasfuse nella convenzione, ma soltanto che le parti possono anche oltre il termine di scadenza suindicato esigere l’adempimento degli obblighi (p.es. di corresponsione di somme a titolo di oneri, di realizzazione di opere di urbanizzazione etc.) che la controparte si è assunta con la convenzione stessa” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2015, nr. 5413; id., Sez. IV, 20 dicembre 2013, nr. 6160; Cons. di Stato, Sezione II, 04.05.2020, n. 2843; C.G.A.R.S. Sez. Giurisdizionale, 05.07.2024, n. 478);
Da tali assunti giurisprudenziali deriva che:
1)decorso il termine di 10 anni, diventano inefficaci le previsioni del piano che non hanno avuta concreta attuazione con conseguente riespansione del potere dovere della PA di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate con la precisazione per cui, fino a quando tale potere non viene esercitato, l’assetto urbanistico delle aree rimane definito nei termini esposti con la convenzione di lottizzazione (Cons Stato, Sez. IV, 19.2.2007, n. 851);
2)una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, l’esercizio di ogni azione legale per l’adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di 10 anni. Infatti le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione – in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini – o con l’ultimazione delle opere medesime – se avvenuta prima di detta scadenza con la conseguenza che il decorso del termine decennale di prescrizione è ipotizzabile solo a far data da tali momenti (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 17.10.2022, n. 2728, TAR Lombardia Milano, Sez. II, 20.12.2019, n. 2710, TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 11.2.2004, n. 205, Cons. di Stato, Sez. IV; 14.5.2019, n. 3216, Id Sez. IV, 16.7.2021, n. 5358, Id sez. II, 1.12.2021, n. 8006).
Nella specie, per quanto in atti, la ricorrente ha compiuto atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione del diritto di credito fatto valere nel presente giudizio.
Il riferimento è alle plurime richieste di cessione delle aree (cfr. diffide 16.02.1993, 04.12.1995, 12.10.2010 e 17.6.2014); richieste queste tutte richiamate nella nota del 18.6.2018 di consegna della documentazione prodotta come da accordi raggiunti all’esito dell’incontro tra le parti del 19.3.2018.
Del che ne viene dato conto, non contestato dalla difesa comunale, in calce alla documentazione procedimentale versata in atti.
Tanto chiarito in generale, in punto di fatto e di diritto, è possibile procedere all’esame delle domande attoree, tenendo conto del fatto che per il loro esame è necessario far riferimento ai principi civilistici in materia di adempimento delle obbligazioni e dei contratti - che l’art. 11, comma 2, della Legge n. 241 del 1990 dichiara applicabili agli accordi sostitutivi del provvedimento in quanto compatibili - in forza dei quali spetta al creditore che agisce - come nella specie - per l’adempimento provare la fonte del suo diritto mediante l’allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore convenuto l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02.09.2024, n. 23479).
Per quanto d’interesse, l’art. 3 della convenzione prevede l’impegno dei lottizzanti a cedere gratuitamente al Comune di Taranto “ le superfici del suolo comprese nelle particelle di rispettiva proprietà necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un totale di mq. 207.666 così ripartite:
a) Strade, in misura pari ad un’area di mq 32.758, ... omissis ...
b) Parcheggi Pubblici e spazi di sosta, in misura pari ad un’area complessiva di mq 36.104, compresa nelle particelle ... omissis ...;
c)Verde Attrezzato, in misura pari ad un’area complessiva di mq 79.963, compresa nelle particelle ... omissis ...;
d)Interesse Collettivo, in misura pari ad un’area complessiva di mq 6.797, compresa nelle particelle n. ... omissis ...;
e) Istruzione, in misura pari ad un’area complessiva di mq 16.458, compresa nelle particelle... omissis ...;
f) Parchi, giochi e sport, in misura pari ad un’area complessiva di mq 7.100 compresa nelle particelle... omissis ...;
g) Reti fognanti bianca o nera: come alla lettera a) precedente perché disposta sotto la rete stradale;
h) Rete idrica, come alla lettera a) precedente perché disposta sotto la rete stradale;
i)Rete di distribuzione energia elettrica in media e bassa tensione, come alla lettera a) precedente perché disposta sotto la rete stradale;
l)Rete di distribuzione del gas come alla lettera a) precedente perché disposta sotto la rete stradale;
m)Rete telefonica come alla lettera a) precedente, perché disposta sotto la rete stradale;
n) Pubblica illuminazione, come alla lettera a) precedente perché disposta sotto la rete strada le.
Secondo il successivo art. 4, poi i lottizzanti si obbligano “ a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primarie previste nel piano di lottizzazione precisate come di seguito:
a) Strade (allegato sotto E);
b) Spazi di sosta e parcheggi (allegato sotto E);
c)Rete fognatura acque bianche (allegato G);
d)Rete fognatura acque nere (allegato sotto H);
e) Rete di distribuzione delle acque (allegato sotto F);
f) Rete di distribuzione energia elettrica (allegato I);
g) Rete di distribuzione del gas (allegato N);
h) Rete telefonica (allegato M);
i)Pubblica illuminazione (allegato L);
l)Verde attrezzato /allegato C);
j) Allacciamenti ai servizi (allegato D).
Si conviene, altresì, che le reti viarie e di distribuzione (elettrica, idrica, fognante, telefonica e del gas) saranno eseguite concordando i progetti e le varie fasi esecutive con gli organi tecnici degli enti, …e con l’Ufficio Comunale al quale spetterà l’approvazione dei piani d’intervento prima dell’esame da parte della Commissione Edilizia ”
L’art. 10, infine, prevede che “ Salvo quanto previsto dall’art. 5 (comma 5 e seguenti) le aree e gli impianti e tutti i servizi previsti nella presente convenzione nonché nel piano di lottizzazione, passeranno gratuitamente di proprietà del Comune decorso un anno dalla loro realizzazione anche parziale e quando sia stata accertata a cura e spese della Cooperativa TA/2, la loro regolare esecuzione, notificandola con lettera raccomandata al Comune.
Sino a quando ciò non avvenga, sarà obbligo della Cooperativa TA/2 provvedere alla guardiania ed anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ”.
Ciò posto, la ricorrente imputa al Comune di Taranto l’inadempimento agli obblighi dallo stesso assunti con la convenzione del 14.10.1985 per ciò che riguarda il mancato trasferimento delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione dalla stessa realizzate.
Sul punto, osserva il Collegio che il Comune di Taranto con la relazione di chiarimenti, depositata in data 09.10.2025, ha precisato quanto segue:
“Dalla documentazione fotografica si evince chiaramente che il tipo di sistemazione urbana prevista dal P.d.L., si fonda su uno schema di spazi aperti, dove le varie zone destinate a marciapiedi, strade e camminamenti pedonali, slarghi, parcheggi, aree a verde, sono percorribili liberamente, senza alcuna ostruzione o preclusione alla libera naturale fruizione e percorrenza.
Dalla visione di tale documentazione fotografica si possono apprezzare le recinzioni realizzate ai piani terra di ogni singolo edificio conformi al dettato dell’art. 12 delle N.T.A. del P.d.L. che racchiudono:
-sia le aree condominiali a verde attrezzato per il gioco dei bimbi con esclusivo ingresso dal vano scale di ogni condominio;
-sia le aree di proprietà e di stretta pertinenza delle abitazioni ai piani terra degli edifici (come tipologicamente previsto dal P.d.L.), a cui si accede esclusivamente da ogni singola unità immobiliare.
L’impresa di costruzioni Rutagest s.r.l. S.r.l., nella realizzazione del complesso edilizio oggetto del ricorso, a suo tempo assentito (a convenzione già abbondantemente scaduta), differentemente da quanto asseritamente sostenuto nel ricorso, non ha affatto osservato le previsioni del P.d.L., e le clausole della stessa convenzione che prevede per quell’area intorno agli organismi edilizi la realizzazione di una “viabilità di lottizzazione” di secondo livello e parcheggi ex lege 765/67 aperti alla libera fruizione.
L’insediamento realizzato, infatti, è costituito da un complesso di edifici di cui due a “torre” ed uno “in linea” con:
a) ai piani terra in luogo delle abitazioni tipologicamente previste dal P.d.L. singoli box auto;
b) parcheggi privati di pertinenza esclusiva delle singole abitazioni contrassegnati con strisce di colore giallo e numerati;
c)il tutto delimitato da una recinzione (con altezza superiore ai m 1,80 e cordolo di altezza superiore a cm 30 e non adeguatamente occultata da siepi) che:
-preclude gli accessi alla viabilità pedonale lenta con il lotto, prevista dal P.d.L., impedendo la fruizione del verde pubblico attrezzato previsto dal P.d.L.;
-circoscrive un’area cortilizia realizzata in luogo della prevista viabilità di penetrazione del P.d.L.; -impedisce con cancelli (carrabile e pedonale) la libera fruizione dei luoghi. Il tutto come si evince dalla seguente documentazione fotografica: …………
Inoltre, come si può osservare dalla documentazione fotografica, all’interno di questa area cortilizia, non v’è alcuna traccia di aree a verde attrezzato per il gioco dei bambini recintate secondo il dettato dell’art. 12 delle N.T.A. del P.d.L. con ingresso esclusivo dai vani scala di ogni singolo edificio, così come rappresentato nella Tav. 13 del P.d.L. (All. 7) ...Omissis...
In conclusione, con la costruzione della recinzione lungo tutto il perimetro dell’area interessata e di un cancello carrabile ed uno pedonale, che di fatto ne impediscono la naturale pubblica fruizione, l’intervento realizzato dalla soc. Rutagest s.r.l. non è affatto conforme alle previsioni del P.d.L.; tale area inoltre non ha la prevista destinazione a viabilità di P.d.L. a carattere pubblico, come nelle previsioni del P.d.L. e come riportato in convenzione, ma si connota come area cortilizia di esclusiva pertinenza e godimento del super-condominio, comprendente i due edifici a “torre”, l’edificio in “linea” e i parcheggi privati ex lege 122/89 (Tognoli).
Di talché quest’area non ha le caratteristiche previste dalla legge per essere considerata di pubblico uso o servizio pubblico, in quanto non destinata a servire un numero indistinto e indeterminato di individui, ma esclusivamente i residenti confinati nell’area stessa recintata senza soluzione di continuità e chiusa con cancelli ”.
Il Collegio ritiene che la summenzionata relazione di chiarimenti, unitamente alle altre evenienze documentali in atti, consenta di escludere la sussistenza di qualsivoglia inadempimento imputabile all’Amministrazione comunale resistente, passibile per ciò solo di esecuzione.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle contestazioni sollevate sul punto dalla ricorrente attraverso il richiamo alle NTA del piano di lottizzazione; e ciò in quanto le stesse non sono in grado di superare l’acclarata e documentata non rispondenza delle opere eseguite a quanto previsto dalla convenzione medesima e, quindi, in ultima istanza, alla loro non conformità all’assento di interessi pubblici/privati sotteso all’originaria convenzione.
Tanto basta a respingere la domanda di esatta esecuzione proposta dalla ricorrente.
Il rigetto della domanda di esatto adempimento reca con sé il rigetto della conseguente domanda risarcitoria posto che nella specie, il mancato adempimento comunale (id est al trasferimento delle aree oggetto di accordo) è stato determinato dalla condotta della ricorrente la quale, per quanto in atti, si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni di sua spettanza, non realizzando le opere di urbanizzazione richieste o comunque non realizzando le stesse nel rispetto di quanto pattiziamente previsto.
Né parte ricorrente può pretendere di riversare sull’Ente civico resistente le conseguenze negative (ivi incluse quelle relative alle spese di manutenzione delle opere realizzate) imputabili a nessun altro se non alla propria condotta inadempiente rispetto agli impegni convenzionalmente assunti.
Va, infine, respinta anche la richiesta penalità di mora per l’evidente insussistenza dei presupposti di legge per il suo riconoscimento.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a corrispondere, in favore del Comune di Taranto, le spese del giudizio che vengono liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SS | AN CA |
IL SEGRETARIO