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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 624/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 23 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. MANCUSO PAOLO nonché l'Avv. personalmente Parte_1 Parte_1 Per l'avv. Bartolotti Giorgio in sostituzione dell'Avv. DE Controparte_1
GREGORIO UMBERTO
E' altresì presente per la pratica professionale il Dott. Persona_1 Per 'avv. BOSCHETTI AR Controparte_2
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 18.3.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità
di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 12 - L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Mancuso si riporta al contenuto degli atti difensivi e a quanto dedotto e prodotto contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto ivi comprese le note di replica non autorizzate depositate dalla difesa chiedendone l'espunzione e insite per l'accoglimento delle conclusioni. CP_2
L'Avv. Bartolotti si riporta integralmente agli scritti difensivi e alla nota depositata ieri contenente le sole precisazioni delle conclusioni.
L'Avv. si riporta al contenuto dei propri atti. CP_2
L'Avv. Mancuso non essendo ostensibili le note depositate dalla difesa di parte convenuta ne eccepisce la tardività e dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande. l'Avv. si associa CP_2
a quanto contestato dall'Avv. Mancuso
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 19,10 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 624/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANCUSO PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
GREGORIO UMBERTO elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 171 47900 RIMINI presso il difensore avv. DE GREGORIO UMBERTO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
BOSCHETTI AR elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO N.22
SANTARCANGELO DI R .presso il difensore avv. BOSCHETTI AR
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. conveniva in giudizio Parte_1
avanti all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda disattesa e respinta, - accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile di Proprietà del Sig. sito Controparte_1
in RC di NA (RN) Via Costantino Ruggeri n. 20 censito al Catasto fabbricati del
Comune di RC di NA (RN) al Foglio 19 part 44 sub 52 hanno interessato gli immobili di proprietà dell'Avv. siti in RC di NA (RN) Via Cavour n. 32 Parte_1
censiti al Catasto fabbricati del Comune di RC di NA (RN) al Foglio 19 part 44 sub
63 piano T e al Foglio 19 part 44 sub 46 piano T-1; - accertare e dichiarare che le infiltrazioni di pagina 3 di 12 acqua hanno provocato i danni descritti in atti e nelle relazioni peritali depositate;
- accertare e dichiarare che la responsabilità dei danni provocati agli immobili di proprietà dell'Avv. Parte_1
è imputabile al sig. nella sua qualità di proprietario dell'immobile
[...] Controparte_1
descritto in atti;
- accertare che i lavori di ripristino nella proprietà siano stati eseguiti con CP_1 le modalità di esecuzione dei lavori indicate dal C.T.U., e per l'effetto di tutto quanto sopra - condannare il Sig. , al pagamento a favore dell'Avv. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 17.100,00 oltre ad IVA come per legge, a titolo di risarcimento danni o quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre alle spese legali, del Consulente tecnico
d'ufficio e di parte relative all'accertamento tecnico preventivo (R.G. 3638/2021) e della fase di merito nonché oltre ai danni da mancato godimento dell'immobile ed all'immagine nella misura che risulterà ad istruttoria ultimata, per non potere eseguire i lavori fino ad accertata riparazione ed esecuzione dei lavori da parte del Sig. Il tutto oltre ad interessi e corrispettivo di rivalutazione monetaria. CP_1
Con vittoria di spese e competenze sia relative al procedimento per accertamento tecnico che del presente procedimento legale”.
A sostegno della domanda deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in RC di
NA (RN) Via Cavour n. 32, adibito in parte al proprio Studio professionale, censito al Catasto
Fabbricati al Catasto fabbricati del comune di RC di NA (RN) al Foglio 19 part 44 sub
63 piano T e al Foglio 19 part 44 sub 46 e piano T-1. Detto immobile inserito in immobile condominiale risultava confinare con l'unità immobiliare di proprietà di sita in Controparte_1
RC di NA (RN) Via Costantino Ruggeri n. 20 e censita al Catasto fabbricati del comune di RC di NA (RN) al Foglio 19 part 44 sub 52. Nel tempo i muri della sala d'attesa del predetto venivano interessati da infiltrazioni di acqua. L'Avv. Controparte_3
nell'immediatezza della scoperta, denunciava tempestivamente l'accaduto al Dott. Parte_1 CP_2
, conduttore dell'appartamento confinante di proprietà dello il quale si assumeva
[...] CP_1 inizialmente la responsabilità dell'accaduto ritenendo che l'infiltrazione fosse riconducibile a problematiche connesse alla conduzione dell'immobile. Sulla base di tale presupposto il dott. CP_2 comunicava l'accaduto alla propria assicurazione, affinché si facesse carico del ristoro dei danni subiti dall'Avv. L'Avv. avendo necessità di procedere al ripristino per rendere fruibile lo Parte_1 Parte_1
studio, dopo aver fornito adeguati riscontri al conduttore confinante (e per esso alla sua compagnia) sulla natura e l'entità del danno nelle more, come concordato, faceva ripristinare le parti a vista dei muri gravemente ammalorati dalle infiltrazioni, in modo tale da rendere presentabile e decorosa la sala d'attesa del proprio studio professionale rinviando temporaneamente l'intervento di tinteggiatura.
Successivamente all'esecuzione delle opere murarie, la compagnia del conduttore confinante, eccepiva pagina 4 di 12 che il problema non fosse riconducibile a negligente conduzione, quanto piuttosto ad una perdita che poteva aver interessato o la tubatura condominiale oppure quella di pertinenza del fabbricato confinante, con conseguente responsabilità del proprietario CP_1
L'Avv. coinvolse pertanto entrambi i possibili interessati, cioè, sia il proprietario Parte_1 dell'immobile Sig. che l'amministratore perché si facessero carico degli interventi di CP_1
rimozione delle cause e del ristoro dei danni subiti. Peraltro dopo l'esecuzione degli interventi di ripristino eseguiti, si ripresentarono in modo ancor più evidente le riscontrate infiltrazioni a conferma del fatto che la causa non fosse riconducibile ad occlusione accidentale o mancato arresto dei rubinetti da parte del conduttore ma ad una problematica afferente all'impianto. veniva informato dell'accaduto e sollecitato a provvedere non solo dalla stessa attrice ma CP_1 anche dal proprio conduttore nonché dall'Amministratore condominiale.
L'Amministratore condominiale, informato dell'accaduto dopo aver più volte sollecitato lo CP_1
ad eliminare le denunciate rotture o perdite, in data 19.08.2021 faceva eseguire dalla ditta CP_4
una videoispezione del tratto fognario del lavandino della cucina dell'unità immobiliare in questione ove “si è riscontrata una rottura della curva che collega la linea di scarico del lavandino sottotraccia nel muro divisorio fra la sua proprietà e quella di con quella nella parete esterna che CP_1
finisce alla fognatura in strada. Tale rottura si presume sia la causa dell'umidità/infiltrazioni presenti nel suo studio e nella parte della cucina di (…) “si è appurato che il sifone firenze della CP_1 linea in oggetto è pieno di “calcare” che ostruisce la linea che ha difficoltà di scarico delle acque reflue. Infine si è riscontrato che lo stesso sifone risulta essere “murato” ovvero, dai rilevamenti eseguiti il sifone dovrebbe essere fuori in strada proprio di fronte la finestra della stanza adiacente la cucina ma esternamente non abbiamo riscontrato il pozzetto d'ispezione, pertanto allo stato attuale risulta difficile da pulire in caso di occlusione”..
L'Amministratore metteva a disposizione dell'odierna attrice le risultanze dell'ispezione realizzata da società specializzata. Appurata l'esclusiva responsabilità dello questi veniva nuovamente CP_1 sollecitato senza alcun esito. L'Avv. pertanto si vedeva costretta a depositare, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, Ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di ottenere, in via preventiva, un accertamento tecnico teso alla ricognizione delle infiltrazioni sopra descritte e delle relative cause, nonché alla quantificazione, in contraddittorio, dei danni subiti e subendi e dei costi delle opere di ripristino sostenute e da sostenere.
Il procedimento di A.T.P. si concludeva con la relazione depositata dall'Ing. in data 17.03.2022 CP_5
che confermava la responsabilità delle cause delle infiltrazioni nella sala d'attesa dello studio dell'Avv.
pagina 5 di 12 in capo allo ed alla mancata manutenzione e riparazione dell'impianto idrico del Parte_1 CP_1
suo appartamento.
Persistendo l'inadempimento dell'odierno convenuto, veniva inviate ripetute diffide rimaste prive di riscontro.
Senza alcun preavviso, e contravvenendo alla richiesta più volte formalmente espressa di consentire all'attrice, e al tecnico dalla stessa incaricato, di assistere ai lavori per verificarne la corretta esecuzione in ossequio a quanto stabilito dal CTU, l'Avv. in data 09.05.2022 inaspettatamente sentiva Parte_1
rumori provenire dalla proprietà dello da cui si poteva desumere o quantomeno supporre CP_1
l'inizio dei lavori.
Solamente in data 16.05.2022 con comunicazione mail l'Avv. Umberto de Gregorio legale di a distanza di una settimana dall'assunta esecuzione dei lavori, comunicava che in data CP_1
09.05.2022 sarebbero stati eseguiti ed ultimati nella medesima giornata i lavori per ripristinare il tubo di scarico rotto nella proprietà dello contravvenendo con ciò alla richiesta in precedenza CP_1 formulata di concedere al tecnico dell'Avv. di verificare che le modalità di esecuzione dei Parte_1
lavori fossero quelle indicate dal C.T.U.
Alcuna ulteriore comunicazione proveniva in ordine al pagamento degli oneri per il ripristino della proprietà dell'Avv. ed il ristoro dei danni dalla stessa patiti, così come quantificati dal CTU. Parte_1
La situazione nella proprietà dell'Avv. nelle more del procedimento di ATP, si aggravava Parte_1
ulteriormente e le infiltrazioni di acqua si estendevano al punto tale da coinvolgere anche il piano terra dell'unità immobiliare.
L'Arch. uantificava i costi di ripristino del piano terra in complessivi € 4.800,00 oltre accessori CP_6
ed IVA oltre alle spese e le competenze tecniche al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere.
Nella quantificazione dei danni patiti dall'Avv. in relazione al piano terra, parte attrice Parte_1
chiedeva oltre ai costi per il ripristino, anche i danni per il mancato godimento dell'immobile.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente Controparte_1
contestuale chiamata del terzo ex art. 269 cpc, contestando gli assunti attorei e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, - IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) il Dott. (CF: , nato a [...]_2 C.F._3
l'11.01.1973 e residente a [...] di conseguenza chiede che G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-
pagina 6 di 12 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti dell'odierno convenuto in quanto giuridicamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, prive di supporto probatorio, sia in relazione all'an che al quantum debeatur. - IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di riformulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi
e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Deduceva in particolare che non appariva in alcun modo raggiunta la prova incontrovertibile circa la sussistenza di un nesso causale fra la rottura della curva sopra richiamata e le infiltrazioni presenti nell'appartamento di proprietà dell'Avv. non essendo stata esclusa la sussistenza di un nesso Parte_1
eziologico fra dette infiltrazioni e le tubature di proprietà del medesimo. CP_7
Evidenziava che nessuna critica poteva essere mossa nei confronti del medesimo in quanto si era attivato prontamente per porre in essere tutti i lavori necessari a garantire la cessazione delle infiltrazioni d'acqua all'interno dell'appartamento dell'Avv. garantendo alla stessa di Parte_1
svolgere la sua attività di libera professionista in un ambiente salubre e decoroso.
Nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuta raggiunta la prova certa circa la sussistenza di un nesso causale fra la rottura della curva di scarico dell'appartamento di proprietà dello e le CP_1 infiltrazioni d'acqua nell'ufficio dell'Avv. rilevava come la responsabilità per la rottura Parte_1
delle stesse non poteva che essere imputabile ad un utilizzo delle medesime da parte del Dott. CP_2
inquilino dell'immobile di sua proprietà.
[...]
Posto che il danno cagionato all'immobile dell'Avv. secondo la ricostruzione operata dal Parte_1
CTU in sede di ATP doveva ritenersi da imputare ad una rottura delle tubature e precisamente ad una rottura della curva della linea di scarico, detto danno doveva considerarsi perfettamente rientrante nel perimetro della copertura assicurativa stipulata dal Dott. con Chiedeva CP_2 Controparte_8 pertanto la chiamata in causa di quest'ultimo.
Con ordinanza resa all'udienza del 7.7.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa del Dott. CP_2
All'udienza del 24.11.2023, stante la mancata costituzione del terzo, veniva dichiarava la contumacia di e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Controparte_2
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 08.01.2024, si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Sig. Giudice Voglia, Controparte_2
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. Controparte_2 dichiarandone l'estromissione dal presente giudizio, nel merito si chiede il rigetto della domanda svolta dal Sig. e la condanna dello stesso per responsabilità aggravata ai sensi Controparte_1
pagina 7 di 12 dell'art. 96 cpc, con liquidazione svolta in via equitativa da parte del Giudice. Con vittoria di spese e competenze”.
Con riferimento all'asserita responsabilità il ricordava che, in caso di locazione di immobile, CP_2
il danno da rottura di una tubazione all'interno di un muro perimetrale doveva essere risarcito dal proprietario dell'immobile.
Sulla questione relativa alla responsabilità per i danni causati da infiltrazioni idriche in caso di rottura di tubazioni in case concesse in locazione, infatti, richiamava la Corte di Cassazione che con diverse pronunce aveva affermato che l'inquilino era responsabile di un tale danno solo quando il tubo rotto fosse sostituibile senza necessità di opere di demolizioni di massetti o muri perimetrali (Cass. Ord.
N.18756/2018; Cass. Sent. n.21788/2015; Cass. sent. n.13881/2010).
La causa veniva istruita mediante espletamento di prove orali e l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP (RG n. 3638/2021).
La domanda attorea è fondata e può essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Ciò posto quanto al merito è necessario rifarsi alle risultanze dell'istruttoria orale e in particolare a quanto emerso dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio per ATP per indagare i profili di responsabilità. In particolare la CTU scevra da vizi logici e fondata su convincenti argomentazioni tecniche ha provveduto all'accertamento della cause delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni subiti da parte attorea. Le conclusioni assunte nella relazione in ordine alla provenienza delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni, anche alla luce dell'istruttoria orale, appaiono convincenti ed esaustive e pertanto possono essere poste a base del convincimento del giudice.
Il Supremo Collegio ha affermato che: “Se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento
a quelle condizioni e a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto (Cass. n. 2800/2008)”.
In punto all'an debeatur il CTU Ing. dopo aver affermato che “… In data 1° febbraio 2022, alle CP_5 ore 12, ci si è recati nell'appartamento a confine, rilevando che l'ammaloramento della muratura nella proprietà è in corrispondenza dello scarico del lavabo della cucina dell'appartamento di Parte_1
proprietà Anche nel muro della proprietà sono presenti vistose tracce di CP_1 CP_1
pagina 8 di 12 umidità. Lo scarico del lavandino de quo corre per alcuni decimetri nel muro di confine, poi gira a sinistra verso la parete esterna e prosegue in direzione della via Ruggeri, dove poi si immette nella fognatura in strada. Si è poi presa attenta visione della video ispezione agli atti, rilevando: la curva che collega la linea di scarico del lavandino, che passa sottotraccia nel muro divisorio fra la proprietà
e quella di è crepata (rotta) per cui c'è un evidente nesso di causalità tra tale Parte_1 CP_1
rottura e le infiltrazioni (proprio in corrispondenza della rottura) nella sala d'aspetto dell'Avv.
Lo scarico prosegue poi nella parete esterna e finisce– con un'altra curva - alla fognatura Parte_1
in strada.” ha concluso deducendo che “I danni esistono e sono visibili tuttora, nonostante i lavori di ripristino già effettuati nel 2020 (primo preventivo ditta ). La natura dei danni è da Parte_2
infiltrazione di acqua condotta nella muratura a confine tra le proprietà e Le Parte_1 CP_1 infiltrazioni sono ancora in corso, come evidente dall'aggravarsi della situa-zione segnalata allo scrivente e documentata fotograficamente dal CTP di parte ricorrente in data 2 marzo 2022, dopo i due sopralluoghi.”
Nel caso di specie è dunque incontestato il fatto storico dedotto in giudizio ossia il fenomeno infiltrativo.
Sul punto il CTU ha ricondotto le infiltrazioni alla rottura della curva che collega la linea di scarico del lavandino, che passa sottotraccia nel muro divisorio fra la proprietà e quella di Parte_1 CP_1
Il CTU ha poi concluso indicando che i costi per il ripristino della sala d'attesa dello studio dell'Avv.
(una volta eliminate da parte del confinate le cause delle infiltrazioni) nonché i danni subiti e Parte_1 subendi ivi compreso il danno all'immagine da parte della ricorrente, comprensivi del disagio e degli oneri da sostenere per il ripristino dello status quo ante, “assommano a € 11.300 (undicimila trecento)”.
Tanto premesso sotto il profilo tecnico, occorre quindi esaminare i salienti aspetti giuridici in rilievo per la soluzione della vertenza e quanto risultante dall'istruttoria orale espletata.
La responsabilità fatta valere dalla parte attrice va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., come responsabilità da cosa in custodia, poiché, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere dalla istante, l'evento lesivo (danni derivanti da fenomeni infiltrativi) è stato determinato dalla res della parte convenuta.
Pacifica è nel caso di specie la sussunzione dell'ipotesi sub iudice nell'alveo dell'art. 2051 cc.
In proposito e in generale si osserva che tale fattispecie, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale pagina 9 di 12 tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass. Civ., ord. n.
22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass.
n. 11227/2008). Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito. “Il caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (cfr. Cass. civ. sez. III, c.d. “sentenze gemelle” n. 2480-2481-2482/2018).
Nel caso di specie va preliminarmente identificato il soggetto titolare della custodia sulla res da cui è derivato il danno.
Con specifico riferimento alla responsabilità da beni oggetto di locazione, la Suprema Corte ha più volte ribadito che, poiché la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. si fonda sulla sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, é responsabile in via esclusiva, ai sensi dell'art. art. 2051 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti;
mentre per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il conduttore dell'immobile stesso di cui acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri. (cfr. Cass. n. 2178/2015; n. 16422/2011; n. 13881/2010; n.
8006/2010; n. 16231/2005).
pagina 10 di 12 È evidente che il locatore, nei limiti in cui mantiene la disponibilità giuridica del bene e per i danni derivanti dagli stessi, risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sia nei confronti dei terzi sia nei confronti del conduttore stesso, che se pur detentore qualificato del bene, non abbia potere di intervento sulle cause che li hanno determinati.
Nella fattispecie in esame l'attrice ha dedotto che i fenomeni infiltrativi lamentati avrebbero avuto origine dalle tubazioni e, dunque, da una componente strutturale dell'immobile, la cui custodia e manutenzione spettano senza dubbio al proprietario del bene così come meglio indicato dal CTU.
Sul punto si richiamano anche le dichiarazioni rese dai testimoni e che Tes_1 Testimone_2
hanno confermato la presenza e consistenza di tali fenomeni infiltrativi.
Aderendo all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, si reputa che titolare della custodia del bene da cui è derivato il danno sia solo il convenuto e non anche il terzo chiamato Controparte_1
. Controparte_2
Va, inoltre, considerato che la parte convenuta si è costituita in giudizio non solo non provando l'insussistenza del rapporto di custodia con il bene e la diversa origine causale delle infiltrazioni o la non imputabilità del lamentato fenomeno dannoso, ma non si è neanche presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole sulle circostanze capitolate da parte attrice, avallando così la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice.
In conclusioni dalle stesse prove orali e dalle risultanze della CTU, può dirsi provato il nesso eziologico;
pertanto dei danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice, come già esposto, dovrà rispondere il convenuto dal momento che risulta provato che le infiltrazioni d'acqua CP_1
traevano origine da perdite d'acqua provenienti dalle tubature dell'appartamento di sua proprietà.
Risulta, pertanto, integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto è comprovato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e i danni arrecati a parte attrice mentre parte convenuta non ha dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso.
Passando, dunque, agli interventi da eseguire e alla quantificazione dei danni occorsi ci si riporta a quanto esposto nell'elaborato peritale.
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u., dalle quale questo giudice non intende discostarsi in quanto esenti da censure logiche e giuridiche, consentono di affermare che la spesa complessiva per i ripristini è stata stimata in €. 11.300,00. A tale somme andranno aggiunti gli ulteriori danni provocati alle strutture del piano terra.
pagina 11 di 12 La valutazione di detto danno, pertanto, non può che essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e fondarsi sulla base delle testimonianze raccolte e sulla relazione in atti del C.T. di parte attrice di guisa che può essere riconosciuto risarcibile l'ulteriore importo di euro 3.700,00.
In definitiva, va condannato a titolo di risarcimento del danno al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi Parte_1
dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.
Le spese di ATP vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1 accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna al risarcimento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma di €. 15.000,00 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2 condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per la presente fase processuale e per quella relativa all'ATP in €. 7.414,00 (5.077,00 + 2.337,00) oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A , per compensi professionali, ed €. 2.077,00 per spese (comprese quelle di
CTP) .
3 Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta così come liquidate.
4 Rigetta la domanda proposta da nei confronti di e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto condanna il convenuto a rifondere a le spese di giudizio che liquida in € Controparte_2
5.077,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell' articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 23 aprile 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 624/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 23 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. MANCUSO PAOLO nonché l'Avv. personalmente Parte_1 Parte_1 Per l'avv. Bartolotti Giorgio in sostituzione dell'Avv. DE Controparte_1
GREGORIO UMBERTO
E' altresì presente per la pratica professionale il Dott. Persona_1 Per 'avv. BOSCHETTI AR Controparte_2
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 18.3.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità
di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 12 - L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Mancuso si riporta al contenuto degli atti difensivi e a quanto dedotto e prodotto contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto ivi comprese le note di replica non autorizzate depositate dalla difesa chiedendone l'espunzione e insite per l'accoglimento delle conclusioni. CP_2
L'Avv. Bartolotti si riporta integralmente agli scritti difensivi e alla nota depositata ieri contenente le sole precisazioni delle conclusioni.
L'Avv. si riporta al contenuto dei propri atti. CP_2
L'Avv. Mancuso non essendo ostensibili le note depositate dalla difesa di parte convenuta ne eccepisce la tardività e dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande. l'Avv. si associa CP_2
a quanto contestato dall'Avv. Mancuso
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 19,10 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 624/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANCUSO PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
GREGORIO UMBERTO elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 171 47900 RIMINI presso il difensore avv. DE GREGORIO UMBERTO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
BOSCHETTI AR elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO N.22
SANTARCANGELO DI R .presso il difensore avv. BOSCHETTI AR
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. conveniva in giudizio Parte_1
avanti all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda disattesa e respinta, - accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile di Proprietà del Sig. sito Controparte_1
in RC di NA (RN) Via Costantino Ruggeri n. 20 censito al Catasto fabbricati del
Comune di RC di NA (RN) al Foglio 19 part 44 sub 52 hanno interessato gli immobili di proprietà dell'Avv. siti in RC di NA (RN) Via Cavour n. 32 Parte_1
censiti al Catasto fabbricati del Comune di RC di NA (RN) al Foglio 19 part 44 sub
63 piano T e al Foglio 19 part 44 sub 46 piano T-1; - accertare e dichiarare che le infiltrazioni di pagina 3 di 12 acqua hanno provocato i danni descritti in atti e nelle relazioni peritali depositate;
- accertare e dichiarare che la responsabilità dei danni provocati agli immobili di proprietà dell'Avv. Parte_1
è imputabile al sig. nella sua qualità di proprietario dell'immobile
[...] Controparte_1
descritto in atti;
- accertare che i lavori di ripristino nella proprietà siano stati eseguiti con CP_1 le modalità di esecuzione dei lavori indicate dal C.T.U., e per l'effetto di tutto quanto sopra - condannare il Sig. , al pagamento a favore dell'Avv. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 17.100,00 oltre ad IVA come per legge, a titolo di risarcimento danni o quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre alle spese legali, del Consulente tecnico
d'ufficio e di parte relative all'accertamento tecnico preventivo (R.G. 3638/2021) e della fase di merito nonché oltre ai danni da mancato godimento dell'immobile ed all'immagine nella misura che risulterà ad istruttoria ultimata, per non potere eseguire i lavori fino ad accertata riparazione ed esecuzione dei lavori da parte del Sig. Il tutto oltre ad interessi e corrispettivo di rivalutazione monetaria. CP_1
Con vittoria di spese e competenze sia relative al procedimento per accertamento tecnico che del presente procedimento legale”.
A sostegno della domanda deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in RC di
NA (RN) Via Cavour n. 32, adibito in parte al proprio Studio professionale, censito al Catasto
Fabbricati al Catasto fabbricati del comune di RC di NA (RN) al Foglio 19 part 44 sub
63 piano T e al Foglio 19 part 44 sub 46 e piano T-1. Detto immobile inserito in immobile condominiale risultava confinare con l'unità immobiliare di proprietà di sita in Controparte_1
RC di NA (RN) Via Costantino Ruggeri n. 20 e censita al Catasto fabbricati del comune di RC di NA (RN) al Foglio 19 part 44 sub 52. Nel tempo i muri della sala d'attesa del predetto venivano interessati da infiltrazioni di acqua. L'Avv. Controparte_3
nell'immediatezza della scoperta, denunciava tempestivamente l'accaduto al Dott. Parte_1 CP_2
, conduttore dell'appartamento confinante di proprietà dello il quale si assumeva
[...] CP_1 inizialmente la responsabilità dell'accaduto ritenendo che l'infiltrazione fosse riconducibile a problematiche connesse alla conduzione dell'immobile. Sulla base di tale presupposto il dott. CP_2 comunicava l'accaduto alla propria assicurazione, affinché si facesse carico del ristoro dei danni subiti dall'Avv. L'Avv. avendo necessità di procedere al ripristino per rendere fruibile lo Parte_1 Parte_1
studio, dopo aver fornito adeguati riscontri al conduttore confinante (e per esso alla sua compagnia) sulla natura e l'entità del danno nelle more, come concordato, faceva ripristinare le parti a vista dei muri gravemente ammalorati dalle infiltrazioni, in modo tale da rendere presentabile e decorosa la sala d'attesa del proprio studio professionale rinviando temporaneamente l'intervento di tinteggiatura.
Successivamente all'esecuzione delle opere murarie, la compagnia del conduttore confinante, eccepiva pagina 4 di 12 che il problema non fosse riconducibile a negligente conduzione, quanto piuttosto ad una perdita che poteva aver interessato o la tubatura condominiale oppure quella di pertinenza del fabbricato confinante, con conseguente responsabilità del proprietario CP_1
L'Avv. coinvolse pertanto entrambi i possibili interessati, cioè, sia il proprietario Parte_1 dell'immobile Sig. che l'amministratore perché si facessero carico degli interventi di CP_1
rimozione delle cause e del ristoro dei danni subiti. Peraltro dopo l'esecuzione degli interventi di ripristino eseguiti, si ripresentarono in modo ancor più evidente le riscontrate infiltrazioni a conferma del fatto che la causa non fosse riconducibile ad occlusione accidentale o mancato arresto dei rubinetti da parte del conduttore ma ad una problematica afferente all'impianto. veniva informato dell'accaduto e sollecitato a provvedere non solo dalla stessa attrice ma CP_1 anche dal proprio conduttore nonché dall'Amministratore condominiale.
L'Amministratore condominiale, informato dell'accaduto dopo aver più volte sollecitato lo CP_1
ad eliminare le denunciate rotture o perdite, in data 19.08.2021 faceva eseguire dalla ditta CP_4
una videoispezione del tratto fognario del lavandino della cucina dell'unità immobiliare in questione ove “si è riscontrata una rottura della curva che collega la linea di scarico del lavandino sottotraccia nel muro divisorio fra la sua proprietà e quella di con quella nella parete esterna che CP_1
finisce alla fognatura in strada. Tale rottura si presume sia la causa dell'umidità/infiltrazioni presenti nel suo studio e nella parte della cucina di (…) “si è appurato che il sifone firenze della CP_1 linea in oggetto è pieno di “calcare” che ostruisce la linea che ha difficoltà di scarico delle acque reflue. Infine si è riscontrato che lo stesso sifone risulta essere “murato” ovvero, dai rilevamenti eseguiti il sifone dovrebbe essere fuori in strada proprio di fronte la finestra della stanza adiacente la cucina ma esternamente non abbiamo riscontrato il pozzetto d'ispezione, pertanto allo stato attuale risulta difficile da pulire in caso di occlusione”..
L'Amministratore metteva a disposizione dell'odierna attrice le risultanze dell'ispezione realizzata da società specializzata. Appurata l'esclusiva responsabilità dello questi veniva nuovamente CP_1 sollecitato senza alcun esito. L'Avv. pertanto si vedeva costretta a depositare, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, Ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di ottenere, in via preventiva, un accertamento tecnico teso alla ricognizione delle infiltrazioni sopra descritte e delle relative cause, nonché alla quantificazione, in contraddittorio, dei danni subiti e subendi e dei costi delle opere di ripristino sostenute e da sostenere.
Il procedimento di A.T.P. si concludeva con la relazione depositata dall'Ing. in data 17.03.2022 CP_5
che confermava la responsabilità delle cause delle infiltrazioni nella sala d'attesa dello studio dell'Avv.
pagina 5 di 12 in capo allo ed alla mancata manutenzione e riparazione dell'impianto idrico del Parte_1 CP_1
suo appartamento.
Persistendo l'inadempimento dell'odierno convenuto, veniva inviate ripetute diffide rimaste prive di riscontro.
Senza alcun preavviso, e contravvenendo alla richiesta più volte formalmente espressa di consentire all'attrice, e al tecnico dalla stessa incaricato, di assistere ai lavori per verificarne la corretta esecuzione in ossequio a quanto stabilito dal CTU, l'Avv. in data 09.05.2022 inaspettatamente sentiva Parte_1
rumori provenire dalla proprietà dello da cui si poteva desumere o quantomeno supporre CP_1
l'inizio dei lavori.
Solamente in data 16.05.2022 con comunicazione mail l'Avv. Umberto de Gregorio legale di a distanza di una settimana dall'assunta esecuzione dei lavori, comunicava che in data CP_1
09.05.2022 sarebbero stati eseguiti ed ultimati nella medesima giornata i lavori per ripristinare il tubo di scarico rotto nella proprietà dello contravvenendo con ciò alla richiesta in precedenza CP_1 formulata di concedere al tecnico dell'Avv. di verificare che le modalità di esecuzione dei Parte_1
lavori fossero quelle indicate dal C.T.U.
Alcuna ulteriore comunicazione proveniva in ordine al pagamento degli oneri per il ripristino della proprietà dell'Avv. ed il ristoro dei danni dalla stessa patiti, così come quantificati dal CTU. Parte_1
La situazione nella proprietà dell'Avv. nelle more del procedimento di ATP, si aggravava Parte_1
ulteriormente e le infiltrazioni di acqua si estendevano al punto tale da coinvolgere anche il piano terra dell'unità immobiliare.
L'Arch. uantificava i costi di ripristino del piano terra in complessivi € 4.800,00 oltre accessori CP_6
ed IVA oltre alle spese e le competenze tecniche al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere.
Nella quantificazione dei danni patiti dall'Avv. in relazione al piano terra, parte attrice Parte_1
chiedeva oltre ai costi per il ripristino, anche i danni per il mancato godimento dell'immobile.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente Controparte_1
contestuale chiamata del terzo ex art. 269 cpc, contestando gli assunti attorei e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, - IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) il Dott. (CF: , nato a [...]_2 C.F._3
l'11.01.1973 e residente a [...] di conseguenza chiede che G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-
pagina 6 di 12 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti dell'odierno convenuto in quanto giuridicamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, prive di supporto probatorio, sia in relazione all'an che al quantum debeatur. - IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di riformulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi
e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Deduceva in particolare che non appariva in alcun modo raggiunta la prova incontrovertibile circa la sussistenza di un nesso causale fra la rottura della curva sopra richiamata e le infiltrazioni presenti nell'appartamento di proprietà dell'Avv. non essendo stata esclusa la sussistenza di un nesso Parte_1
eziologico fra dette infiltrazioni e le tubature di proprietà del medesimo. CP_7
Evidenziava che nessuna critica poteva essere mossa nei confronti del medesimo in quanto si era attivato prontamente per porre in essere tutti i lavori necessari a garantire la cessazione delle infiltrazioni d'acqua all'interno dell'appartamento dell'Avv. garantendo alla stessa di Parte_1
svolgere la sua attività di libera professionista in un ambiente salubre e decoroso.
Nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuta raggiunta la prova certa circa la sussistenza di un nesso causale fra la rottura della curva di scarico dell'appartamento di proprietà dello e le CP_1 infiltrazioni d'acqua nell'ufficio dell'Avv. rilevava come la responsabilità per la rottura Parte_1
delle stesse non poteva che essere imputabile ad un utilizzo delle medesime da parte del Dott. CP_2
inquilino dell'immobile di sua proprietà.
[...]
Posto che il danno cagionato all'immobile dell'Avv. secondo la ricostruzione operata dal Parte_1
CTU in sede di ATP doveva ritenersi da imputare ad una rottura delle tubature e precisamente ad una rottura della curva della linea di scarico, detto danno doveva considerarsi perfettamente rientrante nel perimetro della copertura assicurativa stipulata dal Dott. con Chiedeva CP_2 Controparte_8 pertanto la chiamata in causa di quest'ultimo.
Con ordinanza resa all'udienza del 7.7.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa del Dott. CP_2
All'udienza del 24.11.2023, stante la mancata costituzione del terzo, veniva dichiarava la contumacia di e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Controparte_2
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 08.01.2024, si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Sig. Giudice Voglia, Controparte_2
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. Controparte_2 dichiarandone l'estromissione dal presente giudizio, nel merito si chiede il rigetto della domanda svolta dal Sig. e la condanna dello stesso per responsabilità aggravata ai sensi Controparte_1
pagina 7 di 12 dell'art. 96 cpc, con liquidazione svolta in via equitativa da parte del Giudice. Con vittoria di spese e competenze”.
Con riferimento all'asserita responsabilità il ricordava che, in caso di locazione di immobile, CP_2
il danno da rottura di una tubazione all'interno di un muro perimetrale doveva essere risarcito dal proprietario dell'immobile.
Sulla questione relativa alla responsabilità per i danni causati da infiltrazioni idriche in caso di rottura di tubazioni in case concesse in locazione, infatti, richiamava la Corte di Cassazione che con diverse pronunce aveva affermato che l'inquilino era responsabile di un tale danno solo quando il tubo rotto fosse sostituibile senza necessità di opere di demolizioni di massetti o muri perimetrali (Cass. Ord.
N.18756/2018; Cass. Sent. n.21788/2015; Cass. sent. n.13881/2010).
La causa veniva istruita mediante espletamento di prove orali e l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP (RG n. 3638/2021).
La domanda attorea è fondata e può essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Ciò posto quanto al merito è necessario rifarsi alle risultanze dell'istruttoria orale e in particolare a quanto emerso dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio per ATP per indagare i profili di responsabilità. In particolare la CTU scevra da vizi logici e fondata su convincenti argomentazioni tecniche ha provveduto all'accertamento della cause delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni subiti da parte attorea. Le conclusioni assunte nella relazione in ordine alla provenienza delle infiltrazioni e alla quantificazione dei danni, anche alla luce dell'istruttoria orale, appaiono convincenti ed esaustive e pertanto possono essere poste a base del convincimento del giudice.
Il Supremo Collegio ha affermato che: “Se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento
a quelle condizioni e a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto (Cass. n. 2800/2008)”.
In punto all'an debeatur il CTU Ing. dopo aver affermato che “… In data 1° febbraio 2022, alle CP_5 ore 12, ci si è recati nell'appartamento a confine, rilevando che l'ammaloramento della muratura nella proprietà è in corrispondenza dello scarico del lavabo della cucina dell'appartamento di Parte_1
proprietà Anche nel muro della proprietà sono presenti vistose tracce di CP_1 CP_1
pagina 8 di 12 umidità. Lo scarico del lavandino de quo corre per alcuni decimetri nel muro di confine, poi gira a sinistra verso la parete esterna e prosegue in direzione della via Ruggeri, dove poi si immette nella fognatura in strada. Si è poi presa attenta visione della video ispezione agli atti, rilevando: la curva che collega la linea di scarico del lavandino, che passa sottotraccia nel muro divisorio fra la proprietà
e quella di è crepata (rotta) per cui c'è un evidente nesso di causalità tra tale Parte_1 CP_1
rottura e le infiltrazioni (proprio in corrispondenza della rottura) nella sala d'aspetto dell'Avv.
Lo scarico prosegue poi nella parete esterna e finisce– con un'altra curva - alla fognatura Parte_1
in strada.” ha concluso deducendo che “I danni esistono e sono visibili tuttora, nonostante i lavori di ripristino già effettuati nel 2020 (primo preventivo ditta ). La natura dei danni è da Parte_2
infiltrazione di acqua condotta nella muratura a confine tra le proprietà e Le Parte_1 CP_1 infiltrazioni sono ancora in corso, come evidente dall'aggravarsi della situa-zione segnalata allo scrivente e documentata fotograficamente dal CTP di parte ricorrente in data 2 marzo 2022, dopo i due sopralluoghi.”
Nel caso di specie è dunque incontestato il fatto storico dedotto in giudizio ossia il fenomeno infiltrativo.
Sul punto il CTU ha ricondotto le infiltrazioni alla rottura della curva che collega la linea di scarico del lavandino, che passa sottotraccia nel muro divisorio fra la proprietà e quella di Parte_1 CP_1
Il CTU ha poi concluso indicando che i costi per il ripristino della sala d'attesa dello studio dell'Avv.
(una volta eliminate da parte del confinate le cause delle infiltrazioni) nonché i danni subiti e Parte_1 subendi ivi compreso il danno all'immagine da parte della ricorrente, comprensivi del disagio e degli oneri da sostenere per il ripristino dello status quo ante, “assommano a € 11.300 (undicimila trecento)”.
Tanto premesso sotto il profilo tecnico, occorre quindi esaminare i salienti aspetti giuridici in rilievo per la soluzione della vertenza e quanto risultante dall'istruttoria orale espletata.
La responsabilità fatta valere dalla parte attrice va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., come responsabilità da cosa in custodia, poiché, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere dalla istante, l'evento lesivo (danni derivanti da fenomeni infiltrativi) è stato determinato dalla res della parte convenuta.
Pacifica è nel caso di specie la sussunzione dell'ipotesi sub iudice nell'alveo dell'art. 2051 cc.
In proposito e in generale si osserva che tale fattispecie, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale pagina 9 di 12 tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass. Civ., ord. n.
22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass.
n. 11227/2008). Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito. “Il caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (cfr. Cass. civ. sez. III, c.d. “sentenze gemelle” n. 2480-2481-2482/2018).
Nel caso di specie va preliminarmente identificato il soggetto titolare della custodia sulla res da cui è derivato il danno.
Con specifico riferimento alla responsabilità da beni oggetto di locazione, la Suprema Corte ha più volte ribadito che, poiché la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. si fonda sulla sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, é responsabile in via esclusiva, ai sensi dell'art. art. 2051 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti;
mentre per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il conduttore dell'immobile stesso di cui acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri. (cfr. Cass. n. 2178/2015; n. 16422/2011; n. 13881/2010; n.
8006/2010; n. 16231/2005).
pagina 10 di 12 È evidente che il locatore, nei limiti in cui mantiene la disponibilità giuridica del bene e per i danni derivanti dagli stessi, risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sia nei confronti dei terzi sia nei confronti del conduttore stesso, che se pur detentore qualificato del bene, non abbia potere di intervento sulle cause che li hanno determinati.
Nella fattispecie in esame l'attrice ha dedotto che i fenomeni infiltrativi lamentati avrebbero avuto origine dalle tubazioni e, dunque, da una componente strutturale dell'immobile, la cui custodia e manutenzione spettano senza dubbio al proprietario del bene così come meglio indicato dal CTU.
Sul punto si richiamano anche le dichiarazioni rese dai testimoni e che Tes_1 Testimone_2
hanno confermato la presenza e consistenza di tali fenomeni infiltrativi.
Aderendo all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, si reputa che titolare della custodia del bene da cui è derivato il danno sia solo il convenuto e non anche il terzo chiamato Controparte_1
. Controparte_2
Va, inoltre, considerato che la parte convenuta si è costituita in giudizio non solo non provando l'insussistenza del rapporto di custodia con il bene e la diversa origine causale delle infiltrazioni o la non imputabilità del lamentato fenomeno dannoso, ma non si è neanche presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole sulle circostanze capitolate da parte attrice, avallando così la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice.
In conclusioni dalle stesse prove orali e dalle risultanze della CTU, può dirsi provato il nesso eziologico;
pertanto dei danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice, come già esposto, dovrà rispondere il convenuto dal momento che risulta provato che le infiltrazioni d'acqua CP_1
traevano origine da perdite d'acqua provenienti dalle tubature dell'appartamento di sua proprietà.
Risulta, pertanto, integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto è comprovato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e i danni arrecati a parte attrice mentre parte convenuta non ha dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso.
Passando, dunque, agli interventi da eseguire e alla quantificazione dei danni occorsi ci si riporta a quanto esposto nell'elaborato peritale.
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u., dalle quale questo giudice non intende discostarsi in quanto esenti da censure logiche e giuridiche, consentono di affermare che la spesa complessiva per i ripristini è stata stimata in €. 11.300,00. A tale somme andranno aggiunti gli ulteriori danni provocati alle strutture del piano terra.
pagina 11 di 12 La valutazione di detto danno, pertanto, non può che essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e fondarsi sulla base delle testimonianze raccolte e sulla relazione in atti del C.T. di parte attrice di guisa che può essere riconosciuto risarcibile l'ulteriore importo di euro 3.700,00.
In definitiva, va condannato a titolo di risarcimento del danno al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi Parte_1
dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.
Le spese di ATP vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1 accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna al risarcimento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma di €. 15.000,00 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2 condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per la presente fase processuale e per quella relativa all'ATP in €. 7.414,00 (5.077,00 + 2.337,00) oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A , per compensi professionali, ed €. 2.077,00 per spese (comprese quelle di
CTP) .
3 Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta così come liquidate.
4 Rigetta la domanda proposta da nei confronti di e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto condanna il convenuto a rifondere a le spese di giudizio che liquida in € Controparte_2
5.077,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell' articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 23 aprile 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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