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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/11/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 190/2018 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Serena Carlomagno ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia, via Umbria (Centro Commercio
e Affari) int. B/24, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco D'Orsi ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia, via G. Berta n. 76, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO nei confronti di in persona del procuratore speciale p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Gianfranco D'Autilia e dall'avv. Nicola D'Autilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Turi, via N. Colapinto n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali conclusioni: come da verbale di udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 11 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la sig,ra ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di censurare l'operato del sanitario che la ebbe in cura per l'allestimento di un CP_1 impianto dentale osteointegrato a carico del mascellare superiore. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente: la stessa informò il medico di essere gravemente allergica al CH;
nel corso del 2015 e 2016, la ricorrente si recò regolarmente presso lo studio dentistico al fine di sottoporsi alle singole prestazioni in cui si articolava l'intervento, sennonché, “allestiti gli impianti e montate le protesi definitive, esattamente tra la fine dell'anno 2016 e il mese di gennaio 2017, la veniva improvvisamente colta, alle gambe e alle braccia, da una violenta dermatite Parte_1 allergica caratterizzata da gravi lesioni epidermiche con essudazioni nonché da bruciore e prurito continui, di intensità tale da impedirle di attendere alle normali attività quotidiane, di svolgere la propria attività lavorativa e, finanche, di trovare sollievo con l'uso dei comuni medicinali ad uso topico”; la ricorrente si rivolgeva ad un medico specialista in dermatologia, il dott. Persona_1
il quale, dopo averla sottoposta agli opportuni accertamenti e test allergologici, le
[...] diagnosticava una severa allergia al CO RU in atto;
il dott. appreso della CP_1 gravissima reazione allergica ancora in atto, da un lato, riconosceva che i componenti utilizzati per l'allestimento degli impianti e/o delle protesi contenevano effettivamente una quantità di cobalto cloruro, e dall'altro, si premurava di rimuovere immediatamente le protesi definitive in precedenza allestite.
La ricorrente ha agito, quindi, in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale con il e la restituzione delle somme già corrisposte, oltre al risarcimento dei danni causati dalla CP_1 condotta imprudente e negligente del sanitario. La ha rassegnato, quindi, le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare il grave inadempimento del dott. al contratto di Controparte_1 prestazione d'opera professionale stipulato con la sig.ra e, comunque, la Parte_1 illegittimità del relativo contegno gravemente negligente ed imperito, per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale in essere tra le parti per grave inadempimento imputabile al dott. alle relative conseguenze restitutorie;
Controparte_1
- ancora per l'effetto, condannare il dott. alla ripetizione, in favore della sig.ra Controparte_1 dell'importo da questa corrisposto a titolo di compenso professionale per un Parte_1 ammontare complessivo di euro 10.900,00, oltre interessi e rivalutazione;
- in ogni caso, condannare il dott. al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali (sub specie di danno biologico con il previsto aumento percentuale per il correlativo danno estetico autonomamente valutabile), sia in termini di postumi permanenti sia in termini di invalidità pagina 2 di 11 temporanea totale e parziale subiti dalla sig.ra per le causali di cui in narrativa, Parte_1 nella misura che verrà determinata e quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio anche in considerazione del contegno tenuto dal resistente in sede di procedura di mediazione e della sua mancata comparizione senza giustificato motivo con distrazione in favore del Procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio il dott. , contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto Controparte_1 da parte ricorrente, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice e rassegnando le seguenti conclusioni: “in punto di diritto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dr. , alla luce della riconducibilità della vicenda allo studio Controparte_1 dentistico Dott.ri e , come risultante dalla ricevuta riepilogativa acconti Controparte_1 Per_2 versata in atti;
nel merito: · rigettare la domanda proposta dall'attrice, infondata in fatto e diritto, per le ragioni innanzi spiegate;
· accogliere la domanda riconvenzionale e, previo declaratoria di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per inadempimento di essa attrice, conseguentemente condannare quest'ultima al pagamento della somma di Euro 4.100,00, a titolo di risarcimento del danno, equiparando la richiesta al saldo dell'importo contrattualmente stabilito in Euro 15.000,00, al netto degli acconti già versati per Euro
10.900,00;
· condannare parte attrice al risarcimento del danno in favore del dr. per Controparte_1 responsabilità aggravata ed ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura che il Tribunale riterrà spettante.
In ogni caso condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre I.V.A. e
C.A.P. come per legge”.
Autorizzatane la chiamata, si è costituita in giudizio anche la Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “In rito: Voglia il Tribunale dichiarare l'improcedibilità dell'azione per mancata osservanza di quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco. Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In via gradata nel merito: Voglia il Tribunale adito, rigettare la domanda così come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto oltreché sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La causa, mutato il rito, è stata istruita mediante espletamento di prove orali e di CTU medica e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 previa pagina 3 di 11 concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali ed eventuali repliche.
***
Così ricostruiti i termini della vicenda, va anzitutto confermato quanto sostenuto dal giudice precedentemente assegnatario del fascicolo in merito al rito applicabile, a fronte della contestazione svolta dalla terza chiamata e alla conseguente eccezione di improcedibilità.
Al riguardo, va, infatti, rilevato che i fatti per cui è causa sono anteriori all'entrata in vigore della legge
Gelli -Bianco l.n. 24/2017, entrata in vigore l'8 marzo 2017 per cui la fattispecie oggetto di causa non rientra certamente nell'ambito applicativo della citata legge, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice.
***
Deve, parimenti, rigettarsi anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dal CP_1 il quale sostiene che, poiché, opererebbe in una struttura denominata Studio Dentistico dott.ri CP_ Tagliaferri Davide e Pietro, con propria posizione e l'azione doveva essere proposta nei CP_3 confronti della struttura e non direttamente nei confronti del sanitario.
Al riguardo, va anzitutto evidenziato, in ordine alla natura della responsabilità professionale del sanitario che ebbe in cura la che la stessa deve qualificarsi in termini di responsabilità Parte_1 contrattuale, stante il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui: “..quanto alla natura della responsabilità del medico convenzionato nei confronti dell'utente, con il quale non sussiste alcun vincolo negoziale o obbligatorio ex lege preesistente all'espletamento in concreto della prestazione curativa, è sufficiente osservare che essa è da ricondursi al “contatto sociale”, tenuto conto dell'affidamento che egli crea per essere stato prescelto per rendere l'assistenza sanitaria dovuta e sulla base di una professione protetta. La sua prestazione e, per l'effetto, il contenuto della sua responsabilità, per quanto non derivante dal contratto, ma da altra fonte (art. 1173 c.c.), ha un contenuto contrattuale.” (Cass. 6243/2015).
Se ciò è vero nel caso di medico convenzionato con cui il paziente non abbia previamente avuto alcun rapporto prima dell'espletamento della prestazione curativa, è a maggior ragione vero in casi, come quello di specie, in cui il paziente e il medico hanno avuto rapporti e contatti ed anzi, la Parte_1 ha espressamente scelto di essere curata dal dott. . Controparte_1
Peraltro, la ricostruzione della responsabilità del medico in termini di responsabilità contrattuale opera anche (o nonostante) l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, abbia previsto che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla pagina 4 di 11 comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile". Come chiarito, infatti, dai giudici di legittimità, il riferimento all'art. 2043 c.c. contenuto nella norma citata non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n.
8940/2014).
È certamente consentito alla parte, poi, citare in giudizio la struttura o, direttamente, il sanitario che ha scelto per l'intervento e con il quale, specificatamente, è stato concluso il rapporto contrattuale. Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal dott. CP_1
***
Venendo al merito della vicenda, una volta ricostruito in termini di responsabilità contrattuale il rapporto intercorso tra le parti del giudizio, si determina, sotto il profilo dell'onere della prova e secondo quanto stabilità dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533 del 2001, che spetta al danneggiato fornire la prova del contratto (o del contatto), dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato (sia esso il sanitario o la struttura), la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 5590/2015).
Per quanto attiene alla valutazione in ordine al nesso di causalità, va rilevato che, nel sistema civilistico, la causalità svolge una duplice funzione: l'una volta ad ascrivere l'evento dannoso all'agente – causalità materiale – e, l'altra, a delimitare le conseguenze risarcibili – causalità giuridica.
Il giudizio di accertamento della causalità materiale si traduce in un giudizio controfattuale ipotetico che muove dall'eliminazione mentale della condotta lesiva dovendosi rispondere non alla logica dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio” che caratterizza l'accertamento della causalità in ambito penalistico, ma alla logica del “più probabile che non” declinata in termini di probabilità logica, quale ragionamento probatorio condotto alla luce di tutte le risultanze processuali e non necessariamente coincidente con un apprezzamento statistico del “50% + 1”.
Ebbene, sotto tale profilo, nonostante una ricostruzione della vicenda non propriamente cristallina da parte di entrambe le parti del giudizio, mancando, ad esempio, la protesi (o, quantomeno, la certificazione di conformità relativa alla protesi, con esplicita e specifica indicazione dei materiali utilizzati) che era stata impiantata alla e, quindi, la possibilità di verificare in maniera Parte_1 certa sia i componenti della stessa, sia la riconducibilità della dermatite allergica dell'attrice a tali componenti, deve ritenersi che, in base al principio del più probabile che non, le risultanze processuali pagina 5 di 11 consentono di ritenere che il danno patito dalla sia da mettere in relazione con l'aver Parte_1 posto in essere una serie di interventi con materiale inadeguati rispetto alle allergie della paziente.
La condotta e le scelte del rilevano, infatti, non solo sotto il profilo dell'accertamento e della CP_1 prova della causalità ma, anche, sotto il profilo della prova della colpa e della responsabilità dell'odontoiatra.
Al riguardo, occorre ricordare che la diligenza assume due profili rilevanti nell'ambito dell'adempimento delle obbligazioni: da un lato è criterio di responsabilità e, dall'altro, determina il contenuto dell'obbligazione. Lo sforzo diligente richiesto al professionista, poi, è quello speciale previsto dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. e si arricchisce non solo degli standard medi tipici dell'appartenenza alla professione sanitaria, ma anche di quelli solo eventualmente posseduti;
sicché al sanitario specializzato sarà richiesto un grado di competenza tecnica di riferimento più elevato, proprio in conformità alla maggior capacità vantata. Spetterà, quindi, al debitore della prestazione dimostrare di aver diligentemente adempiuto all'obbligazione sullo stesso gravante e, qualora non riesca ad offrire tale prova, risulterà soccombente.
Tuttavia, il giudizio di responsabilità deve essere condotto nel rispetto della natura del caso e, ove emergano speciali difficoltà, la severità del giudizio dovrà essere temperata a condizione, però, che l'atteggiamento del debitore della prestazione – ossia del sanitario - sia stato ispirato ad attenzione e cautela e sia, pertanto, esente da profili di negligenza e imprudenza (Cass. n. 4852/1999).
Orbene, nel caso di specie, il CTU ha evidenziato, anzitutto, l'assenza delle cartelle cliniche odontoiatriche, che, pur non essendo prescritte obbligatoriamente per legge, rappresentano la base documentale indefettibile per ricostruire la ratio clinica di fondo e la condotta tecnica dell'odontoiatra, né una scheda anamnestica, né una documentazione attestante le attività svolte e le relative date di esecuzione, né, appunto, la certificazione di conformità relativa alla protesi utilizzata che avrebbe consentito, anche in forza del principio di vicinanza della prova, di capire, probabilmente oltre ogni ragionevole dubbio, se la dermatite di cui ha sofferto l'attrice fosse o meno da ricollegare ai materiali presenti nella suddetta protesi.
Consentono, tuttavia, di ritenere integrato il nesso di causalità le seguenti considerazioni:
- la circostanza, evidenziata dal CTU, secondo cui “è noto, ad ogni modo, che il CH e il
MO CO sono stati tra i materiali più utilizzati nelle leghe ad uso dentale, in particolare con riferimento agli anni dell'esecuzione del trattamento;
- la circostanza per cui, non essendo contestato che la avesse riferito al sanitario Parte_1 della grave allergia al nichel, sarebbe stata, probabilmente, opportuna una preventiva indagine circa i materiali cui la era allergica, al fine di decidere e scegliere la protesi da Parte_1
pagina 6 di 11 impiantare nel caso concreto e ciò a prescindere dalla ipotetica e ritenuta connessione tra l'allergia al nichel e quella al cobalto, considerando, tuttavia, a tal fine, che lo stesso CTU, nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte convenuta, afferma che “L'associazione tra allergia al nichel e quella al cobalto è ben descritta in letteratura (anche superiore al 5% dei casi testati) e sufficiente a indicare come comportamento adatto del professionista l'ordine al produttore di un impianto senza nichel e senza cobalto. La reazione allergica era quindi prevedibile e prevenibile. Le caratteristiche della protesi potevano essere rese note mediante il deposito in atti della scheda del produttore, ma non è accaduto”;
- la circostanza per cui lo stesso sanitario convenuto abbia provveduto, a seguito dell'allergia verificatasi e dopo l'effettuazione dei test allergologici da parte del dott. a rimuovere Per_1 le protesi;
- il fatto che la dermatite allergica sia sostanzialmente passata a seguito della rimozione delle protesi;
- la circostanza che, nonostante sia vero, come sostenuto dal convenuto, che “il cobalto è contenuto in un infinito numero di materiali e sostanze (fegato, reni, ostriche, vongole, pesce, latte, soia e derivati, birra, funghi, cereali, smalti, cosmetici, tessuti) è evidente che una cosa è venirne a contatto saltuariamente e altra cosa è convivere quotidianamente con una protesi contenente materiale allergico per la paziente.
Ne deriva, pertanto, che deve ritenersi sussistente sia il nesso eziologico tra l'uso della protesi e la dermatite allergica verificatasi nella sia la prova della colpa del sanitario che l'ebbe in Parte_1 cura, ritenendosi che lo stesso avrebbe, nella specie, dovuto far sottoporre preventivamente la a prove allergiche, conoscere della interdipendenza tra le due tipologie di allergie (al Parte_1 nichel e al cobalto), redigere un'adeguata cartella clinica e, quantomeno, consegnare alla paziente la certificazione di conformità relativa alla protesi, non potendo, in assenza di tale documentazione, trincerarsi dietro una presunta assenza di prova circa la presenza di cobalto nelle protesi impiantate a da lui stesso rimosse dopo la verificazione della reazione allergica.
Ne deriva, quindi, anche ai fini della risoluzione del contratto richiesta da entrambe le parti, che l'inadempimento sia da imputare al dott. CP_1
Ulteriore e fondamentale momento dell'indagine sull'opportunità della pronuncia di risoluzione è poi quello sancito dall'art. 1455 c.c., il quale, ponendo il limite della “non scarsa importanza” dell'inadempimento, chiama il giudice a formulare un giudizio sull'incidenza del fatto contestato, alla stregua dell'interesse dell'altra parte. Tale valutazione va effettuata alla stregua di un criterio oggettivo consistente nella verifica che l'inadempimento abbia inciso in maniera apprezzabile nell'economia pagina 7 di 11 complessiva del rapporto (in astratto per la sua entità e in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale) e da eventuali elementi di carattere soggettivo consistenti nel comportamento di entrambe le parti (Cass. n. 25872/2020).
Nel caso di specie, l'inadempimento in parola, è senz'altro connotato in termini di gravità tale da giustificare la domanda di risoluzione, alla luce della circostanza per cui gran parte del lavoro effettuato dal e pagato dalla si è dovuto rimuovere a seguito della dermatite allergica, ad CP_1 Parte_1 eccezione degli impianti endoossei (del valore di circa € 2.500 rispetto ai prezzi medi dell'epoca, come valutato dal CTU, a fronte della corresponsione della somma di € 10.900 da parte della Parte_1 non contestata dal convenuto) correttamente posizionati dal e utilmente utilizzati anche dal CP_1 sanitario che ha successivamente posizionato nuove protesi.
Non può, dunque, che reputarsi accertata la sussistenza di un grave inadempimento in capo al convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con conseguente risoluzione del contratto di intercorso tra le parti.
Alla dichiarazione di risoluzione nei termini suindicati segue la condanna di parte convenuta alla restituzione della somma di € 8.400,00, pari alla differenza tra quanto corrisposto al e il CP_1 valore degli impianti endoossei correttamente posizionati da questi e utilmente utilizzati nel successivo posizionamento delle nuove protesi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
***
Quanto alla domanda di risarcimento del danno spiegata dalla stessa e una volta accertata Parte_1 la responsabilità del sanitario che l'ebbe in cura, va rilevato, sotto il profilo della quantificazione dei danni risarcibili che il CTU ha dichiarato, nel caso di specie, che “Gli esiti cicatriziali osservati all'esame obiettivo del 21.07.2021 possono avere le caratteristiche di lesioni da grattamento che hanno complicato erezioni cutanee o di evoluzione cicatriziale di vescicole;
in assenza di certificazione di cure e di prescrizioni di farmaci non è possibile stabilire quali e quanti siano esiti precedenti alle cure di causa, trattandosi di allergia preesistente alle attività del dott. quali e quanti siano Controparte_1 successivi alle protesizzazioni e fino alla loro rimozione, quanti e quali ancora successivi ad altri possibili eventi fino alla data delle operazioni peritali.
Si offre al libero convincimento del Giudice la valutazione di cui alle linee guida della Società Italiana di Medicina Legale per il danno estetico di Prima classe (pregiudizio estetico lievissimo) nella misura dell'1%, (range compreso tra 1-5%), trattandosi di piccole cicatrici di 1-2 cm, lievemente discromiche, in un quadro cutaneo che, con elevata probabilità data la storia allergica, mostra esiti di epoche, con la pagina 8 di 11 maggiore probabilità razionale, precedenti o anche successive. Ciò in ragione della deduzione logica che i pomfi e le vescicole certificate dal dott. sebbene non identificate come sede, dimensioni Per_1
e numero, hanno avuto, con criterio del più probabile che no, evoluzione cicatriziale e discromica e quindi ci sono, ad oggi, loro esiti” e che, con riferimento alla determinazione dei giorni di invalidità temporanea totale e parziale con patologia in atto “Non è possibile una stima puntuale del danno biologico temporaneo perché non è stata dedotta la data di inizio della denunciata reazione allergica, né la data della rimozione delle protesi che dovrebbe aver dato inizio al termine del fenomeno allergico né la data di chiusura delle vescicole e la relativa guarigione con gli esiti cutanei. […] E' possibile stimare, anche qui con ricorso a presunzioni ( id quod plerumque accidit), un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 10% per complessive quattro settimane, a partire dai 7 giorni precedenti alla diagnosi di perché trattasi sovente di immunità ritardata, e per le tre settimane Per_1 successive;
dopo essere entrato a contatto con la pelle di persone allergiche, il nichel, ma anche gli altri allergeni metallici, determina eruzione cutanea nel giro di 12/48 ore, dopodiché possono essere necessarie dalle due alle quattro settimane prima che lo sfogo si risolva completamente con eventuali esiti. La valutazione di danno biologico temporaneo al 10% (invece delle più consuetudinarie percentuali 100, 75, 50 e 25 %) è collegata all'assenza di certificazione che permetta di stimare la quantità e la qualità della manifestazione cutanea”.
Quindi, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisicopsichica della spetta alla stessa la somma di € 1602,00 (di cui € 322 per IT). Parte_1
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data dell'evento (gennaio
2017) e pari, pertanto, ad € 1.323,97 dovranno calcolarsi gli interessi e la rivalutazione, pari ad €
178,47.
L'attrice ha, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento del danno per un ammontare pari ad € 1.780,47
(€ 1.602,00 + € 178,47). Dalla data del deposito del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono, invece, gli interessi legali.
***
Va, poi, analizzata la domanda di manleva svolta dal nei confronti della Compagnia di CP_1 assicurazione.
A tal fine, va specificato che sono escluse, in forza dell'art. 22 lettera K delle condizioni generali di polizza, le somme dovute a titolo di ripetizione dal dott. alla trattandosi di CP_1 Parte_1 ripetizione del compenso pagato al professionista.
Mentre con riferimento alle somme dovute dal professionista a titolo di risarcimento del danno, pari complessivamente, come detto, ad € 1.780,47, resterà a carico dell'assicurato, a norma dell'articolo 24 pagina 9 di 11 delle CG, la somma di € 500,00 mentre sulla parte restante di tale somma opererà la garanzia fornita dalla Compagnia in forza della polizza n. 763.32000001.
***
Quanto al governo delle spese di lite, considerato che la parte rilevante delle somme riconosciute in favore dell'attrice sono costituite dalla ripetizione di quanto ricevuto a titolo di compenso e non coperto, quindi, dalla polizza assicurativa, il dott. e la CP_1 Controparte_2 saranno tenute, in solido, nei confronti della , solo con riferimento alla metà delle Parte_1 spese di lite, mentre l'altra metà competerà esclusivamente al . Controparte_1
Le spese dell'espletata CTU sono da porsi definitivamente a carico del convenuto e della terza chiamata, in solido tra loro e in misura del 50% per quanto attiene ai rapporti interni.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) In accoglimento delle domande svolte da , dichiara risolto il contratto di Parte_1 prestazione d'opera professionale intercorso tra la stessa e per Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo;
2) per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di € 8.400,00, oltre Controparte_5 interessi e rivalutazione dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da;
Controparte_1
4) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di Controparte_1
, della somma di € 1.780,47, già comprensiva di interessi e rivalutazione. Parte_1
Dalla data del deposito del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono, invece, gli interessi legali;
5) condanna la a tenere indenne il dott. , in Controparte_2 Controparte_1 relazione alla statuizione che precede, al netto della somma di € 500,00 a titolo di scoperto, che resterà, quindi, a carico di;
Controparte_1
6) condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, delle spese di lite presente giudizio che si liquidano nella somma di € 4.227,00 oltre
[...]
IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge ed oltre ad € 259,00 per esborsi, da distrarsi al procuratore antistatario. Stabilisce che la solidarietà tra convenuto e terza chiamata opererà limitatamente alla metà delle spese di lite, restando l'altra metà a carico esclusivamente di;
Controparte_1
pagina 10 di 11 7) Le spese della CTU espletata nel presente giudizio sono poste definitivamente a carico solidale di e in misura del 50% ciascuno per quanto attiene Controparte_1 Controparte_2 ai rapporti interni.
Isernia, 27.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 190/2018 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Serena Carlomagno ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia, via Umbria (Centro Commercio
e Affari) int. B/24, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco D'Orsi ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Isernia, via G. Berta n. 76, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO nei confronti di in persona del procuratore speciale p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Gianfranco D'Autilia e dall'avv. Nicola D'Autilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Turi, via N. Colapinto n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali conclusioni: come da verbale di udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 11 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la sig,ra ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di censurare l'operato del sanitario che la ebbe in cura per l'allestimento di un CP_1 impianto dentale osteointegrato a carico del mascellare superiore. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente: la stessa informò il medico di essere gravemente allergica al CH;
nel corso del 2015 e 2016, la ricorrente si recò regolarmente presso lo studio dentistico al fine di sottoporsi alle singole prestazioni in cui si articolava l'intervento, sennonché, “allestiti gli impianti e montate le protesi definitive, esattamente tra la fine dell'anno 2016 e il mese di gennaio 2017, la veniva improvvisamente colta, alle gambe e alle braccia, da una violenta dermatite Parte_1 allergica caratterizzata da gravi lesioni epidermiche con essudazioni nonché da bruciore e prurito continui, di intensità tale da impedirle di attendere alle normali attività quotidiane, di svolgere la propria attività lavorativa e, finanche, di trovare sollievo con l'uso dei comuni medicinali ad uso topico”; la ricorrente si rivolgeva ad un medico specialista in dermatologia, il dott. Persona_1
il quale, dopo averla sottoposta agli opportuni accertamenti e test allergologici, le
[...] diagnosticava una severa allergia al CO RU in atto;
il dott. appreso della CP_1 gravissima reazione allergica ancora in atto, da un lato, riconosceva che i componenti utilizzati per l'allestimento degli impianti e/o delle protesi contenevano effettivamente una quantità di cobalto cloruro, e dall'altro, si premurava di rimuovere immediatamente le protesi definitive in precedenza allestite.
La ricorrente ha agito, quindi, in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale con il e la restituzione delle somme già corrisposte, oltre al risarcimento dei danni causati dalla CP_1 condotta imprudente e negligente del sanitario. La ha rassegnato, quindi, le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare il grave inadempimento del dott. al contratto di Controparte_1 prestazione d'opera professionale stipulato con la sig.ra e, comunque, la Parte_1 illegittimità del relativo contegno gravemente negligente ed imperito, per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale in essere tra le parti per grave inadempimento imputabile al dott. alle relative conseguenze restitutorie;
Controparte_1
- ancora per l'effetto, condannare il dott. alla ripetizione, in favore della sig.ra Controparte_1 dell'importo da questa corrisposto a titolo di compenso professionale per un Parte_1 ammontare complessivo di euro 10.900,00, oltre interessi e rivalutazione;
- in ogni caso, condannare il dott. al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali (sub specie di danno biologico con il previsto aumento percentuale per il correlativo danno estetico autonomamente valutabile), sia in termini di postumi permanenti sia in termini di invalidità pagina 2 di 11 temporanea totale e parziale subiti dalla sig.ra per le causali di cui in narrativa, Parte_1 nella misura che verrà determinata e quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio anche in considerazione del contegno tenuto dal resistente in sede di procedura di mediazione e della sua mancata comparizione senza giustificato motivo con distrazione in favore del Procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio il dott. , contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto Controparte_1 da parte ricorrente, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice e rassegnando le seguenti conclusioni: “in punto di diritto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dr. , alla luce della riconducibilità della vicenda allo studio Controparte_1 dentistico Dott.ri e , come risultante dalla ricevuta riepilogativa acconti Controparte_1 Per_2 versata in atti;
nel merito: · rigettare la domanda proposta dall'attrice, infondata in fatto e diritto, per le ragioni innanzi spiegate;
· accogliere la domanda riconvenzionale e, previo declaratoria di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per inadempimento di essa attrice, conseguentemente condannare quest'ultima al pagamento della somma di Euro 4.100,00, a titolo di risarcimento del danno, equiparando la richiesta al saldo dell'importo contrattualmente stabilito in Euro 15.000,00, al netto degli acconti già versati per Euro
10.900,00;
· condannare parte attrice al risarcimento del danno in favore del dr. per Controparte_1 responsabilità aggravata ed ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura che il Tribunale riterrà spettante.
In ogni caso condannare l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre I.V.A. e
C.A.P. come per legge”.
Autorizzatane la chiamata, si è costituita in giudizio anche la Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “In rito: Voglia il Tribunale dichiarare l'improcedibilità dell'azione per mancata osservanza di quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco. Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In via gradata nel merito: Voglia il Tribunale adito, rigettare la domanda così come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto oltreché sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La causa, mutato il rito, è stata istruita mediante espletamento di prove orali e di CTU medica e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 previa pagina 3 di 11 concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali ed eventuali repliche.
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Così ricostruiti i termini della vicenda, va anzitutto confermato quanto sostenuto dal giudice precedentemente assegnatario del fascicolo in merito al rito applicabile, a fronte della contestazione svolta dalla terza chiamata e alla conseguente eccezione di improcedibilità.
Al riguardo, va, infatti, rilevato che i fatti per cui è causa sono anteriori all'entrata in vigore della legge
Gelli -Bianco l.n. 24/2017, entrata in vigore l'8 marzo 2017 per cui la fattispecie oggetto di causa non rientra certamente nell'ambito applicativo della citata legge, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice.
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Deve, parimenti, rigettarsi anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dal CP_1 il quale sostiene che, poiché, opererebbe in una struttura denominata Studio Dentistico dott.ri CP_ Tagliaferri Davide e Pietro, con propria posizione e l'azione doveva essere proposta nei CP_3 confronti della struttura e non direttamente nei confronti del sanitario.
Al riguardo, va anzitutto evidenziato, in ordine alla natura della responsabilità professionale del sanitario che ebbe in cura la che la stessa deve qualificarsi in termini di responsabilità Parte_1 contrattuale, stante il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui: “..quanto alla natura della responsabilità del medico convenzionato nei confronti dell'utente, con il quale non sussiste alcun vincolo negoziale o obbligatorio ex lege preesistente all'espletamento in concreto della prestazione curativa, è sufficiente osservare che essa è da ricondursi al “contatto sociale”, tenuto conto dell'affidamento che egli crea per essere stato prescelto per rendere l'assistenza sanitaria dovuta e sulla base di una professione protetta. La sua prestazione e, per l'effetto, il contenuto della sua responsabilità, per quanto non derivante dal contratto, ma da altra fonte (art. 1173 c.c.), ha un contenuto contrattuale.” (Cass. 6243/2015).
Se ciò è vero nel caso di medico convenzionato con cui il paziente non abbia previamente avuto alcun rapporto prima dell'espletamento della prestazione curativa, è a maggior ragione vero in casi, come quello di specie, in cui il paziente e il medico hanno avuto rapporti e contatti ed anzi, la Parte_1 ha espressamente scelto di essere curata dal dott. . Controparte_1
Peraltro, la ricostruzione della responsabilità del medico in termini di responsabilità contrattuale opera anche (o nonostante) l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, abbia previsto che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla pagina 4 di 11 comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile". Come chiarito, infatti, dai giudici di legittimità, il riferimento all'art. 2043 c.c. contenuto nella norma citata non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n.
8940/2014).
È certamente consentito alla parte, poi, citare in giudizio la struttura o, direttamente, il sanitario che ha scelto per l'intervento e con il quale, specificatamente, è stato concluso il rapporto contrattuale. Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal dott. CP_1
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Venendo al merito della vicenda, una volta ricostruito in termini di responsabilità contrattuale il rapporto intercorso tra le parti del giudizio, si determina, sotto il profilo dell'onere della prova e secondo quanto stabilità dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533 del 2001, che spetta al danneggiato fornire la prova del contratto (o del contatto), dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato (sia esso il sanitario o la struttura), la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 5590/2015).
Per quanto attiene alla valutazione in ordine al nesso di causalità, va rilevato che, nel sistema civilistico, la causalità svolge una duplice funzione: l'una volta ad ascrivere l'evento dannoso all'agente – causalità materiale – e, l'altra, a delimitare le conseguenze risarcibili – causalità giuridica.
Il giudizio di accertamento della causalità materiale si traduce in un giudizio controfattuale ipotetico che muove dall'eliminazione mentale della condotta lesiva dovendosi rispondere non alla logica dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio” che caratterizza l'accertamento della causalità in ambito penalistico, ma alla logica del “più probabile che non” declinata in termini di probabilità logica, quale ragionamento probatorio condotto alla luce di tutte le risultanze processuali e non necessariamente coincidente con un apprezzamento statistico del “50% + 1”.
Ebbene, sotto tale profilo, nonostante una ricostruzione della vicenda non propriamente cristallina da parte di entrambe le parti del giudizio, mancando, ad esempio, la protesi (o, quantomeno, la certificazione di conformità relativa alla protesi, con esplicita e specifica indicazione dei materiali utilizzati) che era stata impiantata alla e, quindi, la possibilità di verificare in maniera Parte_1 certa sia i componenti della stessa, sia la riconducibilità della dermatite allergica dell'attrice a tali componenti, deve ritenersi che, in base al principio del più probabile che non, le risultanze processuali pagina 5 di 11 consentono di ritenere che il danno patito dalla sia da mettere in relazione con l'aver Parte_1 posto in essere una serie di interventi con materiale inadeguati rispetto alle allergie della paziente.
La condotta e le scelte del rilevano, infatti, non solo sotto il profilo dell'accertamento e della CP_1 prova della causalità ma, anche, sotto il profilo della prova della colpa e della responsabilità dell'odontoiatra.
Al riguardo, occorre ricordare che la diligenza assume due profili rilevanti nell'ambito dell'adempimento delle obbligazioni: da un lato è criterio di responsabilità e, dall'altro, determina il contenuto dell'obbligazione. Lo sforzo diligente richiesto al professionista, poi, è quello speciale previsto dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. e si arricchisce non solo degli standard medi tipici dell'appartenenza alla professione sanitaria, ma anche di quelli solo eventualmente posseduti;
sicché al sanitario specializzato sarà richiesto un grado di competenza tecnica di riferimento più elevato, proprio in conformità alla maggior capacità vantata. Spetterà, quindi, al debitore della prestazione dimostrare di aver diligentemente adempiuto all'obbligazione sullo stesso gravante e, qualora non riesca ad offrire tale prova, risulterà soccombente.
Tuttavia, il giudizio di responsabilità deve essere condotto nel rispetto della natura del caso e, ove emergano speciali difficoltà, la severità del giudizio dovrà essere temperata a condizione, però, che l'atteggiamento del debitore della prestazione – ossia del sanitario - sia stato ispirato ad attenzione e cautela e sia, pertanto, esente da profili di negligenza e imprudenza (Cass. n. 4852/1999).
Orbene, nel caso di specie, il CTU ha evidenziato, anzitutto, l'assenza delle cartelle cliniche odontoiatriche, che, pur non essendo prescritte obbligatoriamente per legge, rappresentano la base documentale indefettibile per ricostruire la ratio clinica di fondo e la condotta tecnica dell'odontoiatra, né una scheda anamnestica, né una documentazione attestante le attività svolte e le relative date di esecuzione, né, appunto, la certificazione di conformità relativa alla protesi utilizzata che avrebbe consentito, anche in forza del principio di vicinanza della prova, di capire, probabilmente oltre ogni ragionevole dubbio, se la dermatite di cui ha sofferto l'attrice fosse o meno da ricollegare ai materiali presenti nella suddetta protesi.
Consentono, tuttavia, di ritenere integrato il nesso di causalità le seguenti considerazioni:
- la circostanza, evidenziata dal CTU, secondo cui “è noto, ad ogni modo, che il CH e il
MO CO sono stati tra i materiali più utilizzati nelle leghe ad uso dentale, in particolare con riferimento agli anni dell'esecuzione del trattamento;
- la circostanza per cui, non essendo contestato che la avesse riferito al sanitario Parte_1 della grave allergia al nichel, sarebbe stata, probabilmente, opportuna una preventiva indagine circa i materiali cui la era allergica, al fine di decidere e scegliere la protesi da Parte_1
pagina 6 di 11 impiantare nel caso concreto e ciò a prescindere dalla ipotetica e ritenuta connessione tra l'allergia al nichel e quella al cobalto, considerando, tuttavia, a tal fine, che lo stesso CTU, nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte convenuta, afferma che “L'associazione tra allergia al nichel e quella al cobalto è ben descritta in letteratura (anche superiore al 5% dei casi testati) e sufficiente a indicare come comportamento adatto del professionista l'ordine al produttore di un impianto senza nichel e senza cobalto. La reazione allergica era quindi prevedibile e prevenibile. Le caratteristiche della protesi potevano essere rese note mediante il deposito in atti della scheda del produttore, ma non è accaduto”;
- la circostanza per cui lo stesso sanitario convenuto abbia provveduto, a seguito dell'allergia verificatasi e dopo l'effettuazione dei test allergologici da parte del dott. a rimuovere Per_1 le protesi;
- il fatto che la dermatite allergica sia sostanzialmente passata a seguito della rimozione delle protesi;
- la circostanza che, nonostante sia vero, come sostenuto dal convenuto, che “il cobalto è contenuto in un infinito numero di materiali e sostanze (fegato, reni, ostriche, vongole, pesce, latte, soia e derivati, birra, funghi, cereali, smalti, cosmetici, tessuti) è evidente che una cosa è venirne a contatto saltuariamente e altra cosa è convivere quotidianamente con una protesi contenente materiale allergico per la paziente.
Ne deriva, pertanto, che deve ritenersi sussistente sia il nesso eziologico tra l'uso della protesi e la dermatite allergica verificatasi nella sia la prova della colpa del sanitario che l'ebbe in Parte_1 cura, ritenendosi che lo stesso avrebbe, nella specie, dovuto far sottoporre preventivamente la a prove allergiche, conoscere della interdipendenza tra le due tipologie di allergie (al Parte_1 nichel e al cobalto), redigere un'adeguata cartella clinica e, quantomeno, consegnare alla paziente la certificazione di conformità relativa alla protesi, non potendo, in assenza di tale documentazione, trincerarsi dietro una presunta assenza di prova circa la presenza di cobalto nelle protesi impiantate a da lui stesso rimosse dopo la verificazione della reazione allergica.
Ne deriva, quindi, anche ai fini della risoluzione del contratto richiesta da entrambe le parti, che l'inadempimento sia da imputare al dott. CP_1
Ulteriore e fondamentale momento dell'indagine sull'opportunità della pronuncia di risoluzione è poi quello sancito dall'art. 1455 c.c., il quale, ponendo il limite della “non scarsa importanza” dell'inadempimento, chiama il giudice a formulare un giudizio sull'incidenza del fatto contestato, alla stregua dell'interesse dell'altra parte. Tale valutazione va effettuata alla stregua di un criterio oggettivo consistente nella verifica che l'inadempimento abbia inciso in maniera apprezzabile nell'economia pagina 7 di 11 complessiva del rapporto (in astratto per la sua entità e in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale) e da eventuali elementi di carattere soggettivo consistenti nel comportamento di entrambe le parti (Cass. n. 25872/2020).
Nel caso di specie, l'inadempimento in parola, è senz'altro connotato in termini di gravità tale da giustificare la domanda di risoluzione, alla luce della circostanza per cui gran parte del lavoro effettuato dal e pagato dalla si è dovuto rimuovere a seguito della dermatite allergica, ad CP_1 Parte_1 eccezione degli impianti endoossei (del valore di circa € 2.500 rispetto ai prezzi medi dell'epoca, come valutato dal CTU, a fronte della corresponsione della somma di € 10.900 da parte della Parte_1 non contestata dal convenuto) correttamente posizionati dal e utilmente utilizzati anche dal CP_1 sanitario che ha successivamente posizionato nuove protesi.
Non può, dunque, che reputarsi accertata la sussistenza di un grave inadempimento in capo al convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con conseguente risoluzione del contratto di intercorso tra le parti.
Alla dichiarazione di risoluzione nei termini suindicati segue la condanna di parte convenuta alla restituzione della somma di € 8.400,00, pari alla differenza tra quanto corrisposto al e il CP_1 valore degli impianti endoossei correttamente posizionati da questi e utilmente utilizzati nel successivo posizionamento delle nuove protesi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
***
Quanto alla domanda di risarcimento del danno spiegata dalla stessa e una volta accertata Parte_1 la responsabilità del sanitario che l'ebbe in cura, va rilevato, sotto il profilo della quantificazione dei danni risarcibili che il CTU ha dichiarato, nel caso di specie, che “Gli esiti cicatriziali osservati all'esame obiettivo del 21.07.2021 possono avere le caratteristiche di lesioni da grattamento che hanno complicato erezioni cutanee o di evoluzione cicatriziale di vescicole;
in assenza di certificazione di cure e di prescrizioni di farmaci non è possibile stabilire quali e quanti siano esiti precedenti alle cure di causa, trattandosi di allergia preesistente alle attività del dott. quali e quanti siano Controparte_1 successivi alle protesizzazioni e fino alla loro rimozione, quanti e quali ancora successivi ad altri possibili eventi fino alla data delle operazioni peritali.
Si offre al libero convincimento del Giudice la valutazione di cui alle linee guida della Società Italiana di Medicina Legale per il danno estetico di Prima classe (pregiudizio estetico lievissimo) nella misura dell'1%, (range compreso tra 1-5%), trattandosi di piccole cicatrici di 1-2 cm, lievemente discromiche, in un quadro cutaneo che, con elevata probabilità data la storia allergica, mostra esiti di epoche, con la pagina 8 di 11 maggiore probabilità razionale, precedenti o anche successive. Ciò in ragione della deduzione logica che i pomfi e le vescicole certificate dal dott. sebbene non identificate come sede, dimensioni Per_1
e numero, hanno avuto, con criterio del più probabile che no, evoluzione cicatriziale e discromica e quindi ci sono, ad oggi, loro esiti” e che, con riferimento alla determinazione dei giorni di invalidità temporanea totale e parziale con patologia in atto “Non è possibile una stima puntuale del danno biologico temporaneo perché non è stata dedotta la data di inizio della denunciata reazione allergica, né la data della rimozione delle protesi che dovrebbe aver dato inizio al termine del fenomeno allergico né la data di chiusura delle vescicole e la relativa guarigione con gli esiti cutanei. […] E' possibile stimare, anche qui con ricorso a presunzioni ( id quod plerumque accidit), un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 10% per complessive quattro settimane, a partire dai 7 giorni precedenti alla diagnosi di perché trattasi sovente di immunità ritardata, e per le tre settimane Per_1 successive;
dopo essere entrato a contatto con la pelle di persone allergiche, il nichel, ma anche gli altri allergeni metallici, determina eruzione cutanea nel giro di 12/48 ore, dopodiché possono essere necessarie dalle due alle quattro settimane prima che lo sfogo si risolva completamente con eventuali esiti. La valutazione di danno biologico temporaneo al 10% (invece delle più consuetudinarie percentuali 100, 75, 50 e 25 %) è collegata all'assenza di certificazione che permetta di stimare la quantità e la qualità della manifestazione cutanea”.
Quindi, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisicopsichica della spetta alla stessa la somma di € 1602,00 (di cui € 322 per IT). Parte_1
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data dell'evento (gennaio
2017) e pari, pertanto, ad € 1.323,97 dovranno calcolarsi gli interessi e la rivalutazione, pari ad €
178,47.
L'attrice ha, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento del danno per un ammontare pari ad € 1.780,47
(€ 1.602,00 + € 178,47). Dalla data del deposito del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono, invece, gli interessi legali.
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Va, poi, analizzata la domanda di manleva svolta dal nei confronti della Compagnia di CP_1 assicurazione.
A tal fine, va specificato che sono escluse, in forza dell'art. 22 lettera K delle condizioni generali di polizza, le somme dovute a titolo di ripetizione dal dott. alla trattandosi di CP_1 Parte_1 ripetizione del compenso pagato al professionista.
Mentre con riferimento alle somme dovute dal professionista a titolo di risarcimento del danno, pari complessivamente, come detto, ad € 1.780,47, resterà a carico dell'assicurato, a norma dell'articolo 24 pagina 9 di 11 delle CG, la somma di € 500,00 mentre sulla parte restante di tale somma opererà la garanzia fornita dalla Compagnia in forza della polizza n. 763.32000001.
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Quanto al governo delle spese di lite, considerato che la parte rilevante delle somme riconosciute in favore dell'attrice sono costituite dalla ripetizione di quanto ricevuto a titolo di compenso e non coperto, quindi, dalla polizza assicurativa, il dott. e la CP_1 Controparte_2 saranno tenute, in solido, nei confronti della , solo con riferimento alla metà delle Parte_1 spese di lite, mentre l'altra metà competerà esclusivamente al . Controparte_1
Le spese dell'espletata CTU sono da porsi definitivamente a carico del convenuto e della terza chiamata, in solido tra loro e in misura del 50% per quanto attiene ai rapporti interni.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) In accoglimento delle domande svolte da , dichiara risolto il contratto di Parte_1 prestazione d'opera professionale intercorso tra la stessa e per Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo;
2) per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di € 8.400,00, oltre Controparte_5 interessi e rivalutazione dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da;
Controparte_1
4) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di Controparte_1
, della somma di € 1.780,47, già comprensiva di interessi e rivalutazione. Parte_1
Dalla data del deposito del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo decorrono, invece, gli interessi legali;
5) condanna la a tenere indenne il dott. , in Controparte_2 Controparte_1 relazione alla statuizione che precede, al netto della somma di € 500,00 a titolo di scoperto, che resterà, quindi, a carico di;
Controparte_1
6) condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, delle spese di lite presente giudizio che si liquidano nella somma di € 4.227,00 oltre
[...]
IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge ed oltre ad € 259,00 per esborsi, da distrarsi al procuratore antistatario. Stabilisce che la solidarietà tra convenuto e terza chiamata opererà limitatamente alla metà delle spese di lite, restando l'altra metà a carico esclusivamente di;
Controparte_1
pagina 10 di 11 7) Le spese della CTU espletata nel presente giudizio sono poste definitivamente a carico solidale di e in misura del 50% ciascuno per quanto attiene Controparte_1 Controparte_2 ai rapporti interni.
Isernia, 27.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 11 di 11