TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2026, n. 2229
TAR
Ordinanza cautelare 25 novembre 2022
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TAR
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento del giusto punteggio

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, poiché le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie scolastiche, quando contestate nel merito del riconoscimento dei titoli e del punteggio, rientrano nella giurisdizione ordinaria in quanto atti equiparabili a quelli del datore di lavoro privato.

  • Inammissibile
    Disparità di trattamento e illogicità nel mancato riconoscimento del punteggio

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, poiché le contestazioni vertono sul riconoscimento dei titoli e del punteggio, configurandosi come atti del datore di lavoro privato.

  • Inammissibile
    Obbligo di adeguamento delle classi di concorso

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in quanto la materia rientra nella discrezionalità del datore di lavoro pubblico.

  • Inammissibile
    Interpretazione sfavorevole dei regolamenti

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, poiché le contestazioni vertono sull'interpretazione e applicazione di norme che definiscono i requisiti di accesso e la valutazione dei titoli, rientrando nella sfera di potere del datore di lavoro privato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2026, n. 2229
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2229
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo