Ordinanza cautelare 25 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2026, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13027 del 2022, proposto da
RT TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DR OV, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Decreto prot. n. 27157 del 5 agosto 2022 del Ministero dell''Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito territoriale di Roma di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché delle stesse graduatorie provinciali allegate per le classi di concorso A12 ed A22, merito e sostegno, per la provincia detta nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il giusto punteggio.
Dell''O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell''Istruzione, nella parte in cui sia interpretata nel senso di essere successivamente lesiva, con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti e per l''annullamento delle disposizioni contenute negli artt. 3-4-5-6- 7 per le classi di concorso A-12 e A-22 nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria autorizzi il mancato riconoscimento del punteggio dovuto, considerato che chi ricorre ha conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l''insegnamento nelle classi dette.
Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi comprese ove necessario, la Tabelle Allegate alla Ordinanza n. 112/2022 con particolare riferimento alla Tabella A/4, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado relativa alla valutazione dei titoli nella parte in cui sia interpretata e applicata nel senso lesivo della posizione in argomento impedendole il riconoscimento del giusto punteggio al titolo di insegnamento.
Per l''accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell''obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, alla revisione e all''aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l''accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l''interdisciplinarità e la multidisciplinarità, nonché per l''accertamento dell''illegittimità del silenzio inadempimento e dell''obbligo dell''Amministrazione alla predisposizione dei percorsi di cui all''art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l''obbligo a provvedere al completamento dell’attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter comprendere anche la Laurea Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19).
Nonché per l''annullamento ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni di chi ricorre dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell''art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l''art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell''art. 64,comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell''istruzione, dell'' Università' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 novembre 2025 la dott.ssa MA BA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha proposto ricorso per il riconoscimento del giusto punteggio nella Graduatoria provinciale, per le classi di concorso A-12 e A-22 (rispettivamente A12 -ex A/50- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A–22 -ex A/43 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado) per le supplenze di cui all’O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione, emessa dal Ministero dell’Istruzione e titolata “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
In detta graduatoria è stata inserita: i) A022 posizione n. 5410 (Riconosciuti 24,50 punti di cui 12 di base + 0,50 certificazione Lim+ 12 punti maturati sulla cdc nell’anno scolastico 2020/2021); ii) A012 posizione n. 4547 (Riconosciuti 12 di base + 0,50 certificazione Lim + 6 come servizio su altra classe concorso ovvero la sopracitata A022). Invece dei 39,50 per A12 e 45,5 per A22 dovuti anche per il voto di laurea di 110 e lode.
Prospetta che le sono mancati i punti completi connessi al proprio titolo specifico e relativi anche al voto conseguito con la propria laurea che avrebbe giustificato l'attribuzione prevista di ulteriori 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode. In sostanza, risulta che l'Ufficio attraverso il sistema informatico utilizzato abbia inteso applicare il minimo a chi sia stato inserito in virtù di una pronuncia giudiziale, come appunto in questo caso e abbia del tutto mancato di valutare effettivamente il titolo.
Nell’attribuzione del punteggio è mancato, pertanto, il riconoscimento dei punti relativi al titolo di Laurea quale titolo di accesso, utile all'insegnamento, con disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria, considerato che ella ha conseguito un titolo di Laurea, indicato in epigrafe, e ha concluso un piano di studio coincidente con quello richiesto per l'insegnamento nelle classi dette.
2. Con ordinanza cautelare 7241/2022 il Collegio ha prospettato il possibile difetto di giurisdizione del ricorso.
3. Dal decreto presidenziale 2326/2025 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, che tuttavia non è stata eseguita.
4. All’udienza di smaltimento del 7.11.2025, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso sarebbe improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio visto il decreto, ineseguito, del Presidente della Sezione, tuttavia esso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o. alla luce delle numerose sentenze delle Sezioni Unite (ex multis n. 22693/2022;n. 10538/2023; ordin. 17123/2019) e del Consiglio di Stato ( n. 1461/2022, 2056/2022, 1543/2022, 2048/2022, 4070/2022, 9698/2022) nonché di questa stessa Sezione.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che in materia di graduatorie del personale scolastico la giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alla conoscenza di profili di illegittimità degli atti ministeriali (decreti/ordinanze) che disciplinano la loro formazione, rientrando nella giurisdizione ordinaria tutte le altre questioni, venendo in rilievo poteri propri del datore di lavoro esercitati dalla p.a.
Parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della laurea da lei posseduta ai fini dell’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso A12 e A22, contestando che tale titolo di studio possa essere speso solo per insegnare sulla classe A65, nonostante sia caratterizzato da un percorso di studi sovrapponibile ad altre lauree in possesso delle quali è invece consentito l’accesso alle richiamate classi A12 e A22.
L’ordinanza ministeriale n. 112/2022, nella parte in cui ha richiamato le contestate disposizioni in punto di accesso alle classi di concorso per l’insegnamento, contenute nella Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, ha attualizzato la lesione nella sfera giuridica di parte ricorrente, con discendente obbligo della stessa di agire immediatamente a tutela dei propri interessi in giudizio.
In tali casi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o e riassunto ai sensi e nei termini dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate data la natura della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in funzione del giudice ordinario, davanti al quale andrà riassunto ai sensi di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS IA, Presidente FF
MA BA AV, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA BA AV | SS IA |
IL SEGRETARIO