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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17617 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 58326/23 posta in deliberazione in data 25.9.25 e vertente
TRA in persona dell'Amministratore Unico p.t. (C.F. Parte_1 P.IVA_1
– N. REA RM-15733) difesa dall'Avvocato Filippo Anselmi OPPONENTE E
(C.F. ) difeso da avv. Cristiano Marinese Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
pagina 1 di 3 questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 16784/2023, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 12.368,34, oltre accessori, a titolo di saldo del compenso per attività di consulente contabile e fiscale per l'anno 2019.
In particolare, l'opponente eccepiva di aver già saldato l'attività per l'anno 2019, a seguito del pagamento del preavviso di parcella n. 335/20 di cui al doc. 2.
La parte opposta si è costituita, specificando che l'attività per la quale si chiedevano i compensi era relativa alla consulenza fiscale ed alla redazione del bilancio dell'esercizio 2018, effettuata nel 2019, mentre la redazione del bilancio del 2019 era stata svolta nel 2020.
Ciò premesso, deve ritenersi dimostrato quanto sostenuto dall'opposto; infatti, per le prestazioni professionali svolte dal consulente nel 2019 sono stati emessi, nel periodo tra aprile 2019 e gennaio 2020, n.4 progetti di notula, di cui solo i primi tre sono stati saldati (cfr. doc.ti 2 e 4 fascicolo monitorio), restando inadempiuto il pagamento della notula n. 40 del 23.1.20, attinente al IV trimestre 2019, per euro
9.186,07, azionata con il ricorso monitorio.
La notula n. 335/A del 4 Agosto 2020, saldata dalla società opponente, è, invece, attinente alla attività di redazione del bilancio al 31 Dicembre 2019.
La corrispondenza telematica tra il professionista e l'amministrazione della società di cui al doc. 8 depositato da parte opposta, dimostra, infatti, che l'incarico per la redazione del bilancio del 2019 è stato dato nel mese di luglio 2020 e che la conseguente attività è stata svolta in quel periodo, con emissione della notula, poi saldata;
invece, la attività di cui si chiede il pagamento è relativa al IV trimestre del 2019, come chiaramente indicato nella notula e il suo svolgimento non è stato specificamente contestato da parte opponente.
La opposizione sarà, quindi, respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la poca complessità della vicenda e l'importo del credito.
Va, infine, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, applicabile anche d'ufficio dal giudice, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, vista la sua totale infondatezza;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso pagina 2 di 3 dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19).
Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo del compenso liquidato per le spese legali.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori;
3) condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte di una somma pari ad euro 847,00 ex art. 96 ult. co cpc.
Roma, 16.12.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 3 di 3
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 58326/23 posta in deliberazione in data 25.9.25 e vertente
TRA in persona dell'Amministratore Unico p.t. (C.F. Parte_1 P.IVA_1
– N. REA RM-15733) difesa dall'Avvocato Filippo Anselmi OPPONENTE E
(C.F. ) difeso da avv. Cristiano Marinese Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
pagina 1 di 3 questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 16784/2023, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 12.368,34, oltre accessori, a titolo di saldo del compenso per attività di consulente contabile e fiscale per l'anno 2019.
In particolare, l'opponente eccepiva di aver già saldato l'attività per l'anno 2019, a seguito del pagamento del preavviso di parcella n. 335/20 di cui al doc. 2.
La parte opposta si è costituita, specificando che l'attività per la quale si chiedevano i compensi era relativa alla consulenza fiscale ed alla redazione del bilancio dell'esercizio 2018, effettuata nel 2019, mentre la redazione del bilancio del 2019 era stata svolta nel 2020.
Ciò premesso, deve ritenersi dimostrato quanto sostenuto dall'opposto; infatti, per le prestazioni professionali svolte dal consulente nel 2019 sono stati emessi, nel periodo tra aprile 2019 e gennaio 2020, n.4 progetti di notula, di cui solo i primi tre sono stati saldati (cfr. doc.ti 2 e 4 fascicolo monitorio), restando inadempiuto il pagamento della notula n. 40 del 23.1.20, attinente al IV trimestre 2019, per euro
9.186,07, azionata con il ricorso monitorio.
La notula n. 335/A del 4 Agosto 2020, saldata dalla società opponente, è, invece, attinente alla attività di redazione del bilancio al 31 Dicembre 2019.
La corrispondenza telematica tra il professionista e l'amministrazione della società di cui al doc. 8 depositato da parte opposta, dimostra, infatti, che l'incarico per la redazione del bilancio del 2019 è stato dato nel mese di luglio 2020 e che la conseguente attività è stata svolta in quel periodo, con emissione della notula, poi saldata;
invece, la attività di cui si chiede il pagamento è relativa al IV trimestre del 2019, come chiaramente indicato nella notula e il suo svolgimento non è stato specificamente contestato da parte opponente.
La opposizione sarà, quindi, respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la poca complessità della vicenda e l'importo del credito.
Va, infine, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, applicabile anche d'ufficio dal giudice, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, vista la sua totale infondatezza;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso pagina 2 di 3 dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19).
Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo del compenso liquidato per le spese legali.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori;
3) condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte di una somma pari ad euro 847,00 ex art. 96 ult. co cpc.
Roma, 16.12.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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