Articolo 2 della Legge 18 agosto 1954, n. 926
Articolo 1
Versione
23 ottobre 1954
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato a concedere, con propri decreti, a garanzia sussidiaria dello Stato a favore dell'istituto nazionale della previdenza sociale per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni di finanziamento che l'Istituto medesimo effettuera', ai sensi dei precedente art. 1, alla propria "gestione di colonizzazione" ed all'Ente per la colonizzazione della Libia, fino alla concorrenza di un importo capitale di complessive lire 1.550 milioni, oltre agli interessi ed altri accessori relativi.

Entrata in vigore il 23 ottobre 1954