CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LE EP, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6796/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037318744000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037318744000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037318744000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7678/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00373187 44 000, notificata il 30 luglio 2024, emessa su iscrizione a ruolo di Società_1 S.p.A. in liquidazione, del complessivo importo di € 1.549,88, per omesso versamento TARI anni 2010, 2011 e 2012, avente a fondamento l'intimazione di pagamento n.
297512, indicata come notificata il 28 settembre 2019, e assume la illegittimità della pretesa impositiva sostenendo: a) carenza motivazione per omessa specificazione del calcolo analitico del tributo;
d) maturazione della prescrizione per i tributi richiesti;
c) decadenza dal diritto alla riscossione per tardività della notifica dell'intimazione di pagamento, avente natura di avviso di accertamento.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, in via preliminare, assume la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a eccezioni involgenti adempimenti dell'ente impositore;
sostiene la legittimità della procedura di riscossione a seguito della consegna del ruoli;
assume l'infondatezza della eccezione di difetto di motivazione e di prescrizione, anche alla luce, relativamente alla seconda, della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da COVID. Chiede il rigetto del ricorso e, in caso di accoglimento, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce, altresì, Società_1 S.p.A. in liquidazione e assume la infondatezza del ricorso alla luce della notifica delle fatture e, successivamente, della intimazione di pagamento n. 297512.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorrente deposita memoria illustrativa ove si segnala che il credito richiesto con la cartella impugnata sarebbe riferibile a un'attività di vendita al dettaglio e nello specifico riconducibile alla ditta individuale Ricorrente_1, sita in Indirizzo_1, in Sant'Agata di Militello, chiusa definitivamente già in data 29.10.2012; che, pertanto, a decorrere da novembre 2012, ogni notifica avrebbe dovuto essere validamente indirizzata al domicilio/residenza del sig. Ricorrente_1, risultante presso Indirizzo_2 – Indirizzo_3, OD CI (ME); unico recapito legittimo e perfettamente conoscibile dall'Amministrazione, con la conseguenza che qualsiasi atto eventualmente notificato a un indirizzo diverso dopo il 6 novembre 2012 dovrebbe considerarsi privo di effetti giuridici e inidoneo ad interrompere la prescrizione. Insite nella eccezione di prescrizione nonché nella eccezione di decadenza.
All'udienza di trattazione del ricorso, il giudice, come da separato verbale, pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 si presta a essere accolto nei termini di seguito indicati.
Come evidenziato nella esposizione fattuale che prende con la cartella di pagamento impugnata è richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2010, 2011 e 2012, con specifico riferimento al sottostante atto, denominato intimazione di pagamento n. 297512, indicato come notificato il 28 settembre 2019.
Il contribuente sostiene la maturazione del termine – quinquennale – di prescrizione nonché l'intervenuta decadenza, questioni empiamente e analiticamente esposte nella memoria illustrativa.
L'ente impositore, al fine del superamento delle suddette eccezioni, ha depositato l'intimazione di pagamento n. 297512, che riporta l'indicazione delle seguenti fatture:
· n. 2011116818, TIA anno 2011;
· n. 2012051789, TIA I semestre 2012;
· n. 2012136705, TIA II semestre 2012;
· n. 2013040227, saldo TIA 2010;
· n. 2013088222, saldo TIA 2011;
· n. 2017011327, saldo TIA 2012.
Delle suddette fatture, l'ente impostore ha depositato unicamente quella identificata con il numero
2017011327, relativa al saldo 2012.
L'intimazione di pagamento n. 297512 nonché la fattura n. 2017011327 devono considerarsi regolarmente notificate, ove si consideri che, per entrambi gli atti, la consegna è avvenuta a mani proprie del destinatario, Ricorrente_1, che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento, per cui perde di rilievo la indicazione, negli stessi atti, dell'esatto luogo di residenza del sig. Ricorrente_1 overo di altro indirizzo.
Ebbene, alla luce della richiamata documentazione, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta con riguardo alle somme richieste con riferimento alle annualità 2010, 2011 nonché I e II semestre 2012, in quanto, relativamente a tali periodi, l'ATO non ha fornito la prova della notifica delle relative fatture, per cui la prescrizione è maturata prima delal notifica dell'intuizione di pagamento n. 297512 alla data del 28 settembre 2019, avente natura di mero atto di diffida e, come tale, idoneo a interrompre il termine di prescrizione ma non anche a precludere l'estinzione del diritto all'obbligo di pagamento del tributo quale effetto della eccepita prescrizione maturata prima della notifica della medesima intimazione.
In buona sostanza, trattandosi di atto non contempalto dall'articolo 19 d.lgs. n. 546/1992, l'intimazione di pagamento notificata da ATO, anche se non impugnata, non produce l'effetto della c.d. irretrattabilità del credito, per cui al contribeutne non è prelcusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un succesivo atto contemplato dall'articolo 19 suddetto, la prescrizione maturata antecedentemte alla notifica del primo atto.
Quanto, invece, al saldo 2012, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, ove si consideri la notifica della fattura in data 22 dicembre 2017, quindi entro il temine quinquennale di prescrizione, a cui ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 297512 in data 28 settembre 2019 e, infine, la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 30 luglio 2024.
La notifica della fattura n. 2017011327 si rivela conducente anche per disattendere l'eccezione di decadenza, in quanto la fattura, giacché, per come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. T. ordinanza n. 886/2023), la fattura, in quanto attinente non al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata sicuramente pubblicistica, ha natura di atto amministrativo impositivo, autonomamente impugnabile, che riporta i requisiti sostanziali propri degli atti impositivi relativi alla pretesa tributaria in oggetto, con indicazione della superficie imponibile e del relativo criterio di calcolo della tariffa, e, inoltre, contiene la specificazione che “eventuali contestazioni avverso la presente fattura dovranno essere fatte valere entro 60 giorni dalla ricezione della stessa d´innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina ai sensi del D.lgs. n.
546/1992”. Discende, pertanto, che eventuali eccezioni in ordine alla dedotta decadenza avrebbero dovuto essere effettuate avverso la proposizione di impugnazione della fattura.
Deriva, pertanto, il rigetto del ricorso relativamente alla somma richiesta per saldo 2012 con la fattura n.
2017011327; per il resto il ricorso va accolto con annullamento della cartellala impugnata.
Le spese di giudizio, in considerazione del relativo esito, vanno compensate per un quinto, con condanna, in solido, di Società_1 S.p.A. in liquidazione e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento della restante parte, come da liquidazione riportata in dispositivo.
Osserva, al riguardo, il giudicante, disattendendo la relativa deduzione difensiva formulata sul punto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio trova fondamento nel rilievo per il quale le spese di lite, in base al principio della causalità, vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. Cassazione civile, sez. II, ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24678).
La Suprema Corte, in recente arresto, ha ribadito il principio di causalità evidenziando che < spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 9 marzo 2022; Sez. 2 sentenza n.
7817 del 12 febbraio 2024).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00373187 44 000, così provvede: dichiara dovuto il tributo per saldo 2012 richiesto con la fattura n. 201711327;
annulla, per il resto, la cartella di pagamento impugnata;
compensa per un quinto le spese di giudizio condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ATO
ME1 S.p.A. in liquidazione al pagamento della restante parte liquidata, per l'intero, in € 400,00, oltre accessori,
e al rimborso CUT di € 30,00.
Messina, 17 dicembre 2025.
Il giudice
SE VA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LE EP, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6796/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037318744000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037318744000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037318744000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7678/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00373187 44 000, notificata il 30 luglio 2024, emessa su iscrizione a ruolo di Società_1 S.p.A. in liquidazione, del complessivo importo di € 1.549,88, per omesso versamento TARI anni 2010, 2011 e 2012, avente a fondamento l'intimazione di pagamento n.
297512, indicata come notificata il 28 settembre 2019, e assume la illegittimità della pretesa impositiva sostenendo: a) carenza motivazione per omessa specificazione del calcolo analitico del tributo;
d) maturazione della prescrizione per i tributi richiesti;
c) decadenza dal diritto alla riscossione per tardività della notifica dell'intimazione di pagamento, avente natura di avviso di accertamento.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, in via preliminare, assume la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a eccezioni involgenti adempimenti dell'ente impositore;
sostiene la legittimità della procedura di riscossione a seguito della consegna del ruoli;
assume l'infondatezza della eccezione di difetto di motivazione e di prescrizione, anche alla luce, relativamente alla seconda, della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da COVID. Chiede il rigetto del ricorso e, in caso di accoglimento, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce, altresì, Società_1 S.p.A. in liquidazione e assume la infondatezza del ricorso alla luce della notifica delle fatture e, successivamente, della intimazione di pagamento n. 297512.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorrente deposita memoria illustrativa ove si segnala che il credito richiesto con la cartella impugnata sarebbe riferibile a un'attività di vendita al dettaglio e nello specifico riconducibile alla ditta individuale Ricorrente_1, sita in Indirizzo_1, in Sant'Agata di Militello, chiusa definitivamente già in data 29.10.2012; che, pertanto, a decorrere da novembre 2012, ogni notifica avrebbe dovuto essere validamente indirizzata al domicilio/residenza del sig. Ricorrente_1, risultante presso Indirizzo_2 – Indirizzo_3, OD CI (ME); unico recapito legittimo e perfettamente conoscibile dall'Amministrazione, con la conseguenza che qualsiasi atto eventualmente notificato a un indirizzo diverso dopo il 6 novembre 2012 dovrebbe considerarsi privo di effetti giuridici e inidoneo ad interrompere la prescrizione. Insite nella eccezione di prescrizione nonché nella eccezione di decadenza.
All'udienza di trattazione del ricorso, il giudice, come da separato verbale, pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 si presta a essere accolto nei termini di seguito indicati.
Come evidenziato nella esposizione fattuale che prende con la cartella di pagamento impugnata è richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2010, 2011 e 2012, con specifico riferimento al sottostante atto, denominato intimazione di pagamento n. 297512, indicato come notificato il 28 settembre 2019.
Il contribuente sostiene la maturazione del termine – quinquennale – di prescrizione nonché l'intervenuta decadenza, questioni empiamente e analiticamente esposte nella memoria illustrativa.
L'ente impositore, al fine del superamento delle suddette eccezioni, ha depositato l'intimazione di pagamento n. 297512, che riporta l'indicazione delle seguenti fatture:
· n. 2011116818, TIA anno 2011;
· n. 2012051789, TIA I semestre 2012;
· n. 2012136705, TIA II semestre 2012;
· n. 2013040227, saldo TIA 2010;
· n. 2013088222, saldo TIA 2011;
· n. 2017011327, saldo TIA 2012.
Delle suddette fatture, l'ente impostore ha depositato unicamente quella identificata con il numero
2017011327, relativa al saldo 2012.
L'intimazione di pagamento n. 297512 nonché la fattura n. 2017011327 devono considerarsi regolarmente notificate, ove si consideri che, per entrambi gli atti, la consegna è avvenuta a mani proprie del destinatario, Ricorrente_1, che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento, per cui perde di rilievo la indicazione, negli stessi atti, dell'esatto luogo di residenza del sig. Ricorrente_1 overo di altro indirizzo.
Ebbene, alla luce della richiamata documentazione, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta con riguardo alle somme richieste con riferimento alle annualità 2010, 2011 nonché I e II semestre 2012, in quanto, relativamente a tali periodi, l'ATO non ha fornito la prova della notifica delle relative fatture, per cui la prescrizione è maturata prima delal notifica dell'intuizione di pagamento n. 297512 alla data del 28 settembre 2019, avente natura di mero atto di diffida e, come tale, idoneo a interrompre il termine di prescrizione ma non anche a precludere l'estinzione del diritto all'obbligo di pagamento del tributo quale effetto della eccepita prescrizione maturata prima della notifica della medesima intimazione.
In buona sostanza, trattandosi di atto non contempalto dall'articolo 19 d.lgs. n. 546/1992, l'intimazione di pagamento notificata da ATO, anche se non impugnata, non produce l'effetto della c.d. irretrattabilità del credito, per cui al contribeutne non è prelcusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un succesivo atto contemplato dall'articolo 19 suddetto, la prescrizione maturata antecedentemte alla notifica del primo atto.
Quanto, invece, al saldo 2012, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, ove si consideri la notifica della fattura in data 22 dicembre 2017, quindi entro il temine quinquennale di prescrizione, a cui ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 297512 in data 28 settembre 2019 e, infine, la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 30 luglio 2024.
La notifica della fattura n. 2017011327 si rivela conducente anche per disattendere l'eccezione di decadenza, in quanto la fattura, giacché, per come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. T. ordinanza n. 886/2023), la fattura, in quanto attinente non al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata sicuramente pubblicistica, ha natura di atto amministrativo impositivo, autonomamente impugnabile, che riporta i requisiti sostanziali propri degli atti impositivi relativi alla pretesa tributaria in oggetto, con indicazione della superficie imponibile e del relativo criterio di calcolo della tariffa, e, inoltre, contiene la specificazione che “eventuali contestazioni avverso la presente fattura dovranno essere fatte valere entro 60 giorni dalla ricezione della stessa d´innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina ai sensi del D.lgs. n.
546/1992”. Discende, pertanto, che eventuali eccezioni in ordine alla dedotta decadenza avrebbero dovuto essere effettuate avverso la proposizione di impugnazione della fattura.
Deriva, pertanto, il rigetto del ricorso relativamente alla somma richiesta per saldo 2012 con la fattura n.
2017011327; per il resto il ricorso va accolto con annullamento della cartellala impugnata.
Le spese di giudizio, in considerazione del relativo esito, vanno compensate per un quinto, con condanna, in solido, di Società_1 S.p.A. in liquidazione e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento della restante parte, come da liquidazione riportata in dispositivo.
Osserva, al riguardo, il giudicante, disattendendo la relativa deduzione difensiva formulata sul punto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio trova fondamento nel rilievo per il quale le spese di lite, in base al principio della causalità, vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. Cassazione civile, sez. II, ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24678).
La Suprema Corte, in recente arresto, ha ribadito il principio di causalità evidenziando che < spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 9 marzo 2022; Sez. 2 sentenza n.
7817 del 12 febbraio 2024).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00373187 44 000, così provvede: dichiara dovuto il tributo per saldo 2012 richiesto con la fattura n. 201711327;
annulla, per il resto, la cartella di pagamento impugnata;
compensa per un quinto le spese di giudizio condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ATO
ME1 S.p.A. in liquidazione al pagamento della restante parte liquidata, per l'intero, in € 400,00, oltre accessori,
e al rimborso CUT di € 30,00.
Messina, 17 dicembre 2025.
Il giudice
SE VA