CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200015533275801 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200015533275801 REGISTRO 2017
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 29/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200011430965801 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200011430965801 REGISTRO 2018
- sul ricorso n. 617/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca - 80017830169 Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920210006777716801 QUOTA CONSORTIL 2019
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca - 80017830169
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920230003567053801 QUOTA CONSORTIL 2020
- sul ricorso n. 620/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920230000748143801 RITENUTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920200015533275801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di imposta di registro per gli anni 2016 e 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 614/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920200011430965801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di imposta di registro per gli anni 2017 e 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 616/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 019202100067777165801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di quota consortile per l'anno di imposta 2019 Il ricorso veniva iscritto con n. 617/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920230003567053801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di quota consortile per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 618/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920230000748143801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di ritenute per l'anno di imposta 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 620/2025 R.G.R.
Nei cinque ricorsi, pressochè sinottici, la ricorrente segnalava di essere stata socia illimitatamente responsabile della società Società_1, società in nome collettivo fino al 2018 e in accomandita semplice fino alla cancellazione dal registro delle imprese in data 23 aprile 2021.
Eccepiva la illegittimità di tutti gli atti impugnati, in quanto essi avevano ad oggetto debito tributari della società estinta e non debiti propri della ricorrente e, pur operando l'art. 28, quarto comma, d.l.vo 175/2014, ai sensi del quale, ai fini tributari, la società sopravvive anche nel quinquennio successivo alla sua estinzione, nel caso di specie le pretese di pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria dovevano essere ricolte proprio alla società e non alla socia illimitatamente responsabile, non essendo ancora decorso il predetto quinquennio.
Osservava peraltro come le cartelle di pagamento non siano state precedute da apposita iscrizione a ruolo nei confronti della ricorrente, quale obbligata solidale.
Rilevava come nessuna azione esecutiva, anche in applicazione del principio del beneficium excussionis, fosse stata intrapresa nei confronti della società quale debitore principale, vertendosi, nel caso di specie, in evidente caso di obbligazione sussidiaria della ricorrente rispetto alle obbligazioni tributarie della società.
Eccepiva infine l'illegittimità della irrogazione e determinazione delle sanzioni, in quanto non era stata data applicazione al criterio del più favorevole cumulo giuridico ex art. 12 d.l.vo 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate – riscossione si costituiva in giudizio per tutti i ricorsi, confermando di non avere esperito azioni esecutive nei confronti della società, cui, tuttavia erano state regolarmente notificate cartelle di pagamento per i debiti tributari indicati nelle cartelle di pagamento impugnare dalla ricorrente, aventi numeri sostanzialmente identici con 800 finale, anziché 801 (come nelle cartelle emesse nei confronti della
Barcella).
Rilevava come le notifiche delle cartelle di pagamento impugnate nei confronti della ricorrente fossero legittime, in quanto la stessa era una obbligata sussidiaria rispetto ai debiti tributari della società e l'art. 7 sexies, terzo comma, dello Statuto del Contribuente ormai prevede che le notificazioni direttamente nei confronti dei coobbligati siano sempre necessarie, in quanto la notificazione nei confronti del contribuente debitore principale non valgono per i coobbligati.
Osservava infatti che ciascun atto impugnato specifica come la notifica sia alla Ricorrente_1 ai fini dell'art. 7 sexies, terzo comma, L. 212/2000 e che nessun modulo di pagamento era allegato, ad ulteriore dimostrazione della volontà dell'amministrazione finanziaria non di richiedere direttamente il pagamento delle somme indicate nelle cartelle, ma di interrompere ogni prescrizione o decadenza in riferimento agli stessi.
Riteneva che, ai fini della legittimità della notificazione di una cartella di pagamento all'obbligato solidale, non sia necessario preventivamente emettere apposito atto impositivo nei suoi confronti con conseguente iscrizione a ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 25 d.p.r. 602/1973.
Anche l'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore, si costituiva in giudizio, per i ricorsi nn. 614, 616 e 620
R.G.R., ribadendo la piena legittimità di ciascun atto impugnato, non risultando necessario iscrivere a ruolo verso l'obbligato solidale, confermando comunque come le cartelle di pagamento siano state notificate, per i medesimi debiti tributari in oggetto, anche alla società.
Quanto alle sanzioni richiamava giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il cumulo giuridico non si applica nei casi di reiterata violazione dell'obbligo di versamento di tributi, ma solo nei casi in cui le violazioni pregiudicano la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo.
Chiedeva pertanto il rigetto dei ricorsi.
Infine, con riferimento ai ricorsi nn. 617 e 618 R.G.R., si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca, osservando di avere autonomamente emesso e notificato avvisi di pagamento per le quote consortili nei confronti della società, con regolare notificazione degli stessi, sena che sia stata proposta alcuna impugnazione.
Ribadiva anch'essa la legittimità degli atti impugnati, non risultando necessario iscrivere a ruolo verso l'obbligato solidale e non potendosi applicare nei casi in oggetto, relativi a mancati versamenti di tributi, il cumulo giuridico.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il Giudice, ritenuta l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione dei ricorsi nn. 616, 617, 618 e 620/2025 R.G.R. al ricorso n. 614/2025 r.g.r.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e devono essere accolti.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
Ricorrente_1 è socia illimitatamente responsabile della società Società_1, società in nome collettivo fino al 2018 e in accomandita semplice fino alla cancellazione dal registro delle imprese in data 23 aprile 2021. Tutti i debiti tributari indicati nelle cartelle di pagamento impugnate sono riferibili alla società e, nel merito della pretesa tributaria verso tale società, non sono stati presentati motivi di ricorso.
Ai sensi dell'art. 28, quarto comma, d.l.vo 175/2014, “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese”; dunque, a fronte dell'estinzione della società a decorrere dal 23 aprile 2021, è la società tuttora (e certamente al momento dell'emissione e notificazione degli atti impugnati) a dovere rispondere in via principale delle proprie obbligazioni tributarie.
La ricorrente, quale socia illimitatamente responsabile è obbligata sussidiaria e pertanto azioni esecutive nei suoi confronti possono essere poste in essere dall'amministrazione finanziaria soltanto a seguito di infruttuosa azione esecutiva nei confronti del debitore principale.
Nel caso di specie, come correttamente affermato da Agenzia delle Entrate – Riscossione nelle proprie controdeduzioni, nessuna azione esecutiva è stata intrapresa nei confronti della società.
Le parti resistenti hanno solo affermato di avere emesso e notificato alla società cartelle di pagamento per gli stessi debiti tributari della società indicati negli atti notificati alla ricorrente persona fisica ed impugnati
(aventi medesime numerazioni con 800 anzichè 801 finale), ma non hanno prodotto alcuna documentazione al proposito, ad eccezione degli avvisi di pagamento emessi dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca per le quote consortili di sua spettanza.
Ma, in ogni caso, è evidente che gli atti impugnati siano delle cartelle di pagamento con cui è richiesto alla ricorrente, quale obbligata sussidiaria, di pagare debiti della società.
E' certamente vero che nel corpo delle cartelle è specificato che “Questa cartella è notificata all'obbligato sussidiario ai fini di cui all'art. 7 sexies, comma 3, della legge n. 212/2000” e che, ai sensi della citata norma, di recente introduzione, le notificazioni direttamente nei confronti dei coobbligati siano sempre necessarie, in quanto la notificazione nei confronti del contribuente debitore principale non valgono per i coobbligati, ma l'esclusiva finalità di cui all'art. 7 sexies, terzo comma Statuto del Contribuente non è del tutto esplicitata, né la Ricorrente_1 è stata resa edotta del fatto che nessun pagamento venisse chiesto immediatamente, ma che, si ripete, le cartelle servivano solo ai fini dell'interruzione di prescrizioni o decadenza.
Nelle cartelle infatti gli importi dovuti sono indicati come “SOMME DA PAGARE” ed è specificato che il pagamento, oltre sessanta giorni dalla notificazione, comporterà un aumento degli oneri di riscossione oltre agli interessi di mora.
Dunque, al di là della effettiva volontà dell'agente della riscossione, alla Ricorrente_1 è stato richiesto l'immediato pagamento di debiti tributari pacificamente riferibili alla società Società_1, per i quali la stessa non è tenuta al pagamento, in quanto mera obbligata sussidiaria, non risultando intrapresa alcuna azione esecutiva nei confronti del debitore principale.
La dichiarazione di illegittimità delle cartelle di pagamento non incide in alcun modo sulla legittimità nel merito della pretesa tributaria nei confronti della società e della ricorrente, quale mera obbligata sussidiaria, ben potendo dunque l'agente della riscossione, se non decaduta, riemettere cartelle di pagamento con specificazione del mero effetto ex art. 7 septies, terzo comma, L. 212/2000, senza alcuna richiesta di pagamento immediato senza previa azione esecutiva nei confronti della società.
Deve infine essere rilevato, pur a fronte della illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate, come la determinazione delle sanzioni, in sé, sia pienamente legittima, secondo l'ormai prevalente principio nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il cumulo giuridico non si applica nei casi di reiterata violazione dell'obbligo di versamento di tributi, ma solo nei casi in cui le violazioni pregiudicano la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo (cfr., di recente, ordinanza n. 10631/2024 della Corte di
Cassazione).
Si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda, della recente novità legislativa con riferimento all'art. 7 septies L. 212/2000 e dell'infondatezza dei motivi di ricorso concernenti le sanzioni.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
NR PA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200015533275801 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200015533275801 REGISTRO 2017
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 29/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200011430965801 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200011430965801 REGISTRO 2018
- sul ricorso n. 617/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca - 80017830169 Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920210006777716801 QUOTA CONSORTIL 2019
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca - 80017830169
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920230003567053801 QUOTA CONSORTIL 2020
- sul ricorso n. 620/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920230000748143801 RITENUTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920200015533275801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di imposta di registro per gli anni 2016 e 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 614/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920200011430965801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di imposta di registro per gli anni 2017 e 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 616/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 019202100067777165801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di quota consortile per l'anno di imposta 2019 Il ricorso veniva iscritto con n. 617/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920230003567053801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di quota consortile per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 618/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01920230000748143801, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di ritenute per l'anno di imposta 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 620/2025 R.G.R.
Nei cinque ricorsi, pressochè sinottici, la ricorrente segnalava di essere stata socia illimitatamente responsabile della società Società_1, società in nome collettivo fino al 2018 e in accomandita semplice fino alla cancellazione dal registro delle imprese in data 23 aprile 2021.
Eccepiva la illegittimità di tutti gli atti impugnati, in quanto essi avevano ad oggetto debito tributari della società estinta e non debiti propri della ricorrente e, pur operando l'art. 28, quarto comma, d.l.vo 175/2014, ai sensi del quale, ai fini tributari, la società sopravvive anche nel quinquennio successivo alla sua estinzione, nel caso di specie le pretese di pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria dovevano essere ricolte proprio alla società e non alla socia illimitatamente responsabile, non essendo ancora decorso il predetto quinquennio.
Osservava peraltro come le cartelle di pagamento non siano state precedute da apposita iscrizione a ruolo nei confronti della ricorrente, quale obbligata solidale.
Rilevava come nessuna azione esecutiva, anche in applicazione del principio del beneficium excussionis, fosse stata intrapresa nei confronti della società quale debitore principale, vertendosi, nel caso di specie, in evidente caso di obbligazione sussidiaria della ricorrente rispetto alle obbligazioni tributarie della società.
Eccepiva infine l'illegittimità della irrogazione e determinazione delle sanzioni, in quanto non era stata data applicazione al criterio del più favorevole cumulo giuridico ex art. 12 d.l.vo 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate – riscossione si costituiva in giudizio per tutti i ricorsi, confermando di non avere esperito azioni esecutive nei confronti della società, cui, tuttavia erano state regolarmente notificate cartelle di pagamento per i debiti tributari indicati nelle cartelle di pagamento impugnare dalla ricorrente, aventi numeri sostanzialmente identici con 800 finale, anziché 801 (come nelle cartelle emesse nei confronti della
Barcella).
Rilevava come le notifiche delle cartelle di pagamento impugnate nei confronti della ricorrente fossero legittime, in quanto la stessa era una obbligata sussidiaria rispetto ai debiti tributari della società e l'art. 7 sexies, terzo comma, dello Statuto del Contribuente ormai prevede che le notificazioni direttamente nei confronti dei coobbligati siano sempre necessarie, in quanto la notificazione nei confronti del contribuente debitore principale non valgono per i coobbligati.
Osservava infatti che ciascun atto impugnato specifica come la notifica sia alla Ricorrente_1 ai fini dell'art. 7 sexies, terzo comma, L. 212/2000 e che nessun modulo di pagamento era allegato, ad ulteriore dimostrazione della volontà dell'amministrazione finanziaria non di richiedere direttamente il pagamento delle somme indicate nelle cartelle, ma di interrompere ogni prescrizione o decadenza in riferimento agli stessi.
Riteneva che, ai fini della legittimità della notificazione di una cartella di pagamento all'obbligato solidale, non sia necessario preventivamente emettere apposito atto impositivo nei suoi confronti con conseguente iscrizione a ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 25 d.p.r. 602/1973.
Anche l'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore, si costituiva in giudizio, per i ricorsi nn. 614, 616 e 620
R.G.R., ribadendo la piena legittimità di ciascun atto impugnato, non risultando necessario iscrivere a ruolo verso l'obbligato solidale, confermando comunque come le cartelle di pagamento siano state notificate, per i medesimi debiti tributari in oggetto, anche alla società.
Quanto alle sanzioni richiamava giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il cumulo giuridico non si applica nei casi di reiterata violazione dell'obbligo di versamento di tributi, ma solo nei casi in cui le violazioni pregiudicano la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo.
Chiedeva pertanto il rigetto dei ricorsi.
Infine, con riferimento ai ricorsi nn. 617 e 618 R.G.R., si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca, osservando di avere autonomamente emesso e notificato avvisi di pagamento per le quote consortili nei confronti della società, con regolare notificazione degli stessi, sena che sia stata proposta alcuna impugnazione.
Ribadiva anch'essa la legittimità degli atti impugnati, non risultando necessario iscrivere a ruolo verso l'obbligato solidale e non potendosi applicare nei casi in oggetto, relativi a mancati versamenti di tributi, il cumulo giuridico.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il Giudice, ritenuta l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione dei ricorsi nn. 616, 617, 618 e 620/2025 R.G.R. al ricorso n. 614/2025 r.g.r.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e devono essere accolti.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
Ricorrente_1 è socia illimitatamente responsabile della società Società_1, società in nome collettivo fino al 2018 e in accomandita semplice fino alla cancellazione dal registro delle imprese in data 23 aprile 2021. Tutti i debiti tributari indicati nelle cartelle di pagamento impugnate sono riferibili alla società e, nel merito della pretesa tributaria verso tale società, non sono stati presentati motivi di ricorso.
Ai sensi dell'art. 28, quarto comma, d.l.vo 175/2014, “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese”; dunque, a fronte dell'estinzione della società a decorrere dal 23 aprile 2021, è la società tuttora (e certamente al momento dell'emissione e notificazione degli atti impugnati) a dovere rispondere in via principale delle proprie obbligazioni tributarie.
La ricorrente, quale socia illimitatamente responsabile è obbligata sussidiaria e pertanto azioni esecutive nei suoi confronti possono essere poste in essere dall'amministrazione finanziaria soltanto a seguito di infruttuosa azione esecutiva nei confronti del debitore principale.
Nel caso di specie, come correttamente affermato da Agenzia delle Entrate – Riscossione nelle proprie controdeduzioni, nessuna azione esecutiva è stata intrapresa nei confronti della società.
Le parti resistenti hanno solo affermato di avere emesso e notificato alla società cartelle di pagamento per gli stessi debiti tributari della società indicati negli atti notificati alla ricorrente persona fisica ed impugnati
(aventi medesime numerazioni con 800 anzichè 801 finale), ma non hanno prodotto alcuna documentazione al proposito, ad eccezione degli avvisi di pagamento emessi dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca per le quote consortili di sua spettanza.
Ma, in ogni caso, è evidente che gli atti impugnati siano delle cartelle di pagamento con cui è richiesto alla ricorrente, quale obbligata sussidiaria, di pagare debiti della società.
E' certamente vero che nel corpo delle cartelle è specificato che “Questa cartella è notificata all'obbligato sussidiario ai fini di cui all'art. 7 sexies, comma 3, della legge n. 212/2000” e che, ai sensi della citata norma, di recente introduzione, le notificazioni direttamente nei confronti dei coobbligati siano sempre necessarie, in quanto la notificazione nei confronti del contribuente debitore principale non valgono per i coobbligati, ma l'esclusiva finalità di cui all'art. 7 sexies, terzo comma Statuto del Contribuente non è del tutto esplicitata, né la Ricorrente_1 è stata resa edotta del fatto che nessun pagamento venisse chiesto immediatamente, ma che, si ripete, le cartelle servivano solo ai fini dell'interruzione di prescrizioni o decadenza.
Nelle cartelle infatti gli importi dovuti sono indicati come “SOMME DA PAGARE” ed è specificato che il pagamento, oltre sessanta giorni dalla notificazione, comporterà un aumento degli oneri di riscossione oltre agli interessi di mora.
Dunque, al di là della effettiva volontà dell'agente della riscossione, alla Ricorrente_1 è stato richiesto l'immediato pagamento di debiti tributari pacificamente riferibili alla società Società_1, per i quali la stessa non è tenuta al pagamento, in quanto mera obbligata sussidiaria, non risultando intrapresa alcuna azione esecutiva nei confronti del debitore principale.
La dichiarazione di illegittimità delle cartelle di pagamento non incide in alcun modo sulla legittimità nel merito della pretesa tributaria nei confronti della società e della ricorrente, quale mera obbligata sussidiaria, ben potendo dunque l'agente della riscossione, se non decaduta, riemettere cartelle di pagamento con specificazione del mero effetto ex art. 7 septies, terzo comma, L. 212/2000, senza alcuna richiesta di pagamento immediato senza previa azione esecutiva nei confronti della società.
Deve infine essere rilevato, pur a fronte della illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate, come la determinazione delle sanzioni, in sé, sia pienamente legittima, secondo l'ormai prevalente principio nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il cumulo giuridico non si applica nei casi di reiterata violazione dell'obbligo di versamento di tributi, ma solo nei casi in cui le violazioni pregiudicano la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo (cfr., di recente, ordinanza n. 10631/2024 della Corte di
Cassazione).
Si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda, della recente novità legislativa con riferimento all'art. 7 septies L. 212/2000 e dell'infondatezza dei motivi di ricorso concernenti le sanzioni.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
NR PA