TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 06/03/2026, n. 413
TAR
Sentenza breve 6 marzo 2026

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  • Accolto
    Silenzio inadempimento

    Il Tribunale rileva che, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., il giudice si pronuncia con sentenza in forma semplificata in materia di silenzio. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo poiché la normativa richiamata prevede una facoltà discrezionale dell'amministrazione regionale. Viene contestata la carenza di legittimazione passiva del Commissario ad acta e dell'ASP di Crotone, affermando che la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla Regione Calabria, in quanto ente preposto a impartire disposizioni e a valutare il riconoscimento dei maggiori costi. Il Tribunale sottolinea che l'obbligo di provvedere della pubblica amministrazione sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia e equità lo impongano, e che anche in caso di inammissibilità o improcedibilità, è necessario un provvedimento espresso. Non rileva la circostanza che sia in corso un iter istruttorio, poiché la Regione deve comunque adottare un provvedimento motivato nei termini di legge.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Il Tribunale accoglie il ricorso, dichiarando l'illegittimità del silenzio della Regione Calabria e condannandola a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con un provvedimento scritto e motivato in ordine all'applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 34/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 06/03/2026, n. 413
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 413
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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