Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 06/03/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2025, proposto da
Casa di Cura Madonna dello Scoglio s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta Piano di rientro dai disavanzi Sanitari della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'accertamento,
dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull'istanza presentata dalla “Casa di Cura Madonna dello Scoglio Srl” a mezzo pec del 14.05.2024;
con conseguente condanna
delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di propria competenza, a provvedere, entro il termine di cui all'art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione del provvedimento richiesto ovvero di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e Commissario ad acta Piano di rientro dai disavanzi Sanitari della Regione Calabria, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 il dott. IV RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale ex art. 117 c.p.a., la società Casa di Cura Madonna dello Scoglio, quale gestore della struttura sanitaria omonima specializzata in reumatologia di tipo ospedaliero – equiparata ai tempi del “Covid 19” ai presidi ospedalieri pubblici ai fini della gestione e del contenimento della pandemia, ex art. 1 ter, comma 3. d.l. n. 34/2020, n. 34, conv. in l. n. 77/2020 - lamentava il “silenzio” opposto dalle Amministrazioni intimate su sua istanza del 14 maggio 2024, tesa a ottenere l’adozione: 1) dei provvedimenti idonei a consentire a Madonna dello Scoglio di svolgere la prestazione sanitaria connessa alla gestione del paziente “Covid 19” con connessa specifica remunerazione; 2) dei provvedimenti necessari al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall’emergenza “Covid 19” per come sostenuti negli anni 2020-2021-2022, corrispondendo i relativi importi, come dovuti, maggiorati di accessori, sia in relazione alla gestione diretta del “paziente Covid” sia in relazione al mancato fatturato derivatone dall’aver dovuto prestare assistenza al paziente in questione;
- parte ricorrente fondava la sua richiesta sull’applicazione dell’art. 1 ter cit., del d.m. Salute 12 agosto 2021, dell’art. 1, comma 495, l. n. 178/2020 e dell’art. 19 nonies d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, normativa in materia che aveva espressamente previsto misure di sostegno a favore delle strutture private accreditate per fronteggiare i maggiori costi “Covid”,
- era quindi lamentata la violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/90, nonché 3 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere, insistendo affinché si rilevasse in questa sede l’illegittimità del relativo “silenzio” e si condannasse le Amministrazioni a provvedere con provvedimento espresso;
- si costituiva il Commissario straordinario per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, indicando in distinta memoria di essere privo di legittimazione passiva in argomento;
- si costituiva in giudizio anche l’A.S.P. di Crotone, contestando l’interesse a ricorrere e la legittimazione della ricorrente, nonché il suo difetto di legittimazione passiva;
- anche la Regione Calabria si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, atteso che identica domanda era stata già proposta dinanzi a questo TAR con ricorso n. 818/2024, e, in ogni caso, l’infondatezza dello stesso, ex art. 117 c.p.a., alla luce di quanto evidenziato dal competente dipartimento regionale in allegata relazione, in cui si contestava l’obbligo di provvedere ma si poneva anche in evidenza di avere avviato vari “iter” istruttori, finalizzati alla valutazione della sussistenza dei presupposti per riconoscere maggiori oneri derivanti dall’”emergenza Covid”, ricevendo solo nei mesi di giugno e luglio 2025 da tutte le Aziende sanitarie i dati richiesti, al fine di poter determinare l’importo da corrispondere a ciascuna struttura: il procedimento istruttorio non era quindi concluso ed erano necessari ulteriori adempimenti istruttori, al vaglio della Regione, che rendevano pertanto inammissibile il giudizio, in attesa dell’esercizio in via definitiva del potere da parte dell’Amministrazione di provvedere in ordine all’istanza “de qua”;
- parte ricorrente depositava una memoria illustrativa e replicava alla memoria, a sua volta “di replica”, depositata dalla ASP di Crotone;
- alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- in materia di “silenzio”, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., il giudice si pronuncia con sentenza in forma semplificata;
- in argomento, questa Sezione si è già pronunciata più volte, senza che nel presente contenzioso siano emersi fatti o considerazioni nuovi e tali da convincere su un diverso orientamento;
- si richiamano pertanto tali pronunce (per tutte: TAR Calabria, CZ, Sez. II, 19.5.15, n. 851 e 8.5.25, n. 796), applicabili anche al caso di specie, secondo cui:
- la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, dato che proprio la norma richiamata, di cui all’art. 4 d.l. n. 34 del 2020, evidenzia una facoltà dell’amministrazione regionale, per cui non sussiste nessun diritto soggettivo stabilito dal legislatore ma, appunto, solo una facoltà discrezionale in capo all’amministrazione, con conseguente radicamento della giurisdizione di questo giudice;
- per quanto riguarda l’osservazione della Regione, secondo cui questo giudizio “doppierebbe” quello già introdotto con il ricorso n. 818/2024 (peraltro deciso con sentenza di questa Sezione n. 796/2025), si rileva che quel giudizio aveva ad oggetto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di “DPI” nel periodo dell’emergenza pandemica, oggetto diverso da quello di cui al presente giudizio, soprattutto per il punto 2) sopra illustrato, relativo a istanza di diversa data;
- in relazione all’eccezione di carenza di difetto di legittimazione dalla ASP di Crotone e dall’Ufficio commissariale, il Collegio ne rileva la fondatezza, dato che l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 indica tutte le Regioni, “comprese quelle sottoposte a piano di rientro” come soggetti tenuti a valutare l’opportunità (laddove è detto: “possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”), di dare luogo a remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza “Covid 19”;
- ne consegue che la legittimazione passiva sulla domanda a provvedere è della sola Regione Calabria;
- infatti, è la Regione che ha provveduto ad impartire disposizioni e restrizioni alle strutture, obbligandole ad adeguarsi ai nuovi standard e, dunque, a sostenere costi superiori a quelli oggetto di contrattualizzazione, senza provvedere a remunerare tali costi, nonostante la presenza dei fondi appositamente dedicati, o – almeno – senza illustrare le ragioni di tale mancata elargizione ai soggetti interessati che lo chiedessero;
- sull’eccepita assenza di obbligo a provvedere, il Collegio ribadisce che un obbligo di provvedere della pubblica amministrazione sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano all'amministrazione l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'amministrazione pubblica;
- infatti, ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'amministrazione è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda, come pare emergere nel caso di specie dalla posizione della Regione;
- tant’è che l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1 l. n. 241 del 1990, pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte;
- proprio la complessità e la novità legate al manifestarsi della pandemia di “Covid 19”, di cui all’art. 4 d.l. n. 34 del 2020 e alla documentazione ministeriale sul punto, avrebbero richiesto alla Regione di provvedere sull’istanza della ricorrente, con un provvedimento motivato espresso, contenente l’indicazione della soluzione, anche negativa, eventualmente prospettata;
- non può rilevare la circostanza per la quale è in corso l’”iter” per il suddetto riconoscimento, dovendo comunque la Regione adottare il relativo provvedimento nei termini di legge, anche dopo la trasmissione dei dati da parte delle AASSPP nel corso dell’estate 2025, ovvero comunicare con provvedimento espresso la pendenza dell’istruttoria e i tempi certi di previsione per concludere il procedimento;
- non senza contraddizione, poi, appare la posizione della Regione che, da un lato, sostiene l’inesistenza di un obbligo a provvedere e, dall’altro, afferma, al termine della sua relazione depositata in giudizio, che si era in attesa dell’esercizio in via definitiva del potere da parte dell’Amministrazione di provvedere in ordine all’istanza “de qua”;
- alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve essere accolto, con spese di lite a carico della Regione e compensazione con le altre amministrazioni costituite, (coinvolta indirettamente nel procedimento, la ASP, e notiziabile di ogni situazione riguardante la sanità regionale, l’organo commissariale straordinario);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva del Commissario straordinario per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria e dell’ASP di Crotone;
2) dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento originato dal mancato riscontro della Regione Calabria alla istanza di parte ricorrente del 14 maggio 2024.
Condanna la Regione Calabria a provvedere a riscontrare tale istanza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con provvedimento scritto adeguatamente motivato in ordine all’esercizio della sua decisione in ordine all’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 d.l. n. 34 del 2020, come convertito con l. n. 77 del 2020.
Condanna la Regione Calabria alla rifusione, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del costituito procuratore, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, nonché oneri come per legge e restituzione del contributo unificato ove versato. Compensa con gli altri soggetti costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV RR |
IL SEGRETARIO