Articolo 2 della Legge 27 maggio 1997, n. 141
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 maggio 1997
Art. 2. 1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 31 maggio 1997
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