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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 19/12/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3849/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. UE IG Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da nato a [...] in Parte_1
data 19.2.1975, c.f. , e , nata a [...] in C.F._1 Parte_2
data 17.5.1977, c.f. , entrambi rappresentante e difesi dall'avv. Loredana De C.F._2
Caria del Foro di Torino
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta dep. in data 30.10.2025
per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in SS (BI) in data 19.6.2011. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di SS
(BI) atto n. 1 – Parte II – Serie A - Anno 2011
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso dep. in data 26.9.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di separazione giudiziale1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n.
898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Con provvedimento in data 22.10.2025, le parti sono state invitate “a verificare la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.”, avuto riguardo alle finalità di preminente interesse della prole sottesa a tale tipologia di provvedimento.
Le parti hanno riproposto, nelle conclusioni definitivamente rassegnate, la medesima clausola.
Ciò posto, costituisce principio consolidato che “l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio” (C. cost. n. 308/2008) ma “è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”2.
Secondo quanto poi affermato da questo Tribunale, anche in diversa composizione, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge titolare della stessa, in assenza di prole convivente, “comporterebbe un indebito e non giustificato vantaggio” perché “si troverebbe tutelato di fronte ai terzi creditori senza un sostanziale collegamento alle esigenze della prole, mentre tale beneficio è previsto, invece, solo a tutela della prole minore o di figli maggiorenni e non autosufficienti ivi collocati stabilmente”3.
Il Collegio ritiene pertanto di poter omologare la condizione riportata dalle parti al n. 1 delle conclusioni ma nei termini di mera presa d'atto che le parti dichiarano che la casa già adibita a residenza coniugale è di proprietà del sig. . Parte_1
Il collegio prende altresì atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di concorso al mantenimento e/o alimenti e di avere definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro esistente e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
Le spese di lite possono essere interamente poste a carico del sig. , in Parte_1
conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di IE, definitivamente pronunciando, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra , Parte_1
nato a [...] in data [...], c.f. , e , C.F._1 Parte_2
nata a [...] in data [...], c.f. celebrato in SS (BI) in data C.F._2
19.6.2011, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SS
(BI) al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2011;
dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di
SS per le incombenze di legge;
prende atto che le parti dichiarano che la casa già adibita a residenza coniugale è di proprietà del sig. ; Parte_1
prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di concorso al mantenimento e/o alimenti e di avere definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro esistente e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
pone le spese di lite definitivamente a carico del sig. , come richiesto Parte_1
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025
Il Presidente rel. est.
UE IG 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di IE n. 47/2024, passata in giudicato in data 1.3.2025. 2 Cfr. Cass., n. 25604/2018. 3 Cfr. Tribunale IE, sent. n. 64/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. UE IG Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da nato a [...] in Parte_1
data 19.2.1975, c.f. , e , nata a [...] in C.F._1 Parte_2
data 17.5.1977, c.f. , entrambi rappresentante e difesi dall'avv. Loredana De C.F._2
Caria del Foro di Torino
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta dep. in data 30.10.2025
per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in SS (BI) in data 19.6.2011. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di SS
(BI) atto n. 1 – Parte II – Serie A - Anno 2011
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso dep. in data 26.9.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di separazione giudiziale1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n.
898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Con provvedimento in data 22.10.2025, le parti sono state invitate “a verificare la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.”, avuto riguardo alle finalità di preminente interesse della prole sottesa a tale tipologia di provvedimento.
Le parti hanno riproposto, nelle conclusioni definitivamente rassegnate, la medesima clausola.
Ciò posto, costituisce principio consolidato che “l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio” (C. cost. n. 308/2008) ma “è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”2.
Secondo quanto poi affermato da questo Tribunale, anche in diversa composizione, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge titolare della stessa, in assenza di prole convivente, “comporterebbe un indebito e non giustificato vantaggio” perché “si troverebbe tutelato di fronte ai terzi creditori senza un sostanziale collegamento alle esigenze della prole, mentre tale beneficio è previsto, invece, solo a tutela della prole minore o di figli maggiorenni e non autosufficienti ivi collocati stabilmente”3.
Il Collegio ritiene pertanto di poter omologare la condizione riportata dalle parti al n. 1 delle conclusioni ma nei termini di mera presa d'atto che le parti dichiarano che la casa già adibita a residenza coniugale è di proprietà del sig. . Parte_1
Il collegio prende altresì atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di concorso al mantenimento e/o alimenti e di avere definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro esistente e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
Le spese di lite possono essere interamente poste a carico del sig. , in Parte_1
conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di IE, definitivamente pronunciando, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra , Parte_1
nato a [...] in data [...], c.f. , e , C.F._1 Parte_2
nata a [...] in data [...], c.f. celebrato in SS (BI) in data C.F._2
19.6.2011, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SS
(BI) al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2011;
dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di
SS per le incombenze di legge;
prende atto che le parti dichiarano che la casa già adibita a residenza coniugale è di proprietà del sig. ; Parte_1
prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di concorso al mantenimento e/o alimenti e di avere definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro esistente e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
pone le spese di lite definitivamente a carico del sig. , come richiesto Parte_1
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025
Il Presidente rel. est.
UE IG 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di IE n. 47/2024, passata in giudicato in data 1.3.2025. 2 Cfr. Cass., n. 25604/2018. 3 Cfr. Tribunale IE, sent. n. 64/2024.