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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7655 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4551 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza del 15 dicembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avvocato Nicolò Ettore Zito, CodiceFiscale_2
PARTI APPELLANTI
E
già (P.IVA ) e per essa Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
(già (P.IVA ), in persona Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore, con gli avvocati Carlotta Casamorata e Marina Vandini,
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 935/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 23/07/2024, in materia di mutuo. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione, e hanno citato in giudizio la Parte_1 Parte_2
(già e, per essa, la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
(già – quali cessionarie di un portafoglio di crediti pecuniari
[...] CP_3 individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, ceduti da
– proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1627/2022, Controparte_4 emesso dal Tribunale di Tivoli il 31.10.2022 e notificato in data 16.11.2022, con il quale era stato intimato loro il pagamento di euro 188.700,13 (di cui € 104.000,00 in linea capitale;
€ 9.146,38 per rate scadute insolute;
€ 1.040,00 per indennizzo di anticipata restituzione;
€ 1.701,38 per interessi di mora sulla sola linea capitale al tasso contrattuale di mora sino al 10.05.2011; € 72.812,37 per interessi di mora sulla sola linea capitale al tasso contrattuale di mora dal 11.05.2011 al 01.09.2022 oltre successivi interessi di mora al tasso convenzionale sino al saldo effettivo, competenze e spese maturate e maturande), quali somme dovute a titolo di debito residuo del mutuo sottoscritto in data 3.10.2005, per l'erogazione di euro 200.000,00, con CP_5
per far dichiarare nullo, annullare o comunque rendere inefficace il decreto
[...] ingiuntivo nonché dichiarare l'estinzione di ogni pretesa creditizia per intervenuta prescrizione, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,:
- in via preliminare non disporre la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022, sia ai fini del principio del doppio perfezionamento della notifica tra notificante e notificato, sia ai fini anche dell'opposizione ex art 650 c.p.c., per le causali di fumus boni iuris e periculum in mora di cui in narrativa;
- nel merito
e in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare nullo, annullare o comunque rendere inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022, sia ai fini del principio del doppio perfezionamento della notifica tra notificante e notificato, sia ai fini anche dell'opposizione ex art 650 c.p.c. nei confronti dell'opponente e, dichiarare l'estinzione di ogni pretesa creditizia in capo all'opponente per intervenuta prescrizione per le ragioni di cui in narrativa , ivi compresa la richiesta di emissione di nuovo medesimo titolo esecutivo e di cumulo di titoli sulla base del medesimo credito, ormai prescritto, pur in presenza di un titolo già esistente.
[…]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»;
- Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite la Controparte_1
(già e, per essa, (già
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«In via preliminare e pregiudiziale:
- confermare all'esito per le ragioni esposte in narrativa, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1627/2022 (R.G. 4435/2022) del 25.10.2022 in assenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c.;
Nel merito
- accertare e dichiarare che il giudizio di opposizione è stato proposto oltre il termine di 40 giorni ex art 641 c.p.c. con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto n. 1627/2022 è passato in giudicato;
- respingere tutte le domande ed eccezioni degli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto:
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1627/2022 (R.G. 4435/2022) del 25.10.2022, e condannare i Signori e al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di Euro 188.700/13, oltre interessi come liquidati in provvedimento, ed in subordine, nella non creduta eventualità in cui fosse rideterminato il saldo dei rapporti bancari per cui è causa, condannarli al pagamento della minore o maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito di questo procedimento.
In via istruttoria
− ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inutili, ultronee e ridondanti, si depositano i documenti di cui al sottostante indice, si chiede di acquisire il fascicolo del procedimento monitorio R.G. 4435/2022, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti e articolare mezzi di prova, anche contraria;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del difensore.».
- il Tribunale tratteneva la causa in decisione, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 123 c.p.c..
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
«- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.1627/2022 emesso dall'intestato Tribunale;
- Condanna la parte opponente alla refusione delel spese del giudizio in favore della parte opposta, liquidate per compensi in 2.500 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice – rilevato che il decreto ingiuntivo risulta notificato agli opponenti in data 18 novembre 2022, con ricezione da parte di persona di famiglia convivente, mentre l'atto di opposizione risulta notificato in data 28 dicembre 2022 alle ore 23.38 – ha accolto l'eccezione di tardività dell'opposizione, sollevata da parte opposta, ritenendo che la notifica dell'opposizione medesima al destinatario opposto deve intendersi perfezionata, ex art. 147 c.p.c., il giorno successivo ossia il 29 dicembre 2022 alle ore 7.00.
§ 3. — Hanno proposto appello e così Parte_1 Parte_2 concludendo:
«Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,:
- in via preliminare e ai fini dell'istanza inibitoria previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti o inaudita altera parte, in accoglimento dell'istanza inibitoria spiegata ex art 283 c.p.c., e sulla scorta dei principi di fumus boni iuris e priculum in mora sopra esposti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 935/2024, del 22 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Tivoli, r.g. 80/2023, e depositata in data 23 luglio 2024, notificata in data 5 agosto 2024 – ultimo giorno 30 settembre 2024 sulla scorta dei vizi formali sopra indicati unitamente al grave ed irreparabile pregiudizio che ne deriverebbe, così come esposto in narrativa e, in ragione di ciò sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022;
- nel merito
In riforma, impugnazione, annullamento, o comunque censura della sentenza n. 935/2024, del 22 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Tivoli, r.g. 80/2023, e depositata in data 23 luglio 2024, notificata in data 5 agosto 2024 – ultimo giorno 30 settembre 2024, riformare, annullare o censurare la sentenza impugnata nella parte in cui afferma “ridetermina il credito vantato da parte opposta in Euro 262.452,92, oltre interessi sulla sorte capitale, come indicati in parte motiva;
Condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta la metà delle spese di lite, che si liquidano in Euro 12.000,00, per compensi professionali, oltre oneri di legge” per le ragioni esposte in narrativa, giacché detta valutazione contraria alla legge e costituzionalmente illegittima, per le motivazioni dedotte in narrativa, non può trovare accoglimento, quindi, in via preliminare revocare la dichiarazione di tardività e di inammissibilità dell'opposizione spiegata giacché, come detto in narrativa, la stessa è da intendersi tempestiva e quindi e, per l'effetto dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022 e, nel merito, pronunciarsi sull'omessa pronuncia del Giudice di Prime Cure e, per l'effetto, revocare, annullare, censurare o comunque impugnare la sentenza n. 935/2024, del 22 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Tivoli, r.g. 80/2023,, e depositata in data 23 luglio 2024, notificata in data 5 agosto 2024 – ultimo giorno 30 settembre 2024, dichiarando nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022 per mancato tentativo di mediazione, per intervenuta prescrizione e, ancora, per difetto di ne bis in idem.
[…]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi nei confronti dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.».
Si sono costituite la (già e, per essa, la Controparte_1 Controparte_1
(già , che ha resistito al gravame ed ha così Controparte_2 CP_3 concluso:
«1) In via preliminare ed in rito: si chiede
- l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità dell'intero atto di citazione in appello, per tutte le ragioni dedotte nel presente atto difensivo e anche per tutti i motivi e per le difese esposte in tutti i precedenti scritti difensivi relativi al giudizio di primo grado che qui devono intendersi riproposti e richiamati integralmente;
- il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 935/2024 oggetto di impugnazione non ricorrendone i presupposti ed i correlati motivi e/o per loro manifesta assenza e carenza;
2) nel merito in via principale: si chiede di rigettarsi tutti motivi di appello formulati dagli appellanti nonchè le relative domande perché infondate in fatto ed in diritto alla luce di tutte le eccezioni e difese svolte in primo e secondo grado di giudizio, confermandosi, conseguentemente, la sentenza n. 935/2024, emessa dal Tribunale di Tivoli, pubblicata il 23.7.2024 all'esito del giudizio n. 80/2023 Rg.;
3) nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello di Roma ritenesse comunque fondati, anche in minima parte, gli avversi motivi di appello, questa difesa si riporta e si richiama, nel merito, a quanto già dedotto, eccepito, allegato e formulato in atti difensivi ed a verbale d'udienza, nel corso del giudizio di I grado, insistendo per il loro accoglimento - sia nel merito che in via subordinata - con rigetto, per l'effetto, delle avverse eccezioni, domande e pretese come sollevate, dedotte e spiegate da controparte in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
4) In ogni caso, con integrale rifusione di compensi professionali e spese di lite del presente grado di giudizio.».
L'appello è stato posto in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza del 15 dicembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto di trattazione scritta del 22 ottobre 2025.
§ 4. — L'appello è articolato nei seguenti motivi di impugnazione:
- Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività della stessa. In particolare, secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe errato nel considerare perfezionata la notificazione dell'opposizione nel giorno 29 dicembre 2022 alle ore 7:00, ossia nel giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la notifica dell'atto in questione in quanto eseguita dopo le ore 21 (più precisamente, alle ore 23:38 del 28 dicembre 2022).
Diversamente, a parere della parte che impugna, il giudice avrebbe dovuto considerare che l'art. 147 c.p.c., applicabile nel caso in esame, stabilisce che “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.” e che “Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione”.
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la pronuncia della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata incostituzionale la norma in questione nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Di conseguenza, nel caso di specie - atteso che la regola del differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 trova applicazione non nei confronti del mittente opponente (che altrimenti vedrebbe leso il proprio diritto di difesa e di fruizione piena dei termini previsti per l'esercizio dello stesso) ma solo nei confronti del destinatario opposto (proprio perché volta a tutelare il suo diritto al riposo nella fascia oraria anzidetta) - sostiene l'appellante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dovrebbe considerarsi tempestiva e, dunque, ammissibile in quanto notificata entro il termine di 40 giorni previsto dalla legge.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza del Tribunale laddove omette di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancato previo esperimento di un tentativo di mediazione, obbligatorio ai fini della validità del decreto.
Inoltre, la parte evidenzia che controparte sarebbe già in possesso di un titolo esecutivo, relativo al medesimo credito, in forza del quale avrebbe già avviato una procedura esecutiva. Quest'ultima, peraltro, conclusasi anticipatamente, non per impossibilità di recuperare le somme dovute ma per inerzia di controparte e, dunque, per causa imputabile al creditore procedente. Di conseguenza, a parere dell'appellante, il diritto di credito fatto valere in giudizio si sarebbe estinto per prescrizione, atteso che – secondo la giurisprudenza richiamata – l'effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione determinato dall'atto di pignoramento si protrarrebbe, ai sensi dell'art. 2945, co 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo ha fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo;
diversamente, in caso contrario, all'interruzione dovrebbe riconoscersi effetto istantaneo, secondo quanto disposto dall'art. 2945, co 3, c.c..
Infine, secondo l'appellante, il possesso di un titolo esecutivo – già azionato e prescritto
– impedirebbe all'appellata di instaurare un nuovo giudizio monitorio al fine di conseguire un secondo titolo esecutivo, relativo al medesimo diritto di credito, in forza dei principi: di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem;
dell'interesse (art. 100 c.p.c.) e del divieto di abuso del diritto (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.).
§ 5. — L'appello è infondato e la sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione, va confermata.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, formulata dalle odierne appellanti, risulta trasmessa via pec alle parti appellate / opposte alle ore 23:38, come da ricevuta di accettazione dell'atto giudiziario generata dal sistema e depositata in atti.
Secondo questa Corte, è proprio in detto momento che deve considerarsi perfezionata la procedura di notificazione nei confronti delle parti mittenti opponenti, in forza di quanto disposto dall'art. 147 c.p.c.. Tale norma, infatti, nel prevedere al comma 2 che “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari”, precisa poi al comma 3 che “Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione”.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha precisato che la fictio iuris per cui il perfezionamento della notifica effettuata dal mittente dopo le ore 21 - effettuabile dallo stesso fino alle ore 24 - è differito per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo è stata introdotta al fine di tutelare il destinatario medesimo e, dunque, salvaguardarne il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a controllare continuamente la propria casella di posta elettronica. Detta regola, tuttavia, non giustifica anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, atteso che – diversamente – verrebbe impedito allo stesso di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, computato dall'art. 155 c.p.c.
“a giorni” e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno. Ciò, specie in considerazione del fatto che la notificazione con modalità telematica si differenzia dal sistema tradizionale di notificazione, laddove quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato
“all'apertura degli uffici” mentre la prima prescinde del tutto dalla stessa.
Ne deriva che, in forza della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario – applicabile anche al caso in questione – il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno e l'opposizione si considera tempestiva laddove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile del termine (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 1383 del 18/01/2022, Rv. 663623 - 01).
Quest'ultimo, tuttavia, nel caso di specie, deve essere individuato nel giorno 26 dicembre 2022 e non in quello del 28 dicembre 2022.
Come emerge dagli avvisi di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata – depositati tra gli atti di causa – il decreto ingiuntivo è stato notificato ai debitori appellanti mediante consegna nelle mani di persona di famiglia convivente in data 16 novembre 2022.
Nella stessa data, l'ufficiale giudiziario ha inoltre spedito – come riportato in calce alla ricevuta in esame – la comunicazione di avvenuta notifica, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento (c.d. C.A.N.), di cui all'art. 139, co 4, c.p.c..
Quest'ultima comunicazione, tuttavia, essendo volta soltanto a dare notizia (mediante lettera raccomandata e nel solo caso di consegna al portiere o al vicino) dell'avvenuta notificazione, non costituisce un elemento essenziale del procedimento della notificazione, sicché quest'ultima deve considerarsi perfezionata nella data di consegna della copia dell'atto che, nel caso di specie, si individua nell'anzidetto giorno 16 novembre 2022 (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12181 del 17/05/2013, Rv. 626781 - 01).
Di conseguenza, è proprio da tale ultima data – e non da quella di ricezione della suddetta comunicazione, che gli appellanti dichiarano di aver ritirato nel giorno 18 novembre 2022 – che decorre, nel caso di notifica di un decreto ingiuntivo, il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione, con conseguente scadenza del termine in questione nel giorno 26 dicembre 2022.
Per tali ragioni, l'opposizione al decreto ingiuntivo presentata dagli odierni appellanti il giorno 28 dicembre 2022 risulta comunque tardiva e, dunque, inammissibile.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico delle parti appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore (€ 188.700,13) e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di € 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 nei confronti di (già e per essa
[...] Controparte_1 Controparte_1 [...]
(già , contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_2 CP_3
Tribunale di Tivoli, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna le parti appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 14.317, oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Cancelleria.
Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì.
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4551 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza del 15 dicembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avvocato Nicolò Ettore Zito, CodiceFiscale_2
PARTI APPELLANTI
E
già (P.IVA ) e per essa Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
(già (P.IVA ), in persona Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore, con gli avvocati Carlotta Casamorata e Marina Vandini,
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 935/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 23/07/2024, in materia di mutuo. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione, e hanno citato in giudizio la Parte_1 Parte_2
(già e, per essa, la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
(già – quali cessionarie di un portafoglio di crediti pecuniari
[...] CP_3 individuabili in blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, ceduti da
– proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1627/2022, Controparte_4 emesso dal Tribunale di Tivoli il 31.10.2022 e notificato in data 16.11.2022, con il quale era stato intimato loro il pagamento di euro 188.700,13 (di cui € 104.000,00 in linea capitale;
€ 9.146,38 per rate scadute insolute;
€ 1.040,00 per indennizzo di anticipata restituzione;
€ 1.701,38 per interessi di mora sulla sola linea capitale al tasso contrattuale di mora sino al 10.05.2011; € 72.812,37 per interessi di mora sulla sola linea capitale al tasso contrattuale di mora dal 11.05.2011 al 01.09.2022 oltre successivi interessi di mora al tasso convenzionale sino al saldo effettivo, competenze e spese maturate e maturande), quali somme dovute a titolo di debito residuo del mutuo sottoscritto in data 3.10.2005, per l'erogazione di euro 200.000,00, con CP_5
per far dichiarare nullo, annullare o comunque rendere inefficace il decreto
[...] ingiuntivo nonché dichiarare l'estinzione di ogni pretesa creditizia per intervenuta prescrizione, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,:
- in via preliminare non disporre la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022, sia ai fini del principio del doppio perfezionamento della notifica tra notificante e notificato, sia ai fini anche dell'opposizione ex art 650 c.p.c., per le causali di fumus boni iuris e periculum in mora di cui in narrativa;
- nel merito
e in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare nullo, annullare o comunque rendere inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022, sia ai fini del principio del doppio perfezionamento della notifica tra notificante e notificato, sia ai fini anche dell'opposizione ex art 650 c.p.c. nei confronti dell'opponente e, dichiarare l'estinzione di ogni pretesa creditizia in capo all'opponente per intervenuta prescrizione per le ragioni di cui in narrativa , ivi compresa la richiesta di emissione di nuovo medesimo titolo esecutivo e di cumulo di titoli sulla base del medesimo credito, ormai prescritto, pur in presenza di un titolo già esistente.
[…]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»;
- Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite la Controparte_1
(già e, per essa, (già
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«In via preliminare e pregiudiziale:
- confermare all'esito per le ragioni esposte in narrativa, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1627/2022 (R.G. 4435/2022) del 25.10.2022 in assenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c.;
Nel merito
- accertare e dichiarare che il giudizio di opposizione è stato proposto oltre il termine di 40 giorni ex art 641 c.p.c. con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto n. 1627/2022 è passato in giudicato;
- respingere tutte le domande ed eccezioni degli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto:
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1627/2022 (R.G. 4435/2022) del 25.10.2022, e condannare i Signori e al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di Euro 188.700/13, oltre interessi come liquidati in provvedimento, ed in subordine, nella non creduta eventualità in cui fosse rideterminato il saldo dei rapporti bancari per cui è causa, condannarli al pagamento della minore o maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito di questo procedimento.
In via istruttoria
− ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inutili, ultronee e ridondanti, si depositano i documenti di cui al sottostante indice, si chiede di acquisire il fascicolo del procedimento monitorio R.G. 4435/2022, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti e articolare mezzi di prova, anche contraria;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del difensore.».
- il Tribunale tratteneva la causa in decisione, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 123 c.p.c..
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
«- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.1627/2022 emesso dall'intestato Tribunale;
- Condanna la parte opponente alla refusione delel spese del giudizio in favore della parte opposta, liquidate per compensi in 2.500 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice – rilevato che il decreto ingiuntivo risulta notificato agli opponenti in data 18 novembre 2022, con ricezione da parte di persona di famiglia convivente, mentre l'atto di opposizione risulta notificato in data 28 dicembre 2022 alle ore 23.38 – ha accolto l'eccezione di tardività dell'opposizione, sollevata da parte opposta, ritenendo che la notifica dell'opposizione medesima al destinatario opposto deve intendersi perfezionata, ex art. 147 c.p.c., il giorno successivo ossia il 29 dicembre 2022 alle ore 7.00.
§ 3. — Hanno proposto appello e così Parte_1 Parte_2 concludendo:
«Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,:
- in via preliminare e ai fini dell'istanza inibitoria previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti o inaudita altera parte, in accoglimento dell'istanza inibitoria spiegata ex art 283 c.p.c., e sulla scorta dei principi di fumus boni iuris e priculum in mora sopra esposti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 935/2024, del 22 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Tivoli, r.g. 80/2023, e depositata in data 23 luglio 2024, notificata in data 5 agosto 2024 – ultimo giorno 30 settembre 2024 sulla scorta dei vizi formali sopra indicati unitamente al grave ed irreparabile pregiudizio che ne deriverebbe, così come esposto in narrativa e, in ragione di ciò sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022;
- nel merito
In riforma, impugnazione, annullamento, o comunque censura della sentenza n. 935/2024, del 22 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Tivoli, r.g. 80/2023, e depositata in data 23 luglio 2024, notificata in data 5 agosto 2024 – ultimo giorno 30 settembre 2024, riformare, annullare o censurare la sentenza impugnata nella parte in cui afferma “ridetermina il credito vantato da parte opposta in Euro 262.452,92, oltre interessi sulla sorte capitale, come indicati in parte motiva;
Condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta la metà delle spese di lite, che si liquidano in Euro 12.000,00, per compensi professionali, oltre oneri di legge” per le ragioni esposte in narrativa, giacché detta valutazione contraria alla legge e costituzionalmente illegittima, per le motivazioni dedotte in narrativa, non può trovare accoglimento, quindi, in via preliminare revocare la dichiarazione di tardività e di inammissibilità dell'opposizione spiegata giacché, come detto in narrativa, la stessa è da intendersi tempestiva e quindi e, per l'effetto dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022 e, nel merito, pronunciarsi sull'omessa pronuncia del Giudice di Prime Cure e, per l'effetto, revocare, annullare, censurare o comunque impugnare la sentenza n. 935/2024, del 22 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Tivoli, r.g. 80/2023,, e depositata in data 23 luglio 2024, notificata in data 5 agosto 2024 – ultimo giorno 30 settembre 2024, dichiarando nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1627/2022, r.g. 4435/2022, emesso in data 25 ottobre 2022 e notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2022, spedito avviso in data 16 novembre 2022, ritirato in data 18 novembre 2022, ultimo giorno 28 dicembre 2022 per mancato tentativo di mediazione, per intervenuta prescrizione e, ancora, per difetto di ne bis in idem.
[…]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi nei confronti dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.».
Si sono costituite la (già e, per essa, la Controparte_1 Controparte_1
(già , che ha resistito al gravame ed ha così Controparte_2 CP_3 concluso:
«1) In via preliminare ed in rito: si chiede
- l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità dell'intero atto di citazione in appello, per tutte le ragioni dedotte nel presente atto difensivo e anche per tutti i motivi e per le difese esposte in tutti i precedenti scritti difensivi relativi al giudizio di primo grado che qui devono intendersi riproposti e richiamati integralmente;
- il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 935/2024 oggetto di impugnazione non ricorrendone i presupposti ed i correlati motivi e/o per loro manifesta assenza e carenza;
2) nel merito in via principale: si chiede di rigettarsi tutti motivi di appello formulati dagli appellanti nonchè le relative domande perché infondate in fatto ed in diritto alla luce di tutte le eccezioni e difese svolte in primo e secondo grado di giudizio, confermandosi, conseguentemente, la sentenza n. 935/2024, emessa dal Tribunale di Tivoli, pubblicata il 23.7.2024 all'esito del giudizio n. 80/2023 Rg.;
3) nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello di Roma ritenesse comunque fondati, anche in minima parte, gli avversi motivi di appello, questa difesa si riporta e si richiama, nel merito, a quanto già dedotto, eccepito, allegato e formulato in atti difensivi ed a verbale d'udienza, nel corso del giudizio di I grado, insistendo per il loro accoglimento - sia nel merito che in via subordinata - con rigetto, per l'effetto, delle avverse eccezioni, domande e pretese come sollevate, dedotte e spiegate da controparte in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
4) In ogni caso, con integrale rifusione di compensi professionali e spese di lite del presente grado di giudizio.».
L'appello è stato posto in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza del 15 dicembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto di trattazione scritta del 22 ottobre 2025.
§ 4. — L'appello è articolato nei seguenti motivi di impugnazione:
- Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività della stessa. In particolare, secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe errato nel considerare perfezionata la notificazione dell'opposizione nel giorno 29 dicembre 2022 alle ore 7:00, ossia nel giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la notifica dell'atto in questione in quanto eseguita dopo le ore 21 (più precisamente, alle ore 23:38 del 28 dicembre 2022).
Diversamente, a parere della parte che impugna, il giudice avrebbe dovuto considerare che l'art. 147 c.p.c., applicabile nel caso in esame, stabilisce che “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.” e che “Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione”.
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la pronuncia della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata incostituzionale la norma in questione nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Di conseguenza, nel caso di specie - atteso che la regola del differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 trova applicazione non nei confronti del mittente opponente (che altrimenti vedrebbe leso il proprio diritto di difesa e di fruizione piena dei termini previsti per l'esercizio dello stesso) ma solo nei confronti del destinatario opposto (proprio perché volta a tutelare il suo diritto al riposo nella fascia oraria anzidetta) - sostiene l'appellante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dovrebbe considerarsi tempestiva e, dunque, ammissibile in quanto notificata entro il termine di 40 giorni previsto dalla legge.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza del Tribunale laddove omette di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancato previo esperimento di un tentativo di mediazione, obbligatorio ai fini della validità del decreto.
Inoltre, la parte evidenzia che controparte sarebbe già in possesso di un titolo esecutivo, relativo al medesimo credito, in forza del quale avrebbe già avviato una procedura esecutiva. Quest'ultima, peraltro, conclusasi anticipatamente, non per impossibilità di recuperare le somme dovute ma per inerzia di controparte e, dunque, per causa imputabile al creditore procedente. Di conseguenza, a parere dell'appellante, il diritto di credito fatto valere in giudizio si sarebbe estinto per prescrizione, atteso che – secondo la giurisprudenza richiamata – l'effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione determinato dall'atto di pignoramento si protrarrebbe, ai sensi dell'art. 2945, co 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo ha fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo;
diversamente, in caso contrario, all'interruzione dovrebbe riconoscersi effetto istantaneo, secondo quanto disposto dall'art. 2945, co 3, c.c..
Infine, secondo l'appellante, il possesso di un titolo esecutivo – già azionato e prescritto
– impedirebbe all'appellata di instaurare un nuovo giudizio monitorio al fine di conseguire un secondo titolo esecutivo, relativo al medesimo diritto di credito, in forza dei principi: di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem;
dell'interesse (art. 100 c.p.c.) e del divieto di abuso del diritto (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.).
§ 5. — L'appello è infondato e la sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione, va confermata.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, formulata dalle odierne appellanti, risulta trasmessa via pec alle parti appellate / opposte alle ore 23:38, come da ricevuta di accettazione dell'atto giudiziario generata dal sistema e depositata in atti.
Secondo questa Corte, è proprio in detto momento che deve considerarsi perfezionata la procedura di notificazione nei confronti delle parti mittenti opponenti, in forza di quanto disposto dall'art. 147 c.p.c.. Tale norma, infatti, nel prevedere al comma 2 che “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari”, precisa poi al comma 3 che “Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione”.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha precisato che la fictio iuris per cui il perfezionamento della notifica effettuata dal mittente dopo le ore 21 - effettuabile dallo stesso fino alle ore 24 - è differito per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo è stata introdotta al fine di tutelare il destinatario medesimo e, dunque, salvaguardarne il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a controllare continuamente la propria casella di posta elettronica. Detta regola, tuttavia, non giustifica anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, atteso che – diversamente – verrebbe impedito allo stesso di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, computato dall'art. 155 c.p.c.
“a giorni” e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno. Ciò, specie in considerazione del fatto che la notificazione con modalità telematica si differenzia dal sistema tradizionale di notificazione, laddove quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato
“all'apertura degli uffici” mentre la prima prescinde del tutto dalla stessa.
Ne deriva che, in forza della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario – applicabile anche al caso in questione – il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno e l'opposizione si considera tempestiva laddove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile del termine (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 1383 del 18/01/2022, Rv. 663623 - 01).
Quest'ultimo, tuttavia, nel caso di specie, deve essere individuato nel giorno 26 dicembre 2022 e non in quello del 28 dicembre 2022.
Come emerge dagli avvisi di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata – depositati tra gli atti di causa – il decreto ingiuntivo è stato notificato ai debitori appellanti mediante consegna nelle mani di persona di famiglia convivente in data 16 novembre 2022.
Nella stessa data, l'ufficiale giudiziario ha inoltre spedito – come riportato in calce alla ricevuta in esame – la comunicazione di avvenuta notifica, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento (c.d. C.A.N.), di cui all'art. 139, co 4, c.p.c..
Quest'ultima comunicazione, tuttavia, essendo volta soltanto a dare notizia (mediante lettera raccomandata e nel solo caso di consegna al portiere o al vicino) dell'avvenuta notificazione, non costituisce un elemento essenziale del procedimento della notificazione, sicché quest'ultima deve considerarsi perfezionata nella data di consegna della copia dell'atto che, nel caso di specie, si individua nell'anzidetto giorno 16 novembre 2022 (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12181 del 17/05/2013, Rv. 626781 - 01).
Di conseguenza, è proprio da tale ultima data – e non da quella di ricezione della suddetta comunicazione, che gli appellanti dichiarano di aver ritirato nel giorno 18 novembre 2022 – che decorre, nel caso di notifica di un decreto ingiuntivo, il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione, con conseguente scadenza del termine in questione nel giorno 26 dicembre 2022.
Per tali ragioni, l'opposizione al decreto ingiuntivo presentata dagli odierni appellanti il giorno 28 dicembre 2022 risulta comunque tardiva e, dunque, inammissibile.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico delle parti appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore (€ 188.700,13) e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di € 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 nei confronti di (già e per essa
[...] Controparte_1 Controparte_1 [...]
(già , contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_2 CP_3
Tribunale di Tivoli, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna le parti appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 14.317, oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Cancelleria.
Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì.
Il Presidente estensore