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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 970/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
CC AN, OR
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12092/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22125/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400043380000 (fascicolo n. 2024/000162601) notificato a mezzo posta in data 27/03/2025, per un totale comprensivo di interessi e sanzioni di € 14.807,04, facente riferimento ai seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 07120080256293137000 (contributi DM10);
- cartella di pagamento n. 07120130089897545000 (IMU);
- cartella di pagamento n. 07120160057783576000 (imposta di registro locazione fabbricati);
- cartella di pagamento n. 07120170106904745000 (imposta di registro locazione fabbricati);
- cartella di pagamento n. 07120180009039414000 (imposta di registro locazione fabbricati);
- Avviso di accertamento n. 250TELM000802 (IRPEF);
- cartella di pagamento n. 07120190114062875000 (sanzioni amm.ve l. n. 689/81);
- cartella di pagamento n. 07120210019017952000 (imposta di registro locazione): - cartella di pagamento n. 07120210042238032000 (fitto);
- cartella di pagamento 07120220069491459000 (fitto).
Eccepiva l'omessa (o irregolare) notifica delle cartelle, evidenziando la provenienza da indirizzo non ufficiale
(notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it), la prescrizione e la violazione dell'artt. 26 DPR
600/73.
Si costitutiva l'ADER eccependo l'inammissibilità, il parziale difetto di giurisdizione, la non integrità del contraddittorio con l'ente impositore e l'infondatezza.
Si costituiva altresì l'AGENZIA ENTRATE CENTRO OPERATIVO PESCARA, quanto all'atto di accertamento n. 250TELM000802, deducendone la regolare notifica, e dunque eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla cartella di pagamento n. 07120080256293137000, avente a oggetto omissione contributiva (contributi da modello DM10), di cui è chiamato a conoscere il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, e n. 07120190114062875000, avente a oggetto sanzioni ex L 689/1981, di cui è parimenti chiamato a conoscere il giudice ordinario.
Nel resto il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero le parti resistenti, costituendosi in giudizio, hanno dimostrato la regolare notifica di tutti gli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato nel presente giudizio. E valga il vero:
la cartella di pagamento n. 07120130089897545000 risulta notificata alla parte personalmente a mezzo ufficiale giudiziario il 23-11-2013, la cartella di pagamento n. 07120160057783576000 risulta notificata a mezzo ufficiale giudiziario il 22-2-2017 con invio della raccomandata informativa stante l'assenza del destinatario, la cartella di pagamento n. 07120170106904745000 è stata notificata personalmente alla parte a mezzo ufficiale giudiziario il 20-9-2018, la cartella di pagamento n. 07120180009039414000 è stata notificata il 10-1-2019 direttamente a mezzo posta (dunque in forma semplificata), l'avviso di accertamento n. 250TELM000802 è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario l'1-6-2018, la cartella di pagamento n.
07120210019017952000 è stata notificata personalmente al destinatario il 20-6-22, la cartella di pagamento n. 07120210042238032000 è stata notificata direttamente a mezzo posta il 12-7-22 (dunque in forma semplificata), infine la n. 07120220069491459000 è stata notificata direttamente a mezzo posta il 12-7-22
(dunque in forma semplificata).
Ne deriva che la parte non poteva far valere per la prima volta in questa sede vizi che la stessa aveva l'onere di far valere impugnando tempestivamente gli atti prodromici già in precedenza notificati alla stessa (in particolare la prescrizione dal momento della esigibilità del tributo).
Va allora esaminata la sola prescrizione successiva, assumendo quale dies a quo la data di notifica degli atti prodromici e tenendo conto che il preavviso di fermo per cui è causa è stato notificato il 27-3-2025.
Ebbene, quanto alla cartella di pagamento n. 07120130089897545000, avente a oggetto IMU, notificata il
23-11-2013, vi è in atti un atto di intimazione notificato alla parte il 3-5-2024, per cui, posto che quale dies a quo va assunta tale ultima data, pena l'aggiramento del termine decadenziale per impugnare gli atti di natura tributaria, è evidente come un nuovo termine di prescrizione quinquennale non era maturato al momento della notifica del pfa.
Quanto alle cartelle aventi a oggetto imposta di registro su locazione fabbricati essendo la stessa soggetta a prescrizione decennale ex art. 78 del DPR n. 131 del 1986 la prescrizione non era maturata al momento della notifica del pfa. Anche l'IRPEF, tributo oggetto dell'avviso di accertamento. è soggetto a termine decennale di prescrizione per cui lo stesso non si era prescritto all'atto di notifica del pfa.
Infine, nel resto, tra la data di notifica delle cartelle e quella del pfa decorre un arco temporale talmente breve
(per le ultime due cartelle addirittura inferiore a tre anni) che è evidente come, a prescindere da ulteriori approfondimenti, giammai potrebbe essere decorso un nuovo termine di prescrizione.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Il tenore complessivo della pronuncia induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 07120190114062875000 e alla cartella n.
07120080256293137000; rigetta nel resto. Compensa le spese
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
CC AN, OR
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12092/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400043380000 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22125/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400043380000 (fascicolo n. 2024/000162601) notificato a mezzo posta in data 27/03/2025, per un totale comprensivo di interessi e sanzioni di € 14.807,04, facente riferimento ai seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 07120080256293137000 (contributi DM10);
- cartella di pagamento n. 07120130089897545000 (IMU);
- cartella di pagamento n. 07120160057783576000 (imposta di registro locazione fabbricati);
- cartella di pagamento n. 07120170106904745000 (imposta di registro locazione fabbricati);
- cartella di pagamento n. 07120180009039414000 (imposta di registro locazione fabbricati);
- Avviso di accertamento n. 250TELM000802 (IRPEF);
- cartella di pagamento n. 07120190114062875000 (sanzioni amm.ve l. n. 689/81);
- cartella di pagamento n. 07120210019017952000 (imposta di registro locazione): - cartella di pagamento n. 07120210042238032000 (fitto);
- cartella di pagamento 07120220069491459000 (fitto).
Eccepiva l'omessa (o irregolare) notifica delle cartelle, evidenziando la provenienza da indirizzo non ufficiale
(notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it), la prescrizione e la violazione dell'artt. 26 DPR
600/73.
Si costitutiva l'ADER eccependo l'inammissibilità, il parziale difetto di giurisdizione, la non integrità del contraddittorio con l'ente impositore e l'infondatezza.
Si costituiva altresì l'AGENZIA ENTRATE CENTRO OPERATIVO PESCARA, quanto all'atto di accertamento n. 250TELM000802, deducendone la regolare notifica, e dunque eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla cartella di pagamento n. 07120080256293137000, avente a oggetto omissione contributiva (contributi da modello DM10), di cui è chiamato a conoscere il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, e n. 07120190114062875000, avente a oggetto sanzioni ex L 689/1981, di cui è parimenti chiamato a conoscere il giudice ordinario.
Nel resto il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero le parti resistenti, costituendosi in giudizio, hanno dimostrato la regolare notifica di tutti gli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato nel presente giudizio. E valga il vero:
la cartella di pagamento n. 07120130089897545000 risulta notificata alla parte personalmente a mezzo ufficiale giudiziario il 23-11-2013, la cartella di pagamento n. 07120160057783576000 risulta notificata a mezzo ufficiale giudiziario il 22-2-2017 con invio della raccomandata informativa stante l'assenza del destinatario, la cartella di pagamento n. 07120170106904745000 è stata notificata personalmente alla parte a mezzo ufficiale giudiziario il 20-9-2018, la cartella di pagamento n. 07120180009039414000 è stata notificata il 10-1-2019 direttamente a mezzo posta (dunque in forma semplificata), l'avviso di accertamento n. 250TELM000802 è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario l'1-6-2018, la cartella di pagamento n.
07120210019017952000 è stata notificata personalmente al destinatario il 20-6-22, la cartella di pagamento n. 07120210042238032000 è stata notificata direttamente a mezzo posta il 12-7-22 (dunque in forma semplificata), infine la n. 07120220069491459000 è stata notificata direttamente a mezzo posta il 12-7-22
(dunque in forma semplificata).
Ne deriva che la parte non poteva far valere per la prima volta in questa sede vizi che la stessa aveva l'onere di far valere impugnando tempestivamente gli atti prodromici già in precedenza notificati alla stessa (in particolare la prescrizione dal momento della esigibilità del tributo).
Va allora esaminata la sola prescrizione successiva, assumendo quale dies a quo la data di notifica degli atti prodromici e tenendo conto che il preavviso di fermo per cui è causa è stato notificato il 27-3-2025.
Ebbene, quanto alla cartella di pagamento n. 07120130089897545000, avente a oggetto IMU, notificata il
23-11-2013, vi è in atti un atto di intimazione notificato alla parte il 3-5-2024, per cui, posto che quale dies a quo va assunta tale ultima data, pena l'aggiramento del termine decadenziale per impugnare gli atti di natura tributaria, è evidente come un nuovo termine di prescrizione quinquennale non era maturato al momento della notifica del pfa.
Quanto alle cartelle aventi a oggetto imposta di registro su locazione fabbricati essendo la stessa soggetta a prescrizione decennale ex art. 78 del DPR n. 131 del 1986 la prescrizione non era maturata al momento della notifica del pfa. Anche l'IRPEF, tributo oggetto dell'avviso di accertamento. è soggetto a termine decennale di prescrizione per cui lo stesso non si era prescritto all'atto di notifica del pfa.
Infine, nel resto, tra la data di notifica delle cartelle e quella del pfa decorre un arco temporale talmente breve
(per le ultime due cartelle addirittura inferiore a tre anni) che è evidente come, a prescindere da ulteriori approfondimenti, giammai potrebbe essere decorso un nuovo termine di prescrizione.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Il tenore complessivo della pronuncia induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 07120190114062875000 e alla cartella n.
07120080256293137000; rigetta nel resto. Compensa le spese