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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
-dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 593/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, del 12-12-2023
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Telesca Pietro Parte_1 C.F._1
e GA OM ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli stessi, sito in Potenza alla Via del Popolo n.64;
appellante
e in persona del l.r.p.t. (P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Napolitano Francesco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Napoli al Viale Augusto n.162;
; CP_2
appellati
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2054 co.1 c.c.- Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: In narrativa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 27.03.2010 conveniva innanzi al Tribunale civile di Parte_1
Potenza e la al fine di sentirli condannare in solido al CP_2 Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 14.10.2006 intorno alle ore 14:00 presso il piazzale sito in Oppido Lucano alla via G. Di Vittoria.
Il fatto veniva pacificamente ricostruito, anche grazie all'interrogatorio formale di e CP_2 all'espletamento di una CTU medico legale nel corso del giudizio di primo grado, nei termini che seguono.
In data 14.10.2006 , dipendente della ditta individuale di , unitamente a Parte_1 CP_2 quest'ultimo si recava presso la sede della al fine di ritirare del ferro e Parte_2 dell'acciaio, a bordo dell'autocarro Scania 143H Tg. BL865LA, condotto da e di proprietà di
[...]
CP_2
Nel rientrare ad Oppido Lucano, i due si fermavano nei pressi di Baragiano poiché accortisi dell'uscita di fumo dallo pneumatico posteriore centrale sinistro e il datore di lavoro, , CP_2 dopo aver ispezionato l'autocarro, decideva di non sostituire lo pneumatico fumante e di rientrare presso lo stabilimento di Oppido Lucano, sito a circa 30 km di distanza.
Ivi giunti, non essendo l'autocarro munito di un estintore e, a detta dello stesso, al fine di scongiurare il rischio di un incendio, ordinava al figlio di versare dell'acqua sullo CP_2 Parte_1 pneumatico, atto che ne determinava lo scoppio con lesioni gravissime in capo a Parte_1
(Diagnosi di trauma cranico-encefalico commotivo con ematoma subgaleale e fratture multiple dello splancocranio presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San Carlo di Potenza).
Pertanto, alla luce della menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 40% con una ITT di 140 giorni ed una ITP al 50% di 170 giorni, l'attore chiedeva la somma complessiva di €
211.813,00, così articolata: € 156.510,00 a titolo di danno biologico, € 52.305,00 a titolo di danno morale, €2.998,00 a titolo di rimborso spese vive ed €100.000,00 a titolo di danno esistenziale.
Sul luogo dell'incidente intervenivano gli agenti del Comando dei Carabinieri di Oppido Lucano, e la previa visita del 19.07.2007 al proprio assistito Controparte_3 CP_2 inviava al danneggiato un assegno di € 12.000,00 a titolo di risarcimento, somma per Parte_1
l'attore inidonea allo scopo a fronte dei danni subiti e trattenuta solo quale acconto, cui però non faceva seguito alcuna ulteriore corresponsione.
2 Con comparsa di costituzione del 18.09.2010 la chiedeva, in via principale, Controparte_3 il rigetto della domanda di parte attrice per infondatezza in fatto e in diritto e, in via gradata, di ritenere congrua la somma già liquidata in via stragiudiziale in favore del danneggiato e, in via ancora più gradata, di decurtare all'eventuale risarcimento riconosciuto le somme già corrisposte dall' . CP_4
A sostegno delle proprie richieste, la convenuta sosteneva che fosse impossibile ascrivere la responsabilità del sinistro in capo al cliente assicurato, per essere intervenuta, al CP_2 contrario, una condotta imprudente del danneggiato che avrebbe avvicinato “la testa tra le due ruote posteriori per ispezionare ed a quel punto veniva investito dalla forza d'urto dell'aria fuoriuscita a causa dello scoppio della parte interna dello pneumatico del secondo asse”, come da relazione del perito, dott. . Persona_1
In subordine, ritenuta sussistente una responsabilità a carico del conducente del veicolo, chiedeva disporre una riduzione del quantum risarcitorio richiesto a fronte del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In relazione al quantum debeatur, l'odierna appellata asseriva di aver provveduto al risarcimento in via stragiudiziale in favore dell'attore della somma di €12.000,00 alla luce della quantificazione effettuata dal proprio perito, dott. (Danno biologico del 15-16% di postumi Persona_2 permanenti, ITT di giorni 30, IPT di giorni 30 e IMP di giorni 90); quanto, invece, al danno non patrimoniale e alle spese mediche richieste, l'assenza di alcuna allegazione probatoria da parte dell'attore impediva la risarcibilità delle stesse.
Inoltre, evidenziava che l' aveva esercitato nei suoi confronti azione di rivalsa per € 127.359,74 CP_4 quale rimborso delle prestazioni erogate a dopo il denunciato infortunio, somma Parte_1 eventualmente da decurtare al fine di evitare una duplicazione risarcitoria per le stesse voci di danno e per lo stesso fatto.
Nel corso del giudizio di prime cure veniva esperito interrogatorio formale del convenuto contumace e svolta CTU medico-legale e tecnica. CP_2
L'interrogatorio formale si svolgeva all'udienza del 27.06.2012 e dallo stesso emergeva essenzialmente la conferma della ricostruzione dei fatti così come effettuata dall'attore con l'ammissione, da parte del , di aver deciso di ripartire dopo la constatazione dello stato CP_2 di riscaldamento della ruota e in assenza di un estintore in dotazione all'autocarro; e della circostanza che, una volta giunti presso il piazzale della propria abitazione in Oppido Lucano, egli ordinava al figlio di versare dell'acqua sulla gomma fumante al fine di farla raffreddare e poi Parte_1 sostituirla.
3 Dopo essersi allontanato per recuperare un altro camion in deposito, al ritorno dopo circa venti minuti dalla presenza di una folla nel piazzale dell'abitazione apprendeva dello scoppio della gomma e del trasporto urgente in ospedale di suo figlio.
Dalla consulenza tecnica effettuata dal CTU tecnico-modale, dott. , Persona_3 emergeva che “la causa scatenante dello scoppio dello pneumatico è da attribuirsi alla sottopressione dello stesso;
infatti, ciò ha contribuito insieme al pesante carico di materiale metallico di vario genere al cedimento” e che, se il camion si fosse fermato dopo i primi segnali di fumo, ciò avrebbe consentito il raffreddamento dello pneumatico e di scongiurare ulteriori eventi dannosi. Lo shock termico, dato dal versamento dell'acqua ad una temperatura diversa da quella dello pneumatico, aveva accelerato il suo degrado fino al collasso.
Quanto alla CTU medico-legale, svolta dal dott. , dalla stessa risultava che le lesioni Persona_4 subite “ben si attengono con gli effetti della dinamica lesiva riferita”, che il danno biologico permanente complessivo è pari al 31%, che i postumi rilevati non assumevano alcuna incidenza negativa sull'attività lavorativa produttrice di reddito (operaio generico) e che le spese sanitarie documentate apparivano congrue.
Con la sentenza n. 509/2020, pubblicata il 9.7.2020, notificata il 22.10.2020, il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda di accertamento, ascrivendo il sinistro alla responsabilità di e CP_2 rigettando la domanda proposta nei confronti della convenuta costituita, la Controparte_3 accoglieva in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannava al pagamento di € 62.692,95 e del danno patrimoniale di € 3.448,15, CP_2 nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in € 7.795,99; Controparte_3 infine, compensava le spese di lite tra e e poneva a carico di quest'ultimo Parte_1 CP_2 le spese delle CTU.
A fondamento delle proprie statuizioni il Tribunale poneva le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, inquadrata giuridicamente la domanda nella fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., alla luce delle circostanze fattuali in cui si verificava il sinistro, così come ricostruito dalla CTU e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto contumace ne CP_2 accertava l'esclusiva responsabilità per l'infortunio occorso al dipendente . Parte_1
Procedeva alla quantificazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da , Parte_1 alla luce della CTU medico-legale, delle Tabelle di Milano e della comprovata percezione in capo alla vittima di un indennizzo da parte dell' , da scomputare dal credito risarcitorio in quanto CP_4 atto a ristorare il medesimo pregiudizio.
4 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 20.11.2020, impugnava la Parte_1 sentenza n. 509/2020 e chiedeva, previa riproposizione delle domande ed eccezioni non esaminate o accolte in primo grado, in via principale di dichiarare che il sinistro occorso si verificava per colpa esclusiva di e di condannare quest'ultimo in solido con la CP_2 Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, così come quantificati nella CTU in primo grado;
con condanna delle medesime parti in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento dell'impugnazione poneva i seguenti motivi.
In primo luogo, lamentava l'erroneo inquadramento della fattispecie nell'art. 2087 c.c., operata dal giudice di primo grado, ritenendo, al contrario, configurabile l'ipotesi di cui all'art. 2054 c.c. e art. 144 d.lgs. n.209/2005.
Ancora, con riferimento all'attività istruttoria espletata in primo grado, dall'interrogatorio formale del convenuto contumace emergeva chiaramente la dinamica del sinistro e la sua CP_2 responsabilità esclusiva nella causazione dello stesso così come dalla CTU tecnico-modale emergeva che la causa scatenante dello scoppio dello pneumatico era da attribuirsi alla sottopressione dello stesso, insieme al pesante carico di materiale metallico.
La condotta imperita, imprudente e negligente di a partire dalla constatazione del CP_2 danneggiamento dello pneumatico fino al definitivo scoppio dello stesso sarebbero senza dubbio degli indicatori di una accettazione del rischio di verificazioni di un evento gravemente pregiudizievole quale quello verificatosi.
Era da escludere il concorso colposo del danneggiato, valutabile ai fini di cui all'art. 1227 co.1 c.c., in quanto carente degli estremi della cooperazione attiva nel fatto dannoso del danneggiante (dalla
CTU emergeva, come visto, che la causa scatenante dello scoppio dello pneumatico era la sua sottopressione e che questo sarebbe comunque scoppiato anche senza l'innesco). Inoltre,
[...]
si era limitato ad eseguire un ordine, proveniente dal datore di lavoro, che si presentava privo Pt_1 di rischio ed avrebbe agito nell'ambito della normale diligenza, intesa come livello medio di attenzione e prudenza.
L'appellante, inoltre, lamentava il deposito tardivo mediante comparsa conclusionale di documenti da parte della (Comunicazione e Rapporto dell'incidente dei CC di Controparte_3 CP_4
Oppido Lucano), come tali inutilizzabili sotto il profilo probatorio. La contestazione della tardività mediante eccezione veniva rigettata dal giudice di primo grado ritenendo che la produzione di tali documenti configurasse “una mera difesa e dunque una questione rilevabile d'ufficio dal giudice in
5 ogni stato e grado del processo, non soggetta ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”.
Sotto il profilo del quantum debeatur, condivideva le risultanze della CTU svolta dal dott. Per_4 che, sotto la voce del danno alla persona, stimava il danno biologico al 31%, l'inabilità temporanea totale in 60 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 50% in 100 giorni e l'inabilità temporanea parziale al 25% in 50 giorni (quantificazione, alla luce delle tabelle milanesi in € 171.518,00 per il danno biologico permanente ed € 12.005,00 a titolo di danno biologico temporaneo, e a titolo di personalizzazione del danno biologico l'ulteriore somma di € 45.880,75); a titolo di spese mediche, documentate e ritenute congrue dal CTU, € 4.713,20 e un importo da fissarsi in via equitativa in relazione al danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance;
unitamente alla restituzione di € 350,00 corrisposti a titolo di acconto al CTU dott. . Per_4
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.04.2021, chiedeva il Controparte_3 rigetto dell'appello preliminarmente ai sensi dell'art. 342 e 348 c.p.c. e, nel merito, per infondatezza, con vittoria di spese.
Nel merito, ribadiva la corretta statuizione di responsabilità in capo a ai sensi dell'art. CP_2
2087 c.c. e previa qualificazione dell'area di verificazione del sinistro come area privata in cui il veicolo si trovava in posizione di quiete, in assenza di prova contraria fornita da parte appellante.
Così come inammissibile era la censura relativa alla possibilità di accesso al piazzale da parte di un numero indeterminato di persone, quali i proprietari delle abitazioni ubicate nei diversi edifici ecc., in quanto dedotta per la prima volta in appello e sfornita di prova.
Circa il motivo di appello relativo alla valenza probatoria dei documenti SUB 1, SUB 2 e SUB 3 che, stando all'appellante, non sarebbero stati tenuti in considerazione dal giudice di primo grado, sosteneva la impossibilità di prendere di tale documentazione.
Sotto il profilo della responsabilità per l'evento dannoso, emergeva un chiaro comportamento gravemente colposo del (che avrebbe posto il volto tra gli assi del mezzo di trasporto Parte_1 merci) e l'assenza di una responsabilità di soggetti terzi. Laddove la Corte avesse deciso di qualificare la domanda come art. 2054 c.c. reiterava l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa per l'RCA ai sensi dell'art. 1900 c.c. per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave anche del beneficiario, salvo patto per i casi di colpa grave.
Sul danno morale e da perdita di chance il rigetto della relativa domanda già in primo grado veniva ancorato alla mancata prova dello stesso così come la richiesta di personalizzazione del danno non
6 era conseguenza automatica del riconoscimento del danno patrimoniale, ma necessitava di ulteriore specifica allegazione.
Circa, infine, il deposito tardivo della documentazione, giusta eccezione di controparte, ne deduceva l'inammissibilità in quanto l'ordinanza di ammissione di mezzi istruttori avrebbe dovuto essere impugnata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 178 c.p.c., non già nel corso del presente procedimento, oltre che l'infondatezza in quanto la deduzione dell'erogazione della prestazione indennitaria da parte dell' costituiva una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del CP_4 processo.
Nonostante la notifica dell'atto di appello in data 20.11.2020, non si costituiva in giudizio
[...]
di cui, pertanto, occorre dichiarare la contumacia nel presente giudizio di gravame. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025.
La censura preliminare relativa alla inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non risulta suscettibile di accoglimento in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo inquadramento della fattispecie nell'art. 2087
c.c., piuttosto che nell'ipotesi di cui all'art. 2054 c.c. e all'art. 144 d.lgs. n.209/2005, ritenendo che l'area di verificazione del sinistro, ossia il piazzale dell'abitazione di fosse CP_2
7 qualificabile come luogo aperto al pubblico ed accessibile ad un numero indeterminato di persone, quali gli operatori del settore, gli acquirenti, i fornitori, i rappresentanti, i proprietari delle abitazioni ubicate nei pressi del piazzale.
Ciò avrebbe come conseguenza l'operatività della polizza R.c.a. ai sensi dell'art. 144 C.d.s., sussistente al tempo di verificazione del fatto, e la responsabilità solidale in capo alla
[...]
e a , soggetto assicurato, per i danni subiti dall'odierno appellante. CP_3 CP_2
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, per cui l'inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all'art. 2087 c.c. sarebbe corretto, la norma applicabile al caso di specie è l'art. 2054
c.c., attinente alla responsabilità da circolazione dei veicoli.
Sul punto, si richiama l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
17017/2018, in virtù del quale “Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili
"ratione temporis"), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni. (Principio affermato in fattispecie relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con
l'impresa)”.
Alla luce degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte, l'invocabilità della responsabilità della compagnia assicurativa risiede, in primo luogo, nella possibilità di equiparare il piazzale in cui è avvenuto il sinistro ad una strada aperta al pubblico (in quanto accessibile ad un numero indeterminato di persone, che, a vario titolo, frequentavano il luogo de quo, sede dell'attività commerciale di
[...]
e di abitazioni) e, in secondo luogo, nella circostanza che “anche la sosta di un veicolo a CP_2 motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione” e che il proprietario risponde dei danni derivanti dalla essa “per vizi di costruzione e o per difetto di manutenzione” (Cass. Civ.
Sez. III, Sent. 3108/2010).
Dirimente, peraltro, a sostegno della prospettazione dell'appellate, è il principio che “Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte
Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016;
Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20
8 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (Cass. Sez. Unite Civili n.21983/2021, Ord. Cass. Sez. III Civ. n.12554/2022).
In particolare, “il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”, laddove non è revocabile in dubbio che il veicolo sia stato utilizzato nella specie conformemente alla sua funzione abituale di carico e scarico di materiale ferroso nel piazzale in aveva sede la pubblica attività commerciale nella titolarità di . È irrilevante, si sottolinea, la CP_2 natura pubblica o privata dell'area in circolazione, anche in fase statica, preliminare o successiva, oltre il tipo di uso, sicché per l'assicurato-danneggiante (non anche per i terzi) rimane allora non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada concernente l'uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che - a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga - secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere. Ipotesi, palesemente nella specie non ricorrenti, da ravvisarsi essenzialmente nell'utilizzazione di mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada, ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale (Cass. 21983 cit. pag. 15 eseguenti).
Per completezza, avuto riguardo al profilo dell'inquadramento sistematico della fattispecie concreta, in relazione al secondo motivo di appello, in cui l'appellante lamenta la mancata valutazione delle prove documentali da parte del giudice di prime cure, è in ogni modo infondata l'eccezione di non utilizzabilità formulata da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta (pag.5).
Infatti, le produzioni documentali Sub. 1, 2 e 3 (foto dei CC di Oppido Lucano scattate nell'immediatezza del sinistro ed allegate alla CTU, scheda del formulario del 15.10.2006 e nota del
27.07.2007 del perito assicurativo della sono parte del compendio probatorio Controparte_5 formato in primo grado, come più dettagliatamente dedotto dall'appellante alle pagine 6 e seguenti della memoria di replica depositata in telematico il 14.10.2025, nonché, come riconosce la stessa appellata, “descritte nell'atto di citazione in appello”, ancorché “sommariamente”. Si rammenta come
“in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo
9 grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione” (Cass. Sezioni Unite 4835/2023)
Trattasi di documenti indubbiamente idonei ad avvalorare la qualificazione dell'area di verificazione del sinistro come area aperta al pubblico in quanto dal documento sub 1 si evince letteralmente che la sede della ditta individuale di esercente attività di commercio all'ingrosso di CP_2 recupero di materiali ferrosi e rottami metallici, si trovava in Oppido Lucano alla C.da Valle Renaria
c/o via G. di Vittorio n.23; presso l'indirizzo de quo e, precisamente, presso il piazzale antistante i locali e la sede dell'attività, erano depositati e smaltiti i suddetti materiali e ivi accedeva un numero indeterminato di persone per i più disparati fini commerciali (acquisto o deposito di merci, attività di trasposto tramite corrieri e di fornitura).
Dalle n.8 fotografie depositate dai CC di Oppido Lucano si ricavava la possibilità di accesso e frequentazione dell'area circostante il piazzale altresì da parte dei proprietari delle abitazioni ubicate negli edifici ivi presenti e, infine, nel documento n.3 ò espressamente affermato che il sinistro “si verificava in un piazzale attiguo all'abitazione di ”. CP_2
Documenti indubbiamente sintomatici della natura di luogo aperto al pubblico del piazzale in cui si verificava il sinistro per cui è causa, in conformità a quanto richiesto dalla Corte di cassazione dalle sentenze summenzionate (accesso giuridicamente lecito all'area da parte di un numero indeterminato di persone, appartenenti a categorie diverse e anche per finalità peculiari e in particolari condizioni).
In merito al motivo di appello inerente la ricostruzione del fatto dannoso e l'attribuzione di responsabilità per lo stesso, anche alla luce dell'attività istruttoria espletata (CTU tecnico modale, interrogatorio formale di ), si osserva come la dinamica ricostruita nei termini sopra CP_2 evidenziati sia incontroversa (pagine 24 e seguenti appello, pagina 3 comparsa appellata), laddove il
CTU ha concluso nel senso che “la causa scatenante dello scoppio dello pneumatico è da attribuirsi alla sottopressione dello steso;
infatti ciò ha contribuito insieme al pesante carico di materiale metallico di vario genere al cedimento”.
Peraltro, se, da un lato, l'appellante attribuiva in toto la responsabilità per l'accaduto a CP_2
(pag. 24 dell'atto di appello), dall'altro introduceva egli stesso la figura del concorso di colpa, pur ritenendo però che non vi fossero elementi per poterlo configurare a suo carico (pag. 28), tuttavia richiamando al contempo la nozione di “colpa lieve” alla pagina 5 della memoria di replica.
In ogni modo, escludeva la configurabilità nella propria condotta di una cooperazione attiva rispetto al fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa, valorizzando l'assunto della CTU tecnico modale per cui
10 “lo pneumatico sarebbe scoppiato anche senza l'innesco” costituito dal versamento di acqua fredda sullo stesso (pag.10 della relazione peritale) e dall'adempimento di un dovere imposto dal datore di lavoro che, a suo dire, “si presentava completamente privo di rischio” (pag. 34 dell'atto di appello).
Sul punto, parte appellata si limita ad evidenziare la natura gravemente colposa del comportamento tenuto dal danneggiato , consistente non soltanto nel versare dell'acqua di diversa Parte_1 temperatura sullo pneumatico fumante bensì nel porre nel mentre il viso tra gli assi del mezzo, esponendosi alle conseguenze poi derivate.
Nella specie, sussiste la responsabilità esclusiva in capo a per i danni cagionati a CP_2 [...]
a fronte delle risultanze della CTU tecnico modale, dell'accertamento della dinamica fattuale Pt_1 di verificazione del sinistro, della natura di area aperta al pubblico del piazzale interessato e della conseguente operatività della garanzia assicurativa in mancanza di concorso di colpa da parte del danneggiato. Inoltre, in relazione a quest'ultimo profilo, introdotto dallo stesso danneggiato nell'atto di appello, si evidenzia che lo stesso non risulta oggetto di specifica censura o, per esser più precisi, di appello incidentale da parte della e, di conseguenza, gravato dal divieto Controparte_3 generale di reformatio in peius gravante su questo giudice in virtù del quale
“Il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata;
pertanto, in assenza d'impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo ad una
"reformatio in peius" in danno del primo”( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14127 del 27/06/2011).
Posta la configurabilità della fattispecie di cui agli artt. 2054 c.c. e 144 del d.lgs. 209/2005 l'eccezione formulata da parte appellata relativa alla inoperatività della garanzia assicurativa per l'r.c.a. in caso di “sinistri cagionati per dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto per i casi di colpa grave” (art. 1900 c.c.), è infondata, giacché eventualmente suscettibile di spiegare rilievo limitatamente al rapporto tra i contraenti, non anche verso il terzo danneggiato che nella specie ha esperito nei confronti dell'assicuratore, che a sua volta non ha esperito azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato, l'azione diretta consentita in caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Infatti, “poiché la responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. è una specificazione di quella prevista dall'art. 2043 cod. civ., anche il danno dolosamente provocato dal conducente del
11 veicolo è coperto dall'assicurazione obbligatoria (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990) e perciò
l'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato l'esclusione della garanzia assicurativa (art. 18 secondo comma legge 990 del 1969, norma sostitutiva, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali o condizioni generali difformi), salvo rivalersi nei confronti dell'assicurato - o del conducente, se la circolazione è avvenuta contro la sua volontà - a norma di contratto” Cass.
1502/1997 e successive conformi).
Ulteriore motivo di appello è costituito dalla già asserita tardività nel deposito telematico effettuato dalla in primo grado ed avente ad oggetto due documenti ossia una Controparte_3 comunicazione e il rapporto di incidente redatto dai CC di Oppido Lucano, a suo parere CP_4 inutilizzabili per la formazione del convincimento del giudice.
Sul punto conformemente a quanto affermato dal giudice di primo grado nel provvedimento impugnato, si rileva che la deduzione dell'erogazione della prestazione indennitaria da parte dell' costituisce una mera difesa e, dunque, una questione rilevabile d'ufficio dal giudice in CP_4 ogni stato e grado del processo (cosa che, per l'appunto, veniva disposta mediante la rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire i relativi documenti). Del tutto condivisibile è la motivazione addotta in parte qua dal primo giudice con l'ordinanza del 4.6.2019, con particolare riguardo alla richiesta di informazioni all' “sulle concrete modalità di liquidazione e sulle voci CP_4 di pregiudizio ristorate dall'ente pubblico”, stante il “lucrum” eccepito dalla convenuta, attuale appellata.
Procedendo alla disamina del motivo di appello relativo al quantum debeatur, le doglianze in parte qua formulate dall'appellante non sono fondate.
In primo luogo, i danni fisici alla persona venivano quantificati dall'appellante, alla luce delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018 e delle risultanze della CTU medico (danno biologico al 31%, ITT in giorni 60, ITP al 50% in giorni 100 e ITP al 25% in giorni 50), in € 171.518,00 a titolo di danno biologico permanente e in € 12.005,00 a titolo di danno biologico temporaneo. Riconoscendo la personalizzazione del danno biologico nella misura del 25% (rispetto alla somma di € 183.523,00),
l'appellante chiedeva l'ulteriore riconoscimento della somma di € 45.880,75.
Quanto alle spese mediche, a fronte della loro avvenuta documentazione e ritenuta congruità da parte del CTU (pag.15), ne viene chiesta la liquidazione in € 4.713,20 unitamente alla richiesta di liquidazione, con criteri equitativi, anche del danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance da lesione della capacità lavorativa e, in conclusione, chiede la restituzione dell'acconto versato al CTU pari ad € 350,00.
12 Di conseguenza, conclude con la richiesta di € 183.523,00 a titolo di danno non patrimoniale, di €
45.880,75 a titolo di personalizzazione, di € 4.713,20 a titolo di rimborso spese mediche e di € 350,00
a titolo di rimborso dell'acconto di CTU.
Sul punto, parte appellata contesta la richiesta personalizzazione del danno per omessa prova, nel corso del giudizio di primo grado, della reale esistenza del danno morale, della sua apprezzabilità e di aver perduto una chance lavorativa per il sinistro de quo.
Ebbene, come risulta dall'atto di appello (pagina 38) sugli importi quantificati e riconosciuti in sentenza, pari ad €171.518,00 a titolo di danno biologico, stimato al 31% di IP e di €12.005,00 a titolo di danno biologico temporaneo, v'è acquiescenza in quanto gli stessi non sono stati oggetto di specifica censura da parte dell'appellante stesso e, pertanto, risultano pacifici nel loro ammontare. Lo stesso dicasi per le somme di denaro ricevute a titolo di acconto, pari ad € 62.692,95 ed € 3.448,50, incontestate nel presente giudizio, profilo non affrontato con l'atto di appello.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno morale e della personalizzazione, quantificata in € 45.880,75 e non riconosciuta dal giudice di prime cure, si evidenzia che la stessa non può che essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova , in quanto l'appellante – lungi dal censurare in termini specifici la motivazione addotta dal primo giudice, in particolare alla pagina 22 della impugnata sentenza, in punto di mancato assolvimento dell'onere di allegazione a prova – si è limitato a richiamare, tanto con l'originario atto introduttivo, quanto con l'atto di appello, le proprie condizioni fisiche (pagina 39 dell'atto di appello), senza individuare, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità, quali siano state le conseguenze negative del fatto illecito sul piano del turbamento psichico patito e dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero. Le stesse, infatti, per essere ristorate devono essere diverse ed ultronee rispetto alle lesioni normalmente connesse alla lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto e, tale prova, risulta mancante nel caso di specie.
Mette conto soggiungere come “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cass. 5984/2025).
13 Lo stesso dicasi per il lamentato danno da lesione della capacità lavorativa, essendosi l'appellante limitato a chiedere in primo grado lo svolgimento di apposita CTU per accertarne la sussistenza, tra l'altro espressamente esclusa (pag.15), non censurando tuttavia specificamente tale conclusione nella proposta impugnazione e non fornendo alcuna prova dell'asserito licenziamento, tra l'altro dedotto in appello per la prima volta e pertanto costituente un fatto nuovo ed inammissibile.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va dichiarato che il sinistro occorso a si è verificato per colpa esclusiva di Parte_1
ai sensi dell'art. 2054 co.1 c.c., sicché, per l'effetto, va condannata la società CP_2 [...] in solido con al risarcimento dei danni subiti da a seguito CP_3 CP_2 Parte_1 del sinistro del 14.10.2006, così come quantificati ai capi 3 e 4 della sentenza di primo grado.
Segue alla soccombenza la condanna della società alla rifusione delle spese Controparte_3 del doppio grado del giudizio in favore dell'appellante , liquidate in dispositivo ai sensi CP_2 del dm 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, in gran parte chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, nonché al valore della controversia fino a €
260.000,00.
Sempre in ordine al governo delle spese, alcuna determinazione va adottata relativamente all'appellato contumace stante l'accoglimento dell'appello nei soli riguardi della CP_2 società laddove non è stata attinta da censura, dunque coperta da giudicato Controparte_3 interno, la statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado tra e Parte_1 [...]
tuttavia, vanno poste definitivamente a carico in solido della CP_2 Controparte_6
e di le spese delle CTU, giusta separati decreti di liquidazione del 8.7.2020 e CP_2
17.10.2024, con diritto di alla ripetizione dalla Parte_1 Controparte_7 dell'acconto al CTU pari ad € 350,00.
Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, n. 509/2020, pubblicata il 9.7.2020, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
14 2. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara che il sinistro occorso a si è verificato per colpa esclusiva Parte_1 di ai sensi dell'art. 2054 co.1 c.c.; CP_2
3. Condanna la società in solido con al risarcimento Controparte_3 CP_2 dei danni subiti da a seguito del sinistro del 14.10.2006, così come Parte_1 quantificati ai capi 3 e 4 della sentenza di primo grado;
4. Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado in Controparte_6 favore di , che liquida per il primo grado in € 808,00 per esborsi e € 7.795,00 Parte_1 per compenso professionale, e per il secondo grado in € 804,00 per esborsi e € 7.158,50 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
5. Pone definitivamente a carico in solido della e di Controparte_6 [...] le spese delle CTU, giusta separati decreti di liquidazione del 8.7.2020 e CP_2
17.10.2024, con diritto di alla ripetizione dalla Parte_1 Controparte_7 dell'acconto al CTU pari ad € 350,00;
[...]
6. Nulla per le spese del grado tra e;
Parte_1 CP_2
7. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso il 25.11.2025 Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano
15
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
-dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 593/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, del 12-12-2023
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Telesca Pietro Parte_1 C.F._1
e GA OM ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli stessi, sito in Potenza alla Via del Popolo n.64;
appellante
e in persona del l.r.p.t. (P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Napolitano Francesco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso, sito in Napoli al Viale Augusto n.162;
; CP_2
appellati
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2054 co.1 c.c.- Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: In narrativa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 27.03.2010 conveniva innanzi al Tribunale civile di Parte_1
Potenza e la al fine di sentirli condannare in solido al CP_2 Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 14.10.2006 intorno alle ore 14:00 presso il piazzale sito in Oppido Lucano alla via G. Di Vittoria.
Il fatto veniva pacificamente ricostruito, anche grazie all'interrogatorio formale di e CP_2 all'espletamento di una CTU medico legale nel corso del giudizio di primo grado, nei termini che seguono.
In data 14.10.2006 , dipendente della ditta individuale di , unitamente a Parte_1 CP_2 quest'ultimo si recava presso la sede della al fine di ritirare del ferro e Parte_2 dell'acciaio, a bordo dell'autocarro Scania 143H Tg. BL865LA, condotto da e di proprietà di
[...]
CP_2
Nel rientrare ad Oppido Lucano, i due si fermavano nei pressi di Baragiano poiché accortisi dell'uscita di fumo dallo pneumatico posteriore centrale sinistro e il datore di lavoro, , CP_2 dopo aver ispezionato l'autocarro, decideva di non sostituire lo pneumatico fumante e di rientrare presso lo stabilimento di Oppido Lucano, sito a circa 30 km di distanza.
Ivi giunti, non essendo l'autocarro munito di un estintore e, a detta dello stesso, al fine di scongiurare il rischio di un incendio, ordinava al figlio di versare dell'acqua sullo CP_2 Parte_1 pneumatico, atto che ne determinava lo scoppio con lesioni gravissime in capo a Parte_1
(Diagnosi di trauma cranico-encefalico commotivo con ematoma subgaleale e fratture multiple dello splancocranio presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San Carlo di Potenza).
Pertanto, alla luce della menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 40% con una ITT di 140 giorni ed una ITP al 50% di 170 giorni, l'attore chiedeva la somma complessiva di €
211.813,00, così articolata: € 156.510,00 a titolo di danno biologico, € 52.305,00 a titolo di danno morale, €2.998,00 a titolo di rimborso spese vive ed €100.000,00 a titolo di danno esistenziale.
Sul luogo dell'incidente intervenivano gli agenti del Comando dei Carabinieri di Oppido Lucano, e la previa visita del 19.07.2007 al proprio assistito Controparte_3 CP_2 inviava al danneggiato un assegno di € 12.000,00 a titolo di risarcimento, somma per Parte_1
l'attore inidonea allo scopo a fronte dei danni subiti e trattenuta solo quale acconto, cui però non faceva seguito alcuna ulteriore corresponsione.
2 Con comparsa di costituzione del 18.09.2010 la chiedeva, in via principale, Controparte_3 il rigetto della domanda di parte attrice per infondatezza in fatto e in diritto e, in via gradata, di ritenere congrua la somma già liquidata in via stragiudiziale in favore del danneggiato e, in via ancora più gradata, di decurtare all'eventuale risarcimento riconosciuto le somme già corrisposte dall' . CP_4
A sostegno delle proprie richieste, la convenuta sosteneva che fosse impossibile ascrivere la responsabilità del sinistro in capo al cliente assicurato, per essere intervenuta, al CP_2 contrario, una condotta imprudente del danneggiato che avrebbe avvicinato “la testa tra le due ruote posteriori per ispezionare ed a quel punto veniva investito dalla forza d'urto dell'aria fuoriuscita a causa dello scoppio della parte interna dello pneumatico del secondo asse”, come da relazione del perito, dott. . Persona_1
In subordine, ritenuta sussistente una responsabilità a carico del conducente del veicolo, chiedeva disporre una riduzione del quantum risarcitorio richiesto a fronte del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In relazione al quantum debeatur, l'odierna appellata asseriva di aver provveduto al risarcimento in via stragiudiziale in favore dell'attore della somma di €12.000,00 alla luce della quantificazione effettuata dal proprio perito, dott. (Danno biologico del 15-16% di postumi Persona_2 permanenti, ITT di giorni 30, IPT di giorni 30 e IMP di giorni 90); quanto, invece, al danno non patrimoniale e alle spese mediche richieste, l'assenza di alcuna allegazione probatoria da parte dell'attore impediva la risarcibilità delle stesse.
Inoltre, evidenziava che l' aveva esercitato nei suoi confronti azione di rivalsa per € 127.359,74 CP_4 quale rimborso delle prestazioni erogate a dopo il denunciato infortunio, somma Parte_1 eventualmente da decurtare al fine di evitare una duplicazione risarcitoria per le stesse voci di danno e per lo stesso fatto.
Nel corso del giudizio di prime cure veniva esperito interrogatorio formale del convenuto contumace e svolta CTU medico-legale e tecnica. CP_2
L'interrogatorio formale si svolgeva all'udienza del 27.06.2012 e dallo stesso emergeva essenzialmente la conferma della ricostruzione dei fatti così come effettuata dall'attore con l'ammissione, da parte del , di aver deciso di ripartire dopo la constatazione dello stato CP_2 di riscaldamento della ruota e in assenza di un estintore in dotazione all'autocarro; e della circostanza che, una volta giunti presso il piazzale della propria abitazione in Oppido Lucano, egli ordinava al figlio di versare dell'acqua sulla gomma fumante al fine di farla raffreddare e poi Parte_1 sostituirla.
3 Dopo essersi allontanato per recuperare un altro camion in deposito, al ritorno dopo circa venti minuti dalla presenza di una folla nel piazzale dell'abitazione apprendeva dello scoppio della gomma e del trasporto urgente in ospedale di suo figlio.
Dalla consulenza tecnica effettuata dal CTU tecnico-modale, dott. , Persona_3 emergeva che “la causa scatenante dello scoppio dello pneumatico è da attribuirsi alla sottopressione dello stesso;
infatti, ciò ha contribuito insieme al pesante carico di materiale metallico di vario genere al cedimento” e che, se il camion si fosse fermato dopo i primi segnali di fumo, ciò avrebbe consentito il raffreddamento dello pneumatico e di scongiurare ulteriori eventi dannosi. Lo shock termico, dato dal versamento dell'acqua ad una temperatura diversa da quella dello pneumatico, aveva accelerato il suo degrado fino al collasso.
Quanto alla CTU medico-legale, svolta dal dott. , dalla stessa risultava che le lesioni Persona_4 subite “ben si attengono con gli effetti della dinamica lesiva riferita”, che il danno biologico permanente complessivo è pari al 31%, che i postumi rilevati non assumevano alcuna incidenza negativa sull'attività lavorativa produttrice di reddito (operaio generico) e che le spese sanitarie documentate apparivano congrue.
Con la sentenza n. 509/2020, pubblicata il 9.7.2020, notificata il 22.10.2020, il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda di accertamento, ascrivendo il sinistro alla responsabilità di e CP_2 rigettando la domanda proposta nei confronti della convenuta costituita, la Controparte_3 accoglieva in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannava al pagamento di € 62.692,95 e del danno patrimoniale di € 3.448,15, CP_2 nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in € 7.795,99; Controparte_3 infine, compensava le spese di lite tra e e poneva a carico di quest'ultimo Parte_1 CP_2 le spese delle CTU.
A fondamento delle proprie statuizioni il Tribunale poneva le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, inquadrata giuridicamente la domanda nella fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., alla luce delle circostanze fattuali in cui si verificava il sinistro, così come ricostruito dalla CTU e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto contumace ne CP_2 accertava l'esclusiva responsabilità per l'infortunio occorso al dipendente . Parte_1
Procedeva alla quantificazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da , Parte_1 alla luce della CTU medico-legale, delle Tabelle di Milano e della comprovata percezione in capo alla vittima di un indennizzo da parte dell' , da scomputare dal credito risarcitorio in quanto CP_4 atto a ristorare il medesimo pregiudizio.
4 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 20.11.2020, impugnava la Parte_1 sentenza n. 509/2020 e chiedeva, previa riproposizione delle domande ed eccezioni non esaminate o accolte in primo grado, in via principale di dichiarare che il sinistro occorso si verificava per colpa esclusiva di e di condannare quest'ultimo in solido con la CP_2 Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, così come quantificati nella CTU in primo grado;
con condanna delle medesime parti in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento dell'impugnazione poneva i seguenti motivi.
In primo luogo, lamentava l'erroneo inquadramento della fattispecie nell'art. 2087 c.c., operata dal giudice di primo grado, ritenendo, al contrario, configurabile l'ipotesi di cui all'art. 2054 c.c. e art. 144 d.lgs. n.209/2005.
Ancora, con riferimento all'attività istruttoria espletata in primo grado, dall'interrogatorio formale del convenuto contumace emergeva chiaramente la dinamica del sinistro e la sua CP_2 responsabilità esclusiva nella causazione dello stesso così come dalla CTU tecnico-modale emergeva che la causa scatenante dello scoppio dello pneumatico era da attribuirsi alla sottopressione dello stesso, insieme al pesante carico di materiale metallico.
La condotta imperita, imprudente e negligente di a partire dalla constatazione del CP_2 danneggiamento dello pneumatico fino al definitivo scoppio dello stesso sarebbero senza dubbio degli indicatori di una accettazione del rischio di verificazioni di un evento gravemente pregiudizievole quale quello verificatosi.
Era da escludere il concorso colposo del danneggiato, valutabile ai fini di cui all'art. 1227 co.1 c.c., in quanto carente degli estremi della cooperazione attiva nel fatto dannoso del danneggiante (dalla
CTU emergeva, come visto, che la causa scatenante dello scoppio dello pneumatico era la sua sottopressione e che questo sarebbe comunque scoppiato anche senza l'innesco). Inoltre,
[...]
si era limitato ad eseguire un ordine, proveniente dal datore di lavoro, che si presentava privo Pt_1 di rischio ed avrebbe agito nell'ambito della normale diligenza, intesa come livello medio di attenzione e prudenza.
L'appellante, inoltre, lamentava il deposito tardivo mediante comparsa conclusionale di documenti da parte della (Comunicazione e Rapporto dell'incidente dei CC di Controparte_3 CP_4
Oppido Lucano), come tali inutilizzabili sotto il profilo probatorio. La contestazione della tardività mediante eccezione veniva rigettata dal giudice di primo grado ritenendo che la produzione di tali documenti configurasse “una mera difesa e dunque una questione rilevabile d'ufficio dal giudice in
5 ogni stato e grado del processo, non soggetta ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”.
Sotto il profilo del quantum debeatur, condivideva le risultanze della CTU svolta dal dott. Per_4 che, sotto la voce del danno alla persona, stimava il danno biologico al 31%, l'inabilità temporanea totale in 60 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 50% in 100 giorni e l'inabilità temporanea parziale al 25% in 50 giorni (quantificazione, alla luce delle tabelle milanesi in € 171.518,00 per il danno biologico permanente ed € 12.005,00 a titolo di danno biologico temporaneo, e a titolo di personalizzazione del danno biologico l'ulteriore somma di € 45.880,75); a titolo di spese mediche, documentate e ritenute congrue dal CTU, € 4.713,20 e un importo da fissarsi in via equitativa in relazione al danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance;
unitamente alla restituzione di € 350,00 corrisposti a titolo di acconto al CTU dott. . Per_4
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.04.2021, chiedeva il Controparte_3 rigetto dell'appello preliminarmente ai sensi dell'art. 342 e 348 c.p.c. e, nel merito, per infondatezza, con vittoria di spese.
Nel merito, ribadiva la corretta statuizione di responsabilità in capo a ai sensi dell'art. CP_2
2087 c.c. e previa qualificazione dell'area di verificazione del sinistro come area privata in cui il veicolo si trovava in posizione di quiete, in assenza di prova contraria fornita da parte appellante.
Così come inammissibile era la censura relativa alla possibilità di accesso al piazzale da parte di un numero indeterminato di persone, quali i proprietari delle abitazioni ubicate nei diversi edifici ecc., in quanto dedotta per la prima volta in appello e sfornita di prova.
Circa il motivo di appello relativo alla valenza probatoria dei documenti SUB 1, SUB 2 e SUB 3 che, stando all'appellante, non sarebbero stati tenuti in considerazione dal giudice di primo grado, sosteneva la impossibilità di prendere di tale documentazione.
Sotto il profilo della responsabilità per l'evento dannoso, emergeva un chiaro comportamento gravemente colposo del (che avrebbe posto il volto tra gli assi del mezzo di trasporto Parte_1 merci) e l'assenza di una responsabilità di soggetti terzi. Laddove la Corte avesse deciso di qualificare la domanda come art. 2054 c.c. reiterava l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa per l'RCA ai sensi dell'art. 1900 c.c. per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave anche del beneficiario, salvo patto per i casi di colpa grave.
Sul danno morale e da perdita di chance il rigetto della relativa domanda già in primo grado veniva ancorato alla mancata prova dello stesso così come la richiesta di personalizzazione del danno non
6 era conseguenza automatica del riconoscimento del danno patrimoniale, ma necessitava di ulteriore specifica allegazione.
Circa, infine, il deposito tardivo della documentazione, giusta eccezione di controparte, ne deduceva l'inammissibilità in quanto l'ordinanza di ammissione di mezzi istruttori avrebbe dovuto essere impugnata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 178 c.p.c., non già nel corso del presente procedimento, oltre che l'infondatezza in quanto la deduzione dell'erogazione della prestazione indennitaria da parte dell' costituiva una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del CP_4 processo.
Nonostante la notifica dell'atto di appello in data 20.11.2020, non si costituiva in giudizio
[...]
di cui, pertanto, occorre dichiarare la contumacia nel presente giudizio di gravame. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025.
La censura preliminare relativa alla inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non risulta suscettibile di accoglimento in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata, l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo inquadramento della fattispecie nell'art. 2087
c.c., piuttosto che nell'ipotesi di cui all'art. 2054 c.c. e all'art. 144 d.lgs. n.209/2005, ritenendo che l'area di verificazione del sinistro, ossia il piazzale dell'abitazione di fosse CP_2
7 qualificabile come luogo aperto al pubblico ed accessibile ad un numero indeterminato di persone, quali gli operatori del settore, gli acquirenti, i fornitori, i rappresentanti, i proprietari delle abitazioni ubicate nei pressi del piazzale.
Ciò avrebbe come conseguenza l'operatività della polizza R.c.a. ai sensi dell'art. 144 C.d.s., sussistente al tempo di verificazione del fatto, e la responsabilità solidale in capo alla
[...]
e a , soggetto assicurato, per i danni subiti dall'odierno appellante. CP_3 CP_2
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, per cui l'inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all'art. 2087 c.c. sarebbe corretto, la norma applicabile al caso di specie è l'art. 2054
c.c., attinente alla responsabilità da circolazione dei veicoli.
Sul punto, si richiama l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
17017/2018, in virtù del quale “Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili
"ratione temporis"), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni. (Principio affermato in fattispecie relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con
l'impresa)”.
Alla luce degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte, l'invocabilità della responsabilità della compagnia assicurativa risiede, in primo luogo, nella possibilità di equiparare il piazzale in cui è avvenuto il sinistro ad una strada aperta al pubblico (in quanto accessibile ad un numero indeterminato di persone, che, a vario titolo, frequentavano il luogo de quo, sede dell'attività commerciale di
[...]
e di abitazioni) e, in secondo luogo, nella circostanza che “anche la sosta di un veicolo a CP_2 motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione” e che il proprietario risponde dei danni derivanti dalla essa “per vizi di costruzione e o per difetto di manutenzione” (Cass. Civ.
Sez. III, Sent. 3108/2010).
Dirimente, peraltro, a sostegno della prospettazione dell'appellate, è il principio che “Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte
Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016;
Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20
8 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (Cass. Sez. Unite Civili n.21983/2021, Ord. Cass. Sez. III Civ. n.12554/2022).
In particolare, “il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”, laddove non è revocabile in dubbio che il veicolo sia stato utilizzato nella specie conformemente alla sua funzione abituale di carico e scarico di materiale ferroso nel piazzale in aveva sede la pubblica attività commerciale nella titolarità di . È irrilevante, si sottolinea, la CP_2 natura pubblica o privata dell'area in circolazione, anche in fase statica, preliminare o successiva, oltre il tipo di uso, sicché per l'assicurato-danneggiante (non anche per i terzi) rimane allora non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada concernente l'uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che - a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga - secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere. Ipotesi, palesemente nella specie non ricorrenti, da ravvisarsi essenzialmente nell'utilizzazione di mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada, ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale (Cass. 21983 cit. pag. 15 eseguenti).
Per completezza, avuto riguardo al profilo dell'inquadramento sistematico della fattispecie concreta, in relazione al secondo motivo di appello, in cui l'appellante lamenta la mancata valutazione delle prove documentali da parte del giudice di prime cure, è in ogni modo infondata l'eccezione di non utilizzabilità formulata da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta (pag.5).
Infatti, le produzioni documentali Sub. 1, 2 e 3 (foto dei CC di Oppido Lucano scattate nell'immediatezza del sinistro ed allegate alla CTU, scheda del formulario del 15.10.2006 e nota del
27.07.2007 del perito assicurativo della sono parte del compendio probatorio Controparte_5 formato in primo grado, come più dettagliatamente dedotto dall'appellante alle pagine 6 e seguenti della memoria di replica depositata in telematico il 14.10.2025, nonché, come riconosce la stessa appellata, “descritte nell'atto di citazione in appello”, ancorché “sommariamente”. Si rammenta come
“in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo
9 grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione” (Cass. Sezioni Unite 4835/2023)
Trattasi di documenti indubbiamente idonei ad avvalorare la qualificazione dell'area di verificazione del sinistro come area aperta al pubblico in quanto dal documento sub 1 si evince letteralmente che la sede della ditta individuale di esercente attività di commercio all'ingrosso di CP_2 recupero di materiali ferrosi e rottami metallici, si trovava in Oppido Lucano alla C.da Valle Renaria
c/o via G. di Vittorio n.23; presso l'indirizzo de quo e, precisamente, presso il piazzale antistante i locali e la sede dell'attività, erano depositati e smaltiti i suddetti materiali e ivi accedeva un numero indeterminato di persone per i più disparati fini commerciali (acquisto o deposito di merci, attività di trasposto tramite corrieri e di fornitura).
Dalle n.8 fotografie depositate dai CC di Oppido Lucano si ricavava la possibilità di accesso e frequentazione dell'area circostante il piazzale altresì da parte dei proprietari delle abitazioni ubicate negli edifici ivi presenti e, infine, nel documento n.3 ò espressamente affermato che il sinistro “si verificava in un piazzale attiguo all'abitazione di ”. CP_2
Documenti indubbiamente sintomatici della natura di luogo aperto al pubblico del piazzale in cui si verificava il sinistro per cui è causa, in conformità a quanto richiesto dalla Corte di cassazione dalle sentenze summenzionate (accesso giuridicamente lecito all'area da parte di un numero indeterminato di persone, appartenenti a categorie diverse e anche per finalità peculiari e in particolari condizioni).
In merito al motivo di appello inerente la ricostruzione del fatto dannoso e l'attribuzione di responsabilità per lo stesso, anche alla luce dell'attività istruttoria espletata (CTU tecnico modale, interrogatorio formale di ), si osserva come la dinamica ricostruita nei termini sopra CP_2 evidenziati sia incontroversa (pagine 24 e seguenti appello, pagina 3 comparsa appellata), laddove il
CTU ha concluso nel senso che “la causa scatenante dello scoppio dello pneumatico è da attribuirsi alla sottopressione dello steso;
infatti ciò ha contribuito insieme al pesante carico di materiale metallico di vario genere al cedimento”.
Peraltro, se, da un lato, l'appellante attribuiva in toto la responsabilità per l'accaduto a CP_2
(pag. 24 dell'atto di appello), dall'altro introduceva egli stesso la figura del concorso di colpa, pur ritenendo però che non vi fossero elementi per poterlo configurare a suo carico (pag. 28), tuttavia richiamando al contempo la nozione di “colpa lieve” alla pagina 5 della memoria di replica.
In ogni modo, escludeva la configurabilità nella propria condotta di una cooperazione attiva rispetto al fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa, valorizzando l'assunto della CTU tecnico modale per cui
10 “lo pneumatico sarebbe scoppiato anche senza l'innesco” costituito dal versamento di acqua fredda sullo stesso (pag.10 della relazione peritale) e dall'adempimento di un dovere imposto dal datore di lavoro che, a suo dire, “si presentava completamente privo di rischio” (pag. 34 dell'atto di appello).
Sul punto, parte appellata si limita ad evidenziare la natura gravemente colposa del comportamento tenuto dal danneggiato , consistente non soltanto nel versare dell'acqua di diversa Parte_1 temperatura sullo pneumatico fumante bensì nel porre nel mentre il viso tra gli assi del mezzo, esponendosi alle conseguenze poi derivate.
Nella specie, sussiste la responsabilità esclusiva in capo a per i danni cagionati a CP_2 [...]
a fronte delle risultanze della CTU tecnico modale, dell'accertamento della dinamica fattuale Pt_1 di verificazione del sinistro, della natura di area aperta al pubblico del piazzale interessato e della conseguente operatività della garanzia assicurativa in mancanza di concorso di colpa da parte del danneggiato. Inoltre, in relazione a quest'ultimo profilo, introdotto dallo stesso danneggiato nell'atto di appello, si evidenzia che lo stesso non risulta oggetto di specifica censura o, per esser più precisi, di appello incidentale da parte della e, di conseguenza, gravato dal divieto Controparte_3 generale di reformatio in peius gravante su questo giudice in virtù del quale
“Il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata;
pertanto, in assenza d'impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo ad una
"reformatio in peius" in danno del primo”( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14127 del 27/06/2011).
Posta la configurabilità della fattispecie di cui agli artt. 2054 c.c. e 144 del d.lgs. 209/2005 l'eccezione formulata da parte appellata relativa alla inoperatività della garanzia assicurativa per l'r.c.a. in caso di “sinistri cagionati per dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto per i casi di colpa grave” (art. 1900 c.c.), è infondata, giacché eventualmente suscettibile di spiegare rilievo limitatamente al rapporto tra i contraenti, non anche verso il terzo danneggiato che nella specie ha esperito nei confronti dell'assicuratore, che a sua volta non ha esperito azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato, l'azione diretta consentita in caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Infatti, “poiché la responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. è una specificazione di quella prevista dall'art. 2043 cod. civ., anche il danno dolosamente provocato dal conducente del
11 veicolo è coperto dall'assicurazione obbligatoria (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990) e perciò
l'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato l'esclusione della garanzia assicurativa (art. 18 secondo comma legge 990 del 1969, norma sostitutiva, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali o condizioni generali difformi), salvo rivalersi nei confronti dell'assicurato - o del conducente, se la circolazione è avvenuta contro la sua volontà - a norma di contratto” Cass.
1502/1997 e successive conformi).
Ulteriore motivo di appello è costituito dalla già asserita tardività nel deposito telematico effettuato dalla in primo grado ed avente ad oggetto due documenti ossia una Controparte_3 comunicazione e il rapporto di incidente redatto dai CC di Oppido Lucano, a suo parere CP_4 inutilizzabili per la formazione del convincimento del giudice.
Sul punto conformemente a quanto affermato dal giudice di primo grado nel provvedimento impugnato, si rileva che la deduzione dell'erogazione della prestazione indennitaria da parte dell' costituisce una mera difesa e, dunque, una questione rilevabile d'ufficio dal giudice in CP_4 ogni stato e grado del processo (cosa che, per l'appunto, veniva disposta mediante la rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire i relativi documenti). Del tutto condivisibile è la motivazione addotta in parte qua dal primo giudice con l'ordinanza del 4.6.2019, con particolare riguardo alla richiesta di informazioni all' “sulle concrete modalità di liquidazione e sulle voci CP_4 di pregiudizio ristorate dall'ente pubblico”, stante il “lucrum” eccepito dalla convenuta, attuale appellata.
Procedendo alla disamina del motivo di appello relativo al quantum debeatur, le doglianze in parte qua formulate dall'appellante non sono fondate.
In primo luogo, i danni fisici alla persona venivano quantificati dall'appellante, alla luce delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018 e delle risultanze della CTU medico (danno biologico al 31%, ITT in giorni 60, ITP al 50% in giorni 100 e ITP al 25% in giorni 50), in € 171.518,00 a titolo di danno biologico permanente e in € 12.005,00 a titolo di danno biologico temporaneo. Riconoscendo la personalizzazione del danno biologico nella misura del 25% (rispetto alla somma di € 183.523,00),
l'appellante chiedeva l'ulteriore riconoscimento della somma di € 45.880,75.
Quanto alle spese mediche, a fronte della loro avvenuta documentazione e ritenuta congruità da parte del CTU (pag.15), ne viene chiesta la liquidazione in € 4.713,20 unitamente alla richiesta di liquidazione, con criteri equitativi, anche del danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance da lesione della capacità lavorativa e, in conclusione, chiede la restituzione dell'acconto versato al CTU pari ad € 350,00.
12 Di conseguenza, conclude con la richiesta di € 183.523,00 a titolo di danno non patrimoniale, di €
45.880,75 a titolo di personalizzazione, di € 4.713,20 a titolo di rimborso spese mediche e di € 350,00
a titolo di rimborso dell'acconto di CTU.
Sul punto, parte appellata contesta la richiesta personalizzazione del danno per omessa prova, nel corso del giudizio di primo grado, della reale esistenza del danno morale, della sua apprezzabilità e di aver perduto una chance lavorativa per il sinistro de quo.
Ebbene, come risulta dall'atto di appello (pagina 38) sugli importi quantificati e riconosciuti in sentenza, pari ad €171.518,00 a titolo di danno biologico, stimato al 31% di IP e di €12.005,00 a titolo di danno biologico temporaneo, v'è acquiescenza in quanto gli stessi non sono stati oggetto di specifica censura da parte dell'appellante stesso e, pertanto, risultano pacifici nel loro ammontare. Lo stesso dicasi per le somme di denaro ricevute a titolo di acconto, pari ad € 62.692,95 ed € 3.448,50, incontestate nel presente giudizio, profilo non affrontato con l'atto di appello.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno morale e della personalizzazione, quantificata in € 45.880,75 e non riconosciuta dal giudice di prime cure, si evidenzia che la stessa non può che essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova , in quanto l'appellante – lungi dal censurare in termini specifici la motivazione addotta dal primo giudice, in particolare alla pagina 22 della impugnata sentenza, in punto di mancato assolvimento dell'onere di allegazione a prova – si è limitato a richiamare, tanto con l'originario atto introduttivo, quanto con l'atto di appello, le proprie condizioni fisiche (pagina 39 dell'atto di appello), senza individuare, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità, quali siano state le conseguenze negative del fatto illecito sul piano del turbamento psichico patito e dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero. Le stesse, infatti, per essere ristorate devono essere diverse ed ultronee rispetto alle lesioni normalmente connesse alla lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto e, tale prova, risulta mancante nel caso di specie.
Mette conto soggiungere come “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Cass. 5984/2025).
13 Lo stesso dicasi per il lamentato danno da lesione della capacità lavorativa, essendosi l'appellante limitato a chiedere in primo grado lo svolgimento di apposita CTU per accertarne la sussistenza, tra l'altro espressamente esclusa (pag.15), non censurando tuttavia specificamente tale conclusione nella proposta impugnazione e non fornendo alcuna prova dell'asserito licenziamento, tra l'altro dedotto in appello per la prima volta e pertanto costituente un fatto nuovo ed inammissibile.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va dichiarato che il sinistro occorso a si è verificato per colpa esclusiva di Parte_1
ai sensi dell'art. 2054 co.1 c.c., sicché, per l'effetto, va condannata la società CP_2 [...] in solido con al risarcimento dei danni subiti da a seguito CP_3 CP_2 Parte_1 del sinistro del 14.10.2006, così come quantificati ai capi 3 e 4 della sentenza di primo grado.
Segue alla soccombenza la condanna della società alla rifusione delle spese Controparte_3 del doppio grado del giudizio in favore dell'appellante , liquidate in dispositivo ai sensi CP_2 del dm 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, in gran parte chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, nonché al valore della controversia fino a €
260.000,00.
Sempre in ordine al governo delle spese, alcuna determinazione va adottata relativamente all'appellato contumace stante l'accoglimento dell'appello nei soli riguardi della CP_2 società laddove non è stata attinta da censura, dunque coperta da giudicato Controparte_3 interno, la statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado tra e Parte_1 [...]
tuttavia, vanno poste definitivamente a carico in solido della CP_2 Controparte_6
e di le spese delle CTU, giusta separati decreti di liquidazione del 8.7.2020 e CP_2
17.10.2024, con diritto di alla ripetizione dalla Parte_1 Controparte_7 dell'acconto al CTU pari ad € 350,00.
Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, n. 509/2020, pubblicata il 9.7.2020, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
14 2. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara che il sinistro occorso a si è verificato per colpa esclusiva Parte_1 di ai sensi dell'art. 2054 co.1 c.c.; CP_2
3. Condanna la società in solido con al risarcimento Controparte_3 CP_2 dei danni subiti da a seguito del sinistro del 14.10.2006, così come Parte_1 quantificati ai capi 3 e 4 della sentenza di primo grado;
4. Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado in Controparte_6 favore di , che liquida per il primo grado in € 808,00 per esborsi e € 7.795,00 Parte_1 per compenso professionale, e per il secondo grado in € 804,00 per esborsi e € 7.158,50 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
5. Pone definitivamente a carico in solido della e di Controparte_6 [...] le spese delle CTU, giusta separati decreti di liquidazione del 8.7.2020 e CP_2
17.10.2024, con diritto di alla ripetizione dalla Parte_1 Controparte_7 dell'acconto al CTU pari ad € 350,00;
[...]
6. Nulla per le spese del grado tra e;
Parte_1 CP_2
7. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso il 25.11.2025 Il Presidente rel.
Dott. Pasquale Cristiano
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