Art. 3.
La data delle elezioni e' fissata per ciascun Comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'appello.
La data delle elezioni e' fissata per ciascun Comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'appello.