Ordinanza collegiale 12 novembre 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/02/2026, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09152/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9152 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Strano, Marco Lepore, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Strano in Roma, via Aureliana 53;
contro
Questura di Roma, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR UB, non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in relazione all’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, presentata dalla ricorrente il 10.6.2025, così come integrata il 13.6.2025, nonché per l’accertamento del conseguente diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma, del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. VA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato in data 31.7.2025 e depositato l’8.8.2025, -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento il silenzio-diniego della Questura di Roma sull’accesso agli atti riferiti al permesso di soggiorno eventualmente rilasciato a-OMISSIS-, precedente dipendete della ricorrente, entrata in Italia con un permesso ottenuto ai sensi dell’art. 27 quinquies D. Lgs. n. 286/1998, che “avrebbe” trovato lavoro presso altra società;
- parte ricorrente, come indicato nell’istanza di accesso, ha chiesto di accedere ai predetti documenti per verificare se la lavoratrice, in sede di rinnovo, avesse dichiarato circostanze potenzialmente pregiudizievoli per la -OMISSIS-; in effetti, secondo la prospettazione di parte ricorrente,-OMISSIS-, entrata in Italia tramite un permesso ottenuto per “trasferimento intra societario” valido dal 17.12.2021 al 16.12.2024, non avrebbe potuto chiedere ed ottenere alcun rinnovo del permesso se non per il tramite della società già ospitante; peraltro, con una nota integrativa, la ricorrente riferiva di essere venuta a conoscenza che il rinnovo era stato chiesto il 25.1.2025 ed era stata fissata la convocazione per il 29.1.2025;
- si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno, la Questura di Roma ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- con nota depositata in atti il 12.1.2026 la Questura di Roma specificava di non aver potuto accogliere l’istanza di accesso non individuando in capo alla ricorrente un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione; inoltre, veniva specificato che il rinnovo del permesso era stato ottenuto da-OMISSIS- ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. cit., non essendo necessario che lo straniero mantenga il rapporto col precedente datore;
- alla camera di consiglio del 3.2.2026, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione;
- il ricorso è infondato;
- premesso, infatti, che la ricorrente non può ritenersi legittimata ad impugnare il permesso di soggiorno rilasciato in favore di-OMISSIS- (non essendo ammesso un ricorso che abbia la sola finalità di ripristinare la legalità violata), non risulta dimostrata l’esistenza di una posizione giuridica tutelata che la ricorrente vuole salvaguardare, o meglio l’interesse diretto e concreto che col diritto di accesso si vuole tutelare, né ancora il nesso di strumentalità tra tale (ipotetica) posizione e i documenti richiesti; l’art. 22 lett. b) l. 241/1990, richiede, infatti, che vi sia un interesse diretto, attuale e concreto all’accesso, che deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata, che l’interessato ha il dovere di motivare; inoltre, vi deve essere un nesso di strumentalità tra tale interesse e gli atti di cui si chiede l’ostensione; circostanze queste ultime, però, assenti nella specie, stante il contenuto solo generico dell’istanza proposta;
- laddove tale interesse fosse individuato in eventuali dichiarazioni, anche mendaci, rese da-OMISSIS- in sede di rinnovo (dichiarazioni potenzialmente pregiudizievoli per -OMISSIS- ai fini di successivi rilasci di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27 quinquies D. Lgs. n. 286/1998), tale potenziale rischio risulta già stato salvaguardato con la comunicazione con la quale è stato chiesto l’accesso, poiché nella stessa si sono rappresentati alle amministrazioni interessate elementi ostativi al rinnovo del permesso, circostanza che evidentemente tutela la ricorrente rispetto a possibili contestazioni future della Questura, che, peraltro, come indicato sopra, ha ritenuto, comunque, di rilasciare un titolo favorevole, non considerando indispensabile che vi fosse continuità col datore di lavoro;
- pertanto, allo stato, non essendovi stata alcuna violazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, il ricorso deve essere rigettato;
- la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
VA NE, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NE | IE AN |
IL SEGRETARIO