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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2311/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25.06.2025, vertente
TRA
(P.IVA: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Battaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Catanzaro al vico I Piazza
Roma n. 7, coma da mandato in calce all'atto di citazione in appello.
-APPELLANTE-
E
(p. i.v.a. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in via A. Anile n.3 di Lamezia Terme presso lo studio dell' avv. Antonello Bevilacqua che la rappresenta e difende in forza di procura speciale .
1
[...]
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Pasquale Lenti ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla Via Panebianco 682, giusta procura a margine della compara di costituzione di primo grado.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:-1) accertata e dichiarata, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio portante il n° 1945/2014 R.G., la legittimazione attiva della
[...]
nei confronti della condannare la Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento dell'indennizzo risarcitorio in favore della CP_1 [...]
quale soggetto titolare dell'interesse assicurato dalla polizza all risk Parte_1
n. 309991285 per i danni subiti all'immobile di sua proprietà locato ad e, CP_2
quindi, condannarla, per le causali di cui in premessa, al pagamento della complessiva somma di euro 130.388,95 (già detratta la somma di € 51.910,00 pagata da
[...]
il 5.11.2014) a titolo di indennizzo risarcitorio per i danni subiti CP_1
dall'immobile oggetto della polizza assicurativa all risk di proprietà della
[...]
oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza come per Parte_1
legge fino all'effettivo soddisfo, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizi e di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza come per legge;
nonché condannare per il ritardato pagamento Controparte_1
della somma di euro 51.910 da calcolarsi dalla data del sinistro del 5.12.2012 al giorno dell'avvenuto pagamento ovvero il 5.11.2014;-2) accertato e dichiarato, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio portante il n. 2018/203 R.G. l''inadempimento dell alla riconsegna del bene locato a seguito della risoluzione del CP_2
2 contratto di locazione, condannare l' al risarcimento dei danni ex art. 1591 CP_2
c.c. pari alla misura legale di euro 56.810,25 (5.164,56 X 11 mesi giusto canone annuale stipulato di £ 120.000.000 annui) oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza come per legge;
-3) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio fa distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ec art. 93
c.p.c.
Per l'appellata Voglia la Corte d'Appello adita: in via Controparte_1
preliminare: dichiarare l'atto di appello manifestamente infondato e dichiararlo immediatamente inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
-nel merito: voglia rigettare l'atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, e con condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in merito al CP_2
secondo motivo di appello, dichiarare lo stesso inammissibile per evidente infondatezza o, comunque, infondato.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado
Con due separati atti di citazione l'appellante chiedeva ad che fosse accertata CP_2
la risoluzione di diritto del contratto di locazione con essa stipulato e a Controparte_1
il pagamento dell'indennizzo risarcitorio per i danni subiti a seguito dell'attentato
[...]
dinamitardo del 5.12.2012.
A fondamento della domanda nel giudizio n. 2018/2013 ha dedotto :
-che aveva sottoscritto un contratto di locazione con la in data 26.11.1998 CP_2
ad uso commerciale di un capannone e pertinenze ubicato in Lamezia Terme alla via del Progresso-loc. , registrato in data 15.12.1998; Pt_2
3 -che la Fincom s.p.a. nell'interesse di contraeva la polizza assicurativa all CP_2
risk n° 309991285 con le al fine di rendere indenne la proprietà Controparte_1
del capannone da qualsivoglia danno e quindi con beneficiaria essa proprietaria;
-che in data 5.12.2012 si verificava un attentato dinamitardo, come da denuncia presentata alla stazione dei Carabinieri di Lamezia Terme che provocava ingenti danni alla struttura del capannone;
-che in data 3.01.2013 la comunicava l'impossibilità di corrispondere il CP_2
canone, non potendo proseguire l'attività, stante l'inidoneità all'uso del capannone;
-che in data 8.01.2013 dava riscontro comunicando l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per impossibilità della prestazione invitando all'immediata CP_2
riconsegna dell'immobile;
-che a fronte del disinteresse della conduttrice veniva azionato un ricorso ex art. 700
c.p.c. affinché il giudice ordinasse alla conduttrice la riconsegna dell'immobile;
-che il ricorso veniva accolto e alla predetta veniva ordinato l''immediato rilascio;
-che alla data della riconsegna non solo l'immobile non era libero da persone o cose ma presentata danni ulteriori rispetto a quelli causati dall'incendio;
-che successivamente si veniva a conoscenza che la aveva ottenuto la CP_2
liquidazione dei danni dalla di cui non era stata messa al corrente. Controparte_1
Si è costituita in giudizio la evidenziando di aver manifestato la propria Controparte_3
volontà di proseguire nel rapporto di locazione dopo che la Parte_1
avesse proceduto ai lavori di ristrutturazione , tuttavia ha dovuto rinunciare alla propria pretesa, per non avere l'attrice messo in sicurezza l'immobile e quindi ha proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare la risoluzione del contratto per inadempimento della , con ordine di riconsegna dell'immobile in favore della Parte_1
predetta.
In merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice nei suoi confronti, ha dedotto che i danni sono l'esclusiva conseguenza dell'attentato dinamitardo e che l'immobile non è stato riconsegnato per esclusiva volontà contraria della . Parte_1
4 Sempre in via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine, poiché in seguito alle perizie ed all'atp effettuato dopo l'attentato è emerso che l'immobile fin dall'origine fosse inidoneo all'uso commerciale per la presenza di amianto.
Nel giudizio n. 1945/2014 la ha chiesto il risarcimento dei Parte_1
danni subiti all'immobile locato di sua proprietà, alla deducendo: Controparte_1
- che in data 17.09.2014 con raccomanda a.r. chiedeva alla il Controparte_1
pagamento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà in forza della polizza stipula da Fincom s.p.a. con ma in suo favore;
CP_1
-che la nel mese di novembre 2014 provvedeva al pagamento della somma di CP_1
€ 51.910,00 che veniva accettata in acconto delle maggiori somme dovute;
-che residuava l'ulteriore somma di € 211.378,95 o la maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'incompetenza per Controparte_1
territorio del giudice adito per essere competenze il tribunale di Treviso in cui l'assicurazione ha sede legale o il tribunale di Ancona avendo l'agenzia in cui è stata stipulata la polizza sede in Senigallia.
Sempre in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di
[...]
poiché la polizza è stata contratta con Fincom s.p.a. e l'art. 6 del Parte_1
contratto prevede espressamente che i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e dalla società.
Nel merito ha evidenziato di aver subito quantificato i danni dopo il grave fatto tramite un proprio perito e di aver liquidato in favore dell'attrice l'importo di € 51.910,00 per danni al fabbricato. L'indennizzo residuo spettante alla Fincom s.p.a. è stato corrisposto a quest'ultima, mentre la somma di € 51.910,00 è stata vanamente offerta alla ed accettata da quest'ultima a titolo di acconto sul maggior danno solo Parte_1
nel novembre 2014.
I due giudizi sono stati riuniti e decisi previa acquisizione della CTU espletata nel giudizio di ATP a cui avevano partecipato tutte le parti.
5 Con sentenza n. 597/2019 del 17.06.2019 il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda avanzata dalla nei confronti di Parte_1
per difetto di legittimazione attiva dell'attrice; ha dichiarato Controparte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta e accolto parzialmente la domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
nei confronti della condannando quest'ultima al pagamento della
[...] CP_2
somma di € 18.362,21 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Ha rigettato le domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti della CP_2
ed ha condannato la al pagamento delle spese di lite, Parte_1 CP_2
incluse quelle relative alla CTU disposta nel giudizio di ATP, in favore della
[...]
, compensando invece le spese di lite tra quest'ultima e la Parte_1 [...]
CP_1
In sintesi il giudice di prime cure con riferimento alla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, ha esaminato in via preliminare l'esame delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta al fine di individuare CP_2
il soggetto a cui attribuire l'inadempimento.
In merito ha chiarito che al momento della stipula del contratto di locazione la CP_2
aveva visionato i luoghi e che la presenza di amianto sul tetto del capannone non è stata ostativa allo svolgimento dell'attività commerciale.
Ha richiamato all'uopo la legge n. 257 del 1992 che non vieta la vendita o la locazione di immobili contenenti amianto e il D.M. 6 settembre 1994 che stabilisce che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé pericolo per gli occupanti, per cui non può ritenersi che la res locato fosse inidonea all'uso convenuto. Ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni all'immagine perché priva di qualsiasi allegazione e prova e la domanda di condanna dell'attrice al presa in consegna dell'immobile, risultando che la riconsegna fosse già avvenuta nell'ottobre-novembre 2013.
Il giudice di primo grado ha invece accolto la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, posto che l'obbligo del locatore di
6 mantenere la cosa locata in modo da servire all'uso convenuto, previsto dagli artt. 1575
e 1577 comma 1 c.c., viene meno in presenza del caso fortuito o del fatto illecito del terzo, qual è stato l'attentato dinamitardo che ha colpito l'immobile.
Tale evento ha determinato l'impossibilità di proseguire nella locazione con conseguente esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni e quindi con liberazione del conduttore dal pagamento del canone.
Pertanto ha rigettato la domanda della di pagamento dei canoni poiché, Parte_1
cessato il contratto di locazione alla data dell'attentato, nessun rateo contrattuale era più dovuto.
Sempre il giudice di primo grado ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata dalla nei confronti alla con riferimento ai danni per trafugamento e Parte_1 CP_2
rimozione non ascrivibili al sinistro, ma successivi all'attentato, per come accertato dal
CTU in sede di ATP e quantificati in € 18.362,21, in quanto riconducibili alla mancata sorveglianza sull'immobile locato, che gravava sulla conduttrice fino alla sua riconsegna alla proprietaria.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda volta al risarcimento dei danni per mancata immediata attivazione della polizza all risk, mettendo in evidenza che la si era comportata nei confronti della con correttezza, CP_2 Parte_1
stipulando polizza assicurativa a copertura di incendi ed attentati e denunciando immediatamente il sinistro alla compagnia assicuratrice, nonché comunicando gli estremi della polizza alla . Parte_1
Con riferimento alla domanda di indennizzo avanzata dalla nei Parte_1
confronti della il giudice di prime cure ha qualificato la polizza Controparte_1
come contratto per conto di chi spetta.
Ha esplicitato la disciplina generale del predetto contratto ed il particolare il secondo comma dell'art. 1891 c.c. che prevede che i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettino al beneficiario del contratto, ovvero all'assicurato, pur non essendo parte contrattuale.
7 Tuttavia dopo aver fatto questa premessa ha chiarito che le parti avevano derogato alla disciplina generale prevendendo all'art. 6 delle condizioni generali di assicurazioni che solo i contraenti avrebbero potuto esercitare i diritti e le azioni nascenti dalla polizza ed ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 1891 c.c. non
è compreso tra le disposizioni che l'art. 1932 c.c. qualifica come inderogabili.
In virtù di tale deroga solo la e la potevano agire in Parte_3 Controparte_1
giudizio per far valere le azioni ed i diritti connessi alla polizza, con conseguente carenza di legittimazione attiva della nei confronti di Controparte_4
Controparte_1
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
concludendo come in epigrafe.
Quale primo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della decisione appellata nella parte in cui ha dichiarato la propria carenza di legittimazione attiva nei confronti della
Controparte_1
Sul punto ha specificato che il contratto per conto di chi spetta rientra tra i contratti a favore di terzi, con la conseguenza che il diritto al pagamento dell'indennità spetta unicamente all'assicurato, anche non contraente, quale soggetto titolare dell'interesse assicurato.
Ha dedotto che il giudice di prime cure nel riportare il contenuto dell'art. 6 delle condizioni generali di polizza non ha riportato quella parte dell'articolo che specificamente stabilisce che l'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Senonché la ha illegittimamente corrisposto ad la somma Controparte_1 CP_2
di € 2421.140,00 senza il suo consenso;
in ogni caso la clausola non può che essere interpretata nel senso che in quanto titolare dell'interesse assicurato è anche titolare del diritto ad agire.
8 Quale secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento danni da ritardata volontaria ed ingiustificata riconsegna dell'immobile da parte della locatrice, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto.
Ed invero il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che per ottenere la restituzione dell'immobile dall'8.01.2013, data in cui ha chiesto la restituzione con raccomandata al novembre 2013, sono trascorsi 11 mesi nel corso dei quali ha ottenuto la restituzione solo dopo aver attivato un ricorso in via d'urgenza.
Dalla mancata restituzione scaturisce il diritto di ottenere il corrispettivo fino all'intervenuta riconsegna del bene, nonché gli eventuali maggiori danni subiti.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha evidenziato l'impossibilità di godimento del bene, in quanto è mancata la volontà della riconsegna ed anzi è stata espressa volontà contraria e poiché la riconsegna avveniva solo nel novembre del 2013 è dovuto il danno parametrato al canone di locazione, mentre solo il maggior danno deve essere effettivo e provato.
Ne consegue che la sentenza deve essere riformata in parte qua con riconoscimento in suo favore dell'importo di € 56.810,25 (ovvero € 5.164,56 X 11 mesi).
Si è costituita nella presente fase la eccependo l'infondatezza dell'unico CP_2
motivo di appello ad essa riconducibile, ovvero quello relativo al mancato risarcimento del danno da tardiva riconsegna dell'immobile.
Sul punto ha evidenziato la correttezza della decisione resa dal giudice di primo grado poiché a causa del sinistro era venuta meno la possibilità della prestazione del locatore, cioè la messa a disposizione di un locale agibile e utilizzabile e quindi lo stesso non può pretendere il pagamento della controprestazione sinallagmatica.
Ha richiamato all'uopo il disposto di cui all'art. 1463 c.c. il quale stabilisce che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
9 Si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per non avere lo stesso alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito ha evidenziato l'infondatezza dell'appello con riferimento all'unico motivo che ad essa inerente, ovvero al profilo della carenza di legittimazione attiva dell'attrice nei suoi confronti.
Ha dedotto la correttezza della decisione resa dal giudice di prime cure in parte qua che ha escluso la legittimazione ad agire in base all'art. 6 delle condizioni generali di polizza.
In ogni caso ha evidenziato di aver agito correttamente avendo puntualmente accertato il danno complessivamente subito dalle parti a seguito dell'attentato dinamitardo del
2012 e messo le rispettive quote di risarcimento a disposizione delle parti, nelle loro qualità di titolare dell'attività commerciale e di proprietaria dell'immobile.
All'esito dell'udienza del 25.06.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte.
3.1. Deve essere esaminato il primo motivo di appello, indicato alla lettera A dell'atto di citazione in appello, afferente all'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellante nei confronti della compagnia assicuratrice.
La sentenza di primo grado in parte qua deve essere senz'altro confermata.
Ed invero il giudice di prime cure ha prima ricostruito la disciplina generale relativa al contratto per conto di chi spetta, ha chiarito che secondo la disciplina generale i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, tuttavia ha specificato che le parti contraenti, ovvero l'assicurazione da un lato e Fincom s.p.a. dall'altro, sono gli unici soggetti a poter esercitare i diritti e le azioni nascenti dal contratto per espressa previsione contenuta nell'art. 6 delle condizioni generali di polizza.
10 Né può ritenersi per come sostenuto dall'appellante che la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1891 c.c. secondo la quale i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, sia previsione inderogabile, atteso che per come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure poiché il 2° co. della norma in commento non è compreso tra le disposizioni inderogabili ai sensi dell' art. 1932 le parti possono convenire che i diritti e le azioni nascenti dal contratto siano esercitati solo dallo stipulante.
Del tutto privo di pregio è il richiamo dell'appellante all'ultima parte dell'art. 6 delle predette condizioni secondo il quale l'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Ed invero tale previsione si riferisce alla liquidazione dell'indennizzo e non alle azioni da mettere in campo per ottenere la liquidazione del medesimo, espressamente limitate quanto al loro esercizio ai soli contraenti.
Peraltro il collegio non può non rilevare come dall'allegazione del contratto di polizza effettuata dalla si evince testualmente che il soggetto Parte_1
assicurato fosse che dell'estensione della garanzia in favore dell'attrice, CP_5
esiste solo la mera allegazione in citazione di un accordo in tal senso con la conduttrice, ma non vi è prova agli atti.
Ora pur non essendo tale circostanza specificamente contestata né dalla conduttrice né dall'assicurazione, che ha corrisposto in favore della Parte_1
l'importo di € 51.900,00, per danni al fabbricato che peraltro rientrano nell'oggetto dell'assicurazione, resta il fatto che avendo la chiesto l'intero importo Parte_1
oggetto dell'assicurazione per come liquidato a Fincom e proposto appello in parte qua, avrebbe dovuto provare l'effettiva estensione della garanzia, prova che non è stata in alcun modo fornita.
Deve pertanto ritenersi che avendo ricevuto l'importo relativo ai danni al fabbricato per come risulta dagli atti ed essendo stata corrisposta la restante liquidazione a
11 Fincom s.p.a. nell'interesse di nulla risulta ulteriormente dovuto in favore della CP_2
Parte_4
. Deve a questo punto essere esaminato il secondo motivo di appello afferente al
[...]
mancato riconoscimento dell'indennizzo da mancata riconsegna dell'immobile.
Ora secondo la disciplina prevista dall'art. 1591 c.c. il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
La giurisprudenza di legittimità con ordinanza n. 10926 del 7.05.2018 ha chiarito che
In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile.
Tuttavia In caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti (nella specie per lo stato di inagibilità dell'immobile conseguente ad evento sismico), non trova applicazione l'art.
1591 c.c. - non essendo configurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati e la possibilità di una utilizzazione diretta o di un reimpiego da parte del locatore dei beni stessi nel periodo tra la cessazione del contratto e la effettiva riconsegna - ma la disciplina generale dettata dall'art. 1463 c.c. Ne consegue che il locatore è tenuto, per far valere il diritto alla restituzione del bene, a formulare apposita domanda - valendo essa a rendere imputabile al conduttore il ritardo - e, per ottenere il risarcimento del danno per ritardata restituzione, a dare prova di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata disponibilità dell'immobile, non potendo tale pregiudizio ritenersi sussistente in re ipsa (in tal senso Cass. Civ. 23987/2019 conforme a Cass. Civ. sentenza n. 17844/2007, richiamata anche dal giudice di primo grado).
12 Trattasi di principi chiaramente applicabili al caso di specie in cui l'immobile è stato reso inagibile non dal terremoto ma da un attentato dinamitardo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1591 c.c. e rigetto anche di tale motivo di appello.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 62.000,00 nei valori medi.
Sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicato così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. che vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale CP_2
rappresentante p.t. che vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
13 4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso da remoto in data 4.12.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
14