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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.1012 /2024 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' Parte_1
avv.TRANQUILLO e FERRAGINA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. OLIVERIO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.03.2024 e ritualmente notificato l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.87/2024 del Tribunale di Cosenza, emesso su istanza monitoria di e con il quale era stato intimato il CP_1 pagamento in favore di questi della complessiva somma di € 7317,66 oltre accessori di legge, spese e competenze a titolo di interessi e rivalutazione sul TFR, chiedendone la revoca.
Deduceva che, a fronte della cessazione dal servizio dell'opposto avvenuta per il collocamento in quiescenza del 30.5.2020, essa opponente aveva liquidato il TFR in data 7.10.2022 e si doleva dell'illegittimo cumulo tra interessi e rivalutazione operato con l'opposto decreto evidenziando la natura di datore di lavoro pubblico.
Assumeva quindi la debenza dei soli interessi maturati dal
30.5.2021 al 7.10.2022, pari ad € 392,59 e concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_2
l'opposizione e chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma del decreto opposto deducendo che l'Azienda opposta aveva sempre applicato al rapporto di lavoro la disciplina ed il contratto di natura privatistica donde il cumulo tra interessi e rivalutazione.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le pari depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Richiamando un precedente di questo Tribunale in fattispecie identica e premesso che è pacifico - oltre che documentato - che il rapporto di lavoro dell'opposto è cessato il 30.5.2020 (cfr. certificazione unica in fasc. opposto) e che il TFR è stato liquidato il 7.10.2022 (cfr. estratto conto corrente in fasc. opposto), la questione controversa nel presente giudizio è quella del se nella specie trovi o meno spazio applicativo il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione di cui all'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
A tale interrogativo occorre dare risposta in senso affermativo pacifica essendo la natura di datore di lavoro pubblico dell' ente pubblico non economico, ed Parte_1 irrilevante, per contro, risultando la circostanza – dedotta dall'opposto – per cui al rapporto di lavoro l' ha sempre Pt_1 applicato il contratto e la disciplina privatistica: il predetto divieto si applica, invero, ai crediti lavorativi dei dipendenti privati di enti pubblici non economici e ai rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle PP.AA (cfr., tra le altre, Cass. n. 13624/2020).
Il decreto ingiuntivo opposto, in quanto recante il cumulo tra interessi e rivalutazione sulla sorte capitale, deve dunque essere revocato.
Ciò detto, posto che la liquidazione del TFR è avvenuta il
7.10.2022 – dunque oltre il termine di 24 mesi previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
e s.m.i. – ne consegue che sono dovuti all'opposto i soli interessi legali maturati nel periodo dal 30.5.2021 al 7.10.2022 e pari all'incontestato importo di € 392,59, oltre agli ulteriori interessi dalla debenza al saldo.
Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% e per la parte residua sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna Parte_1
al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di €
[...]
392,59, oltre agli ulteriori interessi dalla debenza al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite che, compensate al 50%, liquida in complessive € 156,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Cosenza, 12/3/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino