Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026REG.PROV.COLL.
N. 01121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia, Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa - sezione giurisdizionale n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il Cons. AN Lo ST e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il 1° Luogotenente dell’Esercito Italiano -OMISSIS- agisce per l'ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS-, pubblicata in data 19 dicembre 2023, con la quale è stato accolto il suo appello avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. -OMISSIS- e, per l'effetto, sono stati annullati il decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 5 agosto 2019 e i presupposti pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito, CVCS), con cui era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità " Esiti di intervento per -OMISSIS-".
La vicenda trae origine dal servizio prestato dal ricorrente, in qualità di Sottufficiale infermiere, in numerosi teatri operativi esteri (Kosovo, Kuwait, Iraq, Ciad, Afghanistan, Kurdistan) e poligoni di tiro nazionali tra il 2000 e il 2016.
A seguito della diagnosi di "-OMISSIS-" nel 2018, il militare chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, adducendo quale nesso eziologico l'esposizione a fattori di rischio specifici, quali uranio impoverito, micro e nanoparticelle di metalli pesanti e massicce somministrazioni vaccinali .
A fronte del diniego opposto dall'Amministrazione, fondato sui pareri negativi del CVCS, il ricorrente adiva la giustizia amministrativa.
Questo Consiglio, con la menzionata sentenza n. -OMISSIS-, annullava detti provvedimenti per "insufficienza di motivazione", stabilendo un preciso vincolo conformativo per il riesercizio del potere amministrativo.
In particolare, si statuiva che, a fronte di un servizio prestato in contesti a rischio, l'Amministrazione non potesse limitarsi a invocare l'ignota eziologia della patologia, ma dovesse, al contrario, assolvere a un onere probatorio rafforzato, dimostrando " la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità" (sent. C.G.A. da ottemperare).
In seguito a tale pronuncia, il Ministero della Difesa riavviava il procedimento, sottoponendo nuovamente la questione al CVCS.
Quest'ultimo, con parere n. -OMISSIS- del 9 settembre 2025, esprimeva ancora una volta un giudizio negativo.
Conformemente a tale parere, il Ministero emanava il decreto n. 2169 del 22 settembre 2025, con cui rigettava nuovamente.
Con il ricorso in esame, il Sig. -OMISSIS- lamenta la violazione e l'elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, sostenendo che l'Amministrazione, lungi dal conformarsi al dictum giudiziale, abbia riproposto le medesime argomentazioni già censurate, incorrendo in un grave difetto di istruttoria e di motivazione. Chiede, pertanto, in applicazione del principio del "one shot temperato", l'annullamento del nuovo provvedimento di diniego e l'accertamento diretto del proprio diritto al riconoscimento della causa di servizio e ai conseguenti benefici, o, in subordine, l'assegnazione di un termine per l'adempimento e la nomina di un commissario ad acta.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali, con memoria difensiva, hanno contestato la fondatezza del ricorso, asserendo di aver correttamente riesercitato il proprio potere discrezionale, conducendo una nuova e approfondita istruttoria nel rispetto dei principi sanciti dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto
A) Il presente giudizio ha ad oggetto la verifica della corretta esecuzione, da parte del Ministero della Difesa, della sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS-. Occorre stabilire se il nuovo provvedimento di diniego, adottato a seguito dell'annullamento giurisdizionale, costituisca un legittimo riesercizio del potere amministrativo, ovvero una violazione o elusione del giudicato, come lamentato dal ricorrente.
La sentenza n. -OMISSIS-, nell'annullare il precedente diniego per "insufficienza di motivazione", ha tracciato un percorso argomentativo e un vincolo conformativo chiaro e non equivocabile per l'Amministrazione. Richiamando una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, questo Consiglio ha stabilito i seguenti principi di diritto, che avrebbero dovuto guidare la successiva azione amministrativa:
...“ in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità” (CdS, sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6684)
Il dictum della sentenza era, dunque, inequivocabile: a fronte della comprovata esposizione del militare a noti fattori di rischio, la dipendenza da causa di servizio si presume, a meno che l'Amministrazione non fornisca la prova rigorosa e specifica di una causa alternativa. Tale impostazione è stata recentemente ribadita dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato che, una volta accertata l'esposizione del militare agli inquinanti, "è l’Amministrazione che deve dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l’insorgere della riscontrata infermità e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni), dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità" (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4604/2024 ).
B) Alla luce di tali premesse, l'analisi del nuovo parere del CVCS n. -OMISSIS- recepito integralmente dal Ministero, rivela una palese elusione del giudicato. L'azione amministrativa, pur apparendo formalmente come un riesercizio del potere, si risolve in una sostanziale reiterazione delle argomentazioni già censurate, aggirando i principi di diritto enunciati da questo Consiglio.
In primo luogo, il CVCS insiste nel negare il nesso causale affermando che "non sussiste alcun criterio di associazione causale tra tumore del testicolo e lavoro" e che la patologia ha una "eziologia ignota" .
Così facendo, il Comitato ignora il fulcro della sentenza n. -OMISSIS-, che imponeva di superare proprio tale argomento, spostando sull'Amministrazione l'onere di dimostrare una causa alternativa specifica.
In secondo luogo, a fronte della prova documentale prodotta dal ricorrente (esame nanodiagnostico attestante la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti nei tessuti), il CVCS si limita a formulare una mera ipotesi alternativa e generica, sostenendo che tale reperto sia " molto più verosimilmente attribuibile all'inalazione/ingestione di inquinanti atmosferici piuttosto che ad un improbabile esposizione a nanoparticelle liberate da obiettivi militari" . Questa non è la "prova convincente " di un " fattore causale fortuito" richiesta dal giudicato, ma un tentativo di sminuire l'evidenza senza fornire alcuna prova concreta a supporto di una causa extra-lavorativa. Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che, una volta che il militare abbia assolto al proprio onere probatorio, " è onere dell'Amministrazione allegare fatti e circostanze capaci in concreto di dimostrare una diversa matrice, sul piano causale" (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9544/2023 .
In terzo luogo, il Comitato elude l'obbligo di valutare l'impatto delle vaccinazioni multiple, liquidando la questione con una generica difesa teorica dei vaccini .
Anche in questo caso si ignora la statuizione che non verteva sulla cancerogenicità intrinseca dei vaccini, ma sul loro potenziale effetto di indebolimento del sistema immunitario in un contesto di stress multi-fattoriale. Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la rilevanza di tale fattore, specificando che "il militare, prima di essere impiegato in ciascuna delle predette missioni svolte in teatro operativo estero, era stato sottoposto ad una multipla somministrazione vaccinale, in un arco temporale brevissimo, come comprovato dal libretto vaccinale versato in atti, [...] il che potrebbe avergli comportato una riduzione dell’efficienza immunologica" (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5132/2024)
L'azione amministrativa posta in essere, pertanto, non costituisce un leale adempimento al giudicato, ma una sua elusione. L'Amministrazione, invece di conformarsi alle precise direttive ricevute, ha riproposto un diniego basato sulla medesima logica già ritenuta illegittima, mascherandolo con un apparato motivazionale formalmente più esteso ma sostanzialmente vuoto e non rispondente ai vincoli imposti.
C) La riscontrata elusione del giudicato impone a questo Collegio di fare applicazione del principio, di consolidata elaborazione giurisprudenziale, del cosiddetto " one shot temperato ". ( Consiglio di Stato Adunanza Plenaria sent. n. 2/2013). Tale principio costituisce il punto di equilibrio tra l'inesauribilità del potere amministrativo e la necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e la portata cogente del giudicato. Esso stabilisce che, qualora l'Amministrazione, dopo un primo annullamento giurisdizionale per vizi di motivazione o istruttoria, riproponga un provvedimento negativo affetto dai medesimi vizi o comunque elusivo del dictum giudiziale, il giudice dell'ottemperanza non debba rimettere nuovamente l'affare all'Amministrazione, ma possa decidere direttamente la controversia nel merito.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, non osta a tale conclusione la circostanza che si tratti della prima riedizione del potere. Il principio in esame non si fonda su un mero computo numerico dei tentativi, ma sulla qualità dell'azione amministrativa successiva all'annullamento. Quando tale azione si rivela, come nel caso di specie, non un genuino tentativo di conformarsi alla regola del caso concreto fissata dal giudice, ma un espediente per perpetuare la precedente decisione illegittima, l'Amministrazione consuma la sua unica " possibilità" (il suo "one shot") di esercitare correttamente la propria discrezionalità. Come affermato dal Consiglio di Stato, " la potestà tecnico-discrezionale di cui l’Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, conchiuso e determinato" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7499).
Pertanto, essendo stata accertata l'elusione del giudicato e la conseguente nullità del nuovo provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., questo Consiglio, nell'esercizio dei poteri sostitutivi propri della giurisdizione di merito che connota il presente giudizio, deve accertare direttamente il diritto del ricorrente.
Sulla base degli atti di causa, della documentazione prodotta e dei principi di diritto già sanciti nella sentenza n. -OMISSIS-, e tenuto conto che l'Amministrazione non ha fornito la prova liberatoria a suo carico, deve essere accertato il diritto del Sig. -OMISSIS- al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità " Esiti di intervento per -OMISSIS-". In casi analoghi, il Consiglio di Stato ha proceduto direttamente all'annullamento del diniego e alla declaratoria del diritto del militare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 11363/2023 ; Sez. II, n. 5132/2024).
Conseguentemente, il Ministero della Difesa dovrà adottare tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la liquidazione e il pagamento dell'equo indennizzo e degli altri benefici spettanti per legge, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Dichiara la nullità del decreto del Ministero della Difesa n. 2169 del 22 settembre 2025 e del presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- del 9 settembre 2025, per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS-.
2. Accerta il diritto del ricorrente, Sig. -OMISSIS-, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Esiti di intervento per -OMISSIS-".
3.Ordina al Ministero della Difesa di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali, ivi compresa la liquidazione e corresponsione dell'equo indennizzo e degli altri benefici spettanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4.Nomina, per il caso di perdurante inadempimento oltre il termine suindicato, quale Commissario ad acta, il Capo Ufficio Generale del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, o un suo delegato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni e su istanza di parte, provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la piena esecuzione della presente sentenza, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
5. Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026.
ER VA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
AN Lo ST, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo ST | ER VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.