TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1447/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
GUIDUCCI ELENA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 1.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società Parte_2
di seguito per brevità , con sede in Reggio Emilia, Via Gramsci
[...] Parte_1
n. 54/S, C.F. e P.IVA in persona del Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_1 ha citato in giudizio in qualità di erede di IA IZ, chiedendo: “IN VIA CP_1
PRINCIPALE, accertare che ha erogato servizi Parte_2 alberghieri e socio-sanitari a favore della signora nata ad RI (RO) in [...] [...], cod. fisc. , residente presso il Centro Servizi C.F._2 per NZ LA RI sita in Porto Viro (RO) in via Contarini n. 64, dal mese di settembre dell'anno 2018 sino alla data del decesso e, in conseguenza, condannare
l'erede della stessa, signor nato ad [...] in data [...], cod. CP_1 fisc. , residente RI (RO) in Bellombra Località Goresina C.F._1
Superiore n. 27 al pagamento a favore di con Parte_2 sede in Reggio Emilia, Via Gramsci n. 3, C.F. e P.IVA , della somma di P.IVA_1 euro 36.255,40 (Euro trentaseimiladuecentocinquantacinque/40) oltre interessi di mora dal giorno del dovuto, e precisamente dalla scadenza di ogni singola fattura, fino al saldo effettivo, o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, comprese le spese generali, onorari e competenze legali”.
Si richiamano integralmente le allegazioni della parte attrice, che si intendono qui richiamate per relationem.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, il convenuto non si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti e ritenuta la stessa matura per la decisione, l'attrice ha precisato le conclusioni in occasione dell'udienza del
1.10.2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
pag. 2/6 Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e
l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito la domanda della parte attrice merita accoglimento.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato dimostrato che la società attrice dal mese di settembre dell'anno 2018, ha ospitato presso la propria struttura denominata
Centro Servizi per NZ LA RI sita in Porto Viro (RO) in via Contarini n. 64,
pag. 3/6 la signora nata ad [...] in data [...]; la curatrice in data CP_2
13/10/2021 sottoscriveva il contratto di ingresso della signora all'interno CP_2 della struttura Centro Servizi per NZ LA RI che già ospitava l'utente da alcuni anni (doc. n. 3 attoreo).
Inoltre, la società attrice, allegando l'inadempimento dell'ospite e dei suoi tutori, rispetto all'obbligazione di pagamento delle somme dovute per il ricovero della beneficiaria all'interno della struttura Centro Servizi per NZ LA RI, dall'anno 2018 all'anno 2022 (doc. 4 attoreo), essendo la deceduta in data CP_2
19.09.2022, ha dato dimostrazione del proprio credito.
Ancora, risulta dimostrata la legittimazione passiva del convenuto quale CP_1 erede della defunta essendo la sua qualità di erede stata dimostrata per CP_2 mezzo della produzione delle ispezioni ipotecarie (docc.
6-7 attorei), che attestano il subentro di nella proprietà degli immobili della defunta con CP_1 CP_2 indicazione di subentro per causa di morte, in seguito alla presentazione di denuncia di successione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024).
Ancora, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale
pag. 4/6 dal de cuius a sé stesso” (così Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317;
Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226).
Può dirsi quindi dimostrata, alla luce della documentazione prodotta, la qualifica di erede di da parte di CP_2 CP_1
Come noto, l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, quali le somme dovute dalla beneficiaria per l'ospitalità ricevuta nel periodo di ricovero presso la società attrice.
Le prestazioni svolte dalla società attrice risultano sorretta da adeguata prova per mezzo della produzione del contratto di ingresso della signora all'interno della CP_2 struttura Centro Servizi per NZ LA RI, e con la produzione delle fatture integrali, relative ai diversi periodi indicati, trattandosi di fatture complete nell'indicazione dell'oggetto e del periodo di riferimento.
Dall'esame delle fatture prodotte, risulta quindi dimostrato il credito della società attrice per euro 36.255,40, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura, fino al saldo effettivo.
Alla luce della soccombenza della parte convenuta, occorre inoltre condannare CP_1
a rifondere alla società attrice le spese di lite, che si liquidano sulla base del valore
[...] della causa, delle fasi di giudizio svolte, della mancata ammissione di prove costituende,
e della modalità semplificata di decisione, ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. c.p.c., con riduzione delle stesse alla luce della ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda delle società in Parte_2 persona del legale rappresentate pro tempore e, per l'effetto, ON
in qualità di erede di IA IZ, a versare alla società, a titolo di CP_1
pag. 5/6 rette non corrisposte per il ricovero di la somma di euro 36.255,40, CP_2 oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura, fino al saldo effettivo;
2) ON a rifondere alla CP_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentate pro tempore le spese di
[...] lite, che si liquidano in euro 3.700,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Rovigo, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
GUIDUCCI ELENA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 1.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società Parte_2
di seguito per brevità , con sede in Reggio Emilia, Via Gramsci
[...] Parte_1
n. 54/S, C.F. e P.IVA in persona del Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_1 ha citato in giudizio in qualità di erede di IA IZ, chiedendo: “IN VIA CP_1
PRINCIPALE, accertare che ha erogato servizi Parte_2 alberghieri e socio-sanitari a favore della signora nata ad RI (RO) in [...] [...], cod. fisc. , residente presso il Centro Servizi C.F._2 per NZ LA RI sita in Porto Viro (RO) in via Contarini n. 64, dal mese di settembre dell'anno 2018 sino alla data del decesso e, in conseguenza, condannare
l'erede della stessa, signor nato ad [...] in data [...], cod. CP_1 fisc. , residente RI (RO) in Bellombra Località Goresina C.F._1
Superiore n. 27 al pagamento a favore di con Parte_2 sede in Reggio Emilia, Via Gramsci n. 3, C.F. e P.IVA , della somma di P.IVA_1 euro 36.255,40 (Euro trentaseimiladuecentocinquantacinque/40) oltre interessi di mora dal giorno del dovuto, e precisamente dalla scadenza di ogni singola fattura, fino al saldo effettivo, o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, comprese le spese generali, onorari e competenze legali”.
Si richiamano integralmente le allegazioni della parte attrice, che si intendono qui richiamate per relationem.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, il convenuto non si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti e ritenuta la stessa matura per la decisione, l'attrice ha precisato le conclusioni in occasione dell'udienza del
1.10.2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
pag. 2/6 Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e
l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito la domanda della parte attrice merita accoglimento.
Difatti, dalla documentazione depositata è risultato dimostrato che la società attrice dal mese di settembre dell'anno 2018, ha ospitato presso la propria struttura denominata
Centro Servizi per NZ LA RI sita in Porto Viro (RO) in via Contarini n. 64,
pag. 3/6 la signora nata ad [...] in data [...]; la curatrice in data CP_2
13/10/2021 sottoscriveva il contratto di ingresso della signora all'interno CP_2 della struttura Centro Servizi per NZ LA RI che già ospitava l'utente da alcuni anni (doc. n. 3 attoreo).
Inoltre, la società attrice, allegando l'inadempimento dell'ospite e dei suoi tutori, rispetto all'obbligazione di pagamento delle somme dovute per il ricovero della beneficiaria all'interno della struttura Centro Servizi per NZ LA RI, dall'anno 2018 all'anno 2022 (doc. 4 attoreo), essendo la deceduta in data CP_2
19.09.2022, ha dato dimostrazione del proprio credito.
Ancora, risulta dimostrata la legittimazione passiva del convenuto quale CP_1 erede della defunta essendo la sua qualità di erede stata dimostrata per CP_2 mezzo della produzione delle ispezioni ipotecarie (docc.
6-7 attorei), che attestano il subentro di nella proprietà degli immobili della defunta con CP_1 CP_2 indicazione di subentro per causa di morte, in seguito alla presentazione di denuncia di successione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024).
Ancora, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale
pag. 4/6 dal de cuius a sé stesso” (così Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317;
Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226).
Può dirsi quindi dimostrata, alla luce della documentazione prodotta, la qualifica di erede di da parte di CP_2 CP_1
Come noto, l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, quali le somme dovute dalla beneficiaria per l'ospitalità ricevuta nel periodo di ricovero presso la società attrice.
Le prestazioni svolte dalla società attrice risultano sorretta da adeguata prova per mezzo della produzione del contratto di ingresso della signora all'interno della CP_2 struttura Centro Servizi per NZ LA RI, e con la produzione delle fatture integrali, relative ai diversi periodi indicati, trattandosi di fatture complete nell'indicazione dell'oggetto e del periodo di riferimento.
Dall'esame delle fatture prodotte, risulta quindi dimostrato il credito della società attrice per euro 36.255,40, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura, fino al saldo effettivo.
Alla luce della soccombenza della parte convenuta, occorre inoltre condannare CP_1
a rifondere alla società attrice le spese di lite, che si liquidano sulla base del valore
[...] della causa, delle fasi di giudizio svolte, della mancata ammissione di prove costituende,
e della modalità semplificata di decisione, ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. c.p.c., con riduzione delle stesse alla luce della ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda delle società in Parte_2 persona del legale rappresentate pro tempore e, per l'effetto, ON
in qualità di erede di IA IZ, a versare alla società, a titolo di CP_1
pag. 5/6 rette non corrisposte per il ricovero di la somma di euro 36.255,40, CP_2 oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura, fino al saldo effettivo;
2) ON a rifondere alla CP_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentate pro tempore le spese di
[...] lite, che si liquidano in euro 3.700,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Rovigo, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 6/6